Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.21/2006
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{T 0/2}
4P.21/2006 /biz

Sentenza del 6 luglio 2006
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________Snc,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Davide Enderlin,

contro

B.________GmbH,
opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Cesare Jermini,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 21 dicembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'autunno 1992, su richiesta della C.________SA di Lugano, l'impresa
ticinese D.________SA ha fornito alla B.________GmbH il materiale necessario
all'esecuzione dei pavimenti in pietra naturale nel ristorante E.________ a
Monaco di Baviera.

B.
Asserendo che le fatture emesse in esito a questa operazione sarebbero
rimaste impagate, il 9 ottobre 1996 la D.________SA ha adito la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere dalla società germanica il
versamento di fr. 182'365.--, oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1993.

La B.________GmbH si è opposta alla petizione, senza tuttavia contestare né
la competenza del giudice ticinese né l'applicabilità del diritto svizzero.
Precisando di non aver mai ricevuto le predette fatture, essa ha recisamente
negato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la D.________SA.
L'incarico di fornire e posare i citati pavimenti era stato infatti da lei
attribuito esclusivamente alla C.________SA di Lugano con contratto del 1°
settembre 1992. Questa aveva poi a sua volta concluso, a titolo personale, un
accordo con la D.________SA. In altre parole, secondo la società germanica
C.________SA avrebbe acquistato a proprio nome dalla D.________SA il
materiale necessario per l'esecuzione dei lavori affidatile. Da ultimo la
B.________GmbH ha evidenziato come nel richiamo inviato l'11 febbraio 1993 la
D.________SA avesse ammesso di aver già ricevuto fr. 168'800.--, sicché la
sua pretesa non poteva in nessun caso superare fr. 13'565.-.

Con sentenza del 22 settembre 2004 il pretore ha integralmente respinto la
petizione. Dopo aver accertato che la D.________SA aveva effettivamente già
incassato fr. 168'800.-- egli ha respinto la sua domanda anche per l'importo
residuo, non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento a sostegno della
tesi secondo cui C.________SA aveva agito quale rappresentante della società
tedesca, ciò che escludeva un rapporto contrattuale fra le parti in causa.

C.
L'impugnativa interposta da A.________Snc - subentrata alla D.________SA, nel
frattempo fallita, in seguito a cessione ex art. 260 LEF - contro il giudizio
pretorile è stata respinta il 21 dicembre 2005 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Sulla scorta del materiale probatorio agli atti la massima istanza cantonale
ha stabilito che a C.________SA non era stata concessa la facoltà di
rappresentare la B.________GmbH, ch'essa non si era mai presentata quale
rappresentante e, infine, che una ratifica a posteriori del contratto giusta
l'art. 38 CO non entrava in linea di conto, avendo la società tedesca sempre
eccepito la mancanza di un rapporto contrattuale con la D.________SA. Come il
primo giudice, anche la Corte d'appello è dunque giunta alla conclusione che,
quando ha ordinato alla D.________SA il materiale per il cantiere in
Germania, la C.________SA non ha agito quale rappresentante della
B.________GmbH bensì a titolo personale; donde l'impossibilità di pretendere
da quest'ultima il pagamento delle fatture oggetto del litigio. Nulla muta,
hanno precisato i giudici ticinesi, il fatto che nella lettera del 2
settembre 1992 (versata agli atti quale doc. P) C.________SA avesse indicato
la società tedesca quale destinataria del materiale ordinato, con la
precisazione che le fatture avrebbero dovuto venirle direttamente indirizzate
e che essa avrebbe provveduto al pagamento delle spese doganali e dell'IVA.
D'un canto, infatti, la B.________GmbH ha validamente contestato l'invio e la
ricezione delle fatture per la merce fornita, senza che la D.________SA abbia
potuto provare il contrario, e, dall'altro, il pagamento delle spese di
trasporto e delle spese da parte della destinataria corrispondeva alla prassi
commerciale vigente. Vista l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le
parti in causa e, di conseguenza, la reiezione integrale della pretesa della
D.________SA, la Corte non si è per finire chinata sulla questione di sapere
se questa avesse ricevuto da C.________SA l'importo di fr. 168'800.--.

D.
Con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, la
A.________Snc ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale per
violazione dell'art. 9 Cost., previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame.

La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 30 gennaio 2006.
Nella risposta del 23 marzo 2006 B.________GmbH ha proposto, in via
principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di
respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare
osservazioni.

Diritto:

1.
L'opponente propone di dichiarare il ricorso di diritto pubblico
integralmente inammissibile siccome motivato in maniera confusa e ai limiti
dell'incomprensibilità, in totale dispregio delle esigenze di motivazione
poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. La richiesta merita di essere accolta.

2.
Giovi rammentare che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita
la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una
procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la
costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395).
In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla
verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti
possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo
chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art.
90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve
contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con
rinvii). Il rinvio ad allegazioni formulate negli atti cantonali oppure nel
quadro di un parallelo ricorso per riforma non costituisce dunque una
motivazione sufficiente (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii).

3.
In concreto, la ricorrente rimprovera innanzitutto alla Corte ticinese di
aver implicitamente escluso, senza commento alcuno, l'esistenza di un
rapporto contrattuale diretto tra le parti, ritenendo valido solo il
contratto tra l'opponente e la C.________SA.

3.1 A suo modo di vedere, "prima di entrare nella disamina a sapere se
esistesse o meno un rapporto di rappresentanza - tesi fatta valere in via
subordinata - tra la D.________SA e la C.________SA occorreva valutare tutti
gli elementi risultanti da documenti e fatti per appurare il tipo di rapporto
tra le parti in causa. Primo fra tutti l'asserito contratto diretto di
vendita e posa del materiale, argomento ribadito al punto 2c dell'allegato di
appello, con relative deduzioni in diritto a punto 3 pag. 6 che riprende i
punti 4 e 7 delle conclusioni", e confortato dal doc. P, cui la Corte
ticinese avrebbe attribuito un'errata rilevanza giuridica.

3.2 Premesso che nella sentenza impugnata il tema della rappresentanza è
stato affrontato in relazione ai rapporti intercorsi fra C.________SA e
l'opponente e non, invece, la ricorrente, la censura si avvera inammissibile
per più motivi.

Innanzitutto perché, in contrasto con i principi esposti al considerando
precedente, non viene nemmeno specificato quale sarebbe il diritto
costituzionale violato e in cosa risiederebbe la violazione.

Ma quand'anche si volesse ammettere che, nella misura in cui si duole del
fatto che i giudici ticinesi avrebbero omesso di pronunciarsi su di una sua
argomentazione, la ricorrente intende prevalersi di una violazione del
diritto di essere sentito nella forma del diritto a una decisione motivata,
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 530 consid. 4.3 pag. 540),
la sua censura non sarebbe comunque sostanziata in maniera conforme all'art.
90 cpv. 1 lett. b OG, dato che si esaurisce nel rinvio a quanto esposto in
sede cantonale.

Laddove contesta la rilevanza giuridica attribuita dai giudici ticinesi al
doc. P essa formula poi un argomento attinente all'applicazione del diritto
che, vista la natura assolutamente sussidiaria del ricorso di diritto
pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), avrebbe dovuto e potuto far valere nel quadro
di un ricorso per riforma, in concreto proponibile, trattandosi di una causa
civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG).

Infine, la tesi di un "contratto diretto di vendita e posa del materiale" con
l'opponente, concluso senza la partecipazione della C.________SA - se è
questo che la ricorrente intende sostenere - non risulta essere mai stata
formulata in sede cantonale. Il gravame lede pertanto anche il divieto di
nova, giusta il quale nel quadro del ricorso di diritto pubblico è di
principio vietata la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che
non sono stati sottoposti all'autorità cantonale (DTF 129 I 49 consid. 3 pag.
57). Va comunque detto che la tesi di un "contratto diretto di vendita e posa
del materiale" fra le parti in causa si scontra con l'accertamento - non
contestato - secondo cui la stipulazione del contratto relativo alla
fornitura e posa dei pavimenti in pietra naturale è avvenuta in esito a un
concorso privato indetto dall'opponente, al quale era stata invitata a
participare e aveva partecipato la C.________SA e non invece la ricorrente.

4.
Per il resto, il ricorso verte sulla decisione di ritenere non dimostrati né
l'invio né la ricezione delle note fatture.

4.1 A mente della ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato il divieto
dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti
(art. 9 Cost.) omettendo di considerare le seguenti circostanze: che negli
allegati di causa controparte aveva ammesso di aver ricevuto le fatture; che
le fatture figurano sui documenti di sdoganamento e pagamento IVA e che lo
sdoganamento non avrebbe potuto avvenire senza di esse; che nella lettera del
2 settembre 1992 (doc. P) la C.________SA l'aveva invitata a indirizzare le
fatture direttamente all'opponente.

4.2 L'opponente obietta che le argomentazioni relative all'invio e alla
ricezione delle fatture sono state sviluppate dai giudici cantonali solo in
un secondo tempo e a titolo puramente abbondanziale, per dissipare ogni
dubbio circa l'assenza di fondamento delle pretese della ricorrente. Ciò
significa che, quand'anche gli accertamenti contestati fossero arbitrari,
l'esito del procedimento non verrebbe a mutare.

4.3 L'osservazione dell'opponente è pertinente. A prescindere dal fatto che
il tenore confuso dell'allegato ricorsuale non soddisfa le esigenze di
motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - chiarezza, precisione e
struttura - particolarmente rigorose qualora venga asseverata la violazione
del divieto dell'arbitrio (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 128 I 295
consid. 7a pag. 312; e, sulla nozione di arbitrio, 131 I 57 consid. 2 pag. 61
), la ricorrente perde effettivamente di vista che la questione centrale ai
fini del giudizio era quella di sapere se la C.________SA avesse agito quale
rappresentante dell'opponente e che tale quesito è stato risolto
negativamente, non essendovi agli atti nessun elemento a sostegno di questa
tesi. Su questo tema la ricorrente non spende una parola. Nemmeno spiega,
d'altro canto, quale sarebbe l'influsso dell'accertamento concernente l'invio
e la ricezione delle note fatture sulla problematica della rappresentanza,
non bastando certo a tal scopo la vaga dichiarazione ch'esso "avrebbe aperto
l'esame dell'applicabilità della teoria dell'affidamento".
Inoltre, ancora una volta parte delle censure sollevate dalla ricorrente non
può essere tenuta in nessuna considerazione, perché esse avrebbero dovuto e
potuto venir proposte mediante ricorso per riforma (art. 84 cpv. 2 OG). Nella
misura in cui pretende che i giudici ticinesi avrebbero mal letto gli
allegati della controparte, la ricorrente si prevale infatti di una svista
manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG (DTF 115 II 399 consid. 2a; 96 I
193) e quando rimprovera loro di aver rovesciato l'onere probatorio
imponendole di dimostrare un fatto ammesso critica l'applicazione dell'art. 8
CC.

5.
Ne discende l'integrale inammissibilità del ricorso di diritto pubblico.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 6'500.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 luglio 2006

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: