Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.560/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 1/2}
1P.560/2006 /biz

Sentenza del 28 settembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Lucia Tramèr Scolari,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

tassa di giustizia e spese,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il  30 giugno 2006 dal
Tribunale cantonale amministrativo.

Visto:
che il 7 luglio 2005 il Municipio di Giubiasco ha rilasciato all'Azienda
cantonale dei rifiuti la licenza edilizia per la costruzione di un impianto
cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili;
che con decisione del 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino ha parzialmente accolto 22 ricorsi presentati avverso la licenza
edilizia;
che, oltre ad altri quattro insorgenti, anche l'Associazione Piano di
Magadino a misura d'uomo ha impugnato la pronunzia governativa dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo;
che con un unico giudizio del 30 giugno 2006 la Corte cantonale ha respinto,
in quanto ricevibili, i cinque ricorsi: la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 20'000.--, sono state poste a carico degli insorgenti in
ragione di fr. 4'000.-- ciascuno;
che l'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo impugna questa decisione
con un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullare il dispositivo
sulla tassa di giustizia e sulle spese;
che non sono state chieste osservazioni.

Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1);
che nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile
in concreto visto che il ricorrente critica soltanto l'applicazione di norme
cantonali di procedura, il Tribunale federale statuisce unicamente sulle
censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso
deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si
possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1
lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c);

che per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la
decisione impugnata come si farebbe di fronte a una Corte di appello con
completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3), atteso
che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione
sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e
spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta
oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità;

che, per di più, il Tribunale federale annulla la decisione cantonale quando
essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii);
che l'atto di ricorso non adempie manifestamente tali esigenze formali;
che, in effetti, la ricorrente, ricordato che le tasse di giustizia
costituiscono contributi causali (vedi al riguardo DTF 132 I 117 consid.
4.2), si limita a rilevare che secondo l'art. 28 della legge ticinese di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996 (LPamm), nei
procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo la tassa di giustizia varia da fr. 10.-- a
fr. 5'000.--, per cui, fissando a fr. 20'000.-- la tassa di giustizia
litigiosa, la Corte cantonale avrebbe ampiamente superato il citato limite
massimo;
che, secondo la ricorrente, determinante sarebbe infatti l'importo
complessivo stabilito dai Giudici cantonali, e non quelli singoli posti a
carico dei diversi soccombenti, al suo dire allo scopo di interrompere il
vincolo di solidarietà previsto dall'art. 28 cpv. 2 LPamm;
che la tesi, manifestamente, non regge, ritenuto che il Tribunale cantonale
amministrativo, come risulta dal testo integrale della decisione litigiosa
richiamato dal Tribunale federale, ha proceduto in applicazione dell'art. 51
LPamm alla congiunzione dei cinque ricorsi sottopostigli, decidendoli con un
solo giudizio;
che, in siffatte circostanze, l'adozione di una tassa di giustizia unica, poi
suddivisa in quote uguali sui diversi soccombenti, in misura inferiore al
massimo previsto dalla normativa cantonale, non è per nulla illegale ma,
anzi, ragionevole;

che la ricorrente accennando, peraltro in maniera parziale e senza
indicazioni precise, alla dottrina adduce che la criticata tassa sarebbe
iniqua, visto ch'essa è un'associazione d'importanza cantonale, che agisce
per motivi ideali, a esclusiva tutela dell'interesse pubblico;
che da detto richiamo risulta tuttavia che la prassi del Tribunale cantonale
amministrativo in merito all'accollamento delle spese processuali a
ricorrenti soccombenti che hanno agito per motivi ideali non è univoca; gli
autori aggiungono che in casi di questa indole, sarebbe invero più equo
rinunciare alla riscossione delle spese, perlomeno ove il ricorso non appaia
d'acchito manifestamente infondato o temerario, adeguandosi quindi alla
prassi comunemente seguita in questi casi dal Tribunale federale (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1977, n. 3a all'art. 28);
che questo invito dottrinale non comporta l'arbitrarietà della criticata
prassi cantonale (vedi, sull'analoga tematica del prelievo di tasse di
giustizia nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto,
sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 consid. 5.2, apparsa in RtiD II-2005
n. 2);
che i Giudici cantonali, sottolineato il dispendio amministrativo cagionato
dalla trattazione dei cinque ricorsi (la decisione impugnata consta di 60
pagine), hanno ritenuto che la ricorrente non è un'associazione di protezione
dell'ambiente ai sensi del diritto federale;
che, limitandosi ad accennare al fatto che la competenza attribuita a
siffatte organizzazioni a livello cantonale avrebbe lo stesso significato di
quella attribuita loro a livello federale, la ricorrente neppure si confronta
con i motivi posti a fondamento della DTF 123 II 337, richiamata nel
contestato giudizio e relativa al giustificato diverso accollamento delle
spese a tali associazioni nella procedura federale e in quella cantonale
(consid. 10a e b pag. 357 seg.);
che in quella sentenza è stato rilevato che il prelievo di un'adeguata tassa
di giustizia non impedisce a dette organizzazioni di ricorrere, né il
semplice accenno alla circostanza ch'essa disporrebbe di un patrimonio di
circa fr. 5'583.-- implica, come da lei a torto sostenuto, un carattere
intimidatorio e punitivo della tassa litigiosa;
1.che, per di più, nel contestato giudizio è stato stabilito che invano la
ricorrente e altri insorgenti potevano richiamarsi ai motivi ideali della
loro "azione manifestamente infondata a livello giuridico" per cercare di
sottrarsi al pagamento delle spese;
2.che la ricorrente, assistita da un legale, neppure tenta di dimostrare
perché anche questa tesi sarebbe arbitraria;
3.che pertanto il ricorso, di natura meramente appellatoria, dev'essere
respinto nella minima misura della sua ammissibilità;
4.che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio
di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 settembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: