Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.616/2006
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{T 0/2}
2A.616/2006 /biz

Sentenza del 19 marzo 2007
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi
e dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,

contro

Camera di assistenza amministrativa
della Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna.

assistenza amministrativa internazionale richiesta
dalla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) nell'affare B.________SpA,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
emanata il 2 ottobre 2006 dalla Camera di assistenza amministrativa della
Commissione federale delle banche.

Fatti:

A.
La Commissione Nazionale italiana per le Società e la Borsa (Consob) ha
aperto un'inchiesta volta a verificare l'esistenza di manipolazioni sul
prezzo delle azioni della banca B.________SpA, una banca italiana di medie
dimensioni quotata nel segmento Standard 1 del Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana SpA. Nell'ambito delle proprie indagini, l'autorità
ha accertato che negli anni 2001-2004 la  banca B.________SpA ha acquistato
con regolarità su tale mercato quantitativi di azioni proprie spesso
superiori al 50 % del volume complessivo degli scambi giornalieri. Ha inoltre
appurato che la società ha nel contempo effettuato, di prevalenza negli
ultimi giorni di ciascun anno, alcune operazioni di vendita, fuori mercato,
di "blocchi" delle proprie azioni.

B.
Con scritto del 6 aprile 2006, la Consob ha inoltrato una richiesta di
assistenza amministrativa alla Commissione federale della banche (CFB). Essa
ha domandato informazioni sulla vendita, fuori mercato, di un "blocco" di
400'000 azioni, cedute il 18 dicembre 2002, al prezzo di ¤ 4.70 per azione,
dalla banca B.________SpA alla banca C.________SpA, la quale ha agito per
conto di banca D.________ (Lussemburgo) SA, a sua volta incaricata da banca
D.________ (Suisse) SA. Il 10 aprile 2006 la CFB ha girato a quest'ultimo
istituto, con sede a Lugano, i quesiti posti dalla Consob. Il 20 aprile
seguente la banca ha comunicato che i titoli erano stati acquistati per conto
della società panamense E.________Corp., titolare del conto xxx il cui
beneficiario economico era A.________, cittadino italiano residente a Londra.
La banca ha aggiunto che l'ordine d'acquisto era stato dato per telefono e
che i titoli erano poi stati rivenduti, ad un prezzo identico a quello
pagato, l'11 marzo 2003. Il 24 aprile 2006 la CFB ha dato alla titolare della
relazione bancaria la possibilità di esprimersi. Il 17 maggio seguente
A.________ ha reso noto che la E.________Corp. era stata sciolta e che era
quindi egli stesso ad esercitare i diritti processuali. Nel merito, si è
opposto alla trasmissione di qualsiasi informazione o documento all'autorità
italiana.
Dopo un'attesa di alcuni mesi legata alla paventata possibilità che
l'interessato abbandonasse la propria opposizione, con decisione del
2 ottobre 2006 la Camera di assistenza amministrativa della CFB ha deciso di
concedere l'assistenza amministrativa alla Consob e di trasmetterle le
informazioni ricevute dalla banca D.________ (Suisse) SA.

C.
Il 13 ottobre 2006 A.________ ha presentato un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la
decisione della Commissione federale delle banche e di respingere quindi la
domanda di assistenza amministrativa del 6 aprile 2006. In via subordinata
postula in sostanza che nel dispositivo della decisione impugnata non siano
indicate le sue generalità.
Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche domanda che il
ricorso venga respinto.

D.
Con decreto presidenziale del 21 novembre 2006, è stata accolta la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Pronunciata prima del 1° gennaio 2007, la decisione contestata è
impugnabile direttamente al Tribunale federale con ricorso di diritto
amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG (cfr. l'art. 132 cpv. 1 della
legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.100;
cfr. anche RU 2006 pag. 1069] nonché l'art. 53 cpv. 1 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32] e
l'art. 39 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio
di valori immobiliari [LBVM; RS 954.1], nel tenore vigente prima del 1°
gennaio 2007 [RU 1997 pag. 80]).

1.2 L'insorgente ha comprovato che la titolare del conto bancario a cui si
riferiscono le informazioni oggetto della domanda di assistenza
amministrativa, ovvero la E.________Corp., è stata posta in liquidazione nel
dicembre del 2005. In queste circostanze, come beneficiario economico della
società, egli è pertanto eccezionalmente legittimato a ricorrere (DTF 123 II
153 consid. 2; sentenza 2A.136/2003 del 26 agosto 2003, consid. 1.2 [non
pubbl. in DTF 129 II 484]; cfr. anche DTF 131 II 306 consid. 1.2.2; 127 II
323 consid. 3b/cc).

2.
2.1 L'assistenza amministrativa alle autorità estere di vigilanza sui mercati
finanziari è disciplinata dall'art. 38 LBVM, che, quale norma procedurale, è
applicabile nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° febbraio 2006
indipendentemente dall'epoca a cui risalgono i fatti determinanti (sentenza
2A.170/2006 dell'8 maggio 2006, in: Bollettino CFB 49/2006 pag. 105, consid.
2.1.1; sentenza 2A.266/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 2). L'art. 38 cpv.
2 LBVM prevede in sostanza che la CFB può trasmettere a tali autorità estere
informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se
queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare
regolamentazioni in materia di borsa (lett. a; principio di specialità) e se
le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o professionale
(lett. b; principio di confidenzialità). L'art. 38 cpv. 4 LBVM impone poi
all'autorità di vigilanza di tener conto del principio di proporzionalità e
vieta la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non
implicate.

2.2 Il ricorrente contesta innanzitutto che la concessione dell'assistenza
amministrativa alla Consob possa avvenire nel rispetto dei principi di
specialità e confidenzialità. A suo giudizio, le ragioni che hanno a suo
tempo indotto a rifiutare domande di collaborazione analoghe (cfr. sentenza
2A.83/2000 del 28 giugno 2000, in: Bollettino CFB 41/2000 pag. 79; sentenza
2A.41/2002 del 18 settembre 2002, in: RDAT I-2003 n. 86) sarebbero in effetti
ancora attuali e pertinenti. Sennonché, in una recente sentenza, il Tribunale
federale ha considerato che in virtù di modifiche intervenute nel diritto
interno italiano la Consob sia ora in grado di assicurare un uso delle
informazioni ricevute dalla Svizzera in modo conforme ai principi di
specialità e confidenzialità (sentenza 2A.371/2006 del 7 febbraio 2007,
consid. 2.3). Non v'è ovviamente motivo di scostarsi da tale giurisprudenza,
a cui si può pertanto rinviare senza ulteriori spiegazioni. D'altronde la
sentenza indicata è ben nota ai legali del ricorrente visto che uno di essi
già fungeva da patrocinatore in quel caso. Per di più su questo punto la
motivazione dell'impugnativa, certo inoltrata prima della pronuncia del
citato giudizio di riferimento, è identica a quella allora proposta. Sotto il
profilo delle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 LBVM nulla osta quindi
alla concessione dell'assistenza amministrativa alla Consob.

2.3
2.3.1 Quanto al principio della proporzionalità, l'autorità richiedente ha
indicato che la banca B.________SpA ha ripetutamente operato in maniera
insolita sulle proprie azioni, acquistando spesso quantità di titoli assai
rilevanti per rapporto ai volumi giornalieri degli scambi e rivendendo fuori
mercato, verso la fine dell'anno, grossi "blocchi" dei titoli medesimi. In
questo contesto, il 18 dicembre 2002 la E.________Corp. ha acquistato in
"blocco" 400'000 azioni della banca B.________SpA, ovvero un numero di titoli
decisamente superiore alle poche decine di migliaia di regola negoziati ogni
giorno. Rivendute poi l'11 marzo dell'anno successivo, le azioni sono state
assorbite dal mercato in un solo giorno senza che l'immissione di un
quantitativo di titoli così elevato per rapporto alle transazioni usuali
abbia provocato un crollo della quotazione. L'acquisto e la vendita da parte
della società panamense sono inoltre avvenute allo stesso prezzo di ¤ 4.70
per azione, senza realizzare dunque alcun guadagno, e questo nonostante
l'ordine di vendita fosse assortito della clausola "curando" che lasciava
alla banca ampi margini di scelta sui modi ed i tempi dell'operazione.

2.3.2 In simili circostanze, è quantomeno plausibile ipotizzare che
l'operazione finanziaria effettuata dalla E.________Corp. non fosse disgiunta
da una strategia finalizzata a sostenere artificialmente la quotazione
dell'azione della banca B.________SpA simulando la negoziazione di importanti
volumi di azioni ad un determinato prezzo. È vero, come rileva il ricorrente,
che l'acquisto e la vendita sono state concluse ad un prezzo sostanzialmente
in linea con quello ufficiale, ma proprio le transazioni indicate potrebbero
aver contribuito a falsare il reale valore di mercato delle azioni. È
parimenti irrilevante che il ricorrente non sia né sia stato organo o
azionista della banca B.________SpA, poiché questa sua estraneità formale
alla società non esclude ancora che egli abbia partecipato ad operazioni non
consentite.

2.3.3 Vi sono quindi elementi sufficienti per giustificare un sospetto
iniziale di possibili manipolazioni del mercato e ritenere le informazioni
richieste non manifestamente inadeguate a far progredire l'inchiesta
dell'autorità italiana (DTF 129 II 484 consid. 4.1; 127 II 142 consid. 5a).
La domanda di assistenza non appare un semplice pretesto per la ricerca
indeterminata di mezzi di prova (cosiddetta "fishing expedition"), poiché la
Consob ha indicato in modo concreto le informazioni sollecitate ed ha esposto
i fatti e le ragioni della sua richiesta in maniera sufficientemente
circostanziata, tenuto conto che lo scopo della stessa è proprio quello di
apportare ulteriori chiarimenti (DTF 128 II 407 consid. 5.2.1). Oggetto della
presente procedura non è peraltro la questione di sapere se il ricorrente
abbia effettivamente violato determinate disposizioni in materia borsistica.
È infatti compito dell'autorità richiedente determinare, sulla base delle sue
investigazioni e delle informazioni trasmesse tra l'altro dalla CFB, se i
dubbi iniziali di possibili distorsioni del mercato erano o meno fondati (DTF
129 II 484 consid. 4.2; 128 II 407 consid. 5.2.3; 127 II 323 consid. 7b/aa).
La concessione dell'assistenza amministrativa non presuppone inoltre un
parallelismo delle sanzioni, rispettivamente delle regolamentazioni in
materia di trasparenza dei mercati borsistici (DTF 126 II 409 consid. 6c/bb;
sentenza 2A.154/2003 del 26 agosto 2003, in: Bollettino CFB 46/2004 pag. 133,
consid. 4.2.2). D'altronde, nei limiti del principio di specialità, la
revisione dell'art. 38 LBVM consente ora in pratica all'autorità richiedente
di ritrasmettere le informazioni ricevute dalla Svizzera anche alle autorità
penali, senza verifica delle condizioni della doppia punibilità e del
sospetto supplementare (sentenza 2A.170/2006 dell'8 maggio 2006, in:
Bollettino CFB 49/2006 pag. 105, consid. 2.1.2; Messaggio del Consiglio
federale del 10 novembre 2004, in: FF 1994 pag. 5987 segg., in part. pag.
6004 seg.).
2.3.4 Ingiustificata è parimenti la domanda subordinata formulata dal
ricorrente, secondo cui ci si dovrebbe semmai limitare a comunicare che il
beneficiario economico della E.________Corp. dal 2001 al 2004 non è stato né
consigliere d'amministrazione né azionista della banca B.________SpA. La
mancata indicazione delle generalità dell'insorgente priverebbe infatti la
concessione dell'assistenza di gran parte del suo interesse per l'inchiesta
della Consob, anche perché, come già osservato, non è per l'assenza di legami
formali con la società che l'insorgente stesso può venir considerato come una
persona manifestamente non implicata ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 LBVM.

3.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e alla Camera di assistenza
amministrativa della Commissione federale delle banche.

Losanna, 19 marzo 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: