Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.747/2006
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2A.747/2006 /biz

Sentenza del 10 luglio 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 27 ottobre
2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. A.________ (1962), cittadino bosniaco, è sposato dal dicembre 1986 con
B.A.________ (1967), cittadina croata. In Svizzera i coniugi A.________ hanno
beneficiato dapprima di permessi di lavoro quali stagionali (1986-1989), poi
di permessi di dimora (1989-1996). Nel 1996 il marito è rientrato in
Bosnia-Erzegovina, in quanto il suo permesso di dimora non era più stato
rinnovato, mentre la moglie è rimasta nel nostro Paese ove ha ottenuto, il 23
febbraio 2000, un permesso di domicilio. Durante la loro separazione i
coniugi hanno mantenuto contatti sia telefonici sia mediante visite della
moglie in Bosnia-Erzegovina e soggiorni illegali del marito in Svizzera.

B.
Il 15 gennaio 2002 il Tribunale federale ha accolto in ultima istanza il
ricorso esperito da B.A.________ contro il rifiuto di rilasciare un permesso
di dimora al marito e ha rinviato la causa alle competenti autorità cantonali
per nuovo giudizio. Questa Corte ha giudicato lesivo del principio della
proporzionalità il rifiuto opposto all'insorgente, in quanto la violazione
dell'ordine pubblico rimproverata al marito risultava di poco peso se
confrontata all'interesse dei coniugi a riprendere la loro convivenza. Ha
però espresso dei dubbi sulle relazioni esistenti tra di loro all'epoca, non
escludendo che la moglie si richiamasse ad un matrimonio esistente solo sulla
carta unicamente per permettere al marito di nuovamente soggiornare in
Svizzera (causa 2A.431/2001).
Il 4 settembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, dopo aver fatto
interrogare B.A.________ dalla Polizia cantonale, ha autorizzato A.A.________
a rientrare in Svizzera per vivere a Locarno insieme alla moglie e l'ha posto
al beneficio di un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 3 settembre 2005.

C.
Il 2 marzo 2005 B.A.________ ha notificato alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione il suo cambiamento d'indirizzo, indicando che si era
trasferita in un monolocale, sempre a Locarno. L'11 marzo 2006 ella e il
consorte hanno informato ciascuno l'Ufficio regionale degli stranieri di
Locarno che da mesi vivevano separati per motivi personali, ma che non
intendevano divorziare in quanto speravano di riprendere un giorno la vita in
comune. Interrogata il 13 aprile 2006 dalla Polizia cantonale sulla propria
situazione coniugale, B.A.________ ha dichiarato che viveva separata dal
marito dal 1° marzo 2005 e che era intenzionata a ricomporre la comunione
domestica in futuro. Sentito a sua volta il 14 aprile successivo,
A.A.________ ha anche lui confermato la separazione, affermando di voler
risolvere al più presto la crisi coniugale.

D.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha rifiutato, il 19 maggio 2006, di rinnovare il permesso
di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine con scadenza al 31
luglio 2006 per lasciare il Cantone. A suo avviso, lo scopo per il quale
l'autorizzazione era stata concessa era venuto meno in seguito all'avvenuta
cessazione, il 1° marzo 2005, dalla vita in comune e, in mancanza di una
riconciliazione, il matrimonio esisteva oramai solo sulla carta.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di
Stato, il 29 agosto 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo il 27
ottobre successivo.
Constatato che la separazione durava da un anno e mezzo, la Corte cantonale
ha considerato che vi erano sufficienti elementi per dimostrare che i coniugi
avevano da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro
matrimonio esisteva solo sulla carta. Ha poi rimproverato a A.A.________ di
avere disatteso il suo dovere d'informazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 LDDS,
sottacendo in diverse occasioni alle competenti autorità che viveva separato
dalla moglie. In seguito ha osservato che i motivi all'origine della
separazione potevano essere presi in considerazione solo se la stessa era di
breve durata, ciò che non era il caso nella fattispecie, e che la ripresa
della vita comune, intervenuta tre giorni prima dell'inoltro del gravame, era
stata escogitata per meri motivi di causa. In queste condizioni, né il fatto
che i coniugi avessero mantenuto buoni rapporti né la circostanza che non
sarebbe stata avviata una procedura di separazione legale o di divorzio
erano, a suo avviso, rilevanti. Infine ha ritenuto che il rifiuto del rinnovo
rispettava il principio della proporzionalità e che l'insorgente non poteva
appellarsi all'art. 8 CEDU.

E.
Il 7 dicembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale
sia annullata e che venga rinnovato il proprio permesso di dimora. In
sostanza, contesta la tesi secondo cui la ripresa della vita comune sarebbe
stata escogitata per meri motivi di causa, in quanto l'autorità cantonale non
avrebbe tenuto conto né del fatto che era sposato da diciotto anni quando si
è separato né dei numerosi indizi agli atti che proverebbero che si trattava
di una separazione provvisoria (dichiarazioni costanti della moglie e di
diversi testimoni attestanti della loro frequentazione reciproca nei loro
rispettivi appartamenti; aiuto della consorte nella tenuta dell'appartamento;
locazione da parte della medesima di un monolocale situato nelle vicinanze
dell'appartamento).
Chiamati ad esprimersi la Corte cantonale ha chiesto la conferma della
propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di
questa Corte. Da parte sua l'Ufficio federale della migrazione ha proposto di
accogliere il gravame.

F.
Il 15 dicembre 2006 A.A.________ ha trasmesso al Tribunale federale due
certificati di dimora datati 14 dicembre 2006 ed indirizzati personalmente a
ciascuno dei coniugi al medesimo indirizzo in cui si certifica che gli
interessati risiedono a Locarno, il marito quale dimorante dal 2002, la
moglie  come domiciliata dal 2000, ed ove vengono precisati i loro precedenti
periodi di presenza. Il 19 aprile 2007 ha inoltre fatto pervenire a questa
Corte una dichiarazione sottoscritta dalla moglie, e da lui controfirmata, in
cui ella riafferma sia che la ripresa della convivenza ha avuto luogo nei
mesi di ottobre-novembre 2006 sia che non ha mai avuto l'intenzione di
divorziare o di separarsi in modo definitivo.

Diritto:

1.
La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata
dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge
federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969
784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).

2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su
una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).

2.2 Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, lo straniero sposato con una
persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. In concreto,
il ricorrente è sposato dal dicembre del 1986 e la moglie, con la quale
attualmente convive, è titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal
23 febbraio 2000. A queste condizioni si deve ammettere che è aperta la via
del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione con cui gli è stato
negato il rinnovo del permesso di dimora. Sapere poi se le condizioni per
rifiutare il rinnovo in questione siano effettivamente adempiute costituisce
una questione di merito e non di ammissibilità dell'impugnativa.

2.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se il gravame sia
ammissibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr.
DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui
il ricorrente fa pure riferimento, può rimanere indecisa, potendo questa
Corte entrare nel merito del medesimo già in virtù dei motivi che precedono.

3.
3.1 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la
violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei
cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3) e i trattati
internazionali (DTF 130 II 337 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b) nonché
l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il
Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto
(art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione
impugnata o dai motivi invocati dalle parti.

3.2 Con il medesimo rimedio può inoltre essere censurato l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come
in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria,
l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale
federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG). Nei casi in cui vige questa regola, la possibilità di allegare
fatti nuovi o di prevalersi di nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. In
particolare, non è di norma possibile tener conto di cambiamenti dello stato
di fatto prodottisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato, né di fatti che
le parti avrebbero potuto e dovuto, in virtù del loro dovere di
collaborazione, far valere già dinanzi all'istanza precedente (DTF 130 II 493
consid. 2, 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid. 1.2.1; 126 II 97 consid. 2e;
121 II 97 consid. 1c).

3.3 Nel caso concreto il quesito di sapere se i certificati di dimora
trasmessi a questa Corte il 15 dicembre 2006 siano ricevibili può rimanere
indeciso in quanto gli stessi non risultano essere di rilievo. Detti
documenti si limitano a certificare che il ricorrente e la moglie hanno
vissuto nello stesso Comune, ma non sono invece assolutamente atti a provare
che vi hanno vissuto assieme, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che
siano stati spediti al medesimo indirizzo. Ai fini del giudizio non va
parimenti considerata nemmeno la dichiarazione scritta della moglie del 19
aprile 2007 (ove ella si limita comunque a ribadire quanto già espresso in
precedenza), già perché è stata prodotta dopo la scadenza del termine di
ricorso senza che sia stata autorizzata la presentazione di una replica.

4.
4.1 Come già rilevato dalla Corte cantonale, l'art. 17 cpv. 2 LDDS sancisce
che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive
con il coniuge. Tale disposizione è stata esplicitata nel senso che, affinché
vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità
coniugale esista sia giuridicamente che di fatto (cfr. FF 1987 III 272 n.
25.21). Con l'adozione di questa norma non si è voluto infatti impedire in
modo assoluto ai coniugi di avere due domicili separati, ma evitare che uno
straniero potesse continuare a beneficiare di un permesso di dimora sulla
base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente. Come già spiegato da
questa Corte, poco importano i motivi per i quali i coniugi non convivono
più, a condizione che la separazione non sia di breve durata e che una
ripresa della convivenza non sia seriamente prevista. È parimenti irrilevante
il fatto che non siano state avviate azioni giudiziarie volte al divorzio o
alla separazione.

4.2 Dagli atti di causa emerge, ciò che non è contestato, che il ricorrente e
la moglie si sono separati di fatto nel marzo 2005. Questa situazione non è
stata nascosta alle autorità: infatti la moglie ha notificato, già il 2 marzo
2005, il suo nuovo indirizzo alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Inoltre, nel marzo 2006, i coniugi hanno informato ciascuno l'Ufficio
regionale degli stranieri di Locarno che da mesi vivevano separati per motivi
personali. Parimenti nel corso degli interrogatori condotti dalla Polizia
cantonale essi hanno sempre riconosciuto che vivevano separati, affermando
nel contempo che non intendevano divorziare in quanto speravano di riprendere
un giorno la vita in comune. Intenzione reiterata ugualmente nelle loro
dichiarazioni scritte e che è poi stata attuata nel corso del mese di
settembre del 2006, più precisamente il 15. Orbene, se si tiene conto delle
dichiarazioni costanti del ricorrente e della moglie secondo cui era loro
intenzione riprendere la vita in comune non appena risolti i loro problemi
personali così come del fatto che quando si sono separati il loro matrimonio
durava da diciotto anni, la sola circostanza - come peraltro osservato
dall'Ufficio federale della migrazione - che la ricomposizione dell'unione
coniugale sia intervenuta tre giorni prima dell'inoltro del gravame al
Tribunale cantonale amministrativo non è sufficiente - di per sé - per
ritenere che la stessa sia stata decisa a meri fini procedurali.
È vero, come rilevato dalla Corte cantonale, che il ricorrente non ha
menzionato nei diversi formulari ufficiali compilati nel corso del 2005 (e
concernenti successivi cambiamenti di posto di lavoro) che viveva separato di
fatto dalla moglie. Sennonché, oltre alla circostanza che su questi formulari
figurano unicamente la separazione legale o il divorzio (non la separazione
di fatto), non dev'essere dimenticato che già dal mese di marzo 2005
l'autorità di prime cure doveva essere al corrente del cambiamento
d'indirizzo della moglie dato che, come accennato in precedenza, ella aveva
subito provveduto a notificare il cambiamento di domicilio. In queste
condizioni, nemmeno quest'elemento è sufficiente - di per sé - per ritenere
che già all'epoca il matrimonio sussisteva unicamente sulla carta.
A sostegno della propria tesi, secondo cui si tratterebbe di un matrimonio
esistente solo sulla carta, la Corte cantonale si richiama ai dubbi espressi
da questa Corte nella sua precedente sentenza del 15 gennaio 2002. Sennonché,
oltre al fatto che in seguito a tale giudizio le competenti autorità
cantonali, dopo aver fatto interrogare la moglie del ricorrente sulla
situazione coniugale, hanno comunque rilasciato un permesso al marito, non va
trascurato che la convivenza è durata quasi due anni e mezzo fino a quando
gli interessati si sono separati di fatto, cioè dal mese di settembre del
2002 fino alla fine del mese di febbraio del 2005.
Premesse queste considerazioni e osservato che, come rilevato dall'Ufficio
federale della migrazione, non sono stati accertati ulteriori elementi idonei
a suffragare la tesi dell'autorità cantonale nonché tenuto conto che,
dall'inserto di causa, non emerge che nel frattempo gli interessati abbiano
(nuovamente) smesso di convivere, l'apprezzamento dei fatti effettuato dai
giudici cantonali in proposito non può pertanto essere condiviso. In mancanza
di altri indizi, essi non potevano in particolare rimproverare al ricorrente
e alla moglie di avere ripreso la convivenza, visto che sin dall'inizio
questi avevano espresso la loro ferma intenzione di ricomporre l'unione
domestica una volta risolti i loro problemi. Osservato che agli atti non
figurano altri elementi che permetterebbero di convalidare la tesi della
Corte cantonale, da quel che precede discende che non vi sono indizi -
perlomeno non sufficientemente concreti - atti a sostanziare detta opinione:
in altre parole doveva essere effettuata un'istruttoria più approfondita. Lo
stato di fatto, così come risulta dalla sentenza contestata e dall'inserto di
causa, è dunque incompleto e non permette al Tribunale federale di risolvere
la questione litigiosa. La causa va pertanto rinviata all'autorità precedente
affinché proceda ad un complemento d'istruttoria in merito a quest'ultimo
aspetto nonché emani un nuovo giudizio (art. 114 cpv. 2 OG).

4.3 Visto quanto precede, il ricorso è accolto e la sentenza querelata è
annullata.

4.4 Considerato l'esito del giudizio non occorre ancora esaminare le altre
censure formulate dal ricorrente.

5.
Lo Stato del Cantone Ticino, i cui interessi pecuniari non sono in gioco, è
dispensato dal pagare le spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso verserà
invece al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità a titolo di
ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. Gli atti di causa
vengono rinviati al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.

2.
Non si preleva tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 10 luglio 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: