Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.723/2006
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1P.723/2006 /biz

Sentenza del 27 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da:
B.A.________,
C.A.________,
D.A.________,
E.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,

contro

Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento del territorio,
Amministrazione immobiliare
e delle strade nazionali, via Canonico Ghiringhelli 19, 6502 Bellinzona,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

espropriazione formale (domanda di retrocessione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 19 settembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel gennaio del 1972 A.A.________ ha chiesto allo Stato del Cantone Ticino di
espropriare anticipatamente il proprio fondo inedificato part. n. 4543 di
Bellinzona, interessato dal progetto di una futura strada cantonale. Al
termine delle trattative intercorse tra le parti, prima che fosse avviato un
procedimento espropriativo, mediante atto di compravendita immobiliare del 15
maggio 1973 la particella è stata venduta allo Stato al prezzo di fr. 50.--
il m2. In seguito alla mancata approvazione del relativo strumento
pianificatorio, l'opera viaria non è mai stata realizzata. A partire dal
1990, lo Stato ha quindi ampliato la superficie del fondo part. n. 4543
mediante accorpamenti e nel 2005 l'ha frazionata in tre particelle poi
vendute a cittadini privati per essere edificate.

B.
Con una domanda del 15 settembre 2005 dinanzi al Tribunale di espropriazione,
B.A.________, C.A.________, D.A.________ e E.A.________, eredi di
A.A.________, hanno chiesto la retrocessione dei diritti che sarebbero stati
espropriati al padre. Con sentenza del 29 novembre 2005 il Tribunale di
espropriazione ha dichiarato irricevibile l'istanza, siccome non era fondata
su un procedimento espropriativo bensì su un contratto di diritto privato.

C.
Adito dalla comunione ereditaria A.________, il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha respinto il ricorso con sentenza del 19 settembre 2006.
La Corte cantonale ha in sostanza confermato le argomentazioni della prima
istanza, ribadendo che la domanda di retrocessione presupponeva che i diritti
fossero stati trasferiti nell'ambito di un procedimento di natura
espropriativa, ciò che non era però il caso in concreto, visto che una
procedura di espropriazione formale non era mai stata avviata.

D.
Gli eredi A.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del
25 ottobre 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo. Fanno valere la violazione del divieto dell'arbitrio. Dei motivi
si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale e il Tribunale di primo grado si riconfermano nelle loro
rispettive sentenze.

Diritto:

1.
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla procedura ricorsuale in esame
rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16
dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; DTF 133 V 239 consid. 1 e
rinvio).

1.2 La decisione impugnata, che nega definitivamente un caso di retrocessione
di diritti espropriati sulla base dell'art. 61 della legge ticinese di
espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI), è di ultima istanza cantonale
ed è finale (art. 86 e 87 OG). I ricorrenti, successori in diritto del
proprietario asseritamente espropriato, sono legittimati a ricorrere (art. 88
OG). Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), fondato
su una pretesa violazione dell'art. 9 Cost. (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), è
pertanto di principio ammissibile.

2.
2.1 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita
alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, laddove censurano una
violazione del divieto dell'arbitrio, i ricorrenti non possono limitarsi ad
addurre una loro diversa opinione rispetto alle considerazioni contenute nel
giudizio impugnato, ma devono dimostrare per quali ragioni quest'ultimo
sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una
norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesivo del sentimento
di giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e
rinvii). Nella misura in cui i ricorrenti espongono unicamente una loro
differente opinione opponendola alle considerazioni dell'ultima istanza
cantonale, il gravame è inammissibile. In effetti, essi lamentano in sostanza
una pretesa iniquità nell'addebitare al proprietario originario il mancato
avvio di una procedura di espropriazione formale, adducendo genericamente che
questi non aveva di per sé l'intenzione di vendere il fondo, ma di esservi
stato di fatto costretto, pur se non nel contesto di una procedura di
espropriazione, a causa dell'impossibilità di edificarlo in seguito alla
prevista realizzazione dell'opera stradale. Ora, il fatto che la modalità
scelta per l'alienazione del fondo possa essersi rivelata a lungo termine
meno vantaggiosa per gli interessi del proprietario non comporta di per sé
l'arbitrarietà delle considerazioni esposte nel giudizio impugnato, fondate
sull'applicazione di specifiche disposizioni della LEspr/TI, in particolare
dell'art. 61 LEspr/TI, che disciplina i presupposti della retrocessione (cfr.
l'analogo art. 102 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno
1930). Negando una retrocessione ai sensi di detta disposizione nel caso in
cui, come in concreto, l'iniziale trasferimento della proprietà non fosse
avvenuto nell'ambito di una procedura di espropriazione formale, la Corte
cantonale ha peraltro addotto un'argomentazione conforme alla giurisprudenza
e alla dottrina (cfr. DTF 114 Ib 142 consid. 3b/bb pag. 148; sentenza
1P.170/2002 del 6 giugno 2002, consid. 3.2, parzialmente pubblicata in: RDAT
II-2002, n. 51, pag. 184 seg.; Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 4 all'art. 102).

2.2
2.2.1 D'altra parte, in questa sede i ricorrenti non fanno esplicitamente
valere l'applicazione arbitraria dell'art. 61 LEspr/TI, né prospettano
accertamenti di fatto o valutazioni delle prove manifestamente insostenibili.
Essi riconoscono anzi che una procedura di espropriazione formale secondo le
modalità previste dalla LEspr/TI non era stata aperta, lamentano tuttavia la
circostanza che il proprietario non era stato reso attento né era stato
informato delle possibili conseguenze, segnatamente riguardo alla mancata
facoltà d'invocare in seguito la retrocessione della proprietà. Al dire dei
ricorrenti, in tali evenienze, le autorità cantonali avrebbero disatteso il
principio della buona fede, sicché, a meno di incorrere nell'arbitrio,
occorreva ammettere la domanda di retrocessione.

2.2.2 Nella misura in cui assume la portata di diritto costituzionale
suscettibile di essere invocato nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
(art. 84 cpv. 1 lett. a OG), il principio della buona fede sancito dall'art.
9 Cost. tutela innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in
un'informazione ricevuta dall'autorità, quando quest'ultima sia intervenuta
in una situazione concreta (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 e rinvii). Nel
modo in cui invocano questo principio nel gravame in esame, i ricorrenti
sembrano invero addurre un errore del proprietario in relazione alla
conclusione del contratto di compravendita immobiliare. Comunque, al
proposito, la Corte cantonale ha rilevato che gli atti di causa, e in
particolare lo scritto del 10 aprile 1972 del Dipartimento delle pubbliche
costruzioni, dimostrano che a quel tempo lo Stato aveva chiaramente escluso
l'espropriazione vera e propria del terreno non ancora gravato da vincoli
pianificatori, facendo presente al proprietario che l'acquisto avrebbe potuto
concretizzarsi soltanto in via bonale, a condizione che la somma richiesta
fosse corretta. Ciò escludeva, sempre secondo la Corte cantonale, qualsiasi
fraintendimento sulla condotta dell'autorità cantonale, che, al di là della
terminologia imprecisa impiegata in talune occasioni, si è sempre dichiarata
disponibile ad acquisire il fondo soltanto in via contrattuale, pagando una
somma che poteva essere configurata unicamente quale prezzo di compravendita
giusta l'art. 184 CO. Insistendo in modo generico essenzialmente sul termine
"espropriazione", utilizzato come già detto in maniera impropria dalle
autorità cantonali nell'ambito delle negoziazioni intercorse con il
proprietario, i ricorrenti non si confrontano con il contenuto della lettera
10 aprile 1972 richiamata nel giudizio impugnato, né dimostrano, con una
motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che la precedente istanza
avrebbe escluso in modo arbitrario o abusando del suo potere d'apprezzamento
che la pattuizione litigiosa potesse rientrare in una formale procedura
espropriativa.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione
dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi
poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Consiglio di Stato, al
Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 27 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: