Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.628/2006
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{T 0/2}
2A.628/2006 /viz

Sentenza del 27 marzo 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________, per sé e in rappresentanza
del figlio B.________,
ricorrenti, entrambi rappresentati dal Soccorso
operaio Svizzero SOS, Consultorio giuridico,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

revoca del permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 13 settembre
2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 24 novembre 2000 A.________ (1974), cittadina brasiliana, è stata
autorizzata ad entrare in Svizzera per sposarsi con C.________, cittadino
elvetico. Ella ha poi lasciato il nostro Paese siccome colpita da un divieto
d'entrata. Ottenuta la revoca di questo provvedimento, l'interessata è stata
posta al beneficio di un permesso di dimora, indicante quale data d'entrata
il 18 novembre 2002 e valido fino al 17 novembre 2003, per vivere assieme al
marito. Nell'ottobre 2003 A.________ è tornata in Brasile, motivo per cui la
sua autorizzazione di soggiorno ha perso di validità.

B.
Il 20 marzo 2004 A.________ è rientrata in Svizzera e circa un mese dopo è
stata raggiunta dal figlio B.________ (01.09.1993), nato da una precedente
relazione. Per vivere insieme al consorte le è stato rilasciato un nuovo
permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 19 marzo
2007. Il figlio B.________ è stato ugualmente posto al beneficio di un
permesso di dimora annuale che riporta la medesima scadenza di quello della
madre.
Il 28 giugno 2005 la competente autorità civile ha autorizzato i coniugi
A.________ e C._________ a vivere separati. Interrogata il 29 marzo 2006
dalla Polizia cantonale sulla sua situazione matrimoniale, A.________ ha
dichiarato di essere tornata in Svizzera nel 2004 per vivere con il consorte,
che questi si era trasferito in Brasile dal novembre 2004 al maggio 2005 e
che, quando era rientrato, l'ha informata che voleva separarsi.
Il 17 gennaio 2006 la cittadina brasiliana D.________ è entrata in Svizzera
con il figlio E.________ (01.07.2005) per ricongiungersi con il padre di
quest'ultimo, C.________, marito di A.________.

C.
Il 12 aprile 2006 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha respinto le istanze presentate
il 29 marzo 2006 da A.________ per sé e suo figlio, volte alla modifica di
alcuni dati nei loro permessi di dimora, ha revocato le autorizzazioni di
soggiorno e ha fissato agli interessati un termine con scadenza al 30 giugno
2006 per lasciare il Cantone. La citata autorità ha osservato che il motivo
per il quale A.________ aveva ottenuto un permesso era venuto a mancare,
siccome ella viveva separata dal marito dal mese di luglio 2005. Le ha poi
rimproverato di avere sottaciuto fatti essenziali, ossia di non averla
informata per tempo della cessata convivenza con il marito, ciò che
costituiva un abuso di diritto.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, il 20 giugno 2006, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 13 settembre 2006.

D.
Il 19 ottobre 2006 A.________, per sé e per il figlio B.________, ha esperito
dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui
chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano rinnovati i loro
permessi di dimora. Contesta di avere commesso un abuso di diritto, censura
la violazione del principio della proporzionalità e chiede la loro ammissione
provvisoria ai sensi dell'art. 14a LDDS. Domanda poi di essere dispensata dal
pagare spese processuali come pure dal fornire garanzie.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la
conferma delle motivazioni e conclusioni della propria decisione, mentre il
Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. Da parte sua
l'Ufficio federale della migrazione si è allineato ai considerandi della
sentenza impugnata.

E.
Con decreto presidenziale del 14 novembre 2006 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF;
RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata
dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge
federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969
784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle
opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).

2.
2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su
una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale
(art.100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
Indipendentemente dall'esistenza di un tale diritto, il rimedio in questione
è comunque esperibile in relazione a decisioni di revoca di permessi (art.
101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fossero stati revocati, i permessi
di dimora di cui beneficiavano la ricorrente e il figlio sono oramai scaduti
dal 19 marzo 2007: non vi è quindi più alcun interesse pratico e attuale ad
esaminare se tale misura fosse corretta (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145
consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il
gravame è quindi irricevibile. Nondimeno la decisione litigiosa può venire
considerata anche quale rifiuto di rinnovo dei citati permessi. A tal
proposito i ricorrenti dispongono ancora di un interesse alla soluzione della
vertenza.

2.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di
un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora o di domicilio. Il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora di cui
beneficiava la ricorrente, tuttora sposata con un cittadino svizzero, può
quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto
amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se
questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni
o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di
diritto è per contro un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 128 II
145 consid. 1.1.2 e rinvii).

3.
3.1
I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne
gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente
inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG).
Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro la
ricorrente non contesta - che la coppia ha convissuto dal mese di marzo 2004
fino al mese di luglio 2005. Da allora i consorti vivono separati, ognuno
organizzando autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a questa
constatazione, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la
possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della
vita comune. Ma, soprattutto, risulta dalla sentenza contestata - e la
ricorrente stessa lo riconosce nel proprio gravame - che suo marito convive
da tempo con un'altra donna, da cui ha avuto un figlio, nato il 1° luglio
2005. In queste condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi A.________ e
C._________ non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Di
conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale
che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando
dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si
richiamava ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta unicamente per
potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di
abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2;
127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5). Occorre poi ricordare che,
come già spiegato da questa Corte (DTF 128 II 145 consid. 3.3; 127 II 49
consid. 5d), scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere ed assicurare
giuridicamente la vita comune in Svizzera, cioè la convivenza con il coniuge
svizzero domiciliato in Svizzera, non invece il soggiorno in Svizzera del
coniuge straniero con un domicilio separato, tanto più se una ripresa
effettiva della convivenza non sembri essere presa in considerazione. In caso
contrario, il mantenimento del matrimonio servirebbe unicamente ad assicurare
al coniuge straniero la continuazione del soggiorno in Svizzera, ciò che
costituisce proprio un abuso di diritto.
In queste circostanze, il fatto che la separazione sia imputabile unicamente
al marito della ricorrente non è di rilievo ai fini del giudizio. Per prassi
costante (DTF 128 II 145 consid. 3.4; 127 II 49 consid. 4d), i motivi che
hanno condotto alla separazione non sono determinati. Per esaminare la
questione dell'abuso di diritto nell'ambito dell'art. 7 LDDS è decisivo
unicamente il quesito di sapere se entrambi i coniugi siano intenzionati a
riprendere la vita comune. Ciò che non è il caso in concreto.

3.2 Per quanto riguarda il figlio B.________, va ricordato che egli era stato
autorizzato a risiedere in Svizzera al solo scopo di poter stare vicino alla
madre. Con il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di quest'ultima
vengono pertanto a cadere le condizioni affinché egli possa continuare a
soggiornare nel nostro Paese. Anche da questo punto di vista la decisione
impugnata, ai cui pertinenti considerandi si rinvia, non presta dunque il
fianco a nessuna critica.

4.
4.1
La ricorrente non può neanche appellarsi all'art. 8 CEDU, che garantisce il
rispetto della vita privata e familiare. Affinché tale norma sia applicabile
occorre, secondo la prassi, che tra lo straniero che domanda un permesso di
dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere
in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta
(DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 1b e riferimenti). Dal
momento che, come osservato in precedenza, tali presupposti non sono in
concreto adempiuti, la ricorrente non può quindi invocare detto disposto.

4.2 Nemmeno la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS
0.107) le è di sostegno, dato che dalla medesima non scaturisce alcun diritto
al rilascio del permesso richiesto (DTF 126 II 377 consid. 5).

4.3 Infine, nella misura in cui la ricorrente chiede che lei e il figlio
siano ammessi provvisoriamente in Svizzera ai sensi dell'art. 14a LDDS, il
ricorso sfugge ad esame di merito in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 5
OG.

5.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza
contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi,
segnatamente per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento
contestato (cfr. sentenza cantonale impugnata, consid. 4 pag. 6 seg.). La
causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata
di cui all'art. 36a OG.

6.
Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza
giudiziaria (art. 152 OG) è respinta. Ciò non impedisce comunque di tenere
conto della situazione finanziaria modesta dei ricorrenti per determinare
l'ammontare delle spese processuali a loro carico (art. 156 cpv. 1, 153 e
153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti.

4.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 27 marzo 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: