Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.363/2006
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{T 0/2}
2A.363/2006 /biz

Sentenza del 6 settembre 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 3 maggio 2006
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. A.________ (1972), cittadino israeliano entrato irregolarmente in Svizzera
il 6 marzo 2001, si è sposato il 20 luglio 2001 in Ticino con la madre di sua
figlia B.A.________ (17 giugno 2001), la cittadina svizzera C.A.________
(1978), di cui ha assunto il cognome. In seguito al matrimonio gli è stato
rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato fino al 20 luglio
2005.

B. Dopo essersi separati di fatto nell'aprile 2004 i coniugi A.________ hanno
entrambi iniziato nuove relazioni sentimentali, lui con D.________, cittadina
italiana titolare di un permesso CE/AELS, lei con un certo E.________.
In seguito a vicissitudine che non occorre qui rammentare, A.A.________ si è
visto accordare un diritto di visita su B.A.________ (il sabato o la domenica
ogni quindici giorni, dalle ore 09.30 alle 17.30) il quale, dopo essere stato
sospeso il 23 febbraio 2005, è stato ripristinato sotto sorveglianza il 22
settembre 2005, su richiesta dell'interessato che voleva avere un titolo per
poter proseguire, tramite le autorità competenti, le ricerche di
B.A.________, di ignota dimora insieme alla madre dall'aprile 2005. Nel
frattempo gli è anche stato fatto obbligo di versare alla figlia un
contributo alimentare di fr. 700.-- mensili.

C.
L'8 novembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare il permesso di
dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine al 31 dicembre 2005 per
lasciare il Cantone. La citata autorità ha considerato, in sintesi, che
l'interessato si richiamava ad un matrimonio privo di contenuto e scopo da un
anno e mezzo e che non poteva esercitare il suo diritto di visita, essendo la
figlia di ignota dimora.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, il 21 febbraio 2006, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 3 maggio 2006. Dopo avere osservato che a
ragione l'interessato non invocava l'art. 7 LDDS, dato che il suo matrimonio
era privo di contenuto e scopo da due anni, i giudici ticinesi hanno negato
che egli potesse appellarsi all'art. 8 CEDU sia per quanto concerne le
relazioni intrattenute con la figlia che con la sua convivente. Infine hanno
considerato che non poteva dedurre un diritto al rilascio di
un'autorizzazione di soggiorno né dall'ALC né dalla guida pratica pubblicata
dalle competenti autorità cantonali in materia di polizia degli stranieri.

D.
Il 14 giugno 2006 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale
sia annullata. Adduce, in sostanza, la violazione dell'art. 8 CEDU, dei
principi della buona fede e della proporzionalità nonché del divieto
dell'arbitrio. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato e
l'Ufficio federale della migrazione propongono la reiezione del ricorso.
Con decreto presidenziale del 19 giugno 2006 è stato concesso in via
supercautelare l'effetto sospensivo all'impugnativa.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129
III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).

1.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento
di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di
un tratto internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF
130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).

2.
2.1 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di
un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficia il ricorrente,
sposato con una cittadina svizzera dal 20 luglio 2001, può quindi essere
sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo
(art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 a contrario OG). Sapere se questo diritto
sussista o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni
che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro
un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e
rinvii).

2.2  Nel caso specifico è a ragione che il ricorrente non si richiama più al
citato disposto. Come accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale
(cfr. art. 105 cpv. 2 OG), i coniugi A.________ vivono separati di fatto
dall'aprile 2004, ciascuno avendo organizzato autonomamente la propria vita
ed iniziato una nuova relazione sentimentale. È quindi a giusto titolo che il
loro matrimonio è stato definito privo di contenuto e di scopo da due anni e
che l'autorizzazione sollecitata non è stata accordata in base all'art. 7
cpv. 1 LDDS.

3.
3.1 Il ricorrente invoca poi l'art. 8 CEDU, cioè il diritto al rispetto della
vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino
straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione
dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. Se esiste in particolare
una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, tale garanzia
limita essenzialmente il potere d'apprezzamento conferito dall'art. 4 LDDS
(sulle condizioni di applicazione di tale disposto, cfr. DTF 130 II 281
consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Tale diritto
non è tuttavia assoluto e un'ingerenza nel suo esercizio è ammissibile alle
condizioni di cui all'art. 8 n. 2 CEDU. Deve pertanto essere effettuata una
ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib
129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2 con riferimenti).

3.2 Il ricorrente si richiama in primo luogo alla relazione con la figlia
B.A.________. Come già osservato nella sentenza impugnata, oltre al fatto che
la bambina molto verosimilmente risiede all'estero e che, quindi, già per tal
motivo è discutibile il richiamo a tale norma, appare dubbio che il rapporto
esistente tra il padre e la figlia raggiunga l'intensità esatta dalla prassi
per poter invocare il disposto convenzionale. Si volesse da ciò prescindere,
va comunque osservato che per i motivi esposti nel giudizio impugnato
(assenza di un comportamento irreprensibile e soggiorno di media durata nel
nostro Paese; esistenza unicamente di un diritto di visita limitato a qualche
ora ogni quindici giorni, sotto sorveglianza, che può essere esercitato
nell'ambito di soggiorni turistici), ai quali si rinvia e che vanno qui
condivisi, l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non
appare prevalente su quello pubblico.

3.3 Allo stesso modo, nella misura in cui il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU
con riferimento alla sua relazione con la sua convivente, cittadina italiana
domiciliata in Ticino, va osservato che, come correttamente ricordato dalla
Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale querelata, consid. 4.2 pag. 11),
detta norma si applica nei confronti di concubini il cui matrimonio, oltre ad
essere seriamente voluto, è imminente (cfr. Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 53/1997 I pag. 284 e rinvii), ciò che non è il caso in concreto, in
quanto, come sostenuto dal ricorrente medesimo senza ulteriori precisazioni,
la causa di divorzio da lui attivata sarà lunga in ragione dell'assenza della
consorte.
Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato
e va respinto.

4.
4.1 Il ricorrente fa valere di avere ricevuto nel 2002 dalla Sezione degli
stranieri un opuscolo in cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri erano,
in caso di separazione, trattati alla pari dei cittadini europei soggiacenti
agli Accordi bilaterali. Al riguardo contesta che la citata autorità abbia,
come sostenuto dalla Corte cantonale, modificato nel frattempo la propria
prassi, cambiamento di cui comunque non sarebbe stato avvisato, nonché
lamenta la violazione della propria buona fede, in quanto si sarebbe fidato
delle assicurazioni contenute nel citato opuscolo.

4.2 Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), tutela
innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in un'informazione ricevuta
dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta,
quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il
cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando
affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano
intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione
stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; 127 I 31 consid.
3a; 121 II 473 consid. 2c). Questo principio vincola anche il legislatore,
segnatamente quando ha assicurato nella legge che la stessa non sarebbe stata
modificata o sarebbe stata mantenuta uguale per un certo periodo, fondando in
tal modo un diritto acquisito (DTF 128 II 112 consid. 10b/aa e rinvii). Nel
caso concreto, il ricorrente non dimostra che le competenti autorità in
materia di diritto degli stranieri gli abbiano rilasciato delle assicurazioni
concrete riguardo al proprio statuto nel futuro. In altre parole, egli non
dimostra che vi sia stato un intervento dell'autorità in una situazione
concreta nei suoi propri confronti: la censurata violazione va quindi
disattesa. Egli non dimostra nemmeno che le autorità abbiano espressamente
escluso la possibilità di un'eventuale modifica della prassi adottata
all'epoca, sicché il riconoscimento di un diritto acquisito a suo favore non
entra in considerazione.
A titolo del tutto abbondanziale si può ancora precisare che, come già
rilevato da questa Corte (sentenza inedita 2A.519/2004 del 23 novembre 2004,
consid. 3.2), quand'anche le autorità ticinesi avessero mantenuto la loro
prassi, il ricorrente non avrebbe comunque potuto dedurne un diritto al
rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, suscettibile di aprire la via del
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Da un lato perché i Cantoni non possono creare simili
diritti legiferando, tale competenza spettante alla Confederazione (art. 121
Cost.; cfr. anche Pascal Mahon, in Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avrile 1999, Zurigo 2003, nota 11
all'art. 121). Dall'altro, perché se si volesse conferire ad una prassi
cantonale la portata di una norma, la stessa non potrebbe comunque essere
trattata come diritto federale ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.
Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato
e dev'essere respinto. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti
considerandi della sentenza cantonale (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui
interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'ALC.

5.
5.1 Per i motivi esposti, il giudizio contestato si rivela giustificato: il
ricorso, infondato, dev'essere respinto e la sentenza cantonale confermata.
La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione della presente
decisione l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta
priva d'oggetto.

5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 6 settembre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: