Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.200/2006
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{T 0/2}
2A.200/2006 /biz

Sentenza del 22 settembre 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Billag SA, Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni televisivi, avenue
de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni, 3003 Berna.

tasse di ricezione radiotelevisive,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 15 marzo 2006
dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni.

Fatti:

A.
In seguito al rifiuto opposto da A.________ di pagare la totalità delle
fatture trimestrali emesse dal 5 ottobre 2002 al 5 aprile 2003 dalla Billag
SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (di seguito:
Billag SA), al motivo che non riceveva i programmi in francese ed in tedesco,
gli è stato notificato, il 30 settembre 2003, un precetto esecutivo per un
importo totale di fr. 138.85. Dopo il rigetto dell'opposizione pronunciato
dalla Billag SA il 29 dicembre successivo, A.________ si è rivolto, il 9
gennaio 2004, all'Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM),
il quale, in data 30 settembre 2004, ha parzialmente accolto il gravame, nel
senso che ha confermato il rigetto limitatamente alle fatture sopraccitate,
ha mantenuto l'opposizione per altre due fatture nonché ha ridotto
l'ammontare delle spese di richiamo. Questa decisione è stata confermata su
ricorso dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia
e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale) il 15 marzo 2006.

B.
Il 10 aprile 2006 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo, con cui domanda che la decisione
dipartimentale sia annullata, che vengano introdotte delle tariffe
differenziate, che sia ridotto ad un terzo l'importo della tassa di ricezione
da pagare e che sia sanzionata la lungaggine della precedente autorità.
Chiamati ad esprimersi, il Dipartimento federale e l'UFCOM hanno chiesto che
il ricorso sia respinto, in quanto ammissibile. La Billag SA non ha
presentato osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e
richiami).

1.2 La decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla
radiotelevisione del 21 giugno 1991 e relativa ordinanza (LRTV, RS 784.40;
ORTV, 784.401), quindi sul diritto pubblico federale, è stata emanata da un
dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b OG. Inoltre nessuno dei
motivi d'inammissibilità di cui agli art. 99 a 101 OG è realizzato nella
fattispecie; in particolare l'art. 99 lett. b OG non osta al ricorso di
diritto amministrativo, dato che questo rimedio di diritto è ammissibile
contro decisioni che applicano una tariffa (DTF 116 V 130 consid. 2a; 109 Ib
308 consid. 1). L'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106
cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) è,
quindi, in linea di principio, ammissibile (cfr. DTF 128 II 311 consid. 2,
259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa).

2.
2.1 Secondo il ricorrente una tassa è giustificata se connessa ad una
prestazione. Pertanto, dato che presso le sue residenze secondarie non può
captare i programmi in francese e in tedesco (alla differenza della residenza
principale, ove possiede un collegamento via cavo), egli ritiene di dover
pagare solo tasse di ricezione radiotelevisive ridotte. Aggiunge poi che la
mancata diffusione dei citati programmi lo pregiudica nella sua sfera
personale, sia dal profilo culturale che linguistico, e lo discrimina
rispetto agli altri utenti. Censura poi una violazione dell'obbligo imposto
allo Stato di provvedere ad una trasmissione dei programmi sull'intero
territorio nazionale. Al riguardo adduce che in Ticino, prima della
soppressione alcuni anni fa di antenne ricetrasmittenti, tutti i programmi
nazionali potevano essere visti, allorché ora ciò è possibile solo se vi è un
collegamento via cavo, ciò che porta ad un'ulteriore disparità di
trattamento, alla quale si potrebbe rimediare introducendo tasse
differenziate.

2.2 Giusta l'art. 55 LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve
comunicarlo all'autorità competente e deve inoltre pagare una tassa di
ricezione (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione e,
a tale fine, tiene conto del presumibile fabbisogno finanziario della SSR e
di quello delle emittenti regionali e locali per l'adempimento dei loro
compiti così come delle loro ulteriori possibilità di finanziamento nonché
delle spese per la diffusione dei programmi della SSR e per la riscossione
delle tasse di ricezione (art. 55 cpv. 2 lett. a-c LRTV).

2.3 Come il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare (DTF 121 II 183
segg.), le tasse di ricezione della radio e della televisione sono delle
tasse di regalia: chi utilizza un apparecchio radiofonico o televisivo
dev'essere al beneficio di una concessione, poiché si tratta di un diritto di
monopolio spettante alla Confederazione. Dette tasse non sono quindi dovute -
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - quale controprestazione
della ricezione di determinati programmi, bensì per potere svolgere
un'attività soggetta a monopolio, riservata di principio alla Confederazione.
Le menzionate tasse sono percepite indipendentemente dal modo in cui vengono
utilizzati gli apparecchi radiofonici o televisivi (ricezione diretta, via
cavo o per satellite) e dai programmi ricevuti; esse sono infatti legate alla
messa in servizio di un apparecchio ricevente (e all'autorizzazione
necessaria a tal fine) e al diritto di monopolio della Confederazione (DTF
121 II 183 consid. 3a e numerosi riferimenti). Al riguardo si può osservare
che, come rilevato dall'autorità precedente, anche se dall'emanazione della
decisione pubblicata in DTF 121 II 183 e segg. sono intervenute delle
modifiche costituzionali, ciò non cambia nulla in concreto, siccome il
contenuto e la sistematica del nuovo disposto determinante sono
sostanzialmente simili a quello precedentemente in vigore.
Va poi osservato che sebbene uno dei compiti principali della legge sulla
radiotelevisione sia di garantire una diffusione equa in tutte le regioni
della Svizzera, il legislatore già all'epoca era consapevole che ciò non
sarebbe sempre stato possibile e ciò sia per motivi tecnici che finanziari
(DTF 121 II 183 consid. 3b/bb). Non vi è quindi, contrariamente a quanto
addotto dal ricorrente, alcuna violazione di asseriti compiti statali né
disparità di trattamento tra gli utenti delle varie regioni linguistiche. Per
quanto concerne poi il fatto che in seguito alla soppressione di antenne
ricetrasmittenti in Ticino determinati programmi non possono più essere
ricevuti, salvo via cavo, ciò che porterebbe ancora una volta ad una
disparità di trattamento, va ricordato che detta problematica è di competenza
del Consiglio federale il quale, sia rilevato di transenna, si è già
pronunciato sulla questione in una vertenza analoga (pubblicata in GAAC
68/2004 pag. 1319 segg.), ove è giunto alla conclusione che delle eccezioni
al principio della copertura nazionale erano ammissibili a determinate
condizioni: la censura esula pertanto della presente fattispecie ed è
inammissibile.
Infine, riguardo alla richiesta di tasse differenziate, ci si limita a
ricordare che tale possibilità è stata scartata dal legislatore, il quale ha
espressamente rinunciato a prevedere una tariffa differenziata a seconda dei
programmi ricevuti o della qualità della ricezione (per un esposto più
dettagliato al riguardo, cfr. DTF 121 II 183 consid. 3b/bb e riferimenti).

2.4 Ritenendo la durata della procedura dinanzi al Dipartimento federale
eccessiva, il ricorrente censura infine la violazione del principio della
celerità. Per prassi costante vi è ritardo ingiustificato quando l'autorità
competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della vertenza e
dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Il quesito di sapere se
il principio della celerità sia stato violato va deciso soprattutto in base a
un apprezzamento globale del lavoro effettuato; tempi morti sono inevitabili
e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento
globale ad essere decisivo (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e rinvii). In concreto,
la procedura avviata dinanzi all'istanza precedente, durante la quale sono
state effettuate varie misure istruttorie, è durata quasi un anno e mezzo
dall'inoltro del ricorso fino all'emanazione del giudizio contestato: la
stessa non appare eccessiva e il ricorrente, per di più, non adduce che ne
sarebbero derivati particolari pregiudizi.

2.5 Premesse queste considerazioni, la decisione impugnata si rivela
giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la
procedura semplificata dell'art. 36a OG e il giudizio querelato va
confermato.

3.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG), mentre non
si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle
comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni.

Losanna, 22 settembre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: