Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.700/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.700/2006 /biz

Sentenza del 18 giugno 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller, Yersin e Karlen,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
B.________SA,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,

contro

Camera di assistenza amministrativa
della Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna.

autorizzazione alla Banca d'Italia per la trasmissione
ad autorità penali di informazioni ottenute tramite controllo sul posto,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 26 ottobre
2006 dalla Camera di assistenza amministrativa della Commissione federale
delle banche.

Fatti:

A.
Con decisioni del 10 maggio e del 22 luglio 2005, la Commissione Nazionale
(italiana) per le Società e la Borsa (Consob) ha accertato l'esistenza di
accordi tra la banca C.________ ed alcuni suoi clienti in merito all'acquisto
concertato di titoli della banca D.________SpA. Secondo l'autorità, grazie a
questi accordi, a torto non dichiarati, la banca C.________ si prefiggeva di
assumere un'influenza dominante sulla banca D.________SpA, contrastando
l'offerta pubblica di acquisto lanciata dal gruppo E.________.

B.
Sulla medesima vicenda ha promosso controlli anche la Banca d'Italia. In
quanto responsabile della vigilanza su base consolidata del gruppo che fa
capo alla banca C.________, detta autorità ha tra l'altro chiesto alla
Commissione federale delle banche (CFB) di poter svolgere una verifica
ispettiva diretta presso la banca C.________Suisse, filiale con sede a Lugano
della banca C.________. Con decisione del 23 novembre 2005 (cfr. Bollettino
CFB 49/2006 pag. 114) la CFB ha accolto la richiesta, autorizzando la Banca
d'Italia ad effettuare un controllo sul posto ai sensi dell'art. 23septies
della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di
risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0). La decisione precisava nel
contempo le informazioni a cui l'autorità estera avrebbe avuto accesso, che
di per sé erano già state raccolte dalla CFB nell'ambito di accertamenti
ordinati di propria iniziativa sull'istituto svizzero (procedura poi
conclusasi con decisione del 31 marzo 2006, cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag.
133). Accompagnati dal personale della CFB, gli ispettori incaricati dalla
Banca d'Italia hanno esperito le verifiche presso la banca C.________Suisse
dal 3 aprile al 4 maggio 2006. Essi ne hanno poi tratto un rapporto,
costituente l'allegato n. 10 alla relazione complessiva sul caso D.________.

C.
Con scritti del 14 luglio e del 22 agosto 2006, la Banca d'Italia ha
informato la CFB che la Procura della Repubblica di Milano aveva aperto un
procedimento penale in relazione al tentativo di "scalata" della
D.________SpA da parte della banca C.________ ed ha chiesto di poter
trasmettere a detta autorità anche l'allegato n. 10 al suo rapporto
ispettivo. La CFB ha allora interpellato l'Ufficio federale di giustizia
(UFG), che il 28 settembre 2006 ha proposto di accogliere la richiesta della
Banca d'Italia, ritenendo adempiute le condizioni per la concessione
dell'assistenza giudiziaria in materia penale. La CFB ha altresì incaricato
la banca C.________Suisse di informare i propri clienti della domanda
dell'autorità italiana, invitandoli a prendere posizione al riguardo. Essa ha
inoltre specificato, per ognuno di loro, le informazioni che li concernevano.
Con lettera del 25 settembre 2005 alla ritrasmissione si sono tra l'altro
opposti A.________, titolare della relazione X.________, e la B.________SA,
di cui lo stesso A.________ è beneficiario economico.

D.
Preso atto dell'opposizione inoltrata, il 26 ottobre 2006 la Camera di
assistenza amministrativa della Commissione federale delle banche ha
formalmente deciso di autorizzare la trasmissione alle autorità penali
italiane delle informazioni seguenti:
"A.________ è avente diritto economico di una relazione personale, conosciuta
con lo pseudonimo di X.________, e di una relazione intestata alla
B.________SA, Panama, presso la banca C.________Suisse. [...] La relazione
X.________ è stata aperta in data 3 dicembre 2004 da A.________, mentre la
relazione B.________SA, Panama, è stata aperta il 30 dicembre 2004 da un
fiduciario luganese. Il 9 dicembre 2004 questa relazione ha ottenuto una
linea di credito di EUR 10 mio, integralmente garantita dalla banca
C.________. Questa garanzia è stata fornita con il pegno di un deposito in
obbligazioni di EUR 30 mio di proprietà della banca C.________ presso la
banca C.________Suisse. Dal 10 al 15 dicembre 2004 X.________ ha acquistato
532'000 azioni della banca D.________SpA per un totale di EUR 9'725'880. In
data 30 dicembre 2004 le azioni sono state trasferite dalla relazione
X.________ sulla seconda relazione di A.________, B.________SA. L'11 gennaio
2005 B.________SA ha ordinato la vendita di tutte le azioni precedentemente
acquistate al prezzo di EUR 10'611'804. L'operazione sui titoli D.________ è
l'unica effettuata sul conto X.________".
La decisione ricordava inoltre alla Banca d'Italia che le suddette
informazioni potevano venir utilizzate soltanto ai fini della procedura
penale relativa al tentativo di scalata alla banca D.________SpA, mentre la
trasmissione ad altre autorità richiedeva una nuova autorizzazione della CFB.

E.
Il 17 novembre 2006 A.________ e la B.________SA hanno presentato un ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiedono di
annullare la decisione emanata dalla Camera di assistenza amministrativa
della CFB il 26 ottobre precedente. In sintesi, sostengono che
l'autorizzazione alla ritrasmissione non andrebbe concessa in quanto
verrebbero aggirate le regole dell'assistenza giudiziaria in materia penale,
essi si troverebbero privati delle garanzie derivanti dal principio di
specialità e non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità.
Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche postula la
reiezione del gravame.

F.
Su richiesta del Giudice delegato, il 16 aprile 2007 la CFB ha fatto
pervenire al Tribunale federale, in aggiunta agli atti prodotti con la
risposta, copia della decisione di autorizzazione del controllo sul posto
nonché del rapporto ispettivo della Banca d'Italia presso la banca
C.________Suisse, nella sua integralità e in una versione ridotta. Con
lettera accompagnatoria, inviata anche al patrocinatore dei ricorrenti,
l'autorità inferiore ha chiesto che tali documenti, in forma integrale,
rimanessero riservati e ad uso esclusivo del Tribunale.
Il 16 maggio 2007 il Tribunale federale ha trasmesso agli insorgenti la
versione ridotta del rapporto ispettivo, ha indicato che ne avrebbe tenuto
conto soltanto in tale misura e si sarebbe fondato sulla decisione del 23
novembre 2005 limitatamente agli estratti già pubblicati (Bollettino CFB
49/2006 pag. 114) ed ha infine rilevato che le parti di tali documenti a loro
riferite e non riguardanti dei terzi sono effettivamente solo quelle rese
accessibili.

Diritto:

1.
1.1 Dal 1° gennaio 2007 la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 pag. 1069) ha di per sé sostituito la
legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RU
1969 pag. 784 segg.; cfr. art 131 cpv. 1 LTF). In virtù dell'art. 132 cpv. 1
LTF, alla presente procedura resta ciononostante ancora applicabile la
pregressa normativa.

1.2 Le decisioni fondate sulla legge sulle banche che, come in concreto, sono
state pronunciate dalla CFB prima del 1° gennaio 2007 sono direttamente
impugnabili al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo
ai sensi degli art. 97 segg. OG (cfr. l'art. 24 LBCR, nel suo precedente
tenore [RU 1971 pag. 817], e l'art. 53 cpv. 1 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]).
Le informazioni che la Banca d'Italia intende trasmettere alle autorità
penali italiane concernono direttamente i ricorrenti e le loro relazioni
bancarie presso la banca C.________Suisse. Perlomeno in questa fase
procedurale ed indipendentemente dal mancato riconoscimento della qualità di
parte nell'ambito del controllo sul posto, essi sono quindi senz'altro
legittimati a ricorrere (art. 103 lett. a OG; cfr., per analogia, DTF 125 II
65 consid. 1).
Tempestiva (art. 106 cpv. 1 OG) e presentata nelle dovute forme (art. 108
OG), l'impugnativa è pertanto ammissibile.

1.3 Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il
Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, che
comprende anche l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104
lett. a OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione
impugnata o dai motivi invocati dalle parti (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 131 II
361 consid. 2). Esso rivede inoltre liberamente gli accertamenti di fatto
della Commissione federale delle banche, che non costituisce un'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG (art. 104 lett. b e 105 cpv. 1
OG; DTF 115 Ib 55 consid. 2a).

2.
In materia di vigilanza internazionale in ambito bancario e borsistico,
accanto alle procedure di assistenza amministrativa (cfr. gli art. 23sexies
LBCR e 38 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse ed il commercio
di valori mobiliari [legge sulle borse; LBVM; RS 954.1]), gli art. 23septies
LBCR e 38a LBVM prevedono la possibilità per le autorità estere di vigilanza
di effettuare delle verifiche transfrontaliere dirette presso le succursali
svizzere di istituti esteri.
In particolare, la legge sulle banche (cfr. art. 23septies cpv. 2) dispone
che la CFB può autorizzare un controllo sul posto a condizione che le
autorità richiedenti siano responsabili della vigilanza su base consolidata
sulle banche sottoposte a verifica (lett. a) e rispettino, come per
l'assistenza internazionale (art. 23sexies cpv. 2 LBCR), i principi di
specialità (lett. b), di confidenzialità (lett. c) e della "lunga mano"
(lett. d). Su quest'ultimo punto, la norma precisa che la trasmissione di
informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza
giudiziaria in materia penale è esclusa e che al riguardo la CFB decide
d'intesa con l'autorità competente. Il disposto legale delimita inoltre i
ragguagli che possono essere acquisiti mediante verifica transfrontaliera
diretta: si tratta unicamente di informazioni necessarie alla vigilanza su
base consolidata di banche o intermediari finanziari (art. 23septies cpv. 3
LBCR), segnatamente indicazioni sull'organizzazione (lett. a), sul sistema di
gestione dei rischi (lett. b), sul personale dirigente (lett. c), sul
rispetto delle prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei
rischi (lett. d) ed infine sull'adempimento degli obblighi di riferire alle
autorità di vigilanza (lett. e).
Se nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera le autorità estere
di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari intendono accedere a
informazioni legate direttamente o indirettamente ad operazioni relative
all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca, la
CFB rileva essa stessa tali informazioni e le trasmette alle autorità
richiedenti, agendo in base ad una procedura retta dalla legge federale sulla
procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; art.
23septies cpv. 4 LBCR).

3.
3.1 Come già indicato, la procedura in esame ha per oggetto soltanto la
ritrasmissione alla Procura della Repubblica di Milano delle informazioni
acquisite dalla Banca d'Italia mediante controllo sul posto presso la banca
C.________Suisse. La Commissione delle banche, richiamandosi per analogia
all'art. 23sexies cpv. 3 LBCR, ha ritenuto, a ragione, che in questa fase ai
clienti dell'istituto di credito a cui si riferiscono le informazioni
raccolte dev'essere riconosciuta qualità di parte. Nell'ambito del
procedimento per l'autorizzazione del controllo sul posto, l'autorità
inferiore non ha invece promosso una procedura formale con il coinvolgimento
dei clienti, negando quindi a questi ultimi lo statuto di parti ed i relativi
diritti, segnatamente il diritto di essere sentiti (cfr. art. 6 e 29 PA).
Benché l'attuale vertenza non riguardi di per sé la verifica ispettiva in
quanto tale, considerato che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di
intervenire nella fase precedente, ci si può chiedere se sia stato corretto
permettere alla Banca d'Italia di avere accesso a dati concernenti singoli
clienti dell'istituto bancario, senza porre in atto la procedura prevista
dall'art. 23septies cpv. 4 LBCR.

3.2 In generale, la dottrina sottolinea che i controlli sul posto non devono
servire ad eludere le garanzie di tutela dei clienti previste dalla procedura
di assistenza amministrativa internazionale e che, per l'esercizio delle
proprie competenze di vigilanza su base consolidata, le autorità del paese di
origine di massima non necessitano di conoscere l'identità dei titolari dei
conti bancari (Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2a ed.,
Berna 2001, pagg. 257, 266 e 272; Adriano Margiotta, Das Bankgeheimnis -
Rechtliche Schranke eines bankkonzerninternen Informationsflusses?, tesi San
Gallo 2002, pagg. 315 e 318 segg.; Renate Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [a
cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und die Sparkassen, n. 8
ad art. 23septies [edizione marzo 2002]; cfr. anche il Messaggio del 27
maggio 1998 concernente la revisione della legge sulle banche, in: FF 1998
pag. 3007 segg., in part. pag. 3055 n. 222 e pag. 3058 seg. n. 226). Secondo
la CFB, nel caso specifico era tuttavia indispensabile derogare a tale
principio poiché i clienti della banca svizzera che avevano acquistato titoli
D.________ in grandi quantità avevano beneficiato, a tale scopo, di crediti
ottenuti grazie a garanzie prestate dalla banca C.________. Per verificare la
gestione dei rischi a livello consolidato, la Banca d'Italia doveva quindi
conoscere i nomi degli acquirenti (cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 114, n.
33-36; cfr. anche: Margiotta, op. cit., pag. 321 seg.; Althaus, op. cit. pag.
267). Sempre secondo l'istanza inferiore, l'autorità estera poteva inoltre
accedere direttamente a questi dati, in quanto gli stessi non riguardavano
operazioni relative all'amministrazione di beni ai sensi dell'art. 23septies
cpv. 4 LBCR, non interessando la gestione di patrimoni personali dei clienti
(cfr. Bollettino CFB 49/2006 pag. 114, n. 24-28).

3.3 Rilevati gli argomenti addotti dalla CFB nella precedente decisione (per
quanto concerne specificatamente i qui ricorrenti cfr. anche Bollettino CFB
49/2006 pag. 114, n. 56-57), appare indubbio che nel contesto della procedura
di controllo sul posto, per certi versi assai particolare, non è sempre
facile determinare, soprattutto a priori, quali situazioni ed informazioni
impongano una procedura formale. Per di più, l'art. 23septies cpv. 4 LBCR
conferisce qualità di parte in misura diversa dalle rispettive norme
applicabili in materia di verifiche transfrontaliere in ambito borsistico e
di assistenza amministrativa (cfr. l'art. 23sexies cpv. 3 LBCR e gli art. 38
cpv. 3 e 38a cpv. 4 LBVM). La questione va in ogni caso esaminata in funzione
di due aspetti distinti: in primo luogo, la necessità di conoscere dati su
singoli clienti, già di per sé eccezionale in riferimento all'esercizio di
compiti di vigilanza consolidata, e, successivamente, la possibilità di
accedere a questi dati senza che i clienti stessi possano avvalersi dei
diritti di parte.
Nel caso di specie, non è comunque necessario soffermarsi oltre su questo
punto. In effetti, a prescindere dal fatto che il Tribunale federale esamina
d'ufficio l'applicazione del diritto federale (cfr. consid. 1.3), va
considerato che i ricorrenti non criticano la procedura adottata per il
controllo sul posto né lamentano la mancata pronuncia, a quello stadio, di
una decisione nei loro confronti (cfr., diversamente, DTF 127 II 323).
Inoltre le informazioni oggetto della controversia sono già note all'autorità
di vigilanza italiana, per cui una procedura formale non potrebbe avere
alcuna conseguenza pratica (cfr. DTF 127 II 323 consid. 7a). Essenziale è
però soprattutto un altro aspetto, ovvero la fondatezza, nel caso concreto e
per le ragioni esposte nel seguito, della contestata domanda di
ritrasmissione alle autorità penali. È infatti logico che se sono adempiti i
restrittivi presupposti a cui è subordinata tale ritrasmissione, a maggior
ragione sono dati i requisiti per accordare assistenza amministrativa,
rispettivamente per comunicare informazioni su singoli clienti di una banca
mediante una procedura analoga nel quadro di un controllo sul posto (cfr. DTF
125 II 450 consid. 3c).

4.
4.1 Il già citato art. 23septies cpv. 2 lett. d LBCR subordina la trasmissione
alle autorità penali delle informazioni raccolte mediante controllo sul posto
alle medesime condizioni valide per la ritrasmissione nell'ambito
dell'assistenza amministrativa in materia bancaria (cfr. l'art. 23sexies cpv.
2 lett. c LBCR). Tali condizioni sono analoghe anche a quelle previste nel
contesto dell'assistenza amministrativa nel settore borsistico prima della
modifica dell'art. 38 cpv. 2 della legge sulle borse entrata in vigore il 1°
febbraio 2006 (cfr. RU 1997 pag. 80; sulla portata della modifica, cfr.
sentenza 2A.170/2006 dell'8 maggio 2006, in: Bollettino CFB 49/2006 pag. 105,
consid. 2.1.2). Di conseguenza, al caso in esame sono di massima applicabili
i principi sviluppati dalla giurisprudenza in relazione a quest'ultimo
disposto (cfr. anche Hans Peter Schaad, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [a
cura di], Basler Kommentar, Bankengesetz, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 36
ad art. 23septies).

4.2 In base alle norme indicate, la trasmissione delle informazioni alle
autorità penali straniere è possibile quando sono dati i presupposti
dell'assistenza giudiziaria in materia penale. In tal modo il legislatore ha
inteso permettere una semplificazione della procedura, evitando però che
tramite la via amministrativa vengano eluse le regole dell'assistenza in
ambito penale (DTF 127 II 323 consid. 4; 126 II 409 consid. 6b/bb, 126 6b/bb;
125 II 450 consid. 3b e 4b). Tutti i requisiti materiali a cui è subordinata
quest'ultima devono perciò essere adempiuti, segnatamente il requisito della
doppia punibilità di cui all'art. 64 della legge federale del 20 marzo 1981
sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1; DTF 126 II
409 consid. 6b/bb; 125 II 450 consid. 4b).
L'avallo della Commissione delle banche alla ritrasmissione alle autorità
penali può essere dato, se del caso, già al momento della pronuncia
sull'assistenza amministrativa, rispettivamente sull'ammissibilità del
controllo in loco o sull'accesso, in tale contesto, a dati concernenti
l'amministrazione di beni di singoli clienti di una banca (art. 23septies
cpv. 4 LBCR). Il consenso può però essere accordato anche mediante una
decisione ulteriore, come in concreto. Ciò dipende, in sostanza, dallo stato
degli accertamenti dell'autorità richiedente. La trasmissione alle autorità
penali soggiace infatti ad esigenze più severe rispetto a quelle valide per
la concessione dell'assistenza amministrativa o per l'autorizzazione di
verifiche transfrontaliere dirette. L'autorità richiesta deve in effetti
disporre di elementi insoliti sufficienti per sospettare in maniera concreta
e minimamente verosimile dell'esistenza di comportamenti penalmente rilevanti
(DTF 128 II 407 consid. 5.3.1; 127 II 142 consid. 7b; 126 II 409 consid.
6b/cc). L'esposizione dei fatti non deve comunque essere valutata con
eccessivo rigore. La domanda deve certo permettere di qualificare
giuridicamente la fattispecie, ma bisogna tener conto che l'inchiesta aperta
nello Stato richiedente non è conclusa e che l'assistenza ha quale scopo
proprio la chiarificazione di tali fatti; le indicazioni fornite devono
semplicemente bastare per verificare che la richiesta non sia di primo
acchito inammissibile (DTF 128 II 407 consid. 5.2.1; 126 II 409 consid.
6b/cc; 125 II 450 consid. 4b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, pag. 168, in part. nota
467). Se la trasmissione alle autorità penali è accordata nel contesto di una
procedura aperta dinanzi alla CFB, tale valutazione va operata non solo in
base al tenore della domanda, bensì anche in funzione degli accertamenti
promossi dalla stessa autorità di vigilanza (DTF 126 II 409 consid. 6c/aa e
6c/cc).

5.
5.1 Al di là della stretta connessione tra le varie procedure, l'art.
23septies LBCR istituisce in ogni caso una forma di cooperazione
internazionale formalmente indipendente da quella dell'assistenza in materia
penale. Le relative richieste seguono perciò un proprio iter anche se in
altre sedi è pendente una rogatoria penale sui medesimi fatti, magari
presentata addirittura dalle stesse autorità destinatarie della
ritrasmissione. Considerata l'analogia delle condizioni materiali stabilite
nei due ambiti, questa autonomia procedurale non comporta comunque in alcun
modo l'aggiramento delle regole valide per l'assistenza in materia penale,
come invece pretendono i ricorrenti.

5.2 Più specificatamente, in tale contesto essi lamentano tra l'altro
l'assenza di chiarezza riguardo alle informazioni di cui verrebbe
concretamente a conoscenza la Procura della Repubblica di Milano. Rilevano
infatti che la richiesta di ritrasmissione non riguarda i dati specifici su
di loro indicati nella decisione impugnata, bensì il rapporto completo sulle
verifiche effettuate in Svizzera dagli ispettori della Banca d'Italia.
Ora, questa differenza è determinata già dalla natura della procedura di
controllo sul posto, che non è né deve essere individualizzata, bensì uno
strumento di vigilanza generale su un istituto inserito in un gruppo
bancario. Il rapporto della Banca d'Italia ha pertanto un carattere globale e
si riferisce in particolare ad altre persone e società, i cui nomi e le cui
relazioni bancarie, per evidenti ragioni di confidenzialità, vanno tutelati.
È in effetti indiscusso che il diritto di consultare tutti gli atti possa
subire restrizioni per rispettare l'anonimato di terzi non implicati nella
procedura (cfr. sentenza 2A.150/2000 del 21 agosto 2000, consid. 3; Michele
Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 1999, pag. 233-235).
Per il resto, in questa sede i ricorrenti hanno comunque preso conoscenza
della versione del rapporto limitata agli estratti che li riguardano in
maniera diretta e che, nella sostanza, corrispondono effettivamente alle
indicazioni riportate nella decisione contestata. Il Tribunale federale ha
inoltre avuto modo di verificare che le altre parti del documento concernono
davvero dei terzi e al riguardo ha del resto già anche informato gli
insorgenti (cfr. sub F).

5.3 I ricorrenti sostengono inoltre che, autorizzando la trasmissione alle
autorità penali a corollario della procedura di controllo in loco, essi si
vedrebbero privati della garanzia data dal principio di specialità, così come
formulato all'art. IV dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e
l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (Accordo; RS
0.351.945.41).
Sotto questo profilo, il procedimento in esame non tutela tuttavia i
ricorrenti in misura inferiore rispetto a detto Accordo. Al contrario, come
osservato a ragione dall'autorità inferiore, il punto 2 della decisione
impugnata limita l'uso delle informazioni trasmesse fors'anche più di quanto
permetterebbe l'art. IV dell'Accordo, ammettendone un utilizzo ben preciso e
definito, ovvero solo per la procedura penale concernente il tentativo di
scalata della banca D.________SpA. Certo, l'avvertenza al rispetto del
principio di specialità è rivolta di per sé all'autorità estera richiedente e
non all'autorità terza destinataria della ritrasmissione. Questo modo di
procedere è comunque usuale ed inevitabile, dato che la CFB non intrattiene
rapporti diretti con quest'ultima autorità (cfr. il Messaggio del 10 novembre
2004 concernente la modifica dell'art. 38 LBVM, in: FF 2004 pag. 5987 segg.,
in part. pag. 5995 n. 1.4.2; cfr. anche: sentenza 2A.649/2006 del 18 gennaio
2007, consid. 5). Esso non ha quindi mai impedito di autorizzare la
ritrasmissione. D'altronde, non vi sono elementi per dubitare che le autorità
italiane non si atterranno alla riserva espressa al punto 2 della decisione;
fino a prova del contrario, anche sotto questo profilo nulla si oppone quindi
all'accoglimento della domanda della Banca d'Italia (cfr. DTF 128 II 407
consid. 4.3.1; 127 II 142 consid. 6b).

6.
6.1 Per quanto concerne il requisito della doppia punibilità, l'istanza
inferiore ha ritenuto che, se giudicata in base al diritto svizzero, la
fattispecie adempirebbe gli estremi del reato di manipolazione dei corsi
previsto dall'art. 161bis CP. A questa conclusione si è associato anche
l'Ufficio federale di giustizia, interpellato in ossequio all'art. 23septies
cpv. 2 lett. d, ultima frase, LBCR (cfr. DTF 127 II 142 consid. 8c; 126 II 86
consid. 7d/bb). D'altra parte, secondo gli atti dell'inchiesta penale
allegati dall'autorità richiedente, in Italia il ricorrente è accusato in
particolare di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 185 del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 relativo al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (testo unico della
finanza, TUF). Sotto il profilo della punibilità in base al diritto estero,
non v'è motivo di ritenere la domanda manifestamente abusiva (cfr. DTF 128 II
407 consid., 5.3.2; 126 II 409 consid. 6c/bb). D'altronde i ricorrenti non si
soffermano su questo aspetto.

6.2 L'art. 161bis CP punisce tra l'altro con la detenzione o la multa
chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore
mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a
terzi un indebito profitto, effettua acquisti o vendite di siffatti valori
mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di
persone unite a tale scopo.

6.2.1 A dispetto di quanto potrebbe lasciar intendere il titolo marginale,
questa norma non si applica ad ogni transazione borsistica operata per
influenzare il corso di un'azione, bensì solo ad alcuni negozi fittizi ben
determinati. Tra questi, oltre alle cosiddette "wash sales", vi sono in
particolare i "matched orders", ovvero transazioni in cui gli ordini di
acquisto sono sincronizzati e compensati da corrispondenti ordini di vendita
di un terzo complice (sentenza 6S.156/2006 del 24 novembre 2006, consid. 2
[non pubblicato in DTF 133 IV 36]; Messaggio del 24 febbraio 1993 concernente
la legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in: FF 1993
I pag. 1077 segg., in part. pag. 1137; Marc Amstutz/Mani Reinert, in:
Niggli/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,
Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 20 seg. ad art. 161bis). Non ricade invece
sotto l'art. 161bis CP il cosiddetto "parking", con cui una parte dei titoli
emessi viene tolta dal mercato per provocare una riduzione dell'offerta
(sentenza 6S.156/2006 del 24 novembre 2006, consid. 2; Amstutz/Reinert, op
cit., n. 21 ad art. 161bis; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 8 ad art. 161bis). Controversa in
dottrina è infine la qualificazione del "pool", con cui viene intesa
un'unione di persone che mediante un'azione di concerto cerca di influenzare
il corso borsistico in una determinata direzione (Amstutz/Reinert, loc. cit;
Trechsel, loc. cit.).
6.2.2 Così limitato, il campo d'applicazione della norma a cui si richiama
l'autorità inferiore è in genere più ristretto di quello previsto a livello
europeo (cfr. Messaggio del 10 novembre 2004 concernente la modifica
dell'art. 38 LBVM, in: FF 2004 pag. 5987 segg., in part. pag. 5997). Proprio
anche per questo motivo sono del resto state proposte delle modifiche
legislative (cfr. la mozione depositata il 18 settembre 2006 dall'on. Franz
Wicki per la revisione totale degli art. 161 e 161bis CP [n. 06.3426],
accolta dal Consiglio degli Stati il 6 marzo 2007; cfr. anche: Messaggio
dell'8 dicembre 2006 concernente l'abrogazione dell'art. 161 n. 3 CP, in: FF
2007 pag. 407 segg., in part. pag. 412 n. 1.3). Per l'adempimento del
requisito della doppia punibilità non è ad ogni modo necessario che i fatti
incriminati, nei due ordinamenti legislativi considerati, assumano la
medesima qualifica giuridica, siano sottoposti a condizioni di punibilità
identiche o passibili di pene equivalenti (DTF 129 II 462 consid. 4.6; 128 II
355 consid. 2.7; 124 II 184 consid. 4b/cc). Non è inoltre determinante
nemmeno il fatto che le azioni oggetto delle transazioni penalmente rilevanti
siano negoziate in una borsa estera anziché in una svizzera, come di per sé
prevede l'art. 161bis CP (DTF 118 Ib 543 consid. 3b/aa; sentenza 1A.254/1998
del 1° aprile 1999, consid. 3b/bb).

6.3
6.3.1 In concreto, i dati raccolti dalla Commissione delle banche e dalla
Banca d'Italia (cfr. supra, sub. D) - che i ricorrenti invero non contestano
- evidenziano innanzitutto che l'operatività dei ricorrenti stessi attraverso
la banca C.________Suisse è stata assai singolare. In effetti, aperta la
relazione X.________, A.________ non vi ha versato averi propri, ma ha
ottenuto, dopo pochi giorni, una linea di credito di dieci milioni di euro
garantita integralmente dalla banca C.________ ed utilizzata esclusivamente,
pure entro breve tempo, per l'acquisto di azioni D.________. Trasferite su
un'altra relazione nel frattempo intestata alla seconda ricorrente, di cui lo
stesso A.________ è avente diritto economico, le azioni sono infine state
vendute un mese dopo l'acquisto. Sul conto X.________ non è poi stata
effettuata alcuna altra operazione. Ora, queste particolari modalità
(finanziamento con mezzi di terzi, investimento in un unico titolo, relazione
bancaria ad hoc, rapidità) possono senz'altro fondare il legittimo sospetto
che l'acquisto e la rivendita dei titoli D.________ siano in realtà stati
effettuati dai ricorrenti soprattutto per conto dell'istituto bancario che ha
finanziato la concessione del credito.

6.3.2 Significativi sono però soprattutto gli accertamenti delle autorità di
vigilanza riguardo al contesto più generale di tali operazioni. In effetti,
come risulta dalla decisione impugnata, la Commissione delle banche ha
rilevato che presso la banca C.________Suisse un altro cliente ha operato sui
titoli D.________ esattamente come il ricorrente per tempi, quantità di
azioni, finanziamento e struttura societaria. Inoltre attraverso l'istituto
svizzero sono stati acquistati sull'arco di pochi mesi, tra dicembre 2004 ed
aprile 2005, oltre 17 milioni di azioni, per un controvalore di 328 milioni
di euro, sempre ed unicamente grazie a finanziamenti garantiti dalla banca
C.________. Dalle decisioni di accertamento della Consob del 10 maggio e del
22 luglio 2005 risulta peraltro che pratiche simili legate all'acquisto di
titoli D.________ erano più generali, avendo interessato, tra dicembre 2004 e
febbraio 2005, 38 soggetti per un totale di oltre 64 milioni di azioni, pari
a circa il 22 % del capitale azionario della banca D.________SpA. Questo
importante rastrellamento delle azioni ha provocato inevitabilmente un
sensibile aumento del corso del titolo, tant'è che il ricorrente, con
l'acquisto e la rivendita delle "sue" 532'000 azioni, ha realizzato una
plusvalenza pari a circa il 9 % in un solo mese. Sulla base di queste
indicazioni, v'è quindi motivo di ritenere che anch'egli abbia partecipato ad
una strategia concertata e riconducibile alla banca C.________ per acquisire,
direttamente o indirettamente, una posizione dominante in D.________. In
altri termini, è plausibile ammettere l'esistenza di un'azione in "pool". I
ricorrenti si soffermano del resto proprio su questo punto, osservando che il
semplice agire in "pool" non realizzerebbe gli estremi del reato di cui
all'art. 161bis CP.

6.3.3 Sennonché, oltre all'azione di concerto nell'acquisto delle azioni,
dagli atti di causa risulta con sufficiente verosimiglianza anche
l'operatività del ricorrente tramite "matched orders" al momento della
vendita. Per la verità egli, o meglio la sua società, ha venduto tutte le
azioni l'11 gennaio 2005, in una fase in cui, secondo la Consob, gli
investitori legati alla banca C.________ effettuavano quasi esclusivamente
acquisti. Come rilevato dalla CFB, la stessa autorità ha però altresì
accertato che quando hanno venduto i loro titoli, ovvero per lo più nel corso
del successivo mese di aprile, i soggetti finanziati dalla banca C.________
hanno in gran parte agito secondo modalità che lasciavano trasparire un
accordo preventivo tra venditori ed acquirenti. Tra questi figurava in misura
importante, oltre ad altre entità associate, anche la stessa banca
C.________, che durante tale mese ha quasi quadruplicato la propria quota in
D.________. Sulla base delle proprie circostanziate verifiche, la Consob ha
peraltro pure aggiunto che già nella prima fase, cioè fino a febbraio 2005,
vi sono state delle vendite con importanti plusvalenze poiché nei medesimi
giorni la banca C.________ effettuava acquisti ingenti. È d'altronde
eloquente che le acquisizioni in proprio nome della banca C.________
l'abbiano portata a superare la soglia del 2 % il 14 gennaio 2005, ossia un
paio di giorni dopo che i ricorrenti hanno venduto le proprie azioni. Non può
quindi certamente essere escluso che anche la vendita dell'11 gennaio 2005
sia stata preventivamente pianificata e correlata con un riacquisto da parte
della banca italiana che aveva finanziato l'operazione originaria.

6.3.4 In queste circostanze, vi sono sufficienti elementi insoliti per
sospettare con una certa concretezza che il ricorrente, direttamente e per il
tramite della società, potrebbe incorrere in Svizzera in una condanna per
manipolazione dei corsi, ai sensi dell'art. 161bis CP. Nemmeno il requisito
della doppia punibilità osta quindi alla trasmissione alle autorità penali.

7.
Ne segue che il ricorso si avvera infondato e deve perciò essere respinto.
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dei
ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 cpv. 1 e
153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e alla Camera di assistenza
amministrativa della Commissione federale delle banche.

Losanna, 18 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: