Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.851/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.851/2006 /biz

Sentenza del 7 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Anne Schweikert,

contro

Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901
Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale (ordine di perquisizione e sequestro),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 21 novembre 2006 dalla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito di un procedimento penale aperto in relazione al fallimento della
F.________SA di Lugano, con decisione del 30 giugno 2006 il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso nei confronti di A.A.________ e
E.________, organi della società fallita, l'accusa per i titoli di bancarotta
fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva
gestione, favori concessi a un creditore, falsità in documenti,
appropriazione indebita di trattenute salariali e violazione degli art. 85
LIVA, 87 cpv. 3 LAVS e art. 76 cpv. 3 LPP.
Il Magistrato inquirente ha contestualmente ordinato a tutti gli istituti
bancari del Cantone Ticino e ad alcuni fuori Cantone l'identificazione delle
relazioni riconducibili agli accusati ed alla F.________SA per il periodo dal
1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006. L'ordine, volto a reperire gli averi
distratti od occultati di spettanza della società fallita suscettibili di
confisca o di possibile risarcimento, prevede altresì il sequestro delle
relazioni bancarie e la trasmissione della relativa documentazione. Il
3 luglio 2006 il PP ha pure disposto il blocco del registro fondiario per
fondi intestati agli accusati.

B.
A.A.________ si è opposto all'esame della documentazione, che è quindi stata
posta sotto suggello, ed ha impugnato gli ordini del PP con un reclamo al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Con
decisione del 25 settembre 2006 questi ha respinto il gravame nella misura in
cui non era divenuto privo d'oggetto.

C.
Adita dal reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
(CRP) ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. Ha ritenuto dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli accusati e considerato le
relazioni bancarie oggetto del sequestro connesse con i fatti dell'inchiesta.
La Corte cantonale ha inoltre reputato i provvedimenti rispettosi del
principio della proporzionalità, visto in particolare il lungo lasso di tempo
su cui si estendono i fatti oggetto d'indagine.

D.
A.A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 27 dicembre 2006
al Tribunale federale la sentenza della CRP, chiedendo di annullarla. Fa
valere una violazione degli art. 9 e 26 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. Dei
motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale,
mentre il PP chiede di respingere il ricorso nella misura della sua
ammissibilità.
Con decreto presidenziale del 24 gennaio 2007 è stato conferito al ricorso
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 La sentenza impugnata, che conferma l'ordine di perquisizione e sequestro
disposto dal PP in applicazione degli art. 157 segg. CPP/TI, non pone fine
alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima
istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). In tal caso, non
trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di
ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile
(art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura
cautelare quale il sequestro scaturisce un danno da considerarsi irreparabile
per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre
liberamente dei suoi beni per la durata del procedimento (DTF 128 I 129
consid. 1, 126 I 97 consid. 1b pag. 101 e rispettivi riferimenti).

1.3 La questione del blocco del registro fondiario non è stata
specificatamente affrontata nella procedura dinanzi alla CRP e nemmeno è
esplicitamente invocata nel ricorso di diritto pubblico, ove il ricorrente
contesta essenzialmente l'ordine di perquisizione e di sequestro delle
relazioni bancarie. A questo proposito, in quanto titolare di conti oggetto
del provvedimento litigioso, egli è direttamente colpito nei suoi interessi
giuridici dalla sentenza impugnata ed è pertanto legittimato secondo l'art.
88 OG a ricorrere. Tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) e fondato essenzialmente su
una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv.
1 lett. a OG), sotto i citati profili, il gravame è di principio ammissibile.

1.4 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono di
principio invocare fatti o mezzi probatori nuovi, né possono essere fatte
valere nuove allegazioni (DTF 129 I 49 consid. 3 e rinvii). In quanto non
presentati già dinanzi alle autorità cantonali, i documenti prodotti dal
ricorrente in questa sede e le argomentazioni che ne deduce sono pertanto
inammissibili. In particolare esulano dall'oggetto del giudizio impugnato, e
sono qui improponibili, le argomentazioni riferite a una proposta di
concordato presentata dalla società il 30 novembre 2006 e la questione della
conseguente pretesa applicabilità dell'art. 171 cpv. 2 CP.

1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita
alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda il ricorrente nei suoi
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, riguardo agli indizi di
reato, trattandosi dell'accertamento di fatti e dell'apprezzamento di prove,
il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio (cfr. DTF
129 I 337 consid. 4.1). Il ricorrente non può quindi limitarsi ad addurre una
sua diversa opinione, contrapponendola alle considerazioni contenute nel
giudizio impugnato, ma deve dimostrare che l'autorità ha manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa o ancora ch'essa, sulla base degli elementi raccolti,
ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273
consid. 2.1 e rinvii). Nella misura in cui il ricorrente espone unicamente
una sua differente prospettiva, opponendola agli accertamenti e alle
considerazioni dell'ultima istanza cantonale, il gravame è pertanto
inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe a torto ammesso l'esistenza di
sufficienti indizi di reato a carico degli accusati. Le rimprovera in
particolare di averlo, in contrasto con gli atti, considerato gestore della
società e di avere, pure a torto, negato sin dall'inizio la volontà degli
accusati di adempiere agli obblighi di pagamento dell'IVA. Ritiene che
eventuali reati di natura fiscale sarebbero comunque prescritti e che le
infrazioni alla LAVS e alla LPP sarebbero semmai state commesse dopo le sue
dimissioni dal consiglio di amministrazione.

2.2 Premesso che la questione della prescrizione attiene al diritto penale
federale e non è pertanto proponibile nell'ambito di un ricorso di diritto
pubblico (cfr. art. 84 OG), il ricorrente si limita in sostanza ad esporre la
sua interpretazione dei fatti senza dimostrare che questa debba assolutamente
prevalere e che il giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile.
Egli disattende d'altra parte che il sequestro costituisce una misura
provvisionale, da prendere rapidamente, destinata a permettere l'esecuzione
della confisca, che potrebbe essere pronunciata dal giudice di merito in
applicazione degli art. 69 segg. CP (cfr. art. 59 vCP). Il provvedimento
presuppone l'esistenza a carico del possessore del bene patrimoniale o di un
terzo di un sufficiente sospetto di reato, concreto e oggettivamente fondato,
mentre non spetta all'autorità del sequestro risolvere questioni giuridiche
complesse, pronunciare misure definitive e determinare i diritti di terzi sui
beni colpiti (DTF 124 IV 313 consid. 4, 122 IV 91 consid. 4, 120 IV 365
consid. 1c, 103 Ia 8 consid. 1c). Poiché non incombe al Tribunale federale
anticipare l'esame di merito mediante un'esauriente ponderazione delle
circostanze a carico o a discolpa del ricorrente e intraprendere una
valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori, nella
procedura di sequestro non occorre esaminare compiutamente le concrete
operazioni svolte dal ricorrente quale organo della società e le circostanze
temporali del mancato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
In questa fase procedurale è infatti sufficiente l'accertamento che, nel
periodo cui si riferiscono le indagini, il ricorrente è stato dapprima membro
e direttore e successivamente amministratore unico della società interessata,
partecipando in tali qualità alla direzione della stessa e alle decisioni
importanti che la riguardavano. In queste circostanze, nemmeno è quindi
rilevante che il ricorrente non condivida le dichiarazioni rese dall'altro
accusato, sulla base delle quali la Corte cantonale ha tra l'altro ammesso
una possibile infrazione della LIVA. Allo stadio attuale è infatti
sufficiente che i giudici cantonali potevano sostenibilmente riconoscere
l'esistenza di indizi di reato anche sulla base di tali dichiarazioni, la
questione potendo per il resto essere ulteriormente approfondita nel seguito
del procedimento.

2.3 Laddove contesta poi l'esistenza di indizi riguardo al reato di
bancarotta fraudolenta, il ricorrente contrappone nuovamente la sua versione
dei fatti a quella ritenuta dalla Corte cantonale, confrontandosi peraltro
unicamente con la dichiarazione dell'altro accusato, ma non con le ulteriori
argomentazioni contenute al proposito nel giudizio impugnato, fondato anche
su altre testimonianze. Parimenti non conformi alle esigenze di motivazione
poste sia dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sia dalla giurisprudenza, e pertanto
inammissibili, sono pure le censure riferite alle accuse di diminuzione
dell'attivo in danno dei creditori e di cattiva gestione. Il ricorrente
ripropone in effetti sostanzialmente le critiche presentate dinanzi alla CRP,
senza tuttavia confrontarsi con il rimprovero relativo alla manifesta
divergenza tra l'inventario esposto a bilancio e la sua valutazione peritale.

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che i suoi fondi non sarebbero connessi con il
fallimento della società, nella quale avrebbe anzi investito senza
contropartita importanti somme di denaro. Considera la perquisizione e il
sequestro fondati esclusivamente su pretese di natura civile, nemmeno fatte
valere dai creditori e comunque contestate. Lamenta inoltre una violazione
del principio di proporzionalità, poiché il provvedimento litigioso è stato
emanato dopo quattro mesi dall'apertura del procedimento penale e colpirebbe
indiscriminatamente tutte le relazioni bancarie a lui riconducibili sull'arco
di un decennio.

3.2 Anche su questi punti, il ricorrente ripropone le identiche critiche
sollevate dinanzi alla CRP senza conformarsi all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e
fondando sul presupposto che non sarebbero dati concreti indizi di reato.
Ammessa per contro l'esistenza di simili indizi e considerata la natura dei
reati in discussione, nonché l'ammontare delle prospettate sottrazioni
fiscali, assicurative e previdenziali, allo stadio attuale del procedimento
una connessione tra la fattispecie oggetto di indagine e il provvedimento
litigioso non può essere ragionevolmente esclusa, le relazioni sequestrate
potendo infatti essere state utilizzate per il trasferimento di valori
patrimoniali provento di reato. La misura è d'altra parte stata emanata dal
PP dopo l'assunzione delle informazioni preliminari e contestualmente con la
promozione dell'accusa, entro un termine che risulta quindi giustificato
dalle circostanze e certamente sostenibile. Pur riguardando un ampio lasso di
tempo, il periodo interessato dal sequestro non eccede tuttavia quello cui si
riferiscono le indagini (dal 1° gennaio 1996 al 3 luglio 2006). Considerato
altresì che il ricorrente non prospetta una misura meno incisiva, ugualmente
idonea ad assicurare la presumibile confisca dei valori patrimoniali che
potrebbero esserne colpiti, il provvedimento, nelle esposte circostanze e
allo stadio attuale del procedimento, risulta rispettoso del principio di
proporzionalità. D'altra parte, premesso ch'egli non contesta in questa sede
il dissuggellamento della documentazione acquisita, di detto principio
occorrerà tenere debitamente conto appena esaminati i documenti, verificando
ulteriormente l'esistenza dei presupposti per un eventuale mantenimento del
sequestro, se del caso solo in misura parziale.

4.
Ne segue che, nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso deve
essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 marzo 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: