Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.17/2006
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5P.17/2006 /viz

Sentenza del 3 maggio 2006
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ursula Imberti,

contro

B.A.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Attilio Rampini,
Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.

art. 8 e 9 Cost. (misure a protezione dell'unione coniugale),

ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza emanata il
19 ottobre 2005 dalla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Fatti:

A.
B. A.________ e A.A.________ si sono sposati nel dicembre 1998 e dalla loro
unione sono nate C.A.________ (1999) e D.A.________ (2002). Il 25 aprile 2005
B.A.________ ha adito il presidente del Tribunale distrettuale X.________ con
un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale. Dopo aver statuito
in via provvisionale, il predetto giudice ha, con decisione 24 agosto 2005,
segnatamente disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti delle
figlie e ha stabilito in fr. 430.-- il contributo alimentare mensile che
questi deve versare per la moglie e in complessivi fr. 2'340.-- quello dovuto
alla prole.

B.
Con ordinanza del 19 ottobre 2005 la Presidenza del Tribunale cantonale dei
Grigioni ha parzialmente accolto un ricorso di A.A.________, ha stabilito il
suo diritto di visita in un fine settimana ogni due, in una settimana
alternativamente a Pasqua e a Natale nonché in tre settimane durante
l'estate, e ha ridotto i contributi alimentari mensili a fr. 2'301.--, oltre
assegni familiari (fr. 1'600.-- per le figlie e fr. 701.-- per la moglie). Ha
ritenuto che al marito dev'essere imputato un reddito ipotetico e che nei
fabbisogni delle parti devono essere inclusi gli oneri fiscali, ma non i
costi attinenti all'esercizio del diritto di visita. L'autorità cantonale ha
posto le spese processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, che
è pure stato condannato a versare alla moglie un'indennità per ripetibili
ridotta di fr. 750.--.

C.
Il 13 gennaio 2006 A.A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso di
diritto pubblico con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della decisione cantonale con riferimento ai contributi
alimentari e alle spese processuali. Egli chiede altresì che gli atti siano
ritornati al Tribunale cantonale affinché questo fissi il contributo mensile
per C.A.________ in fr. 753.-- (o in via subordinata in fr. 845.--) e quello
per D.A.________ in fr. 668.-- (o in via subordinata in fr. 749.50), elimini
quello per la moglie e suddivida i costi della procedura fra le parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Ritiene il computo di un
reddito ipotetico ingiustificato e afferma che nel suo minimo vitale debbano
essere inclusi i costi causati dall'esercizio del diritto di visita.
È unicamente stato ordinato uno scambio di scritti sulla domanda di misure
d'urgenza, che è stata parzialmente accolta dal presidente della Corte adita
con decreto 3 febbraio 2006, nel senso che al ricorso è stato conferito
effetto sospensivo limitatamente ai contributi dovuti fino al mese di
dicembre 2005 compreso.

Diritto:

1.
1.1 Per costante giurisprudenza, una decisione in materia di misure a
protezione dell'unione coniugale non è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG
e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 127
III 474 consid. 2 con rinvii). Il gravame, tempestivo e  diretto contro una
decisione emanata dall'ultima autorità cantonale, appare pure ricevibile
nell'ottica degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

1.2 Un ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che in concreto non
si realizzano, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, con
rinvii). Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente chiede al Tribunale
federale di impartire istruzioni all'autorità cantonale su come statuire dopo
l'annullamento della decisione impugnata, il rimedio si rivela inammissibile
(cfr. DTF 129 I 129 consid. 1.2.4).

2.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato
l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo:
poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del
procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio
straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato
all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche
(DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato
a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con
rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la
censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come
si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa
cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia
369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare
perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209
consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid.
2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non
vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita
ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali
invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26
consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).

3.
3.1 Con riferimento alla determinazione della capacità contributiva,
l'autorità cantonale ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del
suo salario effettivo attuale di fr. 4'389.--, segnatamente perché questo, a
differenza di quello conseguito con il precedente tasso di attività, non è
sufficiente per corrispondere adeguati contributi di mantenimento e che
questi prevalgono sulla libertà di scegliersi un'occupazione. Dopo aver
rilevato che il ricorrente è pure membro del consiglio di amministrazione -
presieduto dal padre - dell'azienda familiare che lo stipendia, ha osservato
che la carica di municipale, che il marito riveste dal mese di gennaio 2003,
non gli ha impedito per due anni e mezzo di esercitare a tempo pieno la sua
professione. L'autorità cantonale ha quindi ritenuto, in assenza di validi
motivi quali ad esempio problemi di salute, che la riduzione del tasso di
attività del 20% fatta valere dal marito è irrilevante ai fini della
fissazione dell'obbligo alimentare. Essa ha quindi calcolato il reddito del
ricorrente sulla base dello stipendio netto conseguito da gennaio ad aprile
2005 (fr. 4'307.50), che tenuto conto della quota parte della tredicesima
mensilità ammonta a fr. 4'666.--, al quale ha aggiunto l'indennità per
l'attività di municipale (fr. 929.--), giungendo ad un reddito mensile
complessivo di fr. 5'595.--.
3.2 Secondo il ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe omesso di esaminare
se nella fattispecie possa da lui effettivamente essere preteso il
conseguimento di un reddito più elevato. Afferma, in sostanza, che fin dalla
sua elezione in municipio nel 2003, l'attività svolta per il Comune
corrispondeva ad un impiego al 20% circa, ma che il suo datore di lavoro
avrebbe continuato a retribuirlo per due anni e mezzo come se egli avesse
continuato a lavorare a tempo pieno, invece dell'80% effettivo. L'azienda
familiare non sarebbe però più in grado né disposta a continuare a versargli
uno stipendio superiore al tempo che egli dedica realmente all'attività
professionale. Rimprovera altresì all'autorità cantonale di violare il
principio della parità di trattamento, perché con la sua decisione lo
costringerebbe a lavorare al 120%, mentre essa ritiene sufficiente che la
moglie eserciti un'attività lucrativa al 50%.

3.3 Per costante giurisprudenza, ai fini della determinazione dei contributi
di mantenimento può essere considerato un reddito superiore a quello
effettivamente percepito dall'obbligato alimentare, quando questi, facendo
prova di buona volontà rispettivamente con uno sforzo da lui esigibile, possa
guadagnare di più. Un tale reddito ipotetico deve poter essere effettivamente
ottenuto (DTF 128 III 4 consid. 4 con rinvii).
Nella fattispecie il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che la
constatazione dell'autorità cantonale, secondo cui l'elezione in municipio
nel 2003 non aveva causato una riduzione della sua attività professionale,
sia arbitraria. Egli si limita infatti a semplicemente affermare che da tale
data egli avrebbe ridotto il proprio tasso di attività, ma omette d'indicare
una qualsiasi prova da cui tale fatto risulterebbe: la lettera 24 agosto 2005
della sua datrice di lavoro - menzionata nel gravame - si limita infatti ad
indicare che la paga del ricorrente verrà ridotta del 20% a partire dal mese
di settembre 2005, perché "occupato parzialmente come Municipale". Ora, se il
ricorrente non dimostra con un'argomentazione conforme alle esigenze di
motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG che l'autorità cantonale
avrebbe eseguito accertamenti incompleti o inesatti, il Tribunale federale si
basa sulla fattispecie constatata nella sentenza impugnata (DTF 118 Ia 20
consid. 5a). Ne segue che, ai fini del presente giudizio, la diminuzione del
tasso di attività professionale è unicamente intervenuta nell'estate 2005 e
che, come rilevato nella decisione impugnata, il ricorrente non indica alcun
motivo che non gli permetta di continuare a lavorare al 100% per l'azienda
familiare come fatto in precedenza e di in tal modo poter - continuare a -
percepire uno stipendio corrispondente. Così stando le cose, la decisione
dell'autorità cantonale di basarsi per il calcolo dei contributi di
mantenimento su un reddito ipotetico non appare arbitraria. Del tutto
pretestuosa si rivela poi l'invocazione del principio della parità di
trattamento con riferimento ai diversi tassi di attività dei coniugi, atteso
che alla moglie sono state affidate le due bambine nate dall'unione: tale
garanzia costituzionale è infatti violata quando fattispecie simili non sono
trattate in modo uguale e quando situazioni dissimili non vengono trattate in
modo diverso (DTF 129 I 113 consid. 5.1 pag. 125). Ora, nemmeno il ricorrente
accenna in che modo la situazione dei coniugi potrebbe essere considerata,
dal profilo delle possibilità occupazionali, uguale. Ai fini del presente
giudizio va quindi considerata una capacità reddituale del marito - fissata
nella sentenza impugnata - di fr. 5'595.--, ricordato segnatamente che lo
stesso ricorrente concorda con l'autorità cantonale che il suo stipendio
mensile con un tasso di occupazione del 100%, inclusi gli assegni familiari
di fr. 370.-, ammonterebbe a fr. 4'677.50 e che egli non contesta di ricevere
una tredicesima mensilità ed un'indennità per la carica di municipale di fr.
929.-- .

4.
4.1 Per quanto attiene al fabbisogno del marito, l'autorità cantonale non vi
ha incluso i costi causati dall'esercizio del diritto di visita, che secondo
il ricorrente ammontano a fr. 305.-- mensili, perché ha ritenuto che in linea
di principio essi devono essere sopportati dal titolare di tale diritto. Una
diversa ripartizione di queste spese si giustificherebbe unicamente qualora
il titolare si trovasse in condizioni economiche peggiori di quelle del
coniuge che ha la custodia parentale, ciò che in concreto non si verifica.
Con riferimento al calcolo dei contributi di mantenimento per la prole,
l'autorità cantonale ha considerato per C.A.________ e D.A.________ un
importo base di fr. 350.--, rispettivamente di fr. 250.--, a cui ha aggiunto
fr. 148,60 per i premi di cassa malati e ha incluso tali poste nel fabbisogno
complessivo della moglie calcolato in fr. 4'082.--. Essa ha dedotto dai
redditi dei coniugi di fr. 8'144.-- (fr. 5'595.-- + fr. 2'549.--) i loro
fabbisogni di complessivi fr. 6'992.-- (fr. 2'910.-- + fr. 4'082.--) e ha poi
suddiviso l'eccedenza di fr. 1'152.-- in ragione di un terzo per il marito
(fr. 384.--) e due terzi per la moglie (fr. 768.--). Il contributo di
mantenimento di fr. 2'301.-- posto a carico del marito è poi stato ripartito
in ragione di fr. 701.-- per la moglie e in ragione di fr. 800.--, oltre
assegni familiari, per ciascuna delle figlie.

4.2 Il ricorrente ritiene violato il principio dell'uguaglianza di
trattamento (art. 8 Cost.) e il divieto dell'arbitrio, perché la decisione
impugnata lo condanna a pagare contributi di mantenimento anche durante le 11
settimane e mezzo all'anno che le figlie trascorrono con lui e non gli
riconosce alcunché per le spese cagionategli dalla convivenza con la prole.
Afferma che il Tribunale federale ha stabilito che i costi attinenti al
diritto di visita di un debitore sottoposto ad un pignoramento del reddito
debbano essere inclusi nel suo minimo vitale e ritiene che tale principio
debba pure essere seguito quando si tratta di fissare i contributi
alimentari. Si dilunga poi in una serie di calcoli, fondati sulle
raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Cantone Zurigo (citate in seguito, come nel ricorso,
semplicemente quali Tabelle di Zurigo), le quali a suo dire sarebbero state
applicate dalla Presidenza del Tribunale cantonale per determinare il
contributo alimentare alla prole, per mostrare sia che i costi sopportati per
l'esercizio del diritto di visita assommano a complessivi fr. 305.-- da
aggiungere al suo fabbisogno minimo, sia che sussisterebbe un ammanco che gli
impedirebbe di corrispondere alimenti alla moglie (reddito complessivo dei
coniugi di fr. 6'885, da cui vanno dedotti oltre ai fabbisogni del marito di
fr. 2'741.50 e della moglie di fr. 2'493.--, gli importi per i contributi
alimentari calcolati sulla base delle Tabelle di Zurigo di fr. 1'120.50 per
C.A.________ e di fr. 985.50 per D.A.________). In via subordinata, afferma
che se si volessero invece applicare i minimi del diritto esecutivo
bisognerebbe nondimeno aggiungere - per l'esercizio del diritto di visita -
fr. 134.50 al suo minimo vitale.

4.3 Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, l'autorità cantonale non ha determinato il contributo di
mantenimento per la prole fondandosi sulle cosiddette Tabelle di Zurigo, ma
si è basata sul fabbisogno allargato del diritto esecutivo, ripartendo
l'eccedenza in ragione di un terzo per il marito e due terzi per la moglie -
e le due figlie - (supra 4.1). Ora, il diritto federale non prescrive un
determinato sistema per calcolare i contributi alimentari (DTF 128 III 411
consid. 3.2.2 pag. 414) e il ricorrente nemmeno afferma che quello in
concreto adottato dall'autorità cantonale sia incostituzionale. In queste
circostanze, i numerosi calcoli contenuti nel rimedio e apoditticamente
basati sulle Tabelle di Zurigo sono del tutto inconsistenti ai fini del
presente giudizio.
Anche quando il ricorrente sostiene che dovrebbero essergli riconosciuti i
costi causatigli dalle figlie nei periodi di visita, egli omette di confutare
la motivazione della decisione impugnata, fondata su autorevole dottrina
(Cyril Hegnauer, Commento bernese, n. 146 ad art. 273 CC; Ingeborg Schwenzer,
Commento basilese, n. 20 ad art. 273 CC), secondo cui tali costi debbano
unicamente essere considerati se il titolare del diritto di visita si trovi
in condizioni economiche peggiori rispetto al genitore che ha la custodia.
Tale opinione dottrinale non viene nemmeno contraddetta dalla sentenza
7B.145/2005 citata dal ricorrente, in cui la Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale ha riconosciuto nel fabbisogno del debitore
anche un importo per l'esercizio del diritto di visita. Infatti, al debitore
sottoposto ad un pignoramento del reddito viene - di regola - unicamente
lasciato il minimo esistenziale, motivo per cui egli, senza il riconoscimento
di un'esplicita posta, non si trova in condizioni economiche tali da
permettergli di assumersi i costi attinenti all'esercizio del diritto di
visita. La situazione del ricorrente è invece diversa: il suo fabbisogno
calcolato dall'autorità cantonale non include solo le poste previste dal
diritto esecutivo ed egli dispone di un'eccedenza di fr. 384.-- rispetto al
suo minimo vitale allargato (supra consid. 4.1). Ne segue che pure questa
censura, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si appalesa
infondata.

5.
Infine, al termine del rimedio, dopo aver inutilmente esposto i suoi calcoli
(supra consid. 4.3), il ricorrente indica che "in considerazione di quanto
sopra, le spese vanno divise a metà" e le ripetibili compensate. Questa
semplice affermazione non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art.
90 cpv. 1 lett. b OG e non può pertanto essere considerata un'ammissibile
censura contro la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili
nella sede cantonale.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta, nella misura in cui si
rivela ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). L'opponente ha
unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo, risultando parzialmente soccombente. In queste circostanze non si
giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito
della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidenza del Tribunale
cantonale dei Grigioni.

Losanna, 3 maggio 2006

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: