Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.711/2006
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{T 0/2}
1P.711/2006 /biz

Sentenza del 2 novembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Reeb,
cancelliere Crameri.

A. A.________,
ricorrente,

contro

Comune di Cavigliano, rappresentato dal Municipio, 6654 Cavigliano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale
e della mobilità, 6501 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

revisione del piano regolatore del comune di Cavigliano,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 agosto 2006 dal
Tribunale cantonale amministrativo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A.A.________, residente in Perù, è proprietario, in comunione ereditaria
con B.A.________, C.A.________ e D.________, di alcuni fondi situati nel
Comune di Cavigliano, in particolare delle particelle xxx, yyy e zzz;
che nel corso delle sedute del 2 e 3 giugno e 13 ottobre 2003 il Consiglio
comunale di Cavigliano ha adottato la revisione del piano regolatore
comunale, regolarmente pubblicata nel Foglio ufficiale, agli albi comunali,
sui quotidiani ticinesi e presso la cancelleria comunale dal 1° marzo al 1°
aprile 2004;
che contro questa modifica A.A.________, con ricorso del 9 aprile 2005, è
insorto dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo la
"riapertura dei termini del ricorso" motivando il ritardo con il fatto
ch'egli risiede all'estero;

che con risoluzione del 20 giugno 2006 il Governo cantonale, dichiarato
irricevibile il gravame siccome tardivo, ha approvato la revisione del piano
regolatore;

che il comproprietario ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo che, con giudizio del 25 agosto 2006, rilevato che
il ricorso non era stato interposto entro il termine di 15 giorni ma un anno
dopo la pubblicazione, e ritenuto che l'Esecutivo cantonale ha rettamente
negato la restituzione in intero contro il lasso dei termini, ha respinto
l'impugnativa;
che avverso questo giudizio A.A.________ presenta un ricorso al Tribunale
federale chiedendo di annullare la contestata modifica del piano regolatore,
di mantenere le sue particelle nella zona RP2, suggerendo infine l'aumento
dei parametri edificatori della zona;
che non si è proceduto a uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi
sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
che salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico, unico
rimedio esperibile in concreto, ha natura meramente cassatoria, per cui le
conclusioni ricorsuali che vanno oltre il semplice annullamento della
decisione impugnata sono pertanto inammissibili (DTF 131 I 137 consid. 1.2);
che secondo la costante giurisprudenza, quando l'ultima autorità cantonale
dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali
e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché
l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti
formali, in concreto la mancata tempestività del gravame (DTF 118 Ib 26
consid. 2b, 134 consid. 2);

che il ricorrente, disattendendo questa prassi, si limita ad addurre che
sarebbe un errore non esaminare la vertenza nel merito, esprimendosi poi
sulle criticate modifiche del piano regolatore, questioni che esulano
manifestamente dall'oggetto del litigio;
che, in effetti, sia il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale
amministrativo non hanno rettamente vagliato il ricorso nel merito poiché
tardivo, litigioso non essendo, contrariamente all'assunto del ricorrente, il
suo diritto di ricorrere, bensì la tardività del gravame;

che la Corte cantonale ha giustamente rilevato che secondo la normativa
ticinese (art. 35 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23
maggio 1990) e la relativa prassi, confermata dal Tribunale federale, non
sussiste di massima un diritto dei proprietari di essere informati
personalmente della revisione di un piano regolatore;
che infatti ai proprietari fondiari spetta, di massima, il compito di
informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica delle loro
particelle e ciò che vale anche per i proprietari che non risiedono nel
territorio comunale dove sono siti i fondi (sentenza 1P.329/1998 del 18
febbraio 1999, apparsa in RDAT II-1999 n. 9, emanata nell'ambito di una
revisione parziale di un piano regolatore cui, per brevità, si rinvia, dove è
stata esaminata compiutamente anche la questione della restituzione in intero
contro il lasso dei termini, consid. 5);

che il ricorrente non si esprime del tutto su questa prassi, espressamente
richiamata dalla Corte cantonale;
che il ricorso, che disattende le citate esigenze di motivazione, dev'essere
quindi dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Comune di Cavigliano, al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: