Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.344/2006
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2A.344/2006 /viz

Sentenza del 9 giugno 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,

Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
del 24 aprile 2006 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.
Con decisione del 24 aprile 2006 la Camera per l'avvocatura e il notariato
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza sottopostale
il 3 aprile 2006 dall'avv. A.________, già iscritta nell'Albo pubblico degli
avvocati degli Stati membri dell'UE, volta ad ottenere la sua iscrizione nel
registro cantonale degli avvocati. Detta autorità ha ritenuto, in sintesi,
che i requisiti posti a tal fine dall'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge
sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) non erano adempiuti in concreto.
Contro questa decisione l'avv. A.________ si è aggravata al Tribunale
federale con ricorso di diritto amministrativo del 6 giugno 2006.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

2.
2.1
Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto
amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico
federale - o che avrebbero dovuto esserlo - a condizione che emanino da una
delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia
realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla
legislazione che regola la materia del contendere. Il ricorso di diritto
amministrativo è parimenti ammissibile contro decisioni fondate sia sul
diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in cui siano in
gioco la violazione di disposizioni di diritto federale immediatamente
applicabili (cfr. art. 97 cpv. 1, 98 lett. g e 104 lett. a OG; DTF 123 II 231
consid. 2 e rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo
vanno pure esaminate le decisioni che poggiano sul diritto cantonale non
autonomo di esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro
diritto cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente
stretto con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito
del rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a con
rispettivi richiami).

2.2 La legge federale sugli avvocati e la nuova legge ticinese
sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (Lavv), sono entrate in vigore il 1°
giugno 2002, rispettivamente l'8 novembre 2002. Anche se la normativa
cantonale disciplina in modo autonomo alcuni elementi, come ad esempio in
materia di esami di capacità o gli aspetti procedurali, essa rinvia alla
legge federale segnatamente per quanto concerne l'iscrizione nel registro
cantonale degli avvocati (art. 3 Lavv) oppure per quanto concerne le regole
professionali (art. 11 segg Lavv) o le misure disciplinari (art. 33 Lavv).
Detto rinvio scaturisce dallo scopo perseguito dalla normativa federale la
quale, oltre a realizzare la libera circolazione degli avvocati, ha
chiaramente voluto unificare taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura,
in particolare le regole professionali e quelle sulla sorveglianza
disciplinare nonché conferire la possibilità di ricorrere al Tribunale
federale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg.). Da
quanto testé esposto deriva che, contro le decisioni dell'ultima istanza
cantonale (cfr. art. 3 cpv. 2 Lavv) in materia d'iscrizione nel registro
cantonale degli avvocati è data la via del ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale (cfr. art. 6 cpv. 4 LLCA; FF 1999 pag. 5014 n. 232.2 in
fine).

2.3 Come appena accennato, il ricorso di diritto amministrativo in materia
d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati è, in linea di principio,
proponibile davanti a questa Corte. Sennonché, giusta l'art. 102 lett. d OG,
tale rimedio non è ammissibile se è data la possibilità di "ogni altro
ricorso o opposizione preliminari". Può anche trattarsi di un rimedio di
diritto cantonale. Al riguardo, l'art. 98 lett. g OG prevede che il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni "delle ultime
istanze cantonali". L'art. 98a cpv. 1 OG precisa poi che nella misura in cui
le decisioni di queste autorità siano direttamente impugnabili con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale, dette autorità devono essere
delle autorità giudiziarie. Nel caso specifico, come accennato in precedenza,
in virtù dell'art. 3 cpv. 2 Lavv, le decisioni della Camera per l'avvocatura
e il notariato in materia d'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati
possono essere contestate dinanzi alla Camera medesima nel termine di 15
giorni dall'intimazione (cfr. anche Messaggio 5 marzo 2002 n. 5215 del
Consiglio di Stato, § VI, capitolo II, art. 3). Ne deriva che il presente
ricorso di diritto amministrativo, esperito direttamente contro la decisione
di rifiuto d'iscrizione del 24 aprile 2006, ossia contro una decisione che
non è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria di ultima istanza
cantonale, non rispetta l'esigenza dell'esaurimento dei rimedi di diritto
cantonale.

3.
3.1 La decisione della Camera per l'avvocatura e il notariato non contiene
alcuna indicazione dei rimedi di diritto, nonostante l'esigenza dell'art. 26
cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19
aprile 1996 (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 26 LPAmm). Orbene, il
principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione
amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non
può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale. Quando
il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la
procedura amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha il dovere
d'istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o
incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il
principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se
l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente
riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi,
e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b; 121 II 72 consid.
2a/b; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a; Borghi/Corti, loc. cit.). La
giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la
parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore,
rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola
lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della
giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c; 117 Ia 297
consid. 2, 421 consid. 2a). In concreto, sia l'art. 98a OG sia l'art. 3 cpv.
2 Lavv portavano chiaramente alla conclusione che la decisione impugnata non
era di ultima istanza cantonale, fatto questo di cui la ricorrente - avvocato
- poteva rendersi conto già solo alla loro lettura. Il ricorso è quindi
inammissibile.

4.
4.1 Manifestamente inammissibile il ricorso può essere deciso secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.

4.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a
OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Camera per l'avvocatura e il notariato
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino (per conoscenza).

Losanna, 9 giugno 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: