Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.537/2006
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{T 0/2}
2A.537/2006 /biz

Sentenza del 30 ottobre 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, rappresentato dal Soccorso operaio
svizzero SOS,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 7 luglio 2006
dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. A.________ (1969), cittadino indo-iraniano, è entrato in Svizzera il 12
settembre 2001 al beneficio di un visto turistico valido tre mesi per
visitare B.A.________ (1966), cittadina elvetica, già madre di un bambino
nato da un'altra relazione e incinta di lui, con cui intendeva convolare a
nozze. Il 23 ottobre 2001 è nata la loro figlia C.A.________. L'11 febbraio
2002 A.A.________ si è visto rilasciare un permesso di dimora in virtù
dell'art. 13 lett. f OLS (RS 823.21), vincolato alla condizione che vivesse
insieme a B.A.________. Nel marzo 2002 B.A.________, insieme ai figli, si è
trasferita presso X.________ a Lugano; nel contempo è stato deciso dalla
Commissione tutoria regionale che durante le assenze della madre la figlia
C.A.________, la quale poteva essere riconsegnata unicamente alla medesima,
andava collocata presso la Y.________.

B.
L'8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha annullato la
decisione emessa il 12 settembre 2002 dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, che negava il rinnovo
del permesso di dimora di A.A.________. L'accoglimento del gravame è stato
vincolato alla condizione che l'interessato, il quale è stato formalmente
ammonito, tenesse in futuro un comportamento irreprensibile e che non facesse
più cadere la figlia a carico dell'assistenza pubblica. L'autorizzazione di
soggiorno è quindi stata rinnovata, l'ultima volta fino all'11 settembre
2005.
Dalla riconciliazione di A.A.________ con B.A.________ sono nate, il 14
ottobre 2003, le gemelle D.A.________ e E.A.________. La coppia si è tuttavia
nuovamente separata nel novembre 2003, questa volta definitivamente.

C.
Il 6 febbraio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la
domanda presentata da A.A.________, volta ad ottenere il rinnovo del permesso
di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 marzo successivo per
lasciare il Cantone. Detta autorità ha considerato, in sostanza, che
l'interessato non aveva rispettato le condizioni di cui alla risoluzione
governativa dell'8 gennaio 2003, dato che tutte e tre le figlie erano a
carico dell'assistenza pubblica.

Tale decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
ticinese, il 28 marzo 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con
sentenza del 7 luglio successivo.

D.
Il 14 settembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora.
Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 19
settembre 2006 ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo e il
Consiglio di Stato a trasmettergli gli atti di causa.

E.
Con decreto presidenziale del 22 settembre 2006 è stata accolta
provvisoriamente l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e
richiami).

1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento
di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di
un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS;
DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).

1.2 In concreto, il ricorrente non può prevalersi né di una disposizione
particolare dell'ordinamento legislativo federale né di un trattato concluso
dalla Svizzera con i suoi paesi d'origine, da cui potrebbe derivargli un
diritto al rilascio di un permesso di dimora (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n.
3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1).
1.3 Egli invoca l'art. 8 CEDU (RS 0.101), cioè il diritto al rispetto della
vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino
straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione
dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. In concreto è dubbio -
come peraltro già rilevato dai giudici cantonali - che nella fattispecie
siano soddisfatte le condizioni esatte dalla prassi affinché questo disposto
convenzionale si applichi (in proposito cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II
60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Il quesito può tuttavia rimanere
indeciso poiché, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela
comunque infondato e va respinto nel merito.

2.
2.1 Richiamandosi alla relazione con le figlie, il ricorrente censura la
violazione dell'art. 8 CEDU. Conformemente alla giurisprudenza, e come
rammentato nel giudizio querelato, il cittadino straniero che non ha la
custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le
relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del
diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che
egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto
di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di
visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il
genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e
durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto
di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata,
adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto
all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i
rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed
affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della
distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di
quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.459/2005 del 10
gennaio 2006 consid. 4.1 e numersi rinvii). Soltanto a queste condizioni
l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno
degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid.
3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti).

2.2 Il ricorrente contesta gli accertamenti cantonali sia per quanto concerne
il rispetto dei suoi obblighi finanziari che l'intensità della relazione con
le figlie ed allega al gravame diversi documenti (contratto di lavoro firmato
il 27 luglio 2006; decisioni del 26 maggio, rispettivamente dell'11 agosto
2006 della Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est, sulle misure
opportune ai fini di un diritto di visita accompagnato; rapporto allestito
l'8 agosto 2006 inerente gli incontri svoltisi il 29 giugno e il 28 luglio
2006) per comprovare le proprie affermazioni. Sennonché, la maggior parte di
questi documenti si riferisce a circostanze di fatto verificatesi dopo la
pronuncia della sentenza cantonale impugnata; per gli altri il ricorrente non
spiega perché non ha fornito o non ha potuto fornire simili informazioni
all'autorità precedente: non è quindi possibile tenerne conto ai fini del
giudizio (cfr. sulla possibilità di allegare nuovi fatti o di prevalersi di
nuovi mezzi di prova, DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2 e
riferimenti). In queste condizioni gli accertamenti eseguiti dalla Corte
cantonale, i quali non appaiono manifestamente inesatti o incompleti, sono
vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG).

2.3 Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente ha vissuto con la
primogenita per un periodo limitato, mentre non lo ha praticamente mai fatto
con le gemelle. Egli inoltre non esercita un diritto di visita vero e
proprio, dato che vede le figlie fuori dall'asilo o dal loro domicilio oppure
casualmente in giro solo per alcuni minuti ogni volta. Al riguardo occorre
rilevare che, come sottolineato dal Tribunale amministrativo, è soltanto nel
corso della procedura avviata dinanzi ad esso, cioè davanti all'ultima
istanza ricorsuale cantonale, che il ricorrente ha affermato che stava
intraprendendo delle pratiche riguardanti l'esercizio di un diritto di visita
nei confronti delle figlie. Dal profilo economico i giudici ticinesi hanno
constatato che l'interessato non era sempre riuscito a versare i contributi
alimentari dovuti, sebbene avesse sottoscritto delle convenzioni e che era
stato ammonito in tal senso. Al riguardo hanno precisato che lo Stato era
dovuto intervenire nei confronti delle figlie dal 1° dicembre 2003,
rispettivamente dal 1° dicembre 2004 e che se, quando il permesso era stato
rinnovato nel 2003, il debito nei confronti dell'assistenza era di fr.
500.--, il medesimo ora ammontava a più di fr. 21'000.--. Inoltre non andava
negletto che anche l'interessato era a carico dell'assistenza dal mese di
giugno 2005. Visto quanto precede il legame con le figlie non può venir
considerato come particolarmente intenso, nel senso prescritto dalla
giurisprudenza. Non va poi tralasciato che, come emerge dalla sentenza
contestata, l'interessato non ha avuto un comportamento irreprensibile (ha
cambiato sei posti di lavoro ed è rimasto disoccupato per complessivamente un
anno, facendo quindi prova d'instabilità professionale), che il suo soggiorno
nel nostro Paese è di media durata e che il suo diritto di visita può
comunque essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Premesse
queste considerazioni l'interesse privato del ricorrente a rimanere in
Svizzera non appare prevalente su quello pubblico: il diniego del permesso di
dimora annuale oppostogli dalle autorità ticinesi non disattende di
conseguenza l'art. 8 CEDU.

Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La causa,
sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui
all'art. 36a OG.

3.
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti
respinta (art. 152 OG). Le spese processuali, il cui importo tiene comunque
conto della situazione finanziaria del ricorrente, vanno poste a carico di
quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 30 ottobre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: