Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.657/2006
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{T 0/2}
2A.657/2006 /biz

Sentenza del 23 gennaio 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente,

contro

Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna.

richiesta di informazioni/non entrata in materia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 27 settembre
2006 dalla Commissione federale delle banche.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con lettere del 9 maggio e del 7 giugno 2006, il deputato al Gran Consiglio
ticinese A.________ si è rivolto alla Commissione federale delle banche,
segnalando l'apertura di un procedimento penale contro il membro del
consiglio di amministrazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino (di
seguito: Banca dello Stato) B.________ e chiedendo informazioni sulla prassi
seguita in simili casi. Dopo uno scambio di vari scritti interlocutori, con
decisione del 27 settembre 2006 la Commissione federale delle banche ha
rilevato che la carica di granconsigliere non conferiva a A.________ qualità
di parte nelle procedure di vigilanza da essa promosse in relazione
all'attività della Banca dello Stato e si è perciò rifiutata di entrare in
materia sulla richiesta del deputato di ottenere eventuali informazioni
apprese o raccolte su B.________.
Il 30 ottobre 2006 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale,
presentando un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la
decisione della Commissione federale delle banche sia annullata, che gli sia
riconosciuta qualità di parte nelle vertenze concernenti la Banca dello Stato
e che gli siano trasmesse le informazioni richieste. Chiamata ad esprimersi,
la Commissione federale delle banche postula la reiezione del gravame.

2.
Da un lato, lo statuto della Banca dello Stato è determinato dalla legge
ticinese del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Secondo tale normativa, l'istituto costituisce un ente autonomo con
personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2, 1a frase) ed ha quali
organi il consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dal
Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 1), e la direzione generale (art. 18). Il
Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato esercitano compiti di vigilanza sulla
banca (art. 33). Il Gran Consiglio, oltre ad esaminare ed approvare i conti,
i bilanci ed i rapporti di revisione (art. 33 cpv. 2 e 3), svolge  le proprie
funzioni di sorveglianza in particolare tramite la Commissione di controllo
del mandato pubblico, composta da cinque membri nominati dal Parlamento per
tre anni (art. 34). I membri di questa Commissione, di cui - è bene
precisarlo - il ricorrente non fa comunque parte, hanno l'obbligo di serbare
il segreto più assoluto sugli affari della banca (art. 11). La Commissione ha
il compito di verificare il corretto adempimento del mandato pubblico,
allestendo in proposito un rapporto specifico all'attenzione della
Commissione della gestione e delle finanze (art. 35 cpv. 1), conformemente
agli art. 19 a 21 del proprio regolamento, del 31 maggio 2005.
D'altro lato, la Banca dello Stato è una banca cantonale ai sensi dell'art.
3a della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di
risparmio (LBCR; RS 952.0). Come tale, essa deve ottenere un'autorizzazione
della Commissione federale delle banche (art. 3 LBCR), che esercita nei suoi
confronti la vigilanza prevista dal diritto federale. Nel quadro della sua
attività di sorveglianza, la Commissione federale delle banche soggiace
esclusivamente al diritto federale. È quindi il diritto federale a
disciplinare, tra l'altro, l'accesso ai dossier della Commissione stessa,
segnatamente agli incarti di procedure volte ad esempio a verificare che le
persone incaricate di amministrare e dirigere una banca godano di ottima
reputazione e garantiscano un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c
LBCR).
Di conseguenza, è a giusto titolo che la decisione impugnata ha esaminato
solo nell'ottica del diritto federale se il ricorrente poteva ottenere le
informazioni richieste. Ed è inoltre senza violare il diritto federale che la
Commissione federale delle banche ha respinto la relativa domanda: l'art. 26
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;
RS 172.021) riserva infatti il diritto di esaminare gli atti unicamente alle
parti, qualifica che il ricorrente, considerata la definizione enunciata
dall'art. 6 PA, manifestamente non adempie.
Per il resto, le possibilità di ricevere informazioni di cui il ricorrente
dispone in qualità di membro del Gran Consiglio ticinese sono determinate dal
diritto cantonale, la cui applicazione, come osservato in precedenza, non
entra in questa sede in linea di conto.

3.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 36a OG, rinviando, a complemento delle
considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato
(art. 36a cpv. 3 OG). In quanto soccombente, il ricorrente è tenuto a
sopportare le spese processuali (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente e alla Commissione federale delle banche.

Losanna, 23 gennaio 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: