Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.87/2006
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{T 0/2}
4P.87/2006 /viz

Sentenza del 21 settembre 2006
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch e Favre,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,

contro

B.________,
C.________,
D.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Marzio Gianora,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

art. 9 e 29 Cost.; art. 6 CEDU,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 22 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 26 febbraio 2003 A.________ ha interposto opposizione contro il precetto
esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da B.________, C.________ e
D.________ per un importo di fr. 120'000.--.

Non avendo i creditori domandato il rigetto dell'opposizione né introdotto
un'azione ordinaria di condanna al pagamento, il 10 giugno 2003 A.________ si
è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo
l'accertamento dell'inesistenza del predetto debito e l'annullamento del
precetto esecutivo.

Con scritto del 12 agosto 2005 B.________, C.________ e D.________ hanno
comunicato l'avvenuto ritiro del precetto esecutivo e, di conseguenza, hanno
chiesto di stralciare la causa dai ruoli.

Considerato che con il ritiro dell'esecuzione la causa è divenuta priva
d'oggetto, il 25 agosto 2005 il Pretore ne ha decretato lo stralcio in
applicazione dell'art. 351 CPC/TI. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le
spese ripetibili di fr. 700.-- sono state poste a carico di B.________,
C.________ e D.________.

2.
Il 26 agosto 2005 A.________ ha adito la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino domandando la riforma del giudizio di primo
grado nel senso di decretare lo stralcio "per acquiescenza", ex art. 352
CPC/TI, e di aumentare a fr. 1'200.-- l'indennità per ripetibili.

La sua richiesta è stata accolta limitatamente all'aumento delle ripetibili.

Con riferimento alla qualifica della decisione di stralcio, i giudici della
massima istanza ticinese hanno rammentato come l'azione di accertamento
presupponga un interesse giuridico e di fatto immediato che deve ancora
esistere quando viene emanata la sentenza. In presenza di un'azione di
accertamento negativo come quella proposta dall'attore il presupposto
dell'interesse giuridico immediato viene a cadere qualora il precettante
abbia ritirato l'esecuzione in questione (con l'effetto di non poterne dare
notizia a terzi ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) e non abbia
minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo. Nella
fattispecie, hanno proseguito i giudici ticinesi, la prima condizione è
pacifica mentre la seconda non è stata allegata né appare dagli atti. In ogni
caso, se fosse stata realizzata, la causa non sarebbe stata stralciata dai
ruoli bensì sarebbe continuata nel merito, cosa che A.________ non ha
chiesto, essendosi egli limitato a contestare la qualifica dello stralcio, ma
non lo stralcio della causa in sé. In conclusione, essendo venuto meno
l'interesse all'accertamento dell'inesistenza del debito, la Corte cantonale
ha confermato la decisione del Pretore di stralciare la causa senza
conseguenze di merito, in particolare l'acquiescenza dei convenuti.

3.
Contro questa pronunzia A.________ ha tempestivamente inoltrato al Tribunale
federale, in un unico allegato, sia un ricorso di diritto pubblico sia un
ricorso per riforma.

Con entrambi i rimedi egli postula che la sentenza impugnata venga "annullata
ai sensi dei considerandi e riformata come segue:
1. L'appello 26 agosto 2005 di A.________ è parzialmente accolto.

2.  Di conseguenza il decreto di stralcio 25 agosto 2005 della Pretura di
  Lugano è annullato e riformato nel senso che, accertato il
ritiro    dell'esecuzione n. 600566 UEF Lugano da parte dei
convenuti, la   procedura di cui all'inc. OA.2003.358 della Pretura
di Lugano segue
il suo corso limitatamente all'oggetto dell'azione giudiziaria di
   accertamento dell'inesistenza di debito; [...]"

Con risposta del 6 giugno 2006 B.________, C.________ e D.________ hanno
proposto in via principale di dichiarare il ricorso di diritto pubblico
irricevibile e in via subordinata di respingerlo. L'autorità cantonale ha
invece rinunciato a presentare osservazioni.

4.
In data odierna il parallelo ricorso per riforma - esaminato prioritariamente
in deroga al principio posto dall'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato
inammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso di diritto pubblico.

5.
Come detto, gli opponenti propongono di dichiarare inammissibile il ricorso.

Il Tribunale federale si pronuncia con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).

5.1 Dalla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico discende, in
primo luogo, l'irricevibilità delle domande volte a conclusioni diverse dal
semplice annullamento della sentenza impugnata (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1
pag. 131 seg., 173 consid. 1.5 pag. 176).

5.2 Il gravame appare d'acchito irricevibile anche nella misura in cui il
ricorrente dichiara di voler impugnare il decreto pretorile unitamente alla
decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG).

Secondo la giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può infatti
essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se
questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello che compete
al Tribunale federale nel quadro di un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I
492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b pag. 25). Tale situazione non si
verifica nel caso in rassegna, dato che l'autorità di appello poteva
riesaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del
diritto (Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di
procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 74) mentre il Tribunale federale
può rivedere l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, così
come l'applicazione del diritto processuale cantonale, solo sotto il
(ristretto) profilo dell'arbitrio.

6.
Per il resto, tenuto conto della sua motivazione, il ricorso di diritto
pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.

6.1 Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura
cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura
giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la
costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395).
In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla
verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti
possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo
chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art.
90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve
contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con
rinvii).

Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre
essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a
contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il
Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete
di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta
applicazione delle norme invocate (DTF130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.).

In concreto, come si vedrà qui di seguito, l'argomentazione ricorsuale
disattende ampiamente i requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.

6.2 Non essendo stata minimamente motivata, la censura relativa all'asserita
violazione dell'art. 6 CEDU non può, per esempio, essere tenuta in nessuna
considerazione.

6.3 Il ricorrente ravvede una prima violazione del divieto dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento giuridico del contenuto della petizione da
lui introdotta il 10 giugno 2003.

La Corte cantonale sarebbe segnatamente incorsa nell'arbitrio ascrivendo alla
petizione una valenza analoga a quella di un'azione di accertamento fondata
sull'art. 85a LEF. L'azione da lui introdotta non mirava infatti "solo [al]la
tutela degli interessi dell'attore (escusso secondo la LEF) rispetto
all'esistenza di un PE promosso in suo capo dal precettante, ma anche [al]la
tutela di un interesse giuridico e di fatto attuale all'accertamento in via
giudiziaria dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto debitorio dell'attore
verso la parte convenuta".

Si tratta di una censura pretestuosa.

6.3.1 Come già detto, il 10 giugno 2003 il ricorrente si è rivolto al pretore
di Lugano chiedendogli di accertare l'inesistenza del credito di
fr. 120'000.-- indicato nel precetto esecutivo n. 600566 UEF Locarno,
notificatogli il 26 febbraio 2003 e al quale aveva fatto opposizione.
Ha inoltre chiesto l'annullamento del precetto esecutivo. A sostegno della
sua domanda egli ha spiegato che l'esecuzione pendente nei suoi confronti -
di cui i terzi potevano venire a conoscenza grazie alla possibilità concessa
dall'art. 8a cpv. 3 LEF - gli aveva già pregiudicato la conclusione di un
importante contratto (cfr. petizione pto 3 pag. 3).

6.3.2 Considerato come, contrariamente a quanto lasciato intendere
nell'allegato ricorsuale, dinanzi al giudice di primo grado il ricorrente
abbia giustificato il suo interesse all'accertamento negativo esclusivamente
mediante l'esecuzione introdotta dagli opponenti, la decisione dei giudici
cantonali di applicare alla sua azione i principi sviluppati dalla
giurisprudenza relativa agli art. 85 e 85a LEF non solo non appare
manifestamente insostenibile (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 132 III 209
consid. 2.1 con rinvii) bensì è corretta.
In una recente sentenza (DTF 132 III 277 consid. 4.3), che verrà citata più
nel dettaglio ulteriormente, il Tribunale federale ha infatti ribadito le
similitudini fra l'azione di accertamento negativo a causa della promozione
di un'esecuzione e l'azione in annullamento (o sospensione) dell'esecuzione
in procedura sommaria (art. 85 LEF) rispettivamente accelerata (art. 85a
LEF).

6.4 Richiamandosi erroneamente al diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente rimprovera poi ai giudici ticinesi
un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.) per non essersi
determinati sulla sua richiesta di proseguire la causa tendente
"all'accertamento in via giudiziaria dell'inesistenza di qualsivoglia
rapporto debitorio dell'attore verso la parte convenuta". Anzi, essa avrebbe
arbitrariamente stabilito - violando così anche l'art. 9 Cost. - ch'egli non
aveva chiesto la continuazione della causa nel merito.

Anche in questo caso le sue affermazioni sono temerarie.

6.4.1 Dalla lettura dell'atto d'appello emerge che dinanzi all'autorità
cantonale egli non si è opposto allo stralcio della causa dai ruoli
limitandosi, come rettamente rilevato dai giudici ticinesi, a chiedere che
ciò avvenisse "per acquiescenza" ex art. 352 CPC/TI. Nel petitum d'appello, a
pagina 2 del suo allegato, il ricorrente ha infatti proposto l'annullamento e
la riforma del decreto pretorile come segue:
"1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza dei convenuti".

Non v'è dunque alcuna traccia di una domanda subordinata, con la quale
avrebbe chiesto di "voler procedere con la procedura giudiziaria ordinaria
sulla questione dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito,
nella misura in cui lo stralcio non potesse essere riformato in applicazione
dell'art. 352 CPC".

6.4.2 Né tantomeno si può ritenere, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente, che simile domanda emergesse chiaramente dal seguente passaggio
della sua impugnativa: "In via del tutto subordinata, nella contestata
ipotesi contraria, lo stralcio non poteva che essere limitato al richiesto
annullamento del PE [...], e non invece alla questione del merito tesa ad
accertare in via giudiziale l'inesistenza del (oggi ancora contestato)
credito".
Nella misura in cui è comprensibile, questa richiesta non sembra nemmeno
corrispondere a quella espressa nel ricorso di diritto pubblico.

Va detto che in sede di appello il ricorrente non ha sviluppato ulteriormente
il suo pensiero, motivo per cui la Corte ticinese non si è chinata su tale
questione. Così facendo, contrariamente a quanto preteso nel gravame, essa
non ha violato il diritto di essere sentito nella forma del diritto ad
ottenere una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.). Tale diritto non
impone infatti all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti
sottopostile; essa può limitarsi alle circostanze rilevanti per il giudizio
(DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540), e quella sollevata dal ricorrente non
è tale, non avendo egli chiesto il mantenimento dell'azione di accertamento.

Si può abbondanzialmente osservare che, per i motivi meglio esposti infra, al
consid. 6.6, non è comunque possibile dissociare la domanda di accertamento
dell'inesistenza del debito originata dall'introduzione di una procedura
esecutiva da quella tendente all'annullamento dell'esecuzione (a causa,
appunto, dell'inesistenza del credito), essendo le due domande inscindibili.

6.4.3 Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove rimprovera alla Corte
cantonale di essere incorsa nell'arbitrio omettendo di considerare
l'esistenza di una procedura parallela dinanzi al Pretore di Locarno,
concernente il medesimo credito, ciò che l'ha indotto a sollevare - in quella
procedura - un'eccezione di litispendenza e un'eccezione di prevenzione di
foro.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe arbitrariamente silente a
questo riguardo. Sta di fatto, però, ch'egli per primo si è guardato bene dal
menzionare nell'atto d'appello la procedura pendente davanti alla
giurisdizione locarnese; segno che non la riteneva rilevante ai fini del
giudizio. A ragione. Non si vede infatti - e il ricorrente non lo spiega
nemmeno in questa sede - quale sarebbe stato l'influsso di queste circostanze
sull'esito del procedimento in esame, volto ad ottenere - giovi ricordarlo -
solo la modifica del motivo dello stralcio.

6.5 Il ricorso di diritto pubblico sarebbe stato ammissibile, se motivato
conformemente ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nella misura in cui
rivolto contro l'applicazione delle norme processuali cantonali.
Sennonché il ricorrente non spende una parola per spiegare il motivo per cui,
a suo modo di vedere, il ritiro dell'esecuzione dovrebbe sfociare in uno
stralcio per acquiescenza giusta l'art. 352 CPC/TI.

6.6 Vale comunque la pena di precisare che quand'anche fosse stato
debitamente motivato esso sarebbe stato respinto, in quanto la sentenza
impugnata resiste alla censura di arbitrio.

6.6.1 Si è già detto che il ricorrente ha motivato l'azione di accertamento
negativo esclusivamente con il fatto che l'esecuzione pendente nei suoi
confronti - di cui i terzi potevano venire a conoscenza grazie alla
possibilità concessa dall'art. 8a cpv. 3 LEF - gli aveva già pregiudicato la
conclusione di un importante contratto.

6.6.2 Questo tipo di azione, come recentemente precisato nella DTF 132 III
277 consid. 4.1, presenta la particolarità di essere un'azione di
accertamento negativo in procedura ordinaria che trae origine da un precetto
esecutivo. Nella medesima sentenza, già citata supra, al consid. 6.3.2, il
Tribunale federale ha inoltre evidenziato l'importante similitudine che,
proprio per questa sua duplice natura, esiste tra questa azione e quella
tendente all'annullamento dell'esecuzione giusta gli art. 85 e 85a LEF:
sebbene si fondi sul diritto materiale anch'essa serve infatti a fini
meramente procedurali, che nel contempo definiscono l'interesse della parte
attrice all'accertamento (DTF 132 III 277 consid. 4.3). Ciò esclude la
continuazione del processo dopo che il creditore ha ritirato l'esecuzione
(DTF citata; 127 III 41 consid. 4).

Ne discende che la decisione di considerare senza oggetto, rispettivamente
priva d'interesse giuridico, l'azione di accertamento introdotta dal
ricorrente una volta preso atto del ritiro dell'esecuzione da parte degli
opponenti resiste alla censura di arbitrio.

7.
In definitiva, nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto
pubblico è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.

Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte
soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il
quale rifonderà agli opponenti fr. 6'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 settembre 2006

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: