Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.587/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.587/2006 /viz

Sentenza del 27 settembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Gemetti,

contro

X.________ SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Mattia Guerra,
Comune di Lumino, 6533 Lumino, rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. dott. Franco Gianoni,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 luglio 2006 dal
Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
La X.________ SA è proprietaria di uno stabile adibito a albergo ristorante
situato in zona residenziale R3i del Comune di Lumino. Il 6 luglio 2005 la
citata società ha chiesto al Municipio, mediante notifica, il permesso di
eseguire al secondo piano dell'edificio una serie di lavori di
ristrutturazione e miglioria, che implicavano anche lo spostamento di alcune
pareti interne. Contro detto progetto sono pervenute al Municipio numerose
opposizioni, tra cui quella di A.________, che paventavano in sostanza
l'insediamento di attività inconciliabili con la funzione residenziale della
zona.

B.
Il 22 novembre 2005 il Municipio ha respinto la domanda di costruzione,
poiché le carenze della documentazione prodotta avrebbero impedito di
esaminarla compiutamente. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI)
ha d'altra parte rifiutato di ripristinare la patente di  esercizio pubblico
limitatamente ai piani inferiori dell'immobile. Con decisione del 28 marzo
2006 il Consiglio di Stato, adito dalla X.________ SA, ha confermato entrambi
i provvedimenti. Avverso questa pronunzia la proprietaria è insorta dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 12 luglio 2006,
ha accolto i ricorsi e ha annullato la decisione governativa, quella
municipale e quella della SPI. La Corte cantonale ha quindi rinviato gli atti
al Municipio affinché rilasci la licenza edilizia richiesta, subordinandola
semmai alle opportune condizioni, e alla SPI perché ripristini la patente
d'esercizio pubblico.

C.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico.
Chiede, in via preliminare di conferire effetto sospensivo al gravame e, nel
merito, di annullare la criticata sentenza e di rinviare gli atti
all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1).
1.2 La legittimazione del ricorrente quale vicino, visto l'esito del gravame,
tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), non dev'essere esaminata oltre (cfr. DTF 127
I 44 consid. 2c in fine).

1.3 Per giurisprudenza costante le decisioni con le quali l'autorità
cantonale rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio hanno di
regola carattere incidentale, perché non pongono fine alla procedura; in
forza dell'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è pertanto
proponibile contro di esse soltanto se causano un pregiudizio irreparabile
(DTF 128 I 3 consid. 1b, 177 consid. 1.1, 116 Ia 442 consid. 1b). Il
prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non
rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di
pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1, 127 I 92 consid. 1c,
123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.).

Fanno eccezione le decisioni che non lasciano nessuna latitudine di giudizio
all'autorità inferiore, la quale deve limitarsi a eseguire le istruzioni
contenute nel giudizio di rinvio; tali decisioni hanno infatti effetti
paragonabili a quelli derivanti dalle decisioni finali (DTF 129 I 313 consid.
3.2 e rinvii, 128 I 3 consid. 1b). La prassi restrittiva sotto il profilo
dell'art. 87 cpv. 2 OG vuole evitare che il Tribunale federale debba
occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e
richiami). Ora, il ricorrente non si esprime del tutto sulla portata
dell'art. 87 OG.

1.3.1 Per quanto qui interessa, i Giudici cantonali hanno accolto il ricorso
contro il mancato rilascio della licenza edilizia, ritenendo che la decisione
governativa di esigere la ripetizione dell'intera procedura del rilascio del
permesso di costruzione è contraria al principio di proporzionalità,
eventuali difetti potendo facilmente essere emendati sollecitando l'istante
da un lato a porvi rimedio e, dall'altro, se del caso, a presentare una
domanda di costruzione integrativa che rifletta l'effettiva situazione delle
opere già realizzate. Hanno quindi stabilito che gli atti devono essere
rinviati al Municipio affinché rilasci la licenza richiesta, "subordinandola
semmai alle opportune condizioni". Essi hanno aggiunto inoltre che resta
ovviamente riservata al Municipio la facoltà di intervenire con adeguati
provvedimenti qualora le opere realizzate e l'utilizzazione dei locali al
secondo piano non corrispondessero a quelle notificate, in particolare se la
destinazione di tali locali fosse diversa da quella alberghiera.
Il Municipio dovrà quindi rilasciare la licenza richiesta. Esso ha nondimeno
la facoltà di subordinarla alle opportune condizioni. Ora, dagli atti di
causa risulta chiaramente che nella fattispecie esso farà uso di questa
facoltà e del potere di apprezzamento che gli spetta in tale ambito: il
Municipio conserva quindi una certa latitudine di giudizio. Non sono d'altra
parte affatto da escludere divergenze di vedute riguardo alle condizioni che
potranno essere poste dal Municipio e quindi nuove procedure di ricorso da
parte sia del ricorrente e/o della proprietaria.

1.3.2 Che alla sentenza impugnata non possa essere riconosciuto il carattere
di decisione finale, o incidentale comportante un danno irreparabile, appare
quindi chiaro alla luce degli obiettivi perseguiti dall'art. 87 OG, adottato,
come si è visto, per esigenze d'economia processuale e quindi al fine di
limitare l'accesso al Tribunale federale (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I
325 consid. 3b, 117 Ia 251 consid. 1b).

2.
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in
applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv.
1 OG).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di Lumino, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: