Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.549/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
2A.549/2006 /biz

Sentenza del 19 ottobre 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

revoca, rispettivamente rifiuto del rinnovo del
permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 9 agosto 2006
dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. A.________, cittadino turco (1973), si è sposato il 3 giugno 2003 nel suo
paese d'origine con B.A.________ (1965), cittadina elvetica. Per tal motivo è
stato autorizzato ad entrare in Svizzera il 26 settembre 2003 e gli è stato
rilasciato un permesso di dimora annuale, rinnovato l'ultima volta fino al 25
settembre 2005. Il 7 gennaio 2004 è nata la figlia C.A.________.
Il 9 agosto 2004 i coniugi A.________ sono stati autorizzati a vivere
separati e la figlia è stata affidata alla madre. In seguito A.A.________ si
è visto accordare un diritto di visita su C.A.________, in ragione di un
pomeriggio a settimana per alcune ore in forma sorvegliata presso X.________
a Lugano. Nel contempo è stato astretto a versarle un contributo alimentare
di fr. 700.-- al mese.

B.
Il 16 giugno 2005, dopo aver sentito i coniugi A.________ per il tramite
della Polizia cantonale, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di
dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 luglio
2005 per lasciare il Cantone. La citata autorità ha considerato, in sostanza,
che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato rilasciato,
ossia il ricongiungimento familiare, era venuto a mancare.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, il 3 maggio 2006, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 9 agosto successivo.
Nel frattempo, e più precisamente il 19 maggio 2006, è stato pronunciato il
divorzio dei coniugi A.________.

C.
Il 15 settembre 2006 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora; in
via subordinata domanda che gli atti siano rinviati all'autorità cantonale
per nuova valutazione. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio.

D.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 20
settembre 2006 ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo a
trasmettergli l'inserto della causa.

E.
Con decreto presidenziale del 22 settembre 2006 è stata accolta
provvisoriamente l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e
richiami).

2.
Oggetto del giudizio impugnato è sia la revoca del permesso di dimora di cui
era titolare il ricorrente sia il rifiuto di rinnovarlo.
Riguardo alla questione della revoca, va osservato che, sebbene il ricorso di
diritto amministrativo sia, in linea di principio, ammissibile in proposito
(art. 101 lett. d OG), nel caso concreto, quand'anche non fosse stata
revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava il ricorrente è
oramai scaduta dal 25 novembre 2005, ossia ben prima dell'inoltro del
ricorso: non vi è quindi d'interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103
lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56
consid. 2). È pertanto a ragione che l'interessato non contesta più tale
provvedimento.

3.
Rimane da esaminare se l'impugnativa sia ammissibile con riferimento al
rifiuto di rinnovare il permesso di dimora.

3.1 In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione
particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivargli
un diritto al rilascio di un permesso di dimora (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b
n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1). In particolare non può appellarsi - e
a ragione non lo fa - all'art. 7 cpv. 1 LDDS (RS 142.20), secondo cui il
coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. In effetti, il suo matrimonio è stato sciolto
per divorzio il 19 maggio 2006, motivo per cui non beneficia più dei diritti
scaturenti dal citato disposto.

3.2 Il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU (RS 0.101), cioè il diritto al
rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad
un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. In concreto è
dubbio - come peraltro già rilevato dai giudici cantonali - che nel caso
specifico siano adempiute le condizioni esatte dalla prassi affinché questo
disposto convenzionale si applichi (sulle menzionate condizioni, cfr. DTF 130
II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Il
quesito può tuttavia rimanere indeciso in quanto, per i motivi esposti di
seguito, il ricorso si rivela infondato e va respinto nel merito.

4.
In primo luogo il ricorrente si duole della violazione del suo diritto di
essere sentito e, di riflesso, dell'accertamento dei fatti. Rimprovera alla
Corte cantonale di avere avallato l'istruttoria eseguita dal Consiglio di
Stato, il quale avrebbe interpellato unicamente la sua ex moglie e gli
avrebbe invece negato il diritto di esprimersi personalmente e, quindi, di
difendersi convenientemente. La critica è inconferente. Come constatato nel
giudizio impugnato, ai cui pertinenti considerandi si rinvia e i quali vanno
qui condivisi (sentenza cantonale pag. 6 seg., consid. 2.2), il diritto di
essere sentito non include quello di esprimersi oralmente, essendo
sufficiente, come poi avvenuto in concreto, che l'interessato potesse esporre
i propri argomenti per iscritto (DTF 131 IV 78 consid. 2.3 e rinvii). Va poi
osservato che, come rilevato dai giudici cantonali, l'accertamento
istruttorio in questione portava sulla natura dei rapporti esistenti tra i
coniugi: orbene, dato che il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 19
maggio 2006, è quindi senza violare il diritto di essere sentito del
ricorrente che la Corte cantonale ha ritenuto che tale quesito non era più di
rilievo ai fini del giudizio.

5.
Secondo il ricorrente il rifiuto di rinnovargli il permesso di dimora
violerebbe le garanzie di cui all'art. 8 CEDU, poiché si ripercuoterebbe in
maniera importante sulle relazioni con la figlia.

5.1 Conformemente alla giurisprudenza, e come rammentato nel giudizio
querelato, il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di
per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia
unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A
questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso
paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in
detto stato. Di principio il diritto di visita non implica quindi un diritto
di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che
vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU
risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato
nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità
(durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può
semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi
dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir
mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il
comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza
2A.459/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 4.1 e numersi rinvii). Soltanto a
queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia
di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120
Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti).

5.2 Il ricorrente contesta gli accertamenti cantonali sia per quanto concerne
il rispetto dei suoi obblighi finanziari che l'intensità della relazione
esistente con la figlia ed allega al proprio gravame un'attestazione
rilasciata dall'Istituto presso il quale hanno luogo gli incontri che elenca
le visite svoltesi da gennaio 2006 fino a metà settembre 2006, così come
diversi documenti (copie di certificati di salario, di ricevute di pagamento,
ecc.) atti a provare, a suo avviso, la regolarità e spontaneità dei suoi
pagamenti. Sennonché, oltre al fatto che parte di questi documenti si
riferisce a circostanze di fatto avvenute dopo la pronuncia della sentenza
impugnata, il ricorrente in ogni caso non spiega perché non ha fornito o non
ha potuto fornire simili informazioni in sede cantonale: non è quindi
possibile tenerne conto ai fini del giudizio (cfr. sulla possibilità di
allegare nuovi fatti o di prevalersi di nuovi mezzi di prova, DTF 130 II 493
consid. 2, 149 consid. 1.2 e riferimenti). In queste condizioni gli
accertamenti eseguiti dal Tribunale amministrativo, i quali non appaiono
manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art.
105 cpv. 2 OG).

5.3 Come emerge dalla sentenza cantonale, il ricorrente ha vissuto con la
figlia dalla nascita, avvenuta il 7 gennaio 2004, fino a quando ella aveva
poco più di otto mesi. In seguito alla separazione della coppia nel settembre
2004, egli ha beneficiato di un diritto di visita limitato nei confronti
della bambina, nella misura di qualche ora un pomeriggio a settimana, sotto
sorveglianza presso un istituto specializzato. Diritto che, come constatato
dai giudici cantonali, ha esercitato in modo sporadico, dato che non ne
faceva uso ogni settimana. Per quanto concerne il profilo economico, i
giudici ticinesi hanno poi osservato che egli non aveva mai versato
spontaneamente ed ancora meno regolarmente i contributi alimentari dovuti.
Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare
un rapporto con la figlia sarebbero dovute, come affermato dal ricorrente,
all'atteggiamento assunto dalla ex moglie. Oltre al fatto che egli non ha
cercato aiuto presso le competenti autorità per ovviare a tale comportamento
e far rispettare pienamente il suo diritto di visita, in ogni caso il legame
con la figlia non può venir considerato come particolarmente intenso, nel
senso prescritto dalla giurisprudenza. Non va poi tralasciato che, come
emerge dalla sentenza contestata, egli non ha avuto un comportamento
irreprensibile (decreto d'accusa per ripetute vie di fatto nei confronti
della ex moglie; disoccupazione), che il suo soggiorno nel nostro Paese è di
media durata e che il suo diritto di visita può comunque essere esercitato
nell'ambito di soggiorni turistici. Premesse queste considerazioni
l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non appare
prevalente su quello pubblico: il diniego del permesso di dimora annuale
oppostogli dalle autorità ticinesi non disattende di conseguenza l'art. 8
CEDU.
Infine si può precisare che, secondo la prassi, dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo, del 20 novembre 1989 (RS 0.107), a cui fa accenno il
ricorrente, non scaturisce alcun diritto al rilascio del permesso richiesto
(DTF 124 II 361 consid. 3b).
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La causa,
sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 36a OG.

6.
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere parimenti respinta (art. 152 OG). Le spese processuali, il cui importo
tiene comunque conto della situazione finanziaria del ricorrente, vanno poste
a carico di quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a
OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 19 ottobre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: