Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.495/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.495/2006 /biz

Sentenza del 16 febbraio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,

contro

D.________,
E.________,
patrocinati dall'avv. Alfio Mazzola,
Municipio di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
D. ________ e E.________ sono comproprietari a Ligornetto, nella zona del
nucleo, del fondo part. n. 196, di complessivi 2'372 m2, su cui sorge un
complesso di vecchi edifici destinati per una parte all'abitazione (sub A e
B) e per l'altra all'agricoltura (sub C, D, E, F e G). L'abitazione
principale (sub A), strutturata su tre piani e rivolta a nord su un terreno
prativo inedificato (sub h), è soggetta - secondo il piano particolareggiato
del nucleo di villaggio (PPNV) - a un vincolo di mantenimento della
volumetria. Verso est, in contiguità con il sub A, sorge la stalla-fienile
(sub G), che si sviluppa su due livelli. Adiacente a quest'ultima, sempre sul
lato est, v'è un secondo edificio agricolo (sub C) confinante a sua volta con
un ulteriore manufatto dello stesso genere (sub D). L'altro edificio
abitativo (sub B), strutturato su due piani, confina con la strada che scende
in direzione di Genestrerio e la sua facciata nord è attaccata a quella sud
dello stabile principale sub A. Esso è soggetto a vincolo di mantenimento con
possibilità di sopraelevazione fino all'altezza dell'edificio contiguo. Il
fondo confina a nord e ad est con la particella n. 191 di proprietà di
A.A.________, B.A.________ e C.A.________.

B.
Il 2 agosto 2004 D.________ e E.________ hanno presentato al Municipio di
Ligornetto una domanda di costruzione per procedere ad una ristrutturazione
che prevede essenzialmente, mediante la costruzione di un'aggiunta,
l'ampliamento verso est dell'abitazione principale (sub A), con la
contestuale demolizione della stalla-fienile sub G, degli ulteriori edifici
agricoli e di una parte dell'edificio abitativo sub B, al fine di liberare la
facciata sud dell'abitazione principale.

A. A.________, B.A.________ e C.A.________ si sono opposti al rilascio della
licenza edilizia, che il Municipio di Ligornetto, acquisito il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, ha tuttavia rilasciato con decisione
dell'8 novembre 2004, imponendo nel contempo una serie di condizioni ed
evadendo nel senso dei considerandi l'opposizione dei vicini. Contro la
decisione municipale essi hanno quindi adito il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, dinanzi al quale avevano frattanto già impugnato una
precedente decisione dell'esecutivo comunale, che autorizzava, senza
ulteriori formalità, i proprietari della particella n. 196 a consolidare un
muro a confine con la proprietà A.________.

C.
Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare e
l'esperimento di un sopralluogo alla presenza degli opponenti, il Consiglio
di Stato, con risoluzione del 4 aprile 2006, ha accolto i loro gravami
limitatamente alla costruzione del muro di cinta, confermando per il resto
sostanzialmente la licenza edilizia.

D.
Adito dagli opponenti, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto
il ricorso con sentenza del 7 luglio 2006. Ha in particolare ritenuto la
ristrutturazione dell'abitazione principale sub A rispettosa delle esigenze
di mantenimento della volumetria e di conservazione della facciata nord. Ha
poi considerato il fabbricato aggiuntivo conforme alle disposizioni del piano
particolareggiato per quanto concerne il carattere edificabile della parte di
terreno interessata dalla costruzione, l'altezza, la distanza dal confine e
quella tra gli edifici. La Corte cantonale ha altresì ritenuto giustificata
la parziale demolizione dell'edificio abitativo sub B, siccome permetteva di
recuperare, liberandola, la pregevole facciata sud dell'edificio principale.

E.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano con un ricorso di diritto
pubblico dell'11 agosto 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo
di annullarlo. Fanno essenzialmente valere la violazione del divieto
dell'arbitrio e del diritto di essere sentito, in particolare per il mancato
esperimento di un sopralluogo da parte dell'ultima istanza cantonale. Dei
motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Municipio di
Ligornetto e i proprietari istanti in licenza chiedono la reiezione del
gravame, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale
federale. I ricorrenti si sono espressi sulla risposta delle controparti.

G.
Con decreto presidenziale del 12 settembre 2006, è stata respinta la domanda
di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 Poiché le censure sollevate sono diverse, non si giustifica di
congiungere per il giudizio questa causa con quella avviata dai proprietari
del fondo confinante part. n. 195 (causa 1P.496/2006).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza
cantonale e per quanto sia fondato su una pretesa violazione di diritti
costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di principio
ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

1.4 Sotto il profilo dell'art. 88 OG, il vicino è legittimato a interporre
ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia
solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non
soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44
consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di
queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della
costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Indipendentemente
dalla carenza di legittimazione nel merito, il vicino può inoltre censurare
la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale o l'art. 29
Cost. gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a
un diniego di giustizia formale. Egli non è però legittimato, attraverso
l'invocazione delle garanzie procedurali, a sottoporre al giudice l'esame di
questioni di merito, come è il caso per l'apprezzamento delle prove, o a fare
valere che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente dal
profilo materiale: il giudizio su tali aspetti non può infatti essere
distinto da quello sul merito (DTF 118 Ia 232 consid. 1a).

1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita
alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Nella misura in cui adducono genericamente
un'insufficiente valutazione della situazione da parte dell'autorità
cantonale e la mancata esplicita indicazione da parte degli istanti
dell'altezza della nuova costruzione, i ricorrenti non si confrontano con gli
accertamenti e le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato e con le
risultanze dei piani di costruzione, spiegando perché sarebbero violati i
loro diritti costituzionali. Le censure disattendono in gran parte le citate
esigenze di motivazione e sono quindi inammissibili. Il gravame è parimenti
inammissibile laddove essi fanno riferimento alla questione dei posteggi e a
procedure che esulano dal giudizio impugnato e che non possono quindi nemmeno
essere oggetto della causa in esame.

2.
2.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una violazione del diritto
di essere sentito per non avere esperito un sopralluogo, che a loro giudizio
avrebbe consentito di valutare l'opportunità e l'entità della parziale
demolizione dell'edificio sub B sulla particella dedotta in edificazione.
Sostengono, in particolare, che la rimozione prevista sarebbe troppo
importante e non terrebbe sufficientemente conto del vincolo di mantenimento
che grava sull'edificio. Ritengono che una demolizione minore, che permetta
di staccare il manufatto di soli 1,20 m circa dall'edificio contiguo,
basterebbe per recuperare la facciata sud dell'abitazione principale.

2.2 Con tali argomentazioni i ricorrenti rimettono però sostanzialmente in
discussione la valutazione dei giudici cantonali riguardo alla conformità
dell'intervento di demolizione sotto il profilo dell'art. 12 cpv. 2 delle
norme di attuazione del PPNV. Essi criticano quindi il merito del giudizio
impugnato senza però esserne legittimati, poiché tale intervento, che
riguarda peraltro un manufatto situato sul lato opposto della particella n.
196 rispetto al confine con il loro fondo, non tocca i loro interessi di
proprietari vicini. I ricorrenti prospettano del resto motivi di natura
essenzialmente estetica, che a loro volta non li colpiscono nei loro
interessi giuridicamente protetti (DTF 118 Ia 232 consid. 1b).

2.3 È comunque senza incorrere nell'arbitrio che la Corte cantonale, in
considerazione dei piani di costruzione e della documentazione fotografica
agli atti, da cui risultano in modo sufficientemente chiaro sia le
caratteristiche dei luoghi, sia la situazione degli edifici, sia la portata
del progetto, ha rinunciato ad esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello
eseguito nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di
Stato.

3.
3.1 I ricorrenti ritengono che la circostanza secondo cui la licenza edilizia
è stata confermata dalla Corte cantonale sulla base di una motivazione in
parte diversa da quella del Consiglio di Stato giustificava l'esperimento di
un sopralluogo alla presenza delle parti e doveva essere considerata ai fini
dell'accollamento della tassa di giustizia.

3.2 Il diritto di essere sentito non conferisce tuttavia di principio a una
parte né la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né,
in generale, di pronunciarsi preventivamente sull'argomentazione giuridica
prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2). Una simile esigenza
deve essere ossequiata solo quando l'autorità prevede di fondare la propria
decisione su una norma o su un motivo giuridico non evocato nella procedura
anteriore e di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva concretamente
supporre la pertinenza (DTF 125 V 368 consid. 4a e rinvii). Ora, nel caso in
esame, le basi legali su cui la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio
erano già in discussione nel procedimento ricorsuale dinanzi al Governo e le
parti hanno avuto più volte la possibilità di pronunciarsi sulle disposizioni
applicabili e sulla loro interpretazione (DTF 132 II 485 consid. 3.4 e
rinvio). Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione dell'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, la critica deve pertanto essere disattesa.

3.3 Manifestamente infondata appare infine anche l'accennata contestazione
della tassa di giustizia, posta dalla Corte cantonale a carico dei ricorrenti
nella misura di fr. 1'000.--. Premesso ch'essi non fanno esplicitamente
valere l'applicazione arbitraria dell'art. 28 della legge ticinese di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, che disciplina
questa materia, la decisione di condannarli al pagamento della tassa di
giustizia non è certo manifestamente insostenibile ove si consideri la loro
totale soccombenza.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderanno ai resistenti, patrocinati da un
avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva
di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle parti, al Municipio di
Ligornetto, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 16 febbraio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: