Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.853/2006
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{T 0/2}
1P.853/2006 /biz

Sentenza del 7 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

B. A.________,
C.A.________,
D.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Anne Schweikert,

contro

Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901
Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale (ordine di perquisizione e sequestro),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 21 novembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito di un procedimento penale aperto in relazione al fallimento della
F.________SA di Lugano, con decisione del 30 giugno 2006 il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso nei confronti di A.A.________ e
E.________, organi della società fallita, l'accusa per i titoli di bancarotta
fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva
gestione, favori concessi a un creditore, falsità in documenti,
appropriazione indebita di trattenute salariali e violazione degli art. 85
LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e art. 76 cpv. 3 LPP.
Il Magistrato inquirente ha contestualmente ordinato a tutti gli istituti
bancari del Cantone Ticino e ad alcuni fuori Cantone l'identificazione delle
relazioni riconducibili agli accusati ed alla F.________SA per il periodo dal
1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006. L'ordine, volto a reperire gli averi
distratti od occultati di spettanza della società fallita suscettibili di
confisca o di possibile risarcimento, prevede altresì il sequestro delle
relazioni bancarie e la trasmissione della relativa documentazione.

B.
A.A.________ si è opposto all'esame della documentazione, che è quindi stata
posta sotto suggello. B.A.________, C.A.________ e D.A.________ - figli,
rispettivamente moglie dell'accusato e titolari di conti su cui egli dispone
di procura - hanno impugnato l'ordine del PP con un reclamo al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con
decisione del 25 settembre 2006, ha sostanzialmente respinto il gravame,
annullando unicamente la perquisizione ed il sequestro di una relazione
presso la banca X.________.

C.
Adita dai reclamanti, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
(CRP) ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. Ha ritenuto dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli accusati e considerato le
relazioni bancarie oggetto del sequestro connesse con i fatti dell'inchiesta.
La Corte cantonale ha inoltre reputato i provvedimenti rispettosi del
principio della proporzionalità, visto in particolare il lungo lasso di tempo
su cui si estendono i fatti oggetto d'indagine.

D.
B.A.________, C.A.________ e D.A.________ impugnano con un ricorso di diritto
pubblico del 27 dicembre 2006 al Tribunale federale la sentenza della CRP,
chiedendo di annullarla. Fanno valere una violazione degli art. 9 e 26 Cost.
e dell'art. 6 n. 1 CEDU. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

E.
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale,
mentre il PP chiede di respingere il ricorso nella misura della sua
ammissibilità.
Con decreto presidenziale del 24 gennaio 2007 è stato conferito al ricorso
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 La sentenza impugnata, che conferma l'ordine di perquisizione e sequestro
disposto dal PP in applicazione degli art. 157 segg. CPP/TI, non pone fine
alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima
istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). In tal caso, non
trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di
ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile
(art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura
cautelare quale il sequestro scaturisce un danno da considerarsi irreparabile
per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre
liberamente dei suoi beni per la durata del procedimento (DTF 128 I 129
consid. 1, 126 I 97 consid. 1b pag. 101 e rispettivi riferimenti).

1.3 In quanto titolari di conti oggetto del provvedimento litigioso, i
ricorrenti sono direttamente colpiti nei loro interessi giuridici dalla
sentenza impugnata e sono pertanto legittimati secondo l'art. 88 OG a
ricorrere. Tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) e fondato essenzialmente su una
pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1
lett. a OG), sotto i citati profili, il gravame è di principio ammissibile.

1.4 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono di
principio invocare fatti o mezzi probatori nuovi, né possono essere fatte
valere nuove allegazioni (DTF 129 I 49 consid. 3 e rinvii). In quanto non
presentati già dinanzi alle autorità cantonali, i documenti prodotti dai
ricorrenti in questa sede e le argomentazioni che ne deducono sono pertanto
inammissibili. In particolare esulano dall'oggetto del giudizio impugnato, e
sono qui improponibili, le argomentazioni riferite a una proposta di
concordato presentata dalla società il 30 novembre 2006 e la questione della
conseguente pretesa applicabilità dell'art. 171 cpv. 2 CP.

1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita
alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, riguardo agli indizi di
reato, trattandosi dell'accertamento di fatti e dell'apprezzamento di prove,
il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio (cfr. DTF
129 I 337 consid. 4.1). I ricorrenti non possono quindi limitarsi ad addurre
una loro diversa opinione, contrapponendola alle considerazioni contenute nel
giudizio impugnato, ma devono dimostrare che l'autorità ha manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa o ancora ch'essa, sulla base degli elementi raccolti,
ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273
consid. 2.1 e rinvii). Nella misura in cui i ricorrenti espongono unicamente
una loro differente prospettiva, opponendola agli accertamenti e alle
considerazioni dell'ultima istanza cantonale, il gravame è pertanto
inammissibile.

2.
2.1 I ricorrenti sostengono che la CRP avrebbe a torto ammesso l'esistenza di
sufficienti indizi di reato a carico degli accusati. Le rimproverano in
particolare di avere, in contrasto con gli atti, considerato A.A.________
gestore della società e di avere, pure a torto, negato sin dall'inizio la
volontà degli accusati di adempiere agli obblighi di pagamento dell'IVA.
Ritengono che eventuali reati di natura fiscale sarebbero comunque prescritti
e che le infrazioni alla LAVS e alla LPP sarebbero semmai state commesse dopo
le dimissioni di A.________ dal consiglio di amministrazione.

2.2 Premesso che la questione della prescrizione attiene al diritto penale
federale e non è pertanto proponibile nell'ambito di un ricorso di diritto
pubblico (cfr. art. 84 OG), i ricorrenti si limitano in sostanza ad esporre
la loro interpretazione dei fatti senza dimostrare che questa debba
assolutamente prevalere e che il giudizio impugnato sarebbe manifestamente
insostenibile. Essi disattendono d'altra parte che il sequestro costituisce
una misura provvisionale, da prendere rapidamente, destinata a permettere
l'esecuzione della confisca, che potrebbe essere pronunciata dal giudice di
merito in applicazione degli art. 69 segg. CP (cfr. art. 59 vCP). Il
provvedimento presuppone l'esistenza a carico del possessore del bene
patrimoniale o di un terzo di un sufficiente sospetto di reato, concreto e
oggettivamente fondato, mentre non spetta all'autorità del sequestro
risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure definitive e
determinare i diritti di terzi sui beni colpiti (DTF 124 IV 313 consid. 4,
122 IV 91 consid. 4, 120 IV 365 consid. 1c, 103 Ia 8 consid. 1c). Poiché non
incombe al Tribunale federale anticipare l'esame di merito mediante
un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa di
A.A.________ e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei
vari mezzi probatori, nella procedura del sequestro non occorre esaminare
compiutamente le concrete operazioni svolte da questi quale organo della
società e le circostanze temporali del mancato pagamento dei contributi
assicurativi e previdenziali. In questa fase procedurale è infatti
sufficiente l'accertamento che, nel periodo cui si riferiscono le indagini,
l'accusato è stato dapprima membro e direttore e successivamente
amministratore unico della società interessata, partecipando in tali qualità
alla direzione della stessa e alle decisioni importanti che la riguardavano.
In queste circostanze, nemmeno è quindi rilevante ch'egli non condivida le
dichiarazioni rese dall'altro accusato, sulla base delle quali la Corte
cantonale ha tra l'altro ammesso una possibile infrazione della LIVA. Allo
stadio attuale è infatti sufficiente che i giudici cantonali potevano
sostenibilmente riconoscere l'esistenza di indizi di reato anche sulla base
di tali dichiarazioni, la questione potendo per il resto essere ulteriormente
approfondita nel seguito del procedimento.

2.3 Laddove contestano l'esistenza di indizi riguardo al reato di bancarotta
fraudolenta, i ricorrenti contrappongono nuovamente la loro versione dei
fatti (che corrisponde a quella dell'accusato) a quella ritenuta dalla Corte
cantonale, confrontandosi peraltro unicamente con la dichiarazione dell'altro
accusato, ma non con le ulteriori argomentazioni contenute al proposito nel
giudizio impugnato, fondato anche su altre testimonianze. Parimenti non
conformi alle esigenze di motivazione poste sia dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG sia dalla giurisprudenza, e pertanto inammissibili, sono pure le censure
riferite alle accuse di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e di
cattiva gestione. I ricorrenti ripropongono in effetti sostanzialmente le
critiche presentate dinanzi alla CRP, senza tuttavia confrontarsi con il
rimprovero relativo alla manifesta divergenza tra l'inventario esposto a
bilancio e la sua valutazione peritale.

3.
3.1 I ricorrenti sostengono che i fondi sequestrati non sarebbero connessi con
il fallimento della società, nella quale l'accusato avrebbe anzi investito
senza contropartita importanti somme di denaro. Considerano la perquisizione
e il sequestro fondati esclusivamente su pretese di natura civile, nemmeno
fatte valere dai creditori e comunque contestate. Lamentano inoltre una
violazione del principio di proporzionalità, poiché il provvedimento
litigioso è stato emanato dopo quattro mesi dall'apertura del procedimento
penale e colpirebbe indiscriminatamente tutte le relazioni bancarie
riconducibili all'accusato sull'arco di un decennio.

3.2 Anche su questi punti, i ricorrenti ripropongono le identiche critiche
sollevate dinanzi alla CRP senza conformarsi all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e
fondando sul presupposto che non sarebbero dati concreti indizi di reato.
Ammessa per contro l'esistenza di simili indizi e considerata la natura dei
reati in discussione, nonché l'ammontare delle prospettate sottrazioni
fiscali, assicurative e previdenziali, allo stadio attuale del procedimento
una connessione tra la fattispecie oggetto di indagine e il provvedimento
litigioso non può essere ragionevolmente esclusa, le relazioni sequestrate
potendo infatti essere state utilizzate per il trasferimento di valori
patrimoniali provento di reato. La misura è d'altra parte stata emanata dal
PP dopo l'assunzione delle informazioni preliminari e contestualmente con la
promozione dell'accusa, entro un termine che risulta quindi giustificato
dalle circostanze e di certo sostenibile. Pur riguardando un ampio lasso di
tempo, il periodo interessato dal sequestro non eccede tuttavia quello cui si
riferiscono le indagini (dal 1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006). Considerato
altresì che i ricorrenti non prospettano una misura meno incisiva, ugualmente
idonea ad assicurare la possibile confisca dei valori patrimoniali che
potrebbero esserne colpiti, il provvedimento, nelle esposte circostanze e
allo stadio attuale del procedimento, risulta rispettoso del principio di
proporzionalità. D'altra parte, premesso ch'essi non contestano in questa
sede il dissuggellamento della documentazione acquisita, di detto principio
occorrerà tenere debitamente conto appena esaminati i documenti, verificando
ulteriormente l'esistenza dei presupposti per l'eventuale mantenimento del
sequestro, se del caso solo in misura parziale.

4.
Ne segue che, nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso deve
essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
dei ricorrenti (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: