Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.520/2006
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{T 0/2}
2A.520/2006 /biz

Sentenza dell'8 novembre 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
Pretore del distretto di Lugano,
avv. Francesco Trezzini,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

istanza di scarcerazione, rispettivamente proroga della carcerazione
nell'ambito di misure coercitive (art. 13b cpv. 2 LDDS),

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 9 agosto 2006
dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 30 luglio 2002 A.________ (1985), sedicente cittadino della Sierra Leone
sprovvisto di documenti di legittimazione, ha depositato una domanda d'asilo,
la quale è stata respinta dapprima dall'Ufficio federale dei rifugiati (ora
Ufficio federale della migrazione) il 19 marzo 2003 e poi, su ricorso, dalla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo l'8 giugno 2004. Nel
contempo gli è stato ordinato di lasciare la Svizzera, ordine al quale non ha
però dato seguito. Il 24 settembre 2004 l'interessato è stato sottoposto al
test LINGUA e l'interprete è giunto alla conclusione che se questi poteva
essere nato e vissuto in Sierra Leone, molto verosimilmente era tuttavia
cittadino della Guinea Conakry. A.________ è stato poi nuovamente invitato a
lasciare il nostro Paese, sempre invano.

B.
Visto il comportamento assunto dall'interessato, il quale rifiutando di
collaborare continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile
l'esecuzione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino ha ordinato, il 2 maggio 2006, la sua
carcerazione in vista di sfratto per la durata di tre mesi (art. 13b della
legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri, LDDS; RS 142.20), provvedimento convalidato dal Giudice
dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) con decisione del 3 maggio successivo,
cresciuta in giudicato incontestata.

C.
Richiamandosi ad una sentenza del 29 maggio 2006 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino, che annullava la decisione di conferma della carcerazione
di un cittadino della Guinea, al motivo che il GIAR non era un'autorità
giudiziaria competente in materia di misure coercitive, A.________ ha chiesto
il 31 maggio/2 giugno 2006 al Dipartimento delle istituzioni la sua immediata
scarcerazione. L'istanza è stata respinta il 6 giugno successivo, al motivo
che la Corte cantonale non aveva decretato la nullità della decisione del
GIAR ma si era limitata ad annullarla e che, quindi, i suoi effetti valevano
solo per il caso specifico e non si estendevano ad altri casi analoghi. Il 14
giugno 2006, la Corte cantonale, dinanzi alla quale l'interessato aveva
impugnato la decisione dipartimentale, ha dichiarato il gravame inammissibile
per difetto di competenza a statuire. Da parte sua il Tribunale federale, con
sentenza del 10 agosto 2006 (causa 2A.452/2006), ha dichiarato inammissibile
per tardività il ricorso presentato dall'interessato contro il giudizio
cantonale.

D.
Visto che A.________ continuava a rifiutare di collaborare con le autorità al
fine di procurarsi i documenti necessari per l'espatrio, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha deciso, il 21 giugno 2006, di prolungare di
tre mesi la sua carcerazione (art. 13b cpv. 2 LDDS), mentre l'interessato ha
chiesto il 23 giugno successivo di essere scarcerato. Dopo avere sentito
A.________ il 28 giugno 2006, il Giudice straordinario delle misure
coercitive ha, il medesimo giorno e con due decisioni separate, respinto
l'istanza di scarcerazione, rispettivamente ha convalidato la proroga della
carcerazione.

E.
Queste decisioni sono state confermate su ricorso dal Tribunale cantonale
amministrativo, con un'unica sentenza del 9 agosto 2006. La Corte cantonale
ha confermato in primo luogo la legalità del trasferimento provvisorio deciso
dal Consiglio di Stato della funzione di Giudice delle misure coercitive,
conferita in precedenza al GIAR, al pretore del Distretto di Lugano sez. 1.
Essa ha poi accertato la validità della proroga della carcerazione di tre
mesi, rispettivamente ha ritenuto che non erano date le premesse per
accogliere l'istanza di scarcerazione dell'insorgente così come non erano
adempiti i presupposti legali per porre un termine alla carcerazione.

F.
L'11 settembre 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che sia constatata la
violazione dell'art. 13c cpv. 4 LDDS e che egli venga immediatamente
liberato. Contesta, in sintesi, la legalità della designazione di un Giudice
straordinario nonché censura la violazione del principio della celerità.
Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un
avvocato d'ufficio.
Chiamati ad esprimersi, il Giudice straordinario delle misure coercitive e il
Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, hanno
chiesto la conferma della sentenza contestata. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione e l'Ufficio federale della migrazione non si sono espressi.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 132 III 291 consid. 1 e
richiami).

1.2 Il presente gravame è rivolto contro una decisione di ultima istanza
cantonale (art. 98 lett. g OG), fondata sul diritto pubblico federale;
inoltre non è realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102
OG, segnatamente non quella di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b OG.
Direttamente interessato (art. 103 lett. a OG) l'insorgente è senz'altro
legittimato a ricorrere. Tempestiva e presentata nelle dovute forme,
l'impugnativa è pertanto ammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente, con gli stessi argomenti che quelli già sviluppati in sede
cantonale, contesta in primo luogo la legalità della nomina, da parte del
Consiglio di Stato, del Pretore quale Giudice straordinario delle misure
coercitive. A suo avviso, tale modo di procedere disattenderebbe sia la
legislazione federale determinante, segnatamente l'art. 1 delle disposizioni
finali della LDDS relative alla modifica legislativa del 18 marzo 1994
concernente le misure coercitive in materia di stranieri (LMC), sia quella
cantonale, più particolarmente l'art. 70 della legge organica giudiziaria
allora in vigore (LOG). Afferma poi che in mancanza di una valida autorità
giudiziaria ai sensi della legge federale, la sua istanza di scarcerazione
non sarebbe stata decisa regolarmente, ciò che porterebbe alla violazione
dell'art. 13c cpv. 4 LDDS.

2.2 La critica non può essere condivisa. Come ben rilevato nel giudizio
contestato, i cui pertinenti considerandi vanno qui condivisi e ai quali si
rinvia (cfr. sentenza impugnata pag. 6 segg.), anche se l'art. 1 delle
disposizioni finali della LDDS è stato introdotto con il chiaro scopo di
costringere i Cantoni ad adeguare entro breve termine i loro ordinamenti
processuali alle mutate esigenze poste dalla legislazione federale in materia
di misure coercitive concernenti gli stranieri, detta norma non impedisce
tuttavia ai Cantoni di ricorrere, laddove si dovessero verificare delle
situazioni straordinarie la cui risoluzione necessiti l'adozione di
provvedimenti d'urgenza, alla legislazione d'emergenza in attesa che il
legislatore adotti le soluzioni adatte alle circostanze del caso. Ammettere
il contrario, come rilevato dai giudici ticinesi, conferirebbe alla citata
norma una portata che non possiede nonché porrebbe in pericolo l'applicazione
del diritto materiale in un campo delicato quale quello in questione. Nella
presente fattispecie - come constatato dalla Corte ticinese - la designazione
litigiosa è avvenuta per colmare temporaneamente il vuoto di competenza
creatosi in seguito alla propria sentenza del 29 maggio 2006 e in attesa che
il Gran Consiglio adottasse le necessarie modifiche della legge cantonale di
applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia
di diritto degli stranieri (LALMC). Entro questi limiti ben definiti il
provvedimento querelato appare pertanto conforme alla legislazione federale.
Allo stesso modo la designazione di un magistrato straordinario da parte del
Governo cantonale rispetta la normativa cantonale e non viola segnatamente
l'art. 70 LOG, quando, come spiegato dettagliatamente nel giudizio querelato
ai cui pertinenti considerandi si rinvia (cfr. pag. 6 segg. del medesimo), si
verificano condizioni speciali, come è il caso in concreto. Al riguardo va
poi ricordato che questo modo di procedere è già stato tutelato da questa
Corte (sentenze P.541/1986 del 19 novembre 1986 e 1P.549/2000 del 3 ottobre
2000 pubblicate in Rep 1988 pag. 316 e RDAT 2001 I n. 9 pag. 33): orbene in
concreto non è dato da vedere nulla che permetterebbe di giungere ad una
conclusione diversa.

2.3 Visto quanto precede anche la censurata violazione dell'art. 13c cpv. 4
LDDS risulta priva di pertinenza.

3.
3.1 Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS, se è stata notificata una decisione di
prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente,
allo scopo di garantire l'esecuzione, può incarcerare lo straniero,
segnatamente se "indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi
all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di
collaborare" (lett. c; sugli indizi di pericolo di fuga, cfr. DTF 122 II 49
consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF
53/1997 I pag. 332 seg.). In linea di principio, la carcerazione può durare
tre mesi al massimo; tuttavia, con il consenso dell'autorità giudiziaria
cantonale, essa può essere prorogata di sei mesi al massimo se particolari
ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione
(art. 13b cpv. 2 LDDS). Le autorità sono tenute ad intraprendere
immediatamente il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o
dell'espulsione (art. 13b cpv. 3 LDDS). Infine, giusta l'art. 13c cpv. 5
lett. a LDDS, la carcerazione ha termine se il motivo della stessa è venuto a
mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è
inattuabile per motivi giuridici o effettivi (cfr. sul tema le sentenze
richiamate in DTF 125 II 369 consid. 3a).

3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, va osservato in primo
luogo che le autorità cantonali hanno soddisfatto all'obbligo di celerità di
cui all'art. 13b cpv. 3 LDDS, hanno cioè intrapreso rapidamente le pratiche
necessarie per cercare di stabilire l'identità dell'interessato ed ottenere i
documenti necessari per potere eseguire il suo allontanamento. In effetti,
come rilevato dai giudici cantonali, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione si è rivolta il 26 aprile, il 30 maggio e il 20 giugno 2006
all'Ufficio federale della migrazione chiedendogli d'intraprendere i passi
necessari ai fini dell'identificazione del ricorrente e, di conseguenza,
dell'ottenimento dei necessari documenti di legittimazione. Va poi aggiunto
che, come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio federale della migrazione
del 20 giugno 2006, un'audizione era stata organizzata con una delegazione
della Guinea Conakry, ma siccome l'interessato continuava ad affermare che
non era cittadino di quel paese, il suo riconoscimento formale risultava
ostacolato. Non va infine tralasciato che il ricorrente si è sempre rifiutato
di collaborare, così come di agire personalmente al fine di procurarsi
documenti d'identità, come risulta dai suoi diversi interrogatori (cfr.
audizioni del 21 e del 28 giugno 2006).

3.3 La carcerazione decisa il 2 maggio 2006 e convalidata il 3 maggio
successivo dall'autorità giudiziaria è cresciuta in giudicato incontestata.
Non vi è quindi motivo di riesaminarla. Rimane da appurare se sono adempiti i
requisiti di cui all'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, occorre cioè verificare se
la proroga della carcerazione sia giustificata. Come emerge dal giudizio
impugnato, il ricorrente ha sempre dichiarato che non avrebbe collaborato con
le autorità al fine di procurarsi documenti di legittimazione così come ha
ammesso che non era sua intenzione intraprendere personalmente i passi
necessari a tal fine. Va poi osservato che malgrado il fatto che in seguito
al test linguistico al quale era stato sottoposto (settembre 2004) era emerso
che molto verosimilmente era originario della Guinea Conakry e non della
Sierra Leone, egli ha sempre rifiutato di ammettere tale dato di fatto
(limitandosi a dichiarare che semmai dovevano essere i membri della
delegazione della Sierra Leone a non essere cittadini di tal paese, visto che
non lo riconoscevano come tale). Al riguardo occorre precisare che,
contrariamente a quanto sostenuto nel gravame e come peraltro già rilevato
dalla Corte cantonale, le competenti autorità in materia d'asilo non hanno
mai riconosciuto che l'interessato era cittadino della Sierra Leone (cfr.
decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati del 19 marzo 2003 dove sulla
prima pagina figura "Monsieur A.________, né le 1er juillet 1985, de
provenance inconnue"; pag. 3 e 7 ove viene constatato che egli non è
cittadino dalla Sierra Leone; pag. 5 dove si rileva che il suo paese non è
stato stabilito). Orbene, come già osservato da questa Corte, più il
comportamento passivo dello straniero (ad esempio, il rifiuto di collaborare
con le autorità al fine di procurarsi dei documenti di legittimazione)
perdura e si protrae nel tempo, più si deve considerare che un tale
comportamento costituisce un indizio che permette di concludere per
l'esistenza di un motivo di detenzione ai sensi dell'art. 13b cpv. 1 lett. c
LDDS. Inoltre, lo straniero che fornisce delle informazioni manifestamente
inverosimili o contraddittorie, in particolare sulle sue origini, e che in
tal modo rende più difficile il compito delle autorità è presunto volere
sottrarsi al suo allontanamento. Nel caso concreto, come già accennato in
precedenza, il ricorrente ha sempre dichiarato che non voleva collaborare con
le autorità all'esecuzione del suo allontanamento. Egli inoltre non ha mai
intrapreso nulla a tal fine. Il ricorrente continua poi a sostenere che è
cittadino della Sierra Leone, malgrado i forti dubbi esistenti in proposito.
Visto quanto precede, il comportamento passivo del ricorrente tende a
prolungarsi, ciò che costituisce un indizio concreto che intende sottrarsi
allo sfratto. Tenuto conto dell'insieme di questi elementi, le condizioni
poste dall'art. 13b cpv. 2 combinato con l'art. 13b cpv. 1 lett. c sono
soddisfatte nella fattispecie. Va poi rilevato che la durata della proroga
della carcerazione ossequia il principio della proporzionalità (DTF 126 II
439). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non appare
inattuabile per motivi giuridici o effettivi (art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS).

3.4 Visto quanto precede è pertanto a ragione che la Corte cantonale ha
confermato la proroga della carcerazione, rispettivamente ha respinto
l'istanza di scarcerazione ai sensi dell'art. 13c cpv. 4 LDDS. Il presente
ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata
confermata.

4.
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti
respinta (art. 152 OG). Le spese processuali dovrebbero pertanto seguire la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Sennonché, secondo costante prassi di
questa Corte, in casi di questa indole non si preleva tassa di giustizia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si preleva tassa di giustizia.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, al Pretore del
distretto di Lugano, avv. Francesco Trezzini nonché all'Ufficio federale
della migrazione.

Losanna, 8 novembre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: