Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.496/2006
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{T 0/2}
1P.496/2006 /biz

Sentenza del 16 febbraio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
B.________,
ricorrenti,

contro

D.________,
E.________,
patrocinati dall'avv. Alfio Mazzola,
Municipio di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
D. ________ e E.________ sono comproprietari a Ligornetto, nella zona del
nucleo, del fondo part. n. 196, di complessivi 2'372 m2, su cui sorge un
complesso di vecchi edifici destinati per una parte all'abitazione (sub A e
B) e per l'altra all'agricoltura (sub C, D, E, F e G). L'abitazione
principale (sub A), strutturata su tre piani e rivolta a nord su un terreno
prativo inedificato (sub h), è soggetta - secondo il piano particolareggiato
del nucleo di villaggio (PPNV) - a un vincolo di mantenimento della
volumetria. Verso est, in contiguità con il sub A, sorge la stalla-fienile
(sub G), che si sviluppa su due livelli. Adiacente a quest'ultima, sempre sul
lato est, v'è un secondo edificio agricolo (sub C) confinante a sua volta con
un ulteriore manufatto dello stesso genere (sub D). L'altro edificio
abitativo (sub B), strutturato su due piani, confina con la strada che scende
in direzione di Genestrerio e la sua facciata nord è attaccata a quella sud
dello stabile principale sub A. Esso è soggetto a vincolo di mantenimento con
possibilità di sopraelevazione fino all'altezza dell'edificio contiguo.

A. ________ e B.________ sono comproprietari del fondo confinante part. n.
195 sulla cui parte sud, in parziale contiguità con i citati stabili agricoli
della particella n. 196, sorge un edificio pure agricolo censito come stalla
e fienile (sub A).

B.
Il 2 agosto 2004 D.________ e E.________ hanno presentato al Municipio di
Ligornetto una domanda di costruzione per procedere ad una ristrutturazione
che prevede essenzialmente, mediante la costruzione di un'aggiunta,
l'ampliamento verso est dell'abitazione principale (sub A), con la
contestuale demolizione della stalla-fienile sub G, degli ulteriori edifici
agricoli e di una parte dell'edificio abitativo sub B, al fine di liberare la
facciata sud dell'abitazione principale.

A. ________ e B.________ si sono opposti al rilascio della licenza edilizia,
che il Municipio di Ligornetto, acquisito il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, ha tuttavia rilasciato con decisione dell'8 novembre
2004, imponendo nel contempo una serie di condizioni ed evadendo nel senso
dei considerandi l'opposizione dei vicini.

C.
Dopo ulteriori atti procedurali, che non occorre qui evocare, il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 4 aprile 2006, ha accolto in
misura limitata un ricorso degli opponenti, negando l'autorizzazione
unicamente a un muro di cinta a confine con i fondi part. n. 191 e 195 e
confermando per il resto sostanzialmente la licenza edilizia.

D.
Adito dagli opponenti, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto
il ricorso con sentenza del 7 luglio 2006. Ha in particolare ritenuto la
ristrutturazione dell'abitazione principale sub A rispettosa delle esigenze
di mantenimento della volumetria e di conservazione della facciata nord. Ha
poi considerato il fabbricato aggiuntivo conforme alle disposizioni del piano
particolareggiato per quanto concerne il carattere edificabile della parte di
terreno interessata dalla costruzione, l'altezza, la distanza dal confine e
quella tra gli edifici. La Corte cantonale ha altresì ritenuto giustificata
la parziale demolizione dell'edificio abitativo sub B, siccome permetteva di
recuperare, liberandola, la pregevole facciata sud dell'edificio principale.

E.
A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 15
agosto 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo.
Fanno essenzialmente valere la violazione del diritto di essere sentito e
delle garanzie procedurali generali, della garanzia della proprietà e del
divieto dell'arbitrio. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

F.
La Corte cantonale, il Municipio di Ligornetto e i proprietari istanti in
licenza chiedono la reiezione del gravame. Il Consiglio di Stato si rimette
al giudizio del Tribunale federale. I ricorrenti si sono espressi sulle
osservazioni della Corte cantonale, riconfermandosi nelle conclusioni
ricorsuali.

G.
Con decreto presidenziale del 12 settembre 2006, è stato conferito al ricorso
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 Il ricorso è presentato in tedesco, ciò che l'art. 30 cpv. 1 OG ammette.
Non v'è però motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 37 cpv. 3 OG, secondo
la quale la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata (cfr.
sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2002, consid. 1 e rinvii, in: RDAT
I-2002, n. 41, pag. 296 segg.).
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza
cantonale e fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali dei
cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile secondo
gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

1.4 Sotto il profilo dell'art. 88 OG, il vicino è legittimato a interporre
ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia
solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non
soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44
consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di
queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della
costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). I ricorrenti,
proprietari del fondo part. n. 195 confinante con quello oggetto
dell'edificazione, sono quindi legittimati a ricorrere nella misura in cui
fanno valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le
distanze dai confini, quelle tra gli edifici e l'altezza delle costruzioni
(cfr. DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413 e
rinvii). La loro legittimazione è pertanto data pure laddove lamentano
pretesi accertamenti arbitrari riguardo ai citati aspetti. Essi non sono per
contro abilitati a censurare la parziale demolizione dell'abitazione sub B:
questo edificio è in effetti situato a contatto con la facciata sud di quello
principale, sul lato opposto quindi rispetto alla facciata che dà sulla loro
particella, sicché il criticato intervento non pregiudica i loro interessi di
proprietari vicini. Sono parimenti inammissibili le contestazioni relative
alla mancata conservazione della facciata nord dell'abitazione principale,
ritenuto che i ricorrenti adducono unicamente ragioni di natura estetica,
legate alla rimozione dei trompe-l'oeil e alla realizzazione di una porta
sinora inesistente, ma non sostengono né rendono verosimile che le previste
nuove aperture sulla facciata in questione li colpirebbero nei loro interessi
giuridicamente protetti.

1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita
alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, laddove censurano una
violazione del divieto dell'arbitrio i ricorrenti non possono limitarsi ad
addurre una loro diversa opinione rispetto alle considerazioni contenute nel
giudizio impugnato, ma devono dimostrare per quali ragioni quest'ultimo
sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una
norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento
di giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e
rinvii). Nella misura in cui i ricorrenti espongono unicamente una loro
differente prospettiva, in particolare riguardo alle caratteristiche dei
manufatti, all'andamento dei confini e dell'allineamento, opponendola agli
accertamenti e alle considerazioni dell'ultima istanza cantonale, il gravame
è pertanto inammissibile.

2.
2.1 I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentito,
perché la Corte cantonale non si sarebbe espressa sulle loro contestazioni
riguardanti la pretesa rimozione di una fossa comune, l'assenza della loro
firma sulla domanda di costruzione, le carenze dei piani di costruzione, la
mancata presa in considerazione di un'apertura sulla facciata meridionale
della stalla-fienile sub A e di sostanza edificata sul sub b del loro fondo.

2.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di
ottenere una decisione motivata. Questa norma, ritenuto che i ricorrenti non
invocano alcuna disposizione del diritto cantonale che disciplina in primo
luogo la portata di tale diritto (DTF 126 I 15 consid. 2a), non pone esigenze
troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a
esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire sul
giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).

2.3 La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. La Corte
cantonale si è infatti espressa sulla portata delle disposizioni comunali che
disciplinano gli interventi edilizi nella zona del nucleo ed ha poi esaminato
il progetto litigioso sulla base delle stesse, esponendo per quali motivi era
conforme al diritto applicabile. I giudici cantonali hanno in particolare
puntualmente spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto la ristrutturazione
dell'abitazione principale sub A conforme alle esigenze di mantenimento della
volumetria e di conservazione della facciata nord e la costruzione aggiuntiva
conforme alle disposizioni del piano particolareggiato per quanto concerne la
superficie interessata dall'edificazione, l'altezza, la distanza dal confine
e quella tra gli edifici. Hanno inoltre spiegato perché la parziale
demolizione dell'edificio abitativo sub B non prestasse il fianco a critiche.
La Corte cantonale non era però tenuta a confrontarsi compiutamente con ogni
allegazione sollevata dai ricorrenti, potendo senz'altro evadere
sommariamente le contestazioni irrilevanti per il giudizio, quali sono quelle
da loro richiamate in questa sede. In effetti, ritenuto che il progetto
litigioso non verrebbe realizzato sulla loro proprietà e considerato che
l'ipotizzato pregiudizio di un'eventuale servitù di deflusso delle acque
piovane a favore del loro fondo concerne, se del caso, una questione di
natura civile, che non doveva necessariamente essere esaminata nell'ambito
della procedura della licenza edilizia (cfr. Adelio Scolari, Commentario,
Bellinzona 1996, n. 737, 738, 740 all'art. 4 LE e n. 804 all'art. 8 LE), i
giudici cantonali potevano implicitamente respingere la censura con cui i
ricorrenti lamentavano la loro mancata sottoscrizione della domanda di
costruzione. Fondandosi poi sui piani agli atti ed accertando nei
considerandi del proprio giudizio che il sub b della particella n. 195 era
libero da costruzioni e che la facciata sud del sub A non presentava
aperture, i giudici cantonali hanno poi, quantomeno implicitamente, respinto
le censure riferite alle pretese carenze dei piani e alla presenza di
costruzioni sul sub b e di aperture sulla facciata sud della stalla-fienile.
D'altra parte, la questione concerne semmai il merito della causa e si
riferisce in particolare a un eventuale accertamento arbitrario dei fatti:
sotto il profilo del diritto di essere sentito è però qui decisivo che la
Corte cantonale si è pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio,
consentendo ai ricorrenti di afferrarne la portata.

3.
3.1 I ricorrenti rimproverano ai giudici cantonali una serie di accertamenti
arbitrari, segnatamente di avere a torto negato l'esistenza di aperture sulla
facciata sud della stalla-fienile che sorge sul loro fondo (part. n. 195 sub
A) e di avere, pure a torto, ritenuto la superficie sub b di tale particella
libera da costruzioni. Sostengono inoltre che le illustrazioni riportate
nella sentenza impugnata non corrisponderebbero alla situazione reale.

3.2 Le illustrazioni contenute nel giudizio impugnato servono essenzialmente
a una migliore comprensione della fattispecie nonché dei considerandi in
diritto ed appaiono senz'altro opportune in un caso come il presente, ove la
situazione dei luoghi e degli edifici non è evidente. Esse possono quindi
limitarsi a una tavola schematica, che permetta la delucidazione dei punti
trattati rilevanti per il giudizio. In concreto i giudici cantonali hanno
comunque rettamente fondato gli accertamenti determinanti sulla base dei
piani e della documentazione agli atti. Senza incorrere nell'arbitrio hanno
in particolare negato l'esistenza di costruzioni che chiamano distanza sulla
superficie che forma il sub b della part. n. 195. L'art. 7 cpv. 2 delle norme
di attuazione del PPNV, applicabile alla fattispecie, si riferisce infatti
esplicitamente alla distanza da "prospetti di edifici" (con o rispettivamente
senza aperture), per cui il fatto che la superficie in esame presenti un
esiguo rialzamento in muratura, sia parzialmente occupata dalla fossa e dal
compostaggio o sia utilizzata per attività manuali non è certo sufficiente
per ammettere l'esistenza di costruzioni rilevanti sotto il profilo delle
distanze. Pure l'accertata assenza di aperture sulla facciata sud della
stalla-fienile (part. n. 195 sub A) non conduce a un risultato arbitrario,
ove solo si consideri che con la prevista demolizione dei sub G e C della
part. n. 196 l'area dinanzi a tale facciata diverrebbe libera da edifici.
D'altra parte, la stalla-fienile in discussione è contigua agli edifici
agricoli che sorgono sul fondo dedotto in edificazione, sicché la finestra
invocata dai ricorrenti sembrerebbe piuttosto aprirsi su una parte del tetto,
così da fare apparire quantomeno dubbio che si tratti di un'apertura che
chiama distanza giusta l'art. 7 delle norme di attuazione del PPNV.

3.3 Pur avendo sollevato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la
questione delle distanze dai confini, i ricorrenti non hanno presentato
contestazioni riguardo al tracciato del confine tra i fondi part. n. 195 e
196, ma hanno essenzialmente censurato una pretesa violazione delle
disposizioni comunali. Addotte per la prima volta in questa sede, le critiche
sull'esatto andamento dei confini all'altezza dell'angolo sud-ovest
dell'edificio sub A della part. n. 195 sono nuove e pertanto inammissibili
(cfr., sul divieto di nova nel ricorso di diritto pubblico, DTF 128 I 354
consid. 6c pag. 357; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.). La questione dell'andamento
del confine non è comunque rilevante per il giudizio, considerato che la
Corte cantonale ha di per sé ammesso la facoltà di costruire in contiguità,
che il progetto non invade la proprietà dei ricorrenti e che, sotto il
profilo delle distanze, l'ubicazione dell'aggiunta è determinata
essenzialmente dall'obbligo di allineamento. Pure su questo punto, nella
misura in cui adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1
lett. b OG, il gravame è pertanto infondato.

4.
4.1 I ricorrenti sostengono inoltre che la precedente istanza avrebbe
arbitrariamente ritenuto che la ristrutturazione dell'abitazione principale
(part. n. 196 sub A) non comporta un aumento di volumetria. Ritengono che
l'ampliamento mediante l'aggiunta prevista sul lato est incrementerebbe in
modo inammissibile l'ingombro orizzontale di tale abitazione e contrasterebbe
con l'allineamento obbligatorio, che, a loro dire e contrariamente a quanto
accertato nel giudizio impugnato, non seguirebbe il prolungamento della
facciata nord della stessa, ma sarebbe avanzato di circa un metro verso il
loro fondo.

4.2 L'aggiunta litigiosa non sorge sul settore occupato dall'edificio
principale sub A, soggetto a vincolo di mantenimento della volumetria, ma su
un'area - graficamente distinta sul piano normativo degli interventi edilizi
- in cui il PPNV ammette la ricostruzione o una nuova edificazione. Senza
incorrere nell'arbitrio la Corte cantonale ha quindi negato una modifica
degli attuali ingombri verticali e orizzontali dell'abitazione principale.
L'ampliamento rispetta d'altra parte l'allineamento obbligatorio, che, come
accertato rettamente dalla Corte cantonale sulla base del PPNV così come
approvato in modo vincolante dal Consiglio di Stato, segue il prolungamento
della facciata nord dell'abitazione. L'accertamento è tanto più sostenibile
ove si consideri che un analogo allineamento obbligatorio è pure previsto sul
lato opposto in coincidenza con il prolungamento della facciata sud.

5.
5.1 I ricorrenti lamentano altresì l'applicazione arbitraria delle
disposizioni comunali che disciplinano gli interventi edilizi nella zona del
nucleo, rimproverando alla Corte cantonale la mancata applicazione dell'art.
39 delle norme di attuazione del piano regolatore. Questa disposizione
regola, per la zona del nucleo, la distanza da rispettare dai fondi e verso
gli edifici, come pure l'altezza degli stabili, che deve tenere conto di
quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti del
nucleo.

5.2 Il piano particolareggiato, che deve essere previsto nell'ambito del
piano regolatore, organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di
una parte esattamente delimitata del territorio comunale quando interessi
inerenti alla protezione di nuclei o centri storici lo richiedono (cfr. art.
54 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990).
Questo strumento pianificatorio presenta quindi un grado di precisione
maggiore rispetto al piano regolatore e, per taluni aspetti, può assumere una
portata simile a quella di un'autorizzazione edilizia (cfr. DTF 121 I 117
consid. 3b; Scolari, op. cit., n. 411 seg. all'art. 54/55 LALPT). In
concreto, il PPNV, con il suo piano normativo degli interventi edilizi, è
stato adottato successivamente all'entrata in vigore del piano regolatore e
disciplina specificatamente per i singoli fondi all'interno del comprensorio
i vincoli di mantenimento e gli interventi di costruzione possibili. È quindi
in modo tutt'altro che insostenibile che la Corte cantonale si è innanzitutto
fondata sulla regolamentazione del PPNV, attribuendole di principio una
portata prevalente rispetto all'invocata norma del piano regolatore.
Comunque, come riconoscono pure i ricorrenti, le distanze prese in
considerazione dai giudici cantonali sulla base del PPNV non si scostano
manifestamente da quelle previste dall'art. 39 delle norme di attuazione del
piano regolatore. Inoltre, per quanto riguarda l'altezza, il piano
particolareggiato precisa il criterio generico stabilito dal piano
regolatore, secondo cui occorre tenere conto dell'altezza dei fabbricati
circostanti, fissando per l'aggiunta litigiosa un'altezza massima pari a
quella dell'abitazione principale sub A esistente sul medesimo fondo. Su
questi punti, il PPNV non contrasta quindi con il piano regolare.
D'altra parte, l'eventuale mancata conformità del PPNV con il piano
regolatore andava contestata nell'ambito della procedura di adozione del
piano particolareggiato stesso. In sede di ricorso di diritto pubblico contro
la decisione dell'ultima istanza cantonale relativa al rilascio della licenza
edilizia, i ricorrenti possono di principio soltanto fare valere che, così
come autorizzata, la costruzione litigiosa violerebbe disposizioni del PPNV
destinate a proteggere i loro interessi di vicini (DTF 107 Ia 331 consid. 1c,
115 Ib 335 consid. 4c). Premesso ch'essi non invocano, tantomeno con una
motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, motivi che secondo la
giurisprudenza potrebbero giustificare un esame pregiudiziale del
provvedimento pianificatorio nell'ambito della presente procedura, anche su
questo aspetto il gravame va disatteso (cfr., su questa giurisprudenza, DTF
123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.51/2004
del 28 febbraio 2005, consid. 4.2, in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg.).
5.3 Alla luce di quanto esposto, il giudizio impugnato non viola per finire
nemmeno la garanzia della proprietà. Non essendo infatti in discussione una
restrizione particolarmente grave della proprietà dei ricorrenti, il potere
d'esame del Tribunale federale relativo a detta garanzia corrisponde a quello
relativo al divieto dell'arbitrio, che, come visto, non è però stato violato
dalla Corte cantonale (cfr. DTF 126 I 213 consid. 3a e rinvio).

6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderanno ai resistenti, patrocinati da un
avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva
di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti, al Municipio
di Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 16 febbraio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: