Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.689/2006
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{T 0/2}
2A.689/2006 /biz

Sentenza del 5 aprile 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Revoca del permesso di domicilio,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 9 ottobre
2006 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Entrata in Svizzera il 29 gennaio 2000 A.A.________ (1976), cittadina croata,
si è sposata il 9 marzo successivo con B.A.________, cittadino elvetico. Per
tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora, regolarmente
rinnovato. Il 9 marzo 2005 è stata posta al beneficio di un permesso di
domicilio, il cui termine di controllo è stato fissato all'8 marzo 2008.
Il 10 novembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il
divorzio dei coniugi A.________ constatando, nel proprio giudizio, che essi
vivevano separati da circa un anno. Nel contempo ha omologato la convenzione
sugli effetti accessori al divorzio da loro sottoscritta il 31 marzo
precedente.
Interrogato il 6 marzo 2006 dalla Polizia cantonale sulla sua precedente vita
coniugale, B.A.________ ha dichiarato che il matrimonio era entrato in crisi
all'inizio del 2004 e che da allora lui e la moglie avevano deciso di
condurre vita separata, proseguendo tuttavia ad abitare nel medesimo
appartamento. Sentita l'8 marzo successivo, A.A.________ ha esposto che i
problemi con il marito erano nati nell'aprile/maggio 2004 e che avevano
deciso di comune accordo di separarsi di fatto, pur continuando a vivere
sotto lo stesso tetto.

B.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha revocato, il
30 marzo 2006, il permesso di domicilio di A.A.________ e le ha fissato un
termine con scadenza al 30 giugno successivo per lasciare il Cantone.
Rammentato che l'interessata aveva ottenuto un permesso di dimora solo perché
si era sposata con un cittadino svizzero, l'autorità ha osservato che nella
procedura di rilascio del permesso di domicilio, ella aveva omesso d'indicare
che, di fatto, era già separata dal marito almeno dall'inizio del 2004. A
parere dell'autorità era quindi chiaro che l'unione coniugale era già a suo
tempo svuotata da ogni sostanza e che, di conseguenza, il motivo per il quale
il permesso di dimora era stato accordato già allora era venuto a mancare.
L'interessata aveva quindi mantenuto il matrimonio esistente solo sulla carta
unicamente nell'intento di ottenere in seguito il permesso di domicilio.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
ticinese, il 5 luglio 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con
giudizio del 9 ottobre 2006.

C.
Il 15 novembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione
cantonale sia annullata e quella dell'autorità di prime cure revocata.
Lamenta un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, la
violazione degli art. 7 e 9 cpv. 4 lett. a LDDS nonché del principio della
proporzionalità, in quanto non si sarebbe tenuto conto della sua perfetta
integrazione professionale, della nuova relazione sentimentale che
intratterrebbe con un cittadino svizzero e delle gravi conseguenze, attestate
da certificati medici, sulla sua salute psichica in caso di rinvio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la
conferma delle motivazioni e conclusioni della propria decisione. Il
Consiglio di Stato e l'Ufficio federale della migrazione, quest'ultimo
allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postulano la reiezione
del gravame.

D.
Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2006 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

E.
Il 14 febbraio 2007 la ricorrente ha informato questa Corte, allegando un
certificato medico, che aspettava un bambino dal suo nuovo amico e che questi
è intenzionato a riconoscerlo.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF;
RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata
dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge
federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969
784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).

1.3 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su
una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
Indipendentemente dall'esistenza di un tale diritto, il rimedio in questione
è comunque esperibile in relazione a decisioni di revoca di permessi (art.
101 lett. d OG). Rivolto contro la sentenza cantonale che conferma la revoca
del permesso di domicilio, rilasciato il 9 marzo 2005 e il cui termine di
controllo è fissato all'8 marzo 2008, ed inoltrato tempestivamente (art. 106
cpv. 1 OG) da persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), il gravame
è quindi, di principio, ammissibile.

1.4 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesta
la revoca della decisione di prima istanza, visto l'effetto devolutivo legato
al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).

1.5 Siccome la sentenza querelata emana da un'autorità giudiziaria, ai cui
accertamenti di fatto il Tribunale federale è di regola vincolato (art. 105
cpv. 2 OG), la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi
mezzi di prova è alquanto ristretta. In particolare, non è possibile tener
conto, di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto, non
potendosi rimproverare alla precedente istanza di giudizio di avere
constatato i fatti in maniera lacunosa se questi hanno subito una modifica
successivamente alla sua decisione. Inoltre le parti non possono invocare
dinanzi al Tribunale federale fatti che avrebbero potuto o dovuto far valere,
in virtù del loro dovere di collaborazione, già dinanzi all'autorità
precedente (DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid.
1.2.1). Ne discende che gli argomenti della ricorrente concernenti la sua
nuova relazione sentimentale, la sua gravidanza e le sue difficoltà psichiche
non vanno considerati in questa sede ed i rispettivi certificati medici vanno
estromessi dagli atti di causa.
A titolo abbondanziale si può tutt'al più rilevare che qualora la ricorrente
dovesse effettivamente convolare a nozze con il suo nuovo compagno, si
presenterebbe allora una nuova situazione di fatto, la quale potrebbe dar
luogo ad una nuova valutazione del caso da parte delle competenti autorità di
polizia degli stranieri.

2.
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento inesatto dei
fatti, segnatamente riguardo alla constatazione dell'effettiva fine del suo
matrimonio. Afferma che solo a posteriori ella ed il marito si sarebbero resi
conto che la crisi matrimoniale era iniziata nella primavera del 2004, dato
che all'epoca speravano che si trattasse di problemi passeggeri. Nega
pertanto di avere voluto ingannare le autorità, non informandole che viveva
separata in casa dal marito. In realtà l'interessata non critica
l'accertamento dei fatti, ma piuttosto la loro qualifica e il loro
apprezzamento giuridico; ella solleva pertanto una questione di diritto che
questa Corte esamina d'ufficio e con libera cognizione (DTF 131 III 182
consid. 3).

3.
La sentenza querelata, fondata sull'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, rimprovera
alla ricorrente di avere dissimulato la sua reale situazione coniugale alle
competenti autorità e di essersi richiamata abusivamente al proprio
matrimonio che sussisteva solo formalmente unicamente per ottenere
un'autorizzazione di soggiorno.

4.
Dalle dichiarazioni rilasciate alla polizia cantonale sia dalla ricorrente
l'8 marzo 2006 e riportate nel giudizio cantonale, sia dal marito il 6 marzo
precedente emerge che in seguito all'apparizione dei primi dissensi nei mesi
di aprile/maggio 2004, i coniugi A.________ hanno deciso di fare vita
separata, pur rimanendo sotto lo stesso tetto: dormivano separati, dato che
avevano due camere da letto, e, se capitava, mangiavano assieme, vedendosi
comunque di rado siccome la ricorrente lavorava a turni irregolari. Essi
hanno altresì mantenuto un rapporto di amicizia e rispetto. Nel mese di marzo
2005 gli interessati hanno poi, di comune accordo, deciso di divorziare.
Orbene, riguardo a queste dichiarazioni, da cui discende che ognuno dei
consorti aveva, dalla primavera del 2004, organizzato autonomamente la
propria vita, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sarebbe
stata all'epoca la volontà, da parte di entrambi, di una ripresa della vita
comune. In effetti ella non ha presentato alcun elemento concreto atto a
dimostrare che in quel periodo vi sia stato un effettivo e reale
ravvicinamento tra i coniugi. È quindi chiaro che, a partire dai mesi di
aprile/maggio 2004, non sussisteva più né una vera e propria relazione
sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi, al di là del
semplice parlato, di una ripresa della vita comune. Di conseguenza, è dunque
senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è
giunta alla conclusione sia che la separazione della coppia è intervenuta
prima della scadenza del termine quinquennale fissato dalla legge per poter
pretendere al rilascio di un permesso di domicilio e, di riflesso, per la
ricorrente, per potere vivere definitivamente separata dal consorte, sia che
l'interessata, abusando dei diritti derivanti dall'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, si richiamava a un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo
scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla
nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).

5.
5.1 Giusta l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, il permesso di domicilio può essere
revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Il solo adempimento
di queste condizioni non rende obbligatoria la revoca del permesso, ma
conferisce unicamente all'autorità competente la facoltà di pronunciare un
simile provvedimento. In tal senso quest'ultima, che dispone di un ampio
margine di apprezzamento, deve valutare le circostanze del caso concreto.
Inoltre, non è sufficiente una semplice negligenza: lo straniero deve avere
intenzionalmente fornito false indicazioni o sottaciuto dei fatti essenziali
nell'intento di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va
precisato che sono essenziali non solo i fatti sui quali l'autorità
competente interroga espressamente lo straniero, ma anche quelli di cui deve
sapere che hanno un'importanza decisiva per la concessione del permesso (art.
3 cpv. 2 LDDS). L'autorità deve pertanto valutare se, in conoscenza di causa,
avrebbe deciso diversamente al momento del rilascio dell'autorizzazione di
soggiorno.

5.2 Come emerge dalla sentenza impugnata, la ricorrente non ha informato le
competenti autorità sulla sua effettiva situazione matrimoniale, ossia non ha
comunicato loro che dalla primavera 2004 aveva organizzato autonomamente la
propria vita, e ciò né quando è stata convocata il 3 febbraio 2005
dall'Ufficio controllo abitanti della sua città (il quale doveva preavvisare
la sua richiesta di permesso di domicilio) né quando è stata interrogata
dalla polizia cantonale il 24 febbraio 2005, la quale l'aveva resa attenta al
contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS. Orbene, occorre rammentare che alla
ricorrente è stato rilasciato un permesso di dimora in seguito al suo
matrimonio celebrato nel marzo 2000 unicamente affinché potesse vivere con il
marito e che detto permesso è stato rinnovato negli anni successivi soltanto
perché i coniugi convivevano. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame,
la ricorrente era quindi perfettamente cosciente del fatto che il rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno (permesso di dimora, rispettivamente di
domicilio) dipendeva dalla sussistenza della comunione domestica: è quindi
scientemente che non ha informato l'autorità della sua nuova situazione
coniugale, sottacendo in tal modo dei fatti essenziali. Visto quanto precede
si deve dunque ammettere che, come constatato dai giudici cantonali,
sussistono in concreto gli estremi per revocare il permesso di domicilio in
virtù dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS. Per i motivi esposti nella sentenza
cantonale, i quali vanno qui condivisi e ai quali si rimanda, detta revoca
appare inoltre rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. sentenza
cantonale impugnata pag. 7, consid. 4).

6.
6.1 Per i motivi esposti, il giudizio contestato si rivela giustificato: il
ricorso, infondato, dev'essere respinto e la sentenza cantonale confermata.
La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG.

6.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 5 aprile 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: