Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.147/2006
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{T 0/2}
5P.147/2006 /Initials

Sentenza del 13 ottobre 2006
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

X.________ SA,
opponente,
Il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, via
pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 9 Cost. (contratto di assicurazione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 16 marzo 2006 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
A A.________ (qui di seguito, ricorrente), nato nel 1957 e dal 1993
dipendente di una ditta in qualità di costruttore stradale, è stata
diagnosticata nell'agosto 2004 una dorso-lombosciatalgia. Il datore di lavoro
lo ha allora annunciato alla X.________ SA (di seguito: X.________), con la
quale aveva in essere un'assicurazione collettiva retta dalla LCA per perdita
di guadagno, che ha assunto il caso. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi, X.________ ha dichiarato l'assicurato in grado di
esercitare, a tempo pieno, un'attività alternativa alla sua abituale,
assegnandogli un termine di quattro mesi per trovare una nuova occupazione ed
impegnandosi a versargli in seguito il 38% delle indennità per perdita di
guadagno quale danno residuo.

B.
Con petizione 19 gennaio 2006, il ricorrente ha convenuto X.________
chiedendone la condanna a corrispondergli l'indennità giornaliera piena per
720 giorni consecutivi, a contare dal 31 maggio 2005. Il Presidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, con l'impugnata sentenza 16 marzo
2006, ha respinto la petizione.

C.
A.________ impugna la sentenza cantonale avanti al Tribunale federale con un
ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di essere sentito e
per arbitrio nella motivazione.

Con decreto 15 maggio 2006, il Presidente della II Corte civile del Tribunale
federale ha respinto la richiesta del ricorrente di concessione dell'effetto
sospensivo al suo gravame, come auspicato da X.________.

Nel merito non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la
ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni
espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid.
3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid.
1 pag. 174).

1.2 La vertenza riguarda prestazioni scaturenti da un contratto di indennità
giornaliera in caso di malattia retto dalla Legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA; DTF 127 III 421, consid. 1d pag. 422 s. e consid.1b non
pubblicato); come tale, essa non rientra più nelle competenze del giudice
delle assicurazioni sociali. Nulla muta a ciò il fatto che la legislazione
cantonale (art. 75 della Legge ticinese di applicazione della LAMal) abbia
attribuito la competenza di statuire in tema di assicurazioni complementari
al medesimo giudice delle assicurazioni sociali: la natura della procedura
rimane prettamente civile (DTF 124 III 44 consid. 1a/aa), così come i rimedi
di diritto a disposizione delle parti sono pure unicamente quelli riservati
alle vertenze di carattere civile. Nel caso di specie, il valore di causa
minimo di cui all'art. 46 OG essendo manifestamente raggiunto, sarebbe stata
aperta la via del ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, motivo
per cui le censure attinenti alla violazione del diritto federale avrebbero
dovuto essere proposte con tale rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Nella misura in
cui vengono sollevate censure di mero carattere costituzionale, notoriamente
improponibili con ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG), la
legge non lascia al ricorrente altra opzione che l'inoltro di un ricorso di
diritto pubblico. Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza
emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha
interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata,
appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

2.
Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non
esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a
discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per
quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid.
1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c
pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31, 125 I 71 consid. 1c pag. 76).

3.
Il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito
sotto un triplice punto di vista: per non aver ottenuto l'assunzione della
prova della perizia della sua capacità lavorativa nel settore industriale
nell'ambito di un'attività di controllo e gestione di un magazzino senza che
la Corte cantonale nemmeno si pronunciasse sulle proprie ragioni, per non
aver ricevuto spiegazione alcuna sul divario di reddito ipotetico imputatogli
dalla Corte cantonale rispetto a quello ritenuto dall'assicurazione, e per
non essere stato sentito da questa prima che la stessa accertasse una sua
incapacità lavorativa residua nell'attività sostitutiva pari al 27% invece
che una pari al 38%, come originariamente ritenuto dall'assicuratore.

3.1 Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è di
natura formale, ragione per cui la sua violazione ha per conseguenza
l'annullazione della decisione impugnata, indipendentemente dall'incidenza
che detta violazione possa aver avuto nel merito (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa; 126 V 130 consid. 2b pag. 132; 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24). Una
tale violazione può essere eccezionalmente sanata; in nessun caso, comunque,
può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del
diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto
procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
3.2 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce
fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione,
affinché il destinatario possa comprenderla e, se del caso, impugnarla con
cognizione di causa; la motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze,
basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno
guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per
contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle
parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non
soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I
232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

A torto il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere motivato
la mancata assunzione della perizia richiesta. Nel giudizio impugnato viene
dato atto che il medico curante ha attestato, in data 3 gennaio 2006, una
totale incapacità lavorativa del ricorrente; a tale certificato non è stato
tuttavia riconosciuto valore probante sufficiente, essenzialmente perché
sprovvisto di motivazione. La Corte cantonale ha poi rammentato la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la quale
le certificazioni del medico curante godono di un valore probante ridotto in
ragione del rapporto di fiducia che lega questi al paziente. Proprio dalla
ridotta valenza probatoria del certificato 3 gennaio 2006, la Corte cantonale
ha dedotto che ulteriori atti istruttori non apparivano necessari. Ciò sta a
dire, in altri termini: vista l'inconsistenza probatoria del certificato 3
gennaio 2006, ci si può senz'altro attenere alla tesi sostenuta dal chirurgo
ortopedico interpellato dall'opponente, che ha considerato il ricorrente
completamente abile al lavoro in attività sostitutive, a contare dal 4 aprile
2005.

Questo ragionamento appare chiaro, logico e conclusivo. Pertanto, la censura
di insufficiente motivazione del rifiuto dell'assunzione della perizia
medico-giudiziaria va respinta. Tutt'altra questione è quella a sapere se la
Corte cantonale abbia rifiutato a ragione o a torto l'assunzione della
perizia richiesta (infra, consid. 4.2).
3.3 Ancora nella prospettiva della carente motivazione, il ricorrente lamenta
l'immotivata divergenza di reddito ipotetico nel nuovo mestiere ritenuto
dalla Corte cantonale (fr. 4'250.-- mensili) per rapporto a quanto a suo
tempo considerato dall'assicuratore (fr. 4'022.-- mensili).

Pure questo rimprovero si appalesa infondato. L'autorità cantonale ha
spiegato - giustificando con giurisprudenza propria e del TFA il metodo
adottato - di essersi fondata su rilevamenti statistici ufficiali editi
dall'Ufficio federale di statistica e più precisamente alla tabella TA 13
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, di aver riportato
tale valore su 41.7 ore settimanali e di aver adeguato il risultato
all'evoluzione dei salari nominali nel 2005. Il giudice cantonale ha pure
indicato che l'importo così ottenuto è stato ridotto del 10% in ragione delle
circostanze del caso concreto e che pertanto la perdita di guadagno
ammonterebbe a circa il 27% e non al 38% come inizialmente considerato in
modo generico dall'opponente. Alla luce della dettagliata motivazione della
sentenza impugnata, il rimprovero mosso all'autorità cantonale di non aver
indicato in modo sufficiente dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. i motivi
che l'hanno portata a ritenere un importo differente da quanto inizialmente
stabilito dall'opponente si appalesa manifestamente infondato.

3.4 Il ricorrente lamenta infine che la Corte cantonale, riducendo la perdita
di guadagno ipotetica per rapporto al suo precedente impiego (cosiddetto
danno residuo) al 27% invece che al 38%, come precedentemente ritenuto
dall'assicuratore, avrebbe operato una reformatio in peius senza dargli
preventivamente la possibilità di una presa di posizione, dunque in
violazione del suo diritto di essere sentito tutelato dall'art. 29 cpv. 2
Cost.

Come rileva lo stesso ricorrente, nelle vertenze in ambito delle
assicurazioni sociali la Corte può scostarsi dalle conclusioni delle parti,
tanto a loro vantaggio quanto a loro pregiudizio, a patto che sia data loro
la possibilità di esprimersi e - secondo talune leggi - persino di ritirare
il ricorso (art. 61 cpv. 1 lit d della Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1] e art. 11b della Legge ticinese
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
[RL 3.4.1.1] per il contenzioso avanti al tribunale cantonale delle
assicurazioni, v. ad es. sentenza TFA C 259/03 del 13 febbraio 2004 consid.
2, riprodotta in: RJB 140/2004 pag. 752; art. 52 LPGA in combinazione con
l'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11] per la procedura d'opposizione, v. ad
es. DTF 131 V 414 consid. 1; art. 132 lit. c OG). Trattasi, per tutte, della
concretizzazione di un principio generale dedotto dalla giurisprudenza del
TFA direttamente dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 122 V 167 consid. 2; sentenza TFA C 259/03 cit.).

Tuttavia, l'oggetto della presente vertenza non consiste direttamente nella
fissazione delle indennità giornaliere dovute, bensì nella questione a sapere
se l'opponente sia legittimata a versarne al ricorrente soltanto il 38%
oppure, come postulato in petizione, debba versargliene l'integralità. La
fluttuazione della percentuale ammessa dalla Corte - soltanto il 27% invece
del 38% - è di rilievo, giusta le CGA, soltanto nella misura in cui il
giudice accerta che la percentuale rimane superiore al 25%, per cui la Cassa
malati permane obbligata a versare le indennità giornaliere. L'esatto
ammontare di queste indennità, dunque, non dipende dall'esito della presente
procedura, come già espressamente rilevato nel decreto presidenziale di
reiezione della domanda di concessione dell'effetto sospensivo e come si può
tra l'altro evincere dal dispositivo della sentenza impugnata, che si limita
a respingere la petizione con la quale il ricorrente postulava, appunto, il
versamento dell'indennità integrale per la durata di 720 giorni, ma sarà
semmai oggetto di una nuova decisione della Cassa malati, che seguirà il
proprio destino procedurale. Pertanto, il fatto che sulla base del giudizio
qui impugnato l'assicuratore abbia già ritoccato gli importi versati, oltre
ad essere nuovo e pertanto irricevibile (infra, consid. 4.4), non ha alcun
peso nell'ambito del presente ricorso di diritto pubblico. Ne discende che,
facendo difetto una qualsiasi conseguenza diretta del giudizio impugnato
sulla fissazione dell'indennità, non sussisteva alcun interesse del
ricorrente ad esprimersi.

Il suo mancato coinvolgimento su questo tema avanti alla Corte cantonale non
configura una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

4.
Il ricorrente rimprovera arbitrio al giudice cantonale in triplice
prospettiva: per aver rifiutato di ordinare la perizia della sua capacità
lavorativa nel settore industriale nell'ambito di un'attività di controllo e
gestione di un magazzino, per aver stabilito l'entità del danno residuo
fondandosi sui dati statistici relativi al Cantone Ticino piuttosto che a
quelli su scala nazionale e perché né il reddito ipotetico nel nuovo mestiere
ritenuto dalla Corte cantonale (fr. 4'250.-- mensili) né quello a suo tempo
considerato dall'assicuratore (fr. 4'022.-- mensili) troverebbero riscontro
nella tabella TA13 pubblicata dall'Ufficio federale di statistica nella
rilevazione svizzera dei salari 2004.

4.1 Il ricorrente che intende rimproverare ai giudici cantonali di essere
caduti nell'arbitrio non può limitarsi ad affermare semplicemente la presunta
arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, egli non può
accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica,
come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale
l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a
pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Una sentenza è arbitraria non già
quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile,
bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con
la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso
principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il
sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio
appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per
l'esito concreto (DTF 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9; 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275, con rinvii; 128 I 177 consid. 2.1
pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).

4.2 L'art. 8 CC concede - in virtù del diritto federale - nelle cause civili
alla parte a cui incombe l'onere della prova il diritto all'assunzione delle
prove da lei regolarmente offerte su fatti rilevanti. Ne segue che, vista
l'assoluta sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG),
nelle cause passibili, come quella all'esame (sopra, consid. 1.2), di un
ricorso per riforma, una violazione del diritto alla prova dev'essere fatta
valere con tale rimedio (DTF 108 Ia 293 consid. 4c). Tuttavia, quando
l'autorità ha rifiutato - come nella fattispecie - l'assunzione di ulteriori
prove in seguito ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, il
ricorrente deve censurare tale apprezzamento con un ricorso di diritto
pubblico per violazione dei suoi diritti costituzionali (DTF 114 II 290
consid. 2).

Ora, va ricordato che per dimostrare arbitrio nell'apprezzamento anticipato
di una prova offerta, come peraltro nella valutazione di prove assunte, non
basta che il ricorrente sostituisca l'apprezzamento delle prove della Corte
con il proprio; egli deve altresì allegare e provare che l'accertamento dei
fatti ritenuto dal tribunale non poggi su argomenti obbiettivi. La perentoria
affermazione del ricorrente, secondo cui il certificato medico 3 gennaio 2006
avrebbe dimostrato la sua totale incapacità lavorativa, non va oltre la mera
riproposta delle proprie opinioni, senza riferimento ad argomenti obbiettivi
a sostegno. Lo stesso vale quando il ricorrente critica la Corte cantonale
per aver implicitamente tacciato il certificato medico 3 gennaio 2006 di
compiacente sulla base di deduzioni senza riscontro agli atti: ad essere
puramente apodittica è la critica del ricorrente, non le cosiddette
"deduzioni" della Corte cantonale, al contrario sostenute da una precisa e
dettagliatamente citata giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni.
Pertanto, la censura di arbitrio mossa al Tribunale cantonale delle
assicurazioni per aver respinto la richiesta di perizia proposta dal
ricorrente si appalesa - nella misura in cui non si rivela già irricevibile
perché avrebbe dovuto essere proposta in un ricorso per riforma -
inammissibile perché insufficientemente motivata ai sensi dell'art. 90 cpv. 1
lit. b OG. Il ricorrente nemmeno pretende che l'autorità cantonale sia
incorsa in un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove per aver
ritenuto sufficiente il referto 18 febbraio 2005 del medico specialista agli
atti, e quindi l'ulteriore prova offerta inutile.

4.3 Il ricorrente critica poi il fatto che la Corte cantonale abbia basato la
propria stima del reddito che egli potrà perseguire da invalido su dati
statistici regionali invece che nazionali. Ammette che il TFA aveva giudicato
tale modo di procedere siccome non censurabile, ma ritiene che ciò sia
avvenuto soltanto perché in quelle decisioni, le regioni considerate erano
ben più importanti e significative del Cantone Ticino. Ne conclude che la
Corte cantonale si sarebbe scostata a torto dalla regola secondo la quale
devono fare stato i dati statistici nazionali, poi corretti in base alla
differenza fra i redditi ticinesi e la media nazionale. Procedendo
altrimenti, la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio.

In linea di principio il metodo con cui dev'essere determinata la perdita di
guadagno in seguito ad un danno alla salute ed in particolare le regole
sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito del raffronto fra redditi
attengono al diritto (v. con riferimento all'assicurazione per l'invalidità
la sentenza I 618/06 del 28 settembre 2006, destinata alla pubblicazione,
consid. 3.3, in cui viene specificamente fatto riferimento all'uso della
rilevazione svizzera dei salari). In concreto non occorre tuttavia decidere
se il ricorrente avrebbe dovuto proporre la propria critica con un ricorso
per riforma (sopra, consid. 1.2), atteso che la censura si rivela in ogni
caso inammissibile. Infatti, il ricorrente si limita ad opporre a quella del
Tribunale cantonale delle assicurazioni la propria visione di come si
potrebbe altrimenti procedere. Ora, quand'anche si volesse ritenere
ammissibile in questa sede e valida quella sua proposta, ciò non basta
certamente per dichiarare arbitraria la divergente soluzione dettagliatamente
spiegata ed infine ritenuta nella sentenza impugnata, tanto più che il
ricorrente omette di confrontarsi con gli argomenti della Corte cantonale,
limitandosi a constatare che il proprio calcolo gli sarebbe più favorevole.
Così motivata, la censura si rivela essere, oltre che insufficientemente
motivata, del tutto appellatoria.

4.4 Da ultimo, il ricorrente pare pure criticare l'ammontare del reddito
ipotetico di fr. 4'250.-- mensili ritenuto dall'autorità cantonale nel nuovo
mestiere, che come il reddito inizialmente considerato dall'opponente non
risulterebbe dalla tabella TA 13 pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica nella rilevazione svizzera dei salari 2004.

La censura appare irricevibile per almeno due ragioni. In quanto si
riferisce, quale termine di confronto, ai dati a suo tempo utilizzati
dall'assicuratore, essa si fonda su elementi di fatto non ritenuti nella
sentenza impugnata - e senza che venga allegato che l'autorità cantonale
sarebbe, non accertandoli, caduta nell'arbitrio -, ciò che è irrito
(irricevibilità di nuovi argomenti in fatto ed in diritto nell'ambito del
ricorso di diritto pubblico, DTF 128 I 354 consid. 6c pag. 357); né il
ricorrente fa valere alcuna delle eccezioni applicabili a questo principio.
Poi, essa appare insufficientemente motivata, nella misura in cui il
ricorrente non espone, con la precisione richiesta, quali verifiche egli
abbia intrapreso per accertare il salario determinante (con puntuale rinvio
alla documentazione agli atti), a quali risultati egli sia pervenuto, ed in
cosa i suoi risultati si discostino da quelli della Corte cantonale
rispettivamente dell'assicuratore. Limitandosi ad affermare apoditticamente
che tanto i dati del Tribunale delle assicurazioni quanto quelli
dell'opponente non trovano riscontro alcuno nella tabella TA13, la
motivazione della sua censura non soddisfa le esigenze poste dall'art. 90
cpv. 1 lit. b OG.

5.
In conclusione, il ricorso si appalesa infondato nella misura in cui è
ammissibile. Esso va dunque respinto nelle medesime proporzioni, con
conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente.
All'opponente, che si è espressa sulla domanda di concessione dell'effetto
sospensivo per mano del proprio Servizio giuridico, non sono attribuite
ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino.

Losanna, 13 ottobre 2006

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: