Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.738/2006
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1P.738/2006 /viz

Sentenza del 22 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Rupen Nacaroglu,

contro

C.C.________ e D.C.________,
Comune di Cureglia,
rappresentato dal Municipio, 6944 Cureglia,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 26 settembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 ottobre 2005 D.C.________ ha presentato al Municipio di Cureglia una
domanda di costruzione per una casa d'abitazione di due appartamenti sul
fondo part. n. 196 di proprietà di C.C.________. Il progetto, che prevede la
realizzazione di un edificio strutturato su tre livelli con due piani
abitabili fuori terra e uno scantinato, sorgerebbe sul terreno ancora libero
da costruzioni tra lo stabile di appartamenti (sub A) esistente sullo stesso
fondo e un fabbricato vecchio e cadente di tipo rustico, utilizzato quale
deposito attrezzi (sub C). A.A.________ e B.A.________, proprietari del fondo
confinante part. n. 199, si sono opposti alla domanda, contestando il
progetto sotto il profilo dell'altezza, del numero dei piani abitabili e
dell'indice di sfruttamento.
Con risoluzione del 1° dicembre 2005 il Municipio di Cureglia, acquisito il
preavviso favorevole dell'autorità cantonale, ha rilasciato la licenza
edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.

B.
Gli opponenti si sono allora aggravati dinanzi al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, che con decisione del 7 febbraio 2006 ne ha parzialmente
accolto il ricorso, subordinando la licenza edilizia alla condizione che i
due locali hobby previsti nello scantinato fossero riuniti in un locale per
lo svago unico e comune, non computabile nella superficie utile lorda (SUL).

C.
Con sentenza del 26 settembre 2006, il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto un ricorso presentato dagli opponenti contro la
risoluzione governativa, assoggettando la licenza edilizia, oltre alla
condizione dell'unificazione dei locali hobby, alle ulteriori condizioni che
l'eccedenza di SUL di 12,7 m2 fosse trasferita a carico della particella
vicina n. 209 e che il vecchio fabbricato (sub C) esistente sulla particella
oggetto dell'edificazione fosse demolito. La Corte cantonale ha in effetti
accertato un superamento della SUL massima disponibile e una distanza
insufficiente dal vecchio fabbricato esistente sullo stesso fondo. Ha
nondimeno ritenuto che tali difetti non giustificavano l'annullamento della
licenza, potendo essere facilmente sanati con l'imposizione delle citate
condizioni. La Corte cantonale ha posto le spese processuali nella misura di
2/3 a carico dei ricorrenti e per il terzo rimanente a carico dei resistenti.

D.
A.A.________ e B.A.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del
6 novembre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo. Fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti, del
divieto dell'arbitrio e dell'autonomia comunale. Dei motivi si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, precisando che sia la
demolizione del vecchio edificio sia il trasferimento di indici erano stati
prospettati dal beneficiario della licenza edilizia e dall'autorità comunale.
Il Consiglio di Stato, il Municipio di Cureglia e l'istante comunicano di
rimettersi al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla procedura ricorsuale in esame
rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16
dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).

1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza
cantonale e fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei
cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo
gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

1.3 Nella misura in cui si richiamano a disposizioni destinate a proteggere
non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello proprio dei vicini e
rientrano nell'ambito di protezione di dette norme, risultando toccati dai
pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa, i ricorrenti,
proprietari del fondo confinante con quello oggetto dell'edificazione, sono
di principio legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG: ciò è in
particolare il caso laddove invocano la violazione di norme concernenti
l'indice di sfruttamento (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii; cfr. sentenza
1P.325/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 1.2, parzialmente pubblicata in:
RtiD I-2005, n. 25, pag. 100). Per contro, in quanto contestano l'obbligo di
demolire il vecchio manufatto adibito a deposito attrezzi, i ricorrenti non
risultano pregiudicati nei loro interessi da tale rimozione, sicché non sono
abilitati a censurarla.
Quali parti nella procedura cantonale, i ricorrenti sono inoltre legittimati
a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte, e quindi
dell'invocata garanzia di essere sentiti, dinanzi alla precedente istanza
(DTF 129 I 337 consid. 1.3 pag. 341 e rinvii). Questa censura viene subito
esaminata, siccome il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua
lesione comporta di regola la cassazione della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza di merito del gravame (DTF 122 II 464
consid. 4a e rinvii).

2.
2.1 I ricorrenti reputano disattesa la garanzia sancita dall'art. 29 cpv. 2
Cost. per il fatto di non avere potuto preventivamente esprimersi sulle
condizioni cui il Tribunale cantonale amministrativo intendeva assoggettare
la licenza edilizia. Rilevano, in particolare, che le soluzioni del
trasferimento degli indici e della demolizione non erano state prospettate
loro nel corso della procedura.

2.2 Il diritto di essere sentito non conferisce tuttavia di principio a una
parte né la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né,
in generale, di pronunciarsi sull'argomentazione giuridica prospettata
dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2 e 3.4). Una simile esigenza deve
essere ossequiata solo quando l'autorità prevede di fondare la propria
decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura
anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente
supporre la pertinenza (DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii). Ora, nel caso in
esame, la questione dell'indice di sfruttamento e conseguentemente della
superficie utile lorda come pure quella del rispetto della distanza dal
vecchio fabbricato erano gli oggetti del litigio dinanzi alla Corte cantonale
e sono stati sollevati in quella sede proprio dai ricorrenti. Essi si sono
quindi potuti ampiamente esprimere sia sulla fattispecie litigiosa sia sulla
portata delle disposizioni cantonali e comunali applicabili. Il diritto di
essere sentito non risulta in tali circostanze essere stato disatteso dai
giudici cantonali, che non erano tenuti a sottoporre preventivamente ai
ricorrenti la propria argomentazione giuridica, motivata peraltro in modo
chiaro e puntuale. D'altra parte, una possibile demolizione del vecchio
manufatto era stata evocata dai resistenti nella risposta al gravame dinanzi
alla precedente istanza, sicché i ricorrenti, riguardo alla questione del
rispetto della distanza tra edifici, avrebbero anche potuto contare su una
possibile motivazione in tal senso.

3.
3.1 I ricorrenti lamentano l'arbitrio e l'eccesso del potere di apprezzamento
da parte della Corte cantonale, sostenendo ch'essa non avrebbe potuto
stabilire direttamente le clausole della licenza edilizia. Rimproverano ai
giudici cantonali di avere sostituito il proprio potere di apprezzamento a
quello del Comune, operando una valutazione di adeguatezza e di opportunità
che di principio non spettava loro, violando in tal modo l'autonomia
comunale.

3.2 Con la loro argomentazione i ricorrenti di per sé non fanno valere,
perlomeno con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali o comunali in materia
di indice di sfruttamento, di SUL, di trasferimento delle quantità
edificatorie (cfr. art. 37 segg. della edilizia cantonale, del 13 marzo 1991
[LE]) e di distanza tra edifici (cfr. art. 18 delle norme di attuazione del
piano regolatore [NAPR]). Né essi censurano su questi aspetti eventuali
accertamenti di fatto manifestamente insostenibili (cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid.
2.1, 127 I 38 consid. 3c). I ricorrenti sembrano anzi condividere le
considerazioni di merito esposte nel giudizio impugnato, criticando in
sostanza unicamente la circostanza che le clausole accessorie siano state
imposte dal Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito della procedura
ricorsuale. Ora, argomentando in tal modo, i ricorrenti disattendono che,
affinché il Tribunale federale annulli la decisione impugnata, occorre
ch'essa sia arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato
(DTF 132 I 167 consid. 4.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1).
3.3 Nel diritto ticinese il potere d'esame del Tribunale cantonale
amministrativo è definito in primo luogo dall'art. 61 della legge cantonale
di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm), secondo
cui il ricorso è proponibile per la violazione del diritto, in particolare
per l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, per l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, per l'eccesso e l'abuso di potere e per la violazione di una norma
essenziale di procedura. La Corte cantonale, adita con un ricorso, può quindi
esaminare la decisione inferiore e di riflesso quella comunale solo nel
quadro delle citate violazioni, rispettando il margine di apprezzamento che
compete alle autorità inferiori. Essa non può in particolare sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, scegliendo la
soluzione che a suo avviso meglio risponde alle circostanze del caso (cfr.
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, pag. 318 segg.).
3.4 In concreto, la Corte cantonale ha rettamente esaminato il gravame sotto
il profilo del diritto, applicando in particolare gli art. 38 e 38a LE e
l'art. 18 NAPR, ravvisando in ultima analisi un superamento di 12,7 m2 della
SUL massima disponibile e il mancato rispetto della distanza tra edifici. Ha
ritenuto che le carenze del progetto non giustificavano comunque
l'annullamento della licenza edilizia, siccome potevano essere sanate
mediante l'imposizione delle criticate clausole. Procedendo in tal modo la
Corte cantonale non ha prevaricato le competenze del Comune, poiché ne ha
sostanzialmente confermato la decisione di rilascio del permesso di
costruire, adottando direttamente solo le misure meno incisive,
ragionevolmente idonee a correggere lievi carenze puntuali del progetto. Del
resto, nemmeno in questa sede l'esecutivo comunale pretende che occorreva in
concreto lasciargli un margine di intervento al fine di sanare in altro modo
i ravvisati contrasti con il diritto edilizio. Il principio della
proporzionalità giustifica infatti di non pronunciare il diniego della
licenza edilizia quando una situazione conforme al diritto può essere
conseguita già mediante l'imposizione di oneri o di condizioni, segnatamente
nei casi in cui le manchevolezze rivestono, come in concreto, un'importanza
secondaria (cfr. DTF 124 II 146 consid. 3b; Ulrich Häfelin, Georg Müller,
Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, pag. 189,
n. 902; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 684 all'art. 2 LE).
L'unificazione dei due locali hobby in un unico vano comune e il
trasferimento dell'eccedenza di 12,7 m2 di SUL a carico della particella
vicina costituiscono interventi tutto sommato minimi, strettamente connessi
con l'oggetto della licenza e limitati a quanto necessario per sanare il
lieve contrasto del progetto sotto il profilo dell'indice di sfruttamento
(cfr. sentenza 1A.96/1992, del 6 maggio 1993, consid. 3a, parzialmente
pubblicata in: RDAT I-1994, n. 25, pag. 53 segg.). Contrariamente
all'opinione dei ricorrenti e a prescindere dalla loro mancanza di
legittimazione a contestare la demolizione del vecchio manufatto (consid.
2.2), anche la rimozione di tale opera, già in condizioni precarie, poteva
essere disposta mediante la criticata clausola accessoria, trattandosi di un
intervento di secondaria importanza - di principio rientrante nella procedura
della notifica - prospettato dalle controparti medesime nel corso della
procedura (cfr. art. 11 LE in relazione con l'art. 6 n. 5 del relativo
regolamento di applicazione; Scolari, op. cit., n. 680 seg. all'art. 2 LE).
In tali circostanze, stabilendo le contestate clausole, il Tribunale
cantonale non è incorso nell'arbitrio né ha ecceduto nel proprio potere
d'apprezzamento né ha quindi violato l'autonomia comunale.

4.
I ricorrenti rimproverano infine alla Corte cantonale di essere incorsa
nell'arbitrio per averli ritenuti prevalentemente soccombenti, ponendo a loro
carico le spese processuali nella misura di 2/3. Contrariamente alla loro
opinione, la precedente istanza ha accolto il gravame in misura soltanto
limitata, poiché ha sostanzialmente confermato la licenza edilizia rilasciata
dall'esecutivo comunale, imponendo unicamente alcune clausole supplementari,
che rivestono tutto sommato una portata ridotta sul complesso del progetto.
Ricordato ch'essi avevano postulato il diniego della licenza, è pertanto
senza incorrere nell'arbitrio che i giudici cantonali li hanno considerati
prevalentemente soccombenti ed hanno accollato loro la parte maggiore delle
spese processuali.

5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alle controparti, al Comune di
Cureglia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 22 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: