Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.658/2006
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{T 0/2}
1P.658/2006 /biz

Sentenza del 23 ottobre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900
Lugano.

denegata giustizia,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 15 settembre 2006 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone
Ticino.

Visto:
che A.________, difeso dall'avvocato di fiducia B.________, si trova in
carcere preventivo dal 3 febbraio 2006 poiché accusato di ripetuta truffa
aggravata;
che con scritto dell'8 agosto 2006 l'accusato ha chiesto al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) che tutte le
decisioni gli siano notificate personalmente, richiesta ribadita il 12
settembre seguente con la quale egli ha inoltre preteso di poter prendere
personalmente conoscenza degli atti e dei documenti e di riceverne copia;

che con decisione del 15 settembre 2006 il GIAR ha ritenuto che il reclamo è
irricevibile riguardo all'evasione diretta della richiesta di esaminare gli
atti, poiché non rientrante nella competenza del GIAR, mentre ha respinto
l'altra censura ritenendo che gli atti sono stati comunicati al difensore del
reclamante, che deve e che, per deduzioni concludenti, l'ha informato
sull'andamento del procedimento;
che avverso questa decisione A.________ il 2 ottobre 2006 ha presentato un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale - completato su invito
della Corte suprema con scritto dell'11 ottobre 2006 - chiedendo di annullare
la decisione impugnata, di rinviare l'incarto al GIAR per nuovo giudizio e di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni.

Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale
statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano
sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente
motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed
eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei
suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid.
2.1, 127 I 38 consid. 3c);
che per sostanziare la censura di arbitrio (art. 9 Cost.) non è sufficiente
criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una Corte di
appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una
sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe
sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e
spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta
oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 130 I 258
consid. 1.3);

che, per di più, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando
essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii);
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente tali esigenze formali;
1.che in effetti il ricorrente si limita semplicemente a ribadire che non gli
è stata trasmessa una copia della chiusura dell'istruzione formale,
disattendendo che il GIAR ha ritenuto ch'egli ne ha avuto conoscenza per il
tramite del suo patrocinatore;

che nel complemento al gravame il ricorrente precisa poi di non contestare la
facoltà di notificare gli atti al difensore;

ch'egli sostiene soltanto che il GIAR non si sarebbe espresso su una sua
censura, segnatamente quella di ricevere personalmente copia degli atti
comunicati al suo difensore e in particolare della chiusura dell'istruzione
formale;
2.che al riguardo il GIAR ha rilevato che il codice di rito prevede
esplicitamente la comunicazione contemporanea all'accusato e al suo difensore
solo di determinati atti, segnatamente della sentenza (art. 263 CPP/TI), del
decreto o dell'atto di accusa (art. 209 e 224 CPP/TI) e del decreto
d'abbandono (art. 215 CPP/TI), mentre la chiusura dell'istruzione formale
(art. 197 CPP/TI), per deduzioni concludenti, è stata comunicata al
ricorrente per il tramite del difensore, per cui dette norme non sono state
violate né egli ha subito, né lo sostiene, alcun pregiudizio;
3.che il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv.
1 lett. b OG, perché la decisione di irricevibilità pronunciata dal GIAR
sarebbe arbitraria, né perché la decisione impugnata violerebbe gli art. 57
CPP/TI, relativo ai diritti della difesa, e 58 CPP/TI, concernente la difesa
da parte dell'accusato, per cui il ricorso dev'essere dichiarato
inammissibile per carenza di motivazione;
4.che giova nondimeno rilevare che il reclamo presentato al GIAR avrebbe
potuto essere trattato quale reclamo contro l'implicito rifiuto del
Procuratore pubblico, sia come omissione sia come diniego di giustizia, di
trasmettere all'accusato, a sua richiesta, copia degli atti (art. 280 cpv. 1
CPP/TI);
5.che, in effetti, la possibilità di autodifesa garantita dal CPP ticinese va
oltre lo standard minimo previsto a livello europeo e in particolare dalla
CEDU;
6.che secondo l'art. 58 CPP/TI l'accusato, compatibilmente con il suo statuto
e le esigenze dell'inchiesta, può infatti personalmente prendere conoscenza
degli atti e dei documenti e riceverne copia e che contro il diniego di
accesso agli atti è dato il reclamo al GIAR, ricordato che un eventuale
ricorso alla CRP è ammissibile solo se la richiesta di accedere agli atti sia
connessa a una procedura relativa alla libertà personale (Michele Rusca/Edy
Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano
1997, n. 21 all'art. 58; sull'accesso agli atti vedi, n. 1-3, 13 e 19
all'art. 58 e n. 9 all'art. 57);
che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, il ricorso non
avendo possibilità di esito positivo fin dall'inizio (art. 152 cpv. 2 OG);

che, d'altra parte, il ricorrente, invitato a dimostrare il suo stato
d'indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4), si è limitato ad addurre
genericamente di fruire del solo peculio e di non possedere alcuna sostanza,
sebbene possa finanziare la sua difesa da parte di avvocati di fiducia in
Svizzera e in Italia.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.

Losanna, 23 ottobre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: