Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.758/2006
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1P.758/2006 /biz

Sentenza del 2 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale (accertamento dei fatti),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2006
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 27 luglio 2006 la Corte delle assise criminali di Lugano ha
riconosciuto A.________, cittadino rumeno, autore colpevole di ripetuto furto
aggravato, siccome commesso per mestiere e in banda, per avere in 124
occasioni ripetutamente sottratto sia singolarmente che in correità con
alcuni connazionali, rispettivamente cercato di sottrarre, cose mobili altrui
per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 679'949.70, ripetuto
danneggiamento per danni quantificati in fr. 66'130.90, ripetuta violazione
di domicilio (commessa in 100 occasioni, alfine di commettere parte dei
furti) e, infine, di ripetuta violazione del bando. Egli è quindi stato
condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, a valere
parzialmente quale pena addizionale a quella di 24 mesi di detenzione
inflittagli il 15 dicembre 2000 dal "Landsgericht" del Canton Uri, e
all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Egli è stato per contro prosciolto
dall'imputazione di furto limitatamente a tre capi d'accusa. Le parti civili
sono state rinviate a far valere le loro pretese dinanzi al foro competente.

B.
Il condannato è insorto dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CCRP) che, con giudizio
dell'11 ottobre 2006, ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di porlo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1
Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il
1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile,
secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

1.3 Il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti: il ricorso
di diritto pubblico è quindi di principio ammissibile, essendo invocata la
lesione di diritti costituzionali del cittadino (art. 269 cpv. 2 vPP in
relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale, il ricorso di diritto pubblico adempie gli ulteriori requisiti di
ammissibilità (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

2.
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti
posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello
del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art.
288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata,
consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza
cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può
quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione
del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la
valutazione delle prove, eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta
non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere
cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse
censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve
confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della
CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché
nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove
da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva
l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere
cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492
consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e
riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
2.2 Il ricorrente censura come arbitrarie le conclusioni della CCRP circa
l'accertamento della natura e del valore della refurtiva e il fatto ch'essa
ha dichiarato irricevibili, per carenza di motivazione, le sue critiche. Egli
rileva che la CCRP ha ritenuto l'intera refurtiva denunciata, confermando
anche su questo punto il giudizio di primo grado nel quale le sue
contestazioni erano state definite troppo generiche.

2.3 Secondo la CCRP, la Corte delle assise criminali ha stabilito che per la
stragrande maggioranza dei casi il ricorrente è reo confesso, tuttavia dopo
essere stato confrontato con i rilevamenti delle sue impronte digitali, della
scarpa o del DNA. Essa ha rilevato che i dodici furti da lui contestati sono
stati ritenuti, non soltanto poiché nel periodo determinante nella stessa
zona sono stati compiuti altri furti, ma sulla base delle coincidenze
temporali, nonché di luogo e in particolare delle modalità con cui sono stati
commessi. Inoltre, il numero impressionante di infrazioni perpetrate può
avere comportato anche per il ricorrente serie difficoltà a ricordare e a
collocare ogni singolo avvenimento. Le generiche e non sempre chiare
doglianze non consentono, sempre secondo la CCRP, di ravvisare alcun
arbitrio.
La CCRP ha ritenuto appellatorie e carenti di motivazione gran parte delle
censure sottopostele dal ricorrente, ritenendo, correttamente, ch'egli si
limitava a porre domande sperando che la Corte gli fornisse risposte
favorevoli. La Corte delle assise gli ha negato la richiesta audizione, quali
testi, di due parti lese, che avrebbero denunciato il 20 % della refurtiva;
interrogatorio volto a chiarirne il valore e a definire meglio il luogo
comune, accennato dalla Corte di merito vista l'inesistenza di altri elementi
addotti dall'imputato in tale contesto, secondo cui le parti civili
tenderebbero ad aumentare l'entità dei beni rubati per ottenere un
risarcimento maggiore dalle assicurazioni. Al riguardo la CCRP ha stabilito
ch'egli né ha invocato un arbitrario accertamento anticipato delle prove né
ha spiegato perché le sue critiche sarebbero state ritenute a torto come
generiche.

2.3.1 Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è
sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una
superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF
130 I 26 consid. 2.1; 258 consid. 1.3), atteso che una sentenza non è
arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o
addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e spiegare perché il
giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova ricordare inoltre che
il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti
insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132
I 13 consid. 5.1; 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4 pag. 58).
D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto
appellatorie, e pertanto inammissibili, gran parte delle censure sollevate:
spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1
lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario
l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di
procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2;
sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a).

2.3.2 Ora, le critiche del ricorrente si esauriscono in un richiamo alla
nozione di arbitrio, a una critica del giudizio impugnato meramente
appellatoria, e quindi inammissibile, a un elenco delle censure formulate
dinanzi alla CCRP e alle conclusioni di quest'ultima, sostenendo
semplicemente che la sua spiegazione sarebbe stata "assai chiara".

2.4 Anche riguardo all'entità della refurtiva, il ricorrente si limita a
elencare alcuni passaggi del ricorso presentato alla CCRP, esponendo poi
testualmente il passaggio con cui essa ha dichiarato irricevibile per carenza
di motivazione questa censura. Egli ribadisce semplicemente di non aver
potuto ottenere l'audizione di due testimoni, per cui durante il dibattimento
non avrebbe potuto provare e sviluppare la sua tesi.

Anche in questa sede egli neppure tenta di dimostrare perché la CCRP avrebbe
ritenuto, a torto, irricevibile la sua censura. Del resto, nel giudizio di
primo grado, riguardo all'entità e al valore della refurtiva, è stato più
volte ritenuto e precisato che all'imputato non è derivato alcun aggravio
della colpa dal fatto che l'atto di accusa si è fondato, come la Corte, sul
valore denunciato, senza prendere posizione sul valore reale e commerciale
effettivo delle singole refurtive. Ciò poiché di fronte ai numerosi reati
commessi, alla recidiva e ad altre considerazioni, esse non hanno avuto peso
nella commisurazione della pena. L'entità e il valore della refurtiva non
hanno quindi giocato alcun ruolo nella commisurazione della pena. La CCRP ha
aggiunto che anche nell'ipotesi in cui si volessero stralciare i dodici furti
contestati, non vi sarebbe motivo per contenere la pena per averne commessi
112 invece di 124. In siffatte circostanze mal si comprende perché il
ricorrente, che non critica del tutto queste conclusioni, insista ancora, in
maniera peraltro del tutto generica, sull'argomento del valore della
refurtiva.

Né egli tenta di dimostrare perché, nelle descritte circostanze, la Corte di
merito avrebbe proceduto a un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove
richieste, visto che la durata della pena non è stata determinata dall'entità
della refurtiva: essa poteva quindi ritenerne l'assunzione non rilevante per
l'esito del processo (DTF 131 I 153 consid. 3; 124 I 208 consid. 4a; 122 II
464 consid. 4a).

2.5 Il ricorrente critica poi la conclusione della CCRP, secondo cui le sue
argomentazioni relative alla natura della refurtiva, intesa come tipo e
quantità della merce rubata, sono del tutto ininfluenti.

2.5.1 Anche in quest'ambito egli si limita a riassumere alcune critiche
esposte dinanzi all'ultima istanza cantonale e a riportare testualmente le
relative considerazioni, adducendo semplicemente che non si vedrebbe "quale
avrebbe dovuto essere l'argomentazione supplementare". Nella minima misura
della sua ammissibilità, la critica è manifestamente infondata.

2.5.2 La CCRP ha infatti illustrato i due episodi criticati dal ricorrente di
cui il primo riguardante segnatamente il furto di pezzi di argenteria antica,
di tazze da caffè, tazzine, piattini, ecc. Al riguardo essa ha accertato che
il ricorrente si limitava a domandarsi come avrebbe fatto a trasportare "in
un sacco" e per i boschi questa merce senza romperla. Il secondo episodio
concerne il furto di un secchiello da champagne e uno da ghiaccio, una
legumiera, uno shaker, tra vassoi, posate, oltre a una pelliccia di visone,
un mantello di montone rovesciato e un giubbotto di daino: anche in
quest'ambito egli chiedeva soltanto come avrebbe potuto bastargli, per
portarli, la forza delle braccia. Al riguardo il ricorrente si limita ad
affermare che "appare quantomeno poco credibile" ch'egli avrebbe sottratto
questa merce senza romperla e ancor meno che, a tale scopo, l'abbia avvolta
nella carta. Rilevato ch'egli si muoveva a piedi con un sacco da montagna,
non potrebbe essere vero ch'egli avrebbe rubato oggetti delicati o troppo
voluminosi.

2.5.3 Queste critiche sono poco serie, tenuto conto che nel giudizio di primo
grado è stata rilevata la forza fisica fuori del comune del ricorrente, che
trascorreva molte notti all'addiaccio nei boschi e che ha attraversato da
solo a piedi l'intera galleria ferroviaria del S. Gottardo. L'accertato
trasporto delle porcellane, dell'argenteria e di altri oggetti, venduti poi a
dei ricettatori rumeni, in siffatte condizioni, non costituisce un
accertamento arbitrario.

2.5.4 Il ricorrente si limita del resto a riproporre le critiche presentate
dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi
tuttavia esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima
istanza cantonale. Come ricordato, nell'ambito del ricorso di diritto
pubblico non basta affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe
arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore che
l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP
avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo
giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le
risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante
l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza
dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii).

3.
3.1 Ne segue che il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità,
dev'essere respinto.

3.2 La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere
respinta, perché il ricorso era manifestamente privo di esito positivo sin
dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG). Per di più, il ricorrente, al quale
spettava dimostrare il suo stato di bisogno e allegare alla domanda i
ragguagli sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari
(DTF 125 IV 161 consid. 4), si è limitato a produrre tre atti, dai quali
risulterebbe che sua moglie non disporrebbe di entrate sufficienti. Egli non
ha tuttavia nemmeno accennato al fatto, accertato nel giudizio di primo grado
e da lui non contestato, ch'egli dispone di beni immobili per oltre fr.
40'000.---.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 2 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: