Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.106/2006
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{T 0/2}
5P.106/2006 /biz

Sentenza del 6 luglio 2006
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Haab,

contro

B.A.________,
opponente, patrocinata dall'avv. dott. Alberto Agustoni,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3,
casella postale 45853, 6901 Lugano.

art. 9, 29 Cost. (provvedimenti cautelari secondo
l'art. 137 CC),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 22 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Fra A.A.________ e B.A.________ è pendente una causa di divorzio. Il 9
gennaio 2006 il Pretore del distretto di Lugano ha fissato con un decreto
cautelare in fr. 2'400.-- mensili il contributo alimentare che il marito deve
versare alla moglie dal 1° novembre 2004.

2.
Con sentenza 22 febbraio 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un'impugnativa con cui A.A.________ chiedeva la
riduzione del predetto contributo alimentare a fr. 2'050.-- e ha dichiarato
inammissibile un appello adesivo proposto dalla moglie. L'autorità cantonale
ha condiviso l'opinione del marito, secondo cui il giudice di primo grado
sarebbe caduto nell'arbitrio ritenendo che la percezione dal 1° agosto 2005
di prestazioni AVS non avrebbe influito sul di lui reddito. Ha però reputato
che i documenti da cui risulta la modifica reddituale non sarebbero passati
al vaglio del contraddittorio, come imposto dagli art. 83 cpv. 1 e 84 CPC
ticinese, perché sono stati prodotti dopo la discussione finale avvenuta il
25 maggio 2005. Per tale motivo, la Corte cantonale ha considerato che essi
non potevano essere utilizzati per il giudizio d'appello, ma che avrebbero
semmai potuto essere posti a fondamento di una domanda di modifica dei
provvedimenti cautelari.

3.
A.A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto
pubblico 6 marzo 2006 contro la decisione d'appello. Indica di aver
presentato al Pretore una domanda di restituzione in intero 8 agosto 2005,
che è stata intimata alla controparte in occasione dell'udienza tenutasi il
24 ottobre 2005 nell'ambito della procedura di divorzio. Nel verbale di tale
udienza viene espressamente menzionato che, con riferimento a tale istanza,
la moglie "non ha opposizioni a che la documentazione prodotta con la stessa
venga acquisita agli atti. I documenti in questione verranno quindi annessi
agli atti in data odierna quali doc. .....". Egli ritiene pertanto che non vi
sia stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio, atteso pure che
nemmeno nelle osservazioni all'appello l'opponente si era lamentata di non
essersi potuta esprimere. Anche un'eventuale violazione del diritto della
moglie di essere sentita dovrebbe quindi essere considerata sanata. Suppone
che l'autorità cantonale non abbia preso conoscenza del citato verbale ed
afferma di non poter chiedere una modifica della decisione cautelare, perché
una siffatta domanda sarebbe basata su fatti antecedenti all'emanazione della
sentenza pretorile, di cui il giudice di primo grado ha tenuto conto nel suo
giudizio. Rimprovera quindi all'autorità cantonale di essere caduta
nell'arbitrio per aver emanato una decisione manifestamente in contrasto con
gli atti, nonché un diniego di giustizia perché avrebbe ignorato un documento
rilevante. Afferma infine in via subordinata che se la Corte cantonale non
avesse considerato le dichiarazioni dell'opponente perché fatte nel corso di
un'udienza della causa di divorzio e non in un'udienza indetta nell'ambito
della procedura cautelare, essa sarebbe caduta in un eccesso di formalismo.

Con risposta 20 giugno 2006 B.A.________ propone la reiezione del gravame.
Riconosce di aver preso atto della documentazione prodotta dalla controparte
e di averne fatto uso nelle sue osservazioni all'appello e ritiene quindi
"singolare" la motivazione dei giudici di seconda istanza, secondo cui tali
documenti non sarebbero passati al vaglio del contraddittorio. Osserva
tuttavia che - in seguito ad un'istanza di revisione del contributo
alimentare da lei presentata - in caso di accoglimento del rimedio cantonale
il ricorrente potrebbe unicamente ottenere fr. 2'450.-- (fr. 350.-- mensili
per 7 mesi), importo che non ritiene proporzionato alle spese giudiziarie e
di patrocinio scaturenti dalla procedura ricorsuale.

La Corte cantonale non ha invece presentato osservazioni.

4.
Per costante giurisprudenza, una decisione cautelare emanata nell'ambito di
una causa di divorzio non è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e può
unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III
261 consid. 1, con rinvii). Il gravame, proposto tempestivamente contro una
sentenza emanante dall'ultima istanza cantonale da parte che ha interesse
pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare
ricevibile nell'ottica degli art. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

5.
Per costante giurisprudenza, una sentenza è arbitraria quando risulta
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il
sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57
consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con
rinvii).

5.1 In concreto, dal verbale dell'udienza della causa di divorzio citato dal
ricorrente emerge esplicitamente che la controparte non ha formulato
opposizioni a che la documentazione prodotta con l'istanza di restituzione in
intero sia, come poi fatto dal Pretore, acquisita agli atti. La Corte
cantonale non può pertanto essere seguita quando afferma che i documenti da
cui emergerebbe, a partire dal 1° agosto 2005, una modifica del reddito non
sono passati "al vaglio del contraddittorio": tale argomentazione pare essere
frutto di una svista manifesta o discende da un apprezzamento insostenibile
degli atti di causa. Infatti, nell'udienza del 24 ottobre 2005, l'opponente
avrebbe potuto prendere dettagliatamente posizione sul contenuto di tali
documenti o perlomeno chiedere un termine per poterli ulteriormente esaminare
e pronunciarsi. Del resto, sembra che la stessa opponente si sia accomodata
con l'agire del Pretore, che ha acquisito agli atti la documentazione
prodotta dal marito, atteso che, né nella sede federale, né nella risposta
all'appello del ricorrente ella si è lagnata della produzione di tali
documenti e di un'eventuale impossibilità di discuterli. Come peraltro
riconosciuto nelle osservazioni al ricorso di diritto pubblico, innanzi ai
giudici d'appello ella si era limitata ad esporre le proprie argomentazioni
tendenti al rigetto del rimedio cantonale del marito, fondandosi pure sui
documenti prodotti con l'istanza di restituzione in intero dell'8 agosto
2005.

5.2 Giova inoltre rilevare che il diritto svizzero non conosce il principio
"minima non curat praetor" - implicitamente invocato dall'opponente nella sua
risposta - e non permette a un giudice di esimersi dal giudicare una pretesa
pecuniaria unicamente in ragione della sua - pretesa - esiguità (David Dürr,
Commento zurighese, n. 354 ad art. 1 CC). Non è nemmeno possibile di
genericamente affermare che procedere giudizialmente per ottenere un piccolo
importo costituisca un comportamento da querulomane (cfr.
Frank/Streuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a
ed., Zurigo 1997, n. 10 ad § 50 CPC/ZH). L'esistenza di una violazione
dell'obbligo di agire in buona fede deve essere valutato di caso in caso alla
luce delle circostanze concrete. Nella fattispecie l'opponente non allega, né
sono ravvisabili elementi che depongano per una condotta processuale
temeraria o abusiva del ricorrente e, del resto, alla luce delle modeste
condizioni reddituali delle parti, una potenziale variazione di fr. 350.--
mensili non appare essere irrilevante.

5.3 Ne segue che, respingendo l'appello perché ha ritenuto che esso fosse
fondato su documenti non passati al vaglio del contraddittorio, la Corte
cantonale è caduta nell'arbitrio.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va
accolto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente, che
rifonderà al ricorrente fr. 1'500.--- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 luglio 2006

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: