Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.152/2006
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2A.152/2006 /biz

Sentenza del 22 marzo 2006
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 7 febbraio
2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito al suo matrimonio celebrato il 10 dicembre 2000 con la
connazionale B.A.________ (1977), A.A.________ (1973), cittadino della Bosnia
Erzegovina, è stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte, titolare di
un permesso di dimora nel Cantone Ticino. Il 22 marzo 2001 egli ha quindi
ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato fino al 31 ottobre
2005. Con sentenza del 28 giugno 2005, passata in giudicato il 3 agosto
successivo, è stato sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi
A.________, i quali vivevano separati di fatto dal 15 marzo 2005.

B.
Il 26 ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare il permesso di
dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine al 31 dicembre 2005 per
lasciare il Cantone. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio
di Stato ticinese il 6 dicembre 2005. Con sentenza del 7 febbraio 2006 il
Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile per difetto di
competenza il gravame proposto contro il citato giudizio governativo.

C.
Il 17 marzo 2006 A.A.________ ha esperito al Tribunale federale un ricorso di
diritto amministrativo, con cui chiede l'annullamento della sentenza
cantonale e il rinvio della causa alla Corte ticinese per un giudizio di
merito.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e
richiami).

2.
2.1 Per prassi costante, una decisione d'irricevibilità emessa da un'autorità
di ultima istanza cantonale, anche se fondata sul diritto procedurale
cantonale, può essere impugnata con un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale laddove l'autorità, se avesse esaminato il merito del
gravame, avrebbe dovuto applicare il diritto federale (DTF 127 II 264 consid.
1a; 124 II 499 consid. 1b; 123 II 231 consid. 2 e rispettivi rinvii). La
vertenza avviata in sede cantonale si riferiva al mancato rinnovo del
permesso di dimora del ricorrente, cioè un quesito disciplinato dal diritto
federale. In linea di principio è quindi data la via del ricorso di diritto
amministrativo.

2.2 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su
una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1).
2.3 In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione
particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivargli
un diritto al rilascio di un permesso di dimora. In particolare non può
appellarsi su questo punto a nessuna disposizione della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Anche
l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), non contempla un
simile diritto (DTF 115 Ib 1 consid. 1b e rinvio). La prassi ha inoltre
escluso che dall'art. 9 Cost. (art. 4 vCost.) possa essere dedotto un diritto
all'ottenimento dell'autorizzazione a soggiornare nel nostro Paese (DTF 126
II 377 consid. 4; 121 I 267 consid. 2 e rispettivi rinvii). Infine, egli non
può nemmeno appellarsi all'art. 8 CEDU: in seguito al divorzio, la relazione
che lo legava alla ex moglie non è più intatta (cfr. DTF 129 II 193 consid.
5.3.1; 120 Ib 257 1d) e il citato disposto è pertanto inapplicabile.

3.
3.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 22 marzo 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: