Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.706/2006
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{T 0/2}
1P.706/2006 /biz

Sentenza del 7 novembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Dr. C.________,
ricorrente,
avv. Dr. C.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501
Bellinzona.

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro il decreto emanato il
5 ottobre 2006 dal Presidente della Pretura penale.

Fatti:

A.
L'inchiesta penale iniziata il 1° dicembre 1998 a carico principalmente del
dott. B.________, sfociata nel giudizio della Corte delle assise criminali
del 13 maggio 2005, ha originato una serie di altri procedimenti a carico di
dipendenti delle cliniche gestite all'epoca da detto medico. Uno di questi
procedimenti è stato aperto per l'ipotesi di reato di complicità in ripetuta
truffa nei confronti di A.________, udita dalla polizia nel 1998 e dal
Procuratore pubblico il 25 ottobre 2005. Il procedimento è sfociato in un
decreto di accusa del 3 novembre 2005: l'interessata ha interposto
opposizione. L'incarto è quindi stato trasmesso per competenza alla Pretura
penale. Con sentenza del 24 luglio 2006 (causa 1P.418/2006) il Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 87 OG, un
ricorso di A.________ contro il decreto con il quale il presidente della
Pretura penale ha deciso la riunione dei procedimenti.

B.
Il 12 e il 13 settembre si è svolto il processo contro tre coimputati, tra i
quali A.________, nell'ambito del quale il difensore di quest'ultima, che la
patrocina anche in questa sede, ha improvvisamente deciso di lasciare l'aula,
abbandonando la cliente: il giudice ha quindi disgiunto il procedimento nei
confronti di A.________ dagli altri. Con istanza del 22 settembre 2006
l'accusata e la sua patrocinatrice hanno presentato al presidente della
Pretura penale un'istanza di rettifica e complemento del verbale
dibattimentale del 12 settembre 2006. Questi, con decreto del 5 ottobre 2006,
rilevato che il processo nei confronti dell'istante doveva essere
integralmente rifatto, "tutto quanto è stato compiuto in merito" all'accusata
"dopo l'inizio del dibattimento è nullo", ossia "come se il dibattimento non
fosse mai avvenuto" e "il relativo verbale non esistesse": ha pertanto
dichiarato l'istanza irricevibile, siccome priva di oggetto. In seguito ha
poi fissato un nuovo dibattimento per il 14 dicembre 2006.

C.
A.________ e C.________ impugnano questo decreto con un ricorso di diritto
pubblico del 19 ottobre 2006. Chiedono di concedere loro l'assistenza
giudiziaria e, per l'accusata, di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio con designazione della stessa patrocinatrice. Postulano che il
Tribunale federale accerti d'ufficio la nullità del procedimento penale
avviato nei confronti dell'accusata e rettifichi il verbale dell'udienza
davanti alla Pretura penale sulla base delle registrazioni audio,
audio-visive "e meglio come risulta dall'istanza del 22.09.2006 delle
ricorrenti". Chiedono inoltre di annullare il decreto impugnato e di intimare
la nuova decisione alle parti.
Non si è proceduto a uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1).
1.2 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha
natura meramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo
fine, e cioè la richiesta di rettificare il verbale d'udienza litigioso nel
senso indicato dalle ricorrenti, è pertanto inammissibile (DTF 131 I 137
consid. 1.2, 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c).

1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale
statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano
sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente
motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed
eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei
suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid.
2,1 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe
manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di
arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1).

2.
2.1 Nell'atto di ricorso in esame le ricorrenti ripropongono, in maniera
inutilmente prolissa e ripetitiva, nuovamente la tesi già oggetto del
precedente gravame presentato contro il rifiuto di disgiunzione del
procedimento (causa 1P.418/2006), secondo cui le istanze cantonali avrebbero
dovuto esaminare in "limine litis" il problema dell'asserita nullità del
procedimento penale, che ne renderebbe superfluo il suo prosieguo. L'accusata
ribadisce che di fronte alle pretese gravi violazioni procedurali, relative
alle modalità del suo arresto, all'allestimento dei suoi verbali
d'interrogatorio e all'emanazione del decreto di accusa, l'asserita nullità
del procedimento dovrebbe essere vagliata d'ufficio dal Tribunale federale.
Ora, come già spiegato alla ricorrente, in applicazione dell'art. 87 OG dette
questioni, come le asserite lesioni del diritto di essere sentito, devono
essere esaminate in primo luogo dalle competenti autorità giudiziarie
cantonali. La ricorrente potrà addurle, in particolare, nel contesto del
dibattimento previsto per il 14 dicembre 2006, nel quale ella potrà avvalersi
compiutamente dei suoi diritti di difesa. La circostanza ch'ella non voglia
subire alcuna ingiusta condanna nemmeno in primo grado, nulla muta alle
considerazioni esposte nella sentenza del 24 luglio 2006. Per di più, questi
temi, e in particolare quello concernente l'asserita nullità dell'intero
procedimento, assunto sul quale è nuovamente imperniato il ricorso, non
rientrano nell'ambito del contestato decreto ed esulano manifestamente
dall'oggetto del litigio. Contrariamente alla tesi ricorsuale, non spetta
infatti chiaramente al Tribunale federale pronunciarsi d'ufficio su questi
quesiti quale prima e ultima istanza. Né tanto meno compete al Tribunale
federale valutare d'ufficio, come addotto dalle ricorrenti, la questione di
un'eventuale ricusa del presidente della Pretura penale.

Il ricorso, che si limita a riproporre, in larga misura, censure già
dichiarate irricevibili, è quindi, in gran parte, inammissibile.

2.2 Riguardo alla richiesta rettifica del criticato verbale, le ricorrenti si
limitano ad addurre che si sarebbe in presenza di un pregiudizio irreparabile
ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, senza dover attendere un'eventuale decisione
di condanna. Le ricorrenti accennano semplicemente e in maniera del tutto
generica, senza fare il minimo riferimento al contenuto concreto del verbale
litigioso, alla sua asserita mancanza di veridicità, oltre che a per nulla
precisate diffamazioni della patrocinatrice e a una pretesa lesione del suo
onore. Su questo punto il ricorso dev'essere pertanto dichiarato
inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
Riguardo alle asserite violazioni verificatesi all'udienza del 12 settembre
2006, le ricorrenti si limitano infatti a richiamare quanto indicato in un
memoriale preparato in vista dell'udienza, redatto dalla patrocinatrice, e
nell'istanza di contestazione del verbale inoltrata all'autorità inferiore.
Ora, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico simili rinvii sono
inammissibili, la motivazione del gravame dovendo figurare nell'atto di
ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30).
Le ricorrenti non dimostrano, d'altra parte, perché l'impugnato decreto,
ritenendo la non esistenza del criticato verbale - circostanza sulla quale
non si esprimono - sarebbe contrario al diritto, in particolare perché tale
conclusione sarebbe non solo discutibile, ma manifestamente insostenibile e
quindi arbitraria (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Le critiche, appellatorie, sono quindi inammissibili sotto il profilo
dell'art. 90 OG.

2.3 Del resto, anche in tale ambito le ricorrenti si limitano ad accennare al
fatto che la rettifica del verbale dovrebbe dimostrare le asserite gravi
violazioni procedurali di cui si è detto, in particolare la contestata
validità dei verbali di interrogatorio. Esse sostengono infatti che la
Pretura penale avrebbe implicitamente deciso di voler giudicare sulla base di
prove da esse ritenute nulle. Questi quesiti esulano dalla procedura in esame
e potranno a loro volta essere proposti, se del caso, nell'ambito del
dibattimento previsto per il 14 dicembre 2006. In siffatte circostanze, la
questione di sapere se l'impugnazione del contestato decreto sia compatibile
con l'art. 87 OG non dev'essere esaminata oltre.

3.
3.1 La patrocinatrice si diffonde inoltre, in maniera inutilmente prolissa,
sull'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti in relazione
alla segnalazione, tra l'altro, della Pretura penale, adducendo la violazione
della libertà personale dell'avvocato, del suo segreto professionale e
dell'art. 8 CEDU. Come a lei noto, un suo ricorso di diritto amministrativo
presentato avverso questo procedimento, trattandosi di una decisione
incidentale, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 ottobre
2006 (causa 2A.600/2006). La richiesta ricorsuale che il Tribunale federale
intervenga d'ufficio anche in tale ambito, in particolare procedendo ai
chiarimenti dell'asserita diffamazione e del preteso travisamento dei fatti
operati dai mass media ticinesi nei suoi confronti, è quindi irricevibile.
D'altra parte, l'accenno ricorsuale alla punibilità dei mass media secondo
l'art. 27 CP, dev'essere sollevato, se del caso, dinanzi alle competenti
autorità cantonali. La stessa conclusione vale per l'implicito richiamo alla
tutela offerta dall'art. 28 CC.

3.2 C.________ precisa che il ricorso presentato in suo nome tende inoltre ad
ottenere una corretta intimazione del decreto impugnato, segnatamente con
indicazione del titolo "Avv. Dr.", senza la "denominazione anomala ed
esclusivamente maschile del titolo stesso (Dott.)". Il Tribunale federale,
chiamato più volte dalla ricorrente a pronunciarsi sull'asserita omissione
del suo titolo accademico nel rubrum di decisioni intimatele (sentenze
1P.455/2002 del 7 ottobre 2002 consid. 1.4, 2P.36/2003 del 2 maggio 2003 e
1P.306/2003 del 6 giugno 2003, consid. 3), ha ripetutamente spiegato che
siffatte forme redazionali non contengono alcun giudizio di valore negativo
nei suoi confronti. La censura, temeraria, è quindi, e manifestamente, priva
di ogni e qualsiasi fondamento.

4.
4.1 Nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

4.2 Le spese seguono la soccombenza, essendo manifesto, come noto alle
ricorrrenti, che il gravame non aveva alcuna possibilità di esito positivo
fin dall'inizio: la stessa conclusione vale per la domanda di gratuito
patrocinio (art. 152 cpv. 1 e 2 OG).

4.3 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo. La richiesta, che peraltro esula manifestamente
dall'oggetto del litigio, con la quale le ricorrenti chiedono al Tribunale
federale di valutare l'opportunità di concedere effetto sospensivo alla
citazione del 5 ottobre 2006 con la quale il presidente della Pretura penale
ha indetto il dibattimento per il 14 dicembre 2006, dev'essere disattesa.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia unica di fr. 1'000.-- è posta a carico delle ricorrenti
in ragione di metà ciascuna.

3.
Comunicazione alle ricorrenti, rispettivamente alla patrocinatrice, al
Ministero pubblico e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 7 novembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: