Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.20/2006
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5P.20/2006 /biz

Sentenza del 15 maggio 2006
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Hohl,
cancelliere Piatti.

Banca A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

contro

B.________,
opponente,
C.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Franco Janner,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di
giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (edizione di documenti in una causa
di divorzio),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 28 novembre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 27 ottobre 2004 B.________ e C.________ hanno adito il Pretore del
distretto di Bellinzona con una domanda di divorzio su richiesta comune con
accordo parziale, demandando al giudice la decisione sui contributi
alimentari e sulla liquidazione del regime dei beni matrimoniali. All'udienza
preliminare del 19 settembre 2005 B.________ ha presentato una domanda di
edizione con cui ha chiesto al Pretore di ordinare alla succursale di
Bellinzona della banca A.________. di produrre una serie di documenti.
C.________ non si è opposta alla richiesta, affermando di aver già prodotto
quanto richiesto. La banca ha invece sollevato obiezioni. Con decreto 24
ottobre 2005 il Pretore ha ordinato alla banca A.________. di trasmettere
entro 15 giorni gli estratti per gli ultimi 10 anni di tutti i conti, titoli,
depositi e dichiarazione relativa alla detenzione di cassette di sicurezza,
intestati alla moglie in Svizzera e all'estero, nonché "ogni altra
identificazione di relazione" di cui ella rispettivamente i figli della
coppia sono titolari o beneficiari economici.

2.
La banca ha impugnato il predetto decreto di edizione innanzi alla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha respinto, in quanto
ammissibile, il rimedio con sentenza del 28 novembre 2005.

3.
Con ricorso di diritto pubblico 16 gennaio 2006, la banca A.________. ha
chiesto al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di
annullare la sentenza cantonale. La ricorrente sostiene in sostanza che una
domanda di informazione fondata sull'art. 170 CC necessita di un interesse
degno di protezione, che però in concreto, vista la natura generica ed
investigativa della domanda, farebbe difetto. La Corte cantonale avrebbe
inoltre misconosciuto che l'art. 170 CC si applicherebbe unicamente ai conti
di cui un coniuge è titolare, ma non anche alle relazioni delle quali è
unicamente l'avente diritto; in ogni caso, un'estensione a tali relazioni
presupporrebbe che con la domanda venga resa verosimile la loro appartenenza
al patrimonio del coniuge.

Sono unicamente state chieste osservazioni alla domanda di effetto
sospensivo, che è stata accolta dal presidente della Corte adita.

4.
La ricorrente aveva pure presentato un ricorso per riforma, che con sentenza
27 febbraio 2006 è stato dichiarato inammissibile a causa del pagamento
tardivo dell'anticipo per le spese presunte del processo.

5.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la
ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni
espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid.
3.2.2 pag. 81 seg.).
5.1
Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG un ricorso di diritto pubblico è unicamente
ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta,
mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità
federale.

5.2 Poiché il diritto a ricevere informazioni e documenti in virtù dell'art.
170 CC è un diritto civile soggettivo, sgorgante dal diritto materiale
federale e non dal diritto di procedura (sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio
2004 consid. 3.1, riprodotta in SJ 2004 I pag. 477 segg.), il presente
litigio concerne una causa civile ai sensi dell'art. 44 segg. OG. Pur
trattandosi di una contestazione civile di natura pecuniaria, l'istante non
deve indicarne il valore e i requisiti attinenti al valore di lite non sono
di ostacolo per la ricevibilità di un ricorso per riforma (DTF 127 III 396
consid. 1).

5.3 Sia quando un'istanza d'informazione e di edizione di documenti nel senso
dell'art. 170 CC è oggetto di un'azione indipendente, sia quando essa è
inoltrata nell'ambito di una causa di divorzio a fondamento di pretese di
merito (quali la determinazione dei contributi alimentari e la liquidazione
del regime matrimoniale), il giudice, che statuisce con autorità di cosa
giudicata, deve procedere ad un esame completo in fatto e in diritto (cfr.
DTF 120 II 352 consid. 2a; 117 II 554 consid. 2d) e il suo giudizio
costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG (cfr. DTF 126 III
445 consid. 3b), che può quindi essere impugnato con un ricorso per riforma
(sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 3.3, riprodotta in SJ 2004
I pag. 477 segg.).
5.4 Nella fattispecie la ricorrente si prevale, in sostanza, di un'errata
applicazione dell'art. 170 CC e non propone censure attinenti a violazioni di
diritti costituzionali che esulano dal tema della corretta applicazione del
predetto articolo di legge. In queste circostanze le critiche ricorsuali
avrebbero dovuto essere sottoposte al Tribunale federale in un ricorso per
riforma e il presente ricorso di diritto pubblico si appalesa, in seguito
alla sua sussidiarietà assoluta, di primo acchito inammissibile. Giova infine
rilevare che la qualità per ricorrere nella giurisdizione per riforma spetta
a coloro che erano implicati quali parti nella procedura cantonale e che sono
formalmente (e cioè che non abbiano ottenuto quanto chiesto) e materialmente
lesi dalla sentenza cantonale. Una parte è materialmente lesa quando essa
appaia come in concreto lesa, secondo la sua argomentazione, in un diritto
che le è proprio (sentenza 5C.157/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 4.1,
riprodotta in SJ 2004 I pag. 477 segg.). Il fatto che la banca abbia qualità
per ricorrere nella giurisdizione per riforma non significa però ancora che
essa sia legittimata ad impugnare una richiesta fondata sull'art. 170 CC alla
stessa stregua di un coniuge. La questione non merita però maggiore disamina
in questa sede.

6.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non
si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non sono stati
invitati a pronunciarsi sul merito del ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 15 maggio 2006

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: