Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.629/2006
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1P.629/2006 /biz

Sentenza del 15 giugno 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Riccardo Rondi,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Broggini,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, palazzo di
giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Cancelleria,
residenza Governativa, piazza Governo, 6501 Bellinzona.

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 agosto 2006
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 13 giugno 2005 il presidente della Corte delle assise
correzionali di Locarno ha riconosciuto A.________, medico pediatra, autore
colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere, per avere, durante una visita nel proprio studio medico,
approfittando della sua condizione di medico, ovvero avvantaggiandosi della
posizione supina in cui si trovava la minorenne B.________ per introdurre un
dito nella vagina della paziente, tastandola così durante alcuni minuti e
palpandole i seni, senza che tali gesti rivestissero una funzione medica. È
stato per contro prosciolto dall'accusa di coazione sessuale. Il medico è
quindi stato condannato a sette mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
per un periodo di due anni, e a rifondere alla vittima le spese legali e
un'indennità di fr. 3'000.-- per torto morale.

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 22 agosto 2006, ha respinto, in
quanto ammissibile, un ricorso presentato dal condannato.

B.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo di annullarlo, per valutazione arbitraria delle
prove. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Con decreto presidenziale del 20 novembre 2006 l'istanza di effetto
sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta.

La CCRP e il Ministero pubblico rinunciano a presentare osservazioni, mentre
l'opponente propone di respingere il gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Alla procedura ricorsuale in esame rimane quindi applicabile,
secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF, la legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG).

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

1.3 Nella misura in cui il ricorrente fa valere una valutazione arbitraria
delle prove e il divieto dell'arbitrio, il ricorso di diritto pubblico è di
principio ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali
del cittadino (art. 269 cpv. 2 vPP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG).

1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale, il ricorso di diritto pubblico adempie gli ulteriori requisiti di
ammissibilità (art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

2.
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti
posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello
del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art.
288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata,
consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza
cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può
quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione
del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la
valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta
non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere
cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse
censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve
confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della
CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché
nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove
da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva
l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere
cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492
consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e
riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
2.2 In questa sede il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche
presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza
confrontarsi tuttavia esplicitamente e puntualmente con le motivazioni
addotte dall'ultima istanza cantonale. Come visto, nell'ambito del ricorso di
diritto pubblico non basta affermare che la decisione della Corte di merito
sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza
superiore che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni
la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al
suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte
le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna
nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza
dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii).

2.3 D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto
appellatorie, e pertanto inammissibili, gran parte delle censure sollevate:
spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1
lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario
l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di
procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2;
sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a).

2.4 Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è inoltre
sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una
superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF
130 I 26 consid. 2.1; 258 consid. 1.3), atteso che una sentenza non è
arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o
addirittura preferibile, bensì è necessario dimostrare e spiegare perché il
giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto
palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova ricordare inoltre che
il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando essa risulti
insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 132
I 13 consid. 5.1; 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4 pag. 58).

3.
3.1 Le censure addotte dal ricorrente nel ricorso per cassazione cantonale
circa la contestata credibilità della vittima sulla base delle perizie
esperite, quelle concernenti l'avversato accertamento dell'introduzione di un
dito nella vagina e il relativo assunto secondo cui si sarebbe in presenza di
un "gesto impossibile", sono state ritenute appellatorie dalla CCRP. Il
ricorrente, limitandosi a riproporle nel gravame in esame, non si confronta
con le argomentazioni esposte dall'ultima istanza cantonale nei relativi
considerandi, unici oggetti dell'impugnativa. Egli, accontentandosi di
indicare in maniera parziale e unilaterale singoli elementi, non fa del tutto
valere che la CCRP avrebbe ritenuto in maniera arbitraria l'inammissibilità
di dette critiche, censurando l'arbitrarietà delle carenze di motivazione
rimproverategli e spiegando puntualmente per quali ragioni il gravame
cantonale avrebbe invece adempiuto, dal profilo formale, le esigenze poste
dalla legge e dalla giurisprudenza. Ne segue che il ricorso è in larga misura
inammissibile per carenza di motivazione e, nella minima misura in cui è
ricevibile, è manifestamente infondato nel merito.

3.2 Il ricorrente fa valere d'aver compiuto unicamente dei gesti medici e che
a torto le autorità cantonali avrebbero accertato l'esistenza di un atto
sessuale fondandosi sulla credibilità della vittima, ritenendo le
manipolazioni da lui compiute in dispetto di ogni regola professionale,
basandosi sulla sua posizione durante la visita, sulla durata della stessa,
sulle modalità con cui la ragazza è stata toccata, sull'introduzione di
almeno un dito nella vagina e sul rapporto di grande fiducia esistente tra la
paziente e il pediatra.

3.3 Riguardo alla credibilità della vittima, il ricorrente sostiene che la
CCRP e la perizia giudiziaria hanno ripreso testualmente la valutazione
testistica operata da uno psicologo, senza tuttavia approfondirla. Questi ha
esposto che "alla luce di quanto è scaturito dal materiale dei test, ci si
può chiedere se l'evento traumatico non abbia attivato "nell'après coup" una
condizione di "nevrosi infantile asintomatica" preesistente, per cui in
questo caso l'oggettività dei fatti così come descritti, si discosterebbe dal
suo vissuto dichiarato": egli non ha tuttavia formulato un giudizio né in un
senso né nell'altro. Il ricorrente, criticando la mancanza di ulteriori
accertamenti su questo punto, disconosce che secondo la CCRP il primo
giudice, dopo aver rilevato che la perita giudiziaria chiamata a valutare
l'attendibilità della vittima ha diagnosticato nella ragazza un disturbo
post-traumatico ma non patologie più gravi, ha poi sottolineato di aver
accertato l'accaduto avvalendosi principalmente di criteri oggettivi,
precisamente indicati nel giudizio, la perizia giudiziaria e quelle di parte
sull'attendibilità della minorenne essendogli state di ausilio soltanto per
affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la vittima ha una
capacità intatta di raccontare i fatti. Questi motivi sono stati poi
ulteriormente illustrati nel considerando n. 8 del giudizio di primo grado.

La generica critica del ricorrente, secondo cui il primo giudice si sarebbe
fondato su perizie inconcludenti, non si confronta con i motivi posti a
fondamento del giudizio impugnato e non è quindi manifestamente atta,
ritenuta la valutazione globale compiuta dai giudici cantonali, a inficiare
la credibilità della vittima. Limitandosi a criticare l'apprezzamento di un
solo mezzo di prova, peraltro non decisivo, e non la valutazione globale
operata dai giudici cantonali circa la credibilità della vittima, compito che
spetta in primo luogo ai tribunali (DTF 129 I 49 consid. 4), il ricorrente
non dimostra affatto che sarebbero stati disattesi gli standard tecnici per
determinare se le dichiarazioni di un minore corrispondono alla verità (vedi
al riguardo DTF 129 I 49 consid. 5 e 6; 128 I 81 consid. 2 e 3 entrambe con
numerosi riferimenti alla dottrina). La critica, meramente appellatoria, è
quindi inammissibile. Del resto, la credibilità della vittima risulta con
chiarezza dagli atti di causa.

3.4 Il ricorrente rileva che la CCRP ha dichiarato inammissibili, poiché
appellatorie, le sue censure circa asserite contraddizioni nel racconto della
ragazza. Anche in tale ambito egli non tenta tuttavia di dimostrare che la
CCRP le avrebbe definite a torto come appellatorie. Le censure sono quindi
irricevibili e comunque non reggerebbero.

Il ricorrente si limita infatti a sostenere che i due giudizi cantonali
avrebbero dimenticato i primi racconti della vittima, che riferivano soltanto
di una "mano sulla vagina" e di "dita nella vagina", e non ch'egli, come
ritenuto nell'atto di accusa, vi sarebbe penetrato con "un dito". Egli
sostiene che le "deposizioni della prima ora" sarebbero prevalenti e di
regola più spontanee e fidate di quelle fatte in seguito. Certo, dette
deposizioni rivestono un'importanza particolare (cfr. DTF 129 I 49 consid.
1.7). Il ricorrente parrebbe tuttavia misconoscere che la CCRP ha
compiutamente illustrato e spiegato, riprendendo e confrontando le
dichiarazioni della vittima a terze persone e ai magistrati riportate nei
diversi verbali, perché ha ritenuto minime le invocate differenze. La
circostanza che alla prima audizione davanti al Procuratore pubblico la
vittima non abbia denunciato la penetrazione con le dita non è quindi stata
ritenuta decisiva. Questa conclusione non è affatto arbitraria. Del resto,
anche su questo punto, il ricorrente si limita a riprendere la sua diversa
opinione, ripresentando le argomentazioni già addotte nel ricorso per
cassazione. Avrebbe dovuto invece, come già rilevato, confrontarsi
puntualmente con il giudizio della CCRP, spiegando per quali motivi essa
avrebbe a torto negato l'arbitrio nel risultato della valutazione operata
dalla prima istanza.

3.5 L'accenno ricorsuale alla circostanza che il Procuratore pubblico parla
soltanto di vagina e di vulva, ciò che comporterebbe il mancato accertamento
della penetrazione di un dito nel canale esteso dalla vulva all'utero, è
specioso e chiaramente non dimostra l'arbitrarietà della contestata
valutazione delle prove. Anche l'ulteriore accenno ricorsuale, secondo cui il
magistrato dei minorenni avrebbe suggestionato la vittima con domande
capziose, è stato ritenuto irricevibile dalla CCRP poiché appellatorio.
Nell'atto di ricorso neppure si tenta di dimostrare che ciò sarebbe avvenuto
a torto.

3.6 Il ricorrente ripropone poi la tesi, di difficile comprensione, secondo
cui egli non avrebbe potuto compiere l'atto rimproveratogli, poiché si
tratterrebbe di un "gesto impossibile", fisicamente non eseguibile. Anche su
questo punto la CCRP ha stabilito ch'egli non aveva sostanziato l'arbitrio.
La Corte cantonale ha in effetti rettamente rilevato ch'egli si limitava a
estrapolare parte delle dichiarazioni della vittima e delle conclusioni del
primo giudice. Il ricorrente ha introdotto la mano destra dalla parte
superiore del boxer, è sceso verso l'inguine e poi si è diretto verso la
vulva. Secondo la CCRP, adombrare contorsionismi per un'operazione del
genere, facendo credere che la mano sinistra scostasse il boxer dal basso,
non è serio. Questa conclusione merita piena conferma.

3.7 Il primo giudice ha ritenuto decisive le modalità della visita, troppo
difformi da quanto prescritto dall'arte medica, da non lasciare dubbi sulla
valenza sessuale dell'atto; conclusione confermata dalla CCRP. Ciò, poiché il
ricorrente, quale medico esperto, non poteva ragionevolmente aver commesso
tutta una serie di errori, accertati da una perizia e compiutamente
illustrati nella decisione, nel compiere una visita medica così delicata e
con una paziente così sensibile. Il primo giudice ha poi accertato che già
sulla base di quanto indicato dal ricorrente medesimo, che non ha spiegato
alla ragazza cosa stava facendo limitandosi a parlare di una "bella visita
completa", questi non aveva eseguito né esami pediatrici né ginecologici.
In tale contesto, ammesso come pacifico che l'esame vulvare non è stato
eseguito secondo le regole dell'arte medica, il ricorrente si limita ad
addurre d'averlo eseguito non in modo ideale, ma fattibile. Ricordato che
anche questa critica è stata dichiarata fuori tema dalla CCRP, gli accenni
ricorsuali non dimostrano minimamente l'arbitrarietà degli accertamenti e
delle valutazioni compiuti dai giudici cantonali. In particolare, gli accenni
ricorsuali, meramente appellatori, non spiegano perché, come ritenuto anche
in una perizia, per eseguire l'asserito esame visivo della vulva sarebbe
occorso mettersi di fronte alla paziente, e non di fianco, e perché, se per
un esame visivo sarebbero bastati 30 secondi il ricorrente vi ha indugiato
per due minuti.

3.8 Nei giudizi cantonali sono poi stati illustrati ulteriori indizi
comprovanti che la visita non è stata professionale e tantomeno un errore
medico, bensì l'atto sessuale descritto. In particolare, il ricorrente,
resosi conto di essere andato oltre, a differenza di quanto fatto in altri
casi, in maniera anomala non ha del tutto indicato nella cartella clinica una
visita in qualche modo legata alle parti intime. La spiegazione addotta dal
ricorrente, secondo cui non vi avrebbe fatto cenno per tutelare la ragazza da
un'eventuale violazione del segreto medico da parte delle sue collaboratrici,
anch'esse tenute al segreto medico, è stata rettamente ritenuta come
improponibile dal primo giudice. Questa giustificazione non è infatti per
nulla credibile ed è poca seria, a maggior ragione se formulata da un
professionista. Il primo giudice ha altresì ritenuto che negare il massaggio
sulla schiena, proposto in seguito dal ricorrente alla ragazza per
rilassarla, significa ch'egli si era reso conto ch'ella aveva compreso di
essere stata abusata. In questo contesto ben si inserisce, sempre secondo il
primo giudice, la domanda del ricorrente volta a sapere se egli l'avesse
importunata. Anche la mancata fatturazione della visita, contrariamente a
tutte le altre, è spiegata semplicemente con il fatto, di difficile
comprensione, di non voler evocare cattivi pensieri nella ragazza legata ai
ricordi di quella visita. Ora, il ricorrente si limita a rilevare che gli
ulteriori indizi ritenuti dai giudici cantonali, da lui non contestati, non
sarebbero sufficienti, da soli, per mantenere la criticata condanna. La
censura, meramente appellatoria, è inammissibile. Anche le ulteriori
considerazioni esposte nel giudizio di primo grado, non criticate dal
ricorrente, dimostrano chiaramente ch'esse, come quelle di conferma della
CCRP, non sono per nulla arbitrarie, ma anzi corrette.

3.9 Infine, il ricorrente accenna al fatto che riguardo alla palpazione dei
seni il primo giudice ha motivato il proscioglimento dall'accusa, omettendo
tuttavia di formalizzarlo nel dispositivo. Richiamando l'art. 295 cpv. 2
CPP/TI, egli osserva che la CCRP non è vincolata dalle motivazioni fatte
valere dalle parti, per cui essa avrebbe dovuto pronunciare la corretta
assoluzione su questo punto. Il ricorrente misconosce tuttavia che il primo
capoverso dell'invocata norma dispone che la CCRP non può andare oltre le
conclusioni del ricorrente. Non vi è quindi motivo per cassare la sentenza
impugnata.

4. Ne segue che, nella minima misura della sua ammissibilità, il ricorso deve
essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero
pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, al Presidente della Corte delle assise
correzionali di Locarno e, per conoscenza, al Dipartimento della sanità e
della socialità del cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: