Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.473/2006
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{T 0/2}
1P.473/2006 /biz

Sentenza del 7 settembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,

contro

D.D.________ e E.D.________,
patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari,
Municipio di Bellinzona,
piazza Nosetto, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.

licenza edilizia in sanatoria,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 24 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
D. D.________ e E.D.________ sono proprietari del fondo part. n. 4138 di
Bellinzona, ubicato in via Vallone, su cui sorge una casa di abitazione. Il 2
gennaio 2004 hanno notificato al Municipio di Bellinzona l'intenzione di
rimuovere il terrapieno dinanzi all'edificio, al fine di liberare il piano
seminterrato, e di costruire due scale per accedere all'abitazione. Durante i
lavori di costruzione i proprietari hanno realizzato anche un pianerottolo e
una scala parallela al muro perimetrale della casa, sotto i quali hanno
formato un locale adibito a legnaia. In seguito alle contestazioni sollevate
dai vicini A.A.________, B.A.________ e C.A.________, proprietari del fondo
part. n. 4041, i proprietari hanno presentato una domanda di costruzione in
sanatoria per gli interventi non autorizzati. I vicini si sono opposti alla
licenza edilizia, che il Municipio, con decisione del 17 gennaio 2005, ha
tuttavia rilasciato alla condizione che le scale e il pianerottolo fossero
dotati di un corrimano. Gli opponenti si sono allora aggravati dinanzi al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha respinto il gravame con
decisione del 17 agosto 2005.

B.
Un ricorso presentato dagli opponenti contro la risoluzione governativa è
stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24
giugno 2006. La Corte cantonale ha statuito sulla base degli atti, senza
assumere ulteriori prove siccome superflue. Ha quindi ritenuto che nemmeno il
Governo aveva violato il diritto di essere sentito degli opponenti
rinunciando sia all'esperimento di un sopralluogo sia all'assunzione di altre
prove. I giudici cantonali hanno inoltre rilevato che l'intervento edilizio
costituiva una trasformazione di un edificio esistente in contrasto con il
diritto posteriore, siccome non rispettoso della linea di arretramento dalla
strada. Hanno nondimeno considerato ch'esso poteva comunque essere
autorizzato, perché non pregiudicava in modo apprezzabile l'interesse
pubblico o quello dei vicini.

C.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano con un ricorso del 28
luglio 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo.
Postulano inoltre di essere sentiti e di eseguire un sopralluogo. Fanno
essenzialmente valere la violazione dell'art. 29 Cost. e chiedono di
conferire al ricorso l'effetto sospensivo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140
consid. 1.1 e rinvii).

1.2 Il ricorso è interposto contro una decisione finale emanata dall'ultima
istanza cantonale ed è essenzialmente fondato su una pretesa violazione del
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che costituisce un diritto
costituzionale del cittadino. Il gravame, tempestivo, deve quindi di
principio essere trattato quale ricorso di diritto pubblico ed è di massima
ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.

1.3 In quanto parti nella procedura cantonale, i ricorrenti sono legittimati
a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte, e quindi
dell'invocata garanzia di essere sentiti, dinanzi alla precedente istanza
(DTF 129 I 337 consid. 1.3 pag. 341 e rinvii).
Per contro, laddove i ricorrenti accennano a critiche riguardanti
l'intervento edilizio realizzato, in particolare per quanto concerne il
contrasto con la linea di arretramento, essi non sostengono esplicitamente né
dimostrano di essere toccati dai pretesi effetti illeciti della costruzione
litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Né essi spiegano in quale
misura un'insufficiente distanza dell'opera contestata dal campo stradale
colpirebbe anche la loro proprietà o pregiudicherebbe i loro interessi di
vicini (cfr. sentenze 1P.76/1998 del 17 marzo 1998, consid. 1b, parzialmente
pubblicata in: ZBl 100/1999, pag. 136 segg. e P.305/1981 del 16 marzo 1982,
consid. 1b-c, parzialmente pubblicata in: ZBl 83/1982, pag. 310 segg.).
Secondo la prassi costante, il vicino è infatti legittimato ai sensi
dell'art. 88 OG a presentare ricorso di diritto pubblico contro il rilascio
di una licenza edilizia quando invoca la violazione di disposizioni destinate
a proteggere non soltanto l'interesse pubblico ma anche quello dei vicini,
come è il caso per esempio per le norme concernenti le dimensioni, le
distanze dai confini, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei
piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 117 Ia 18 consid.
3b). In quanto i ricorrenti non dimostrano di rientrare nella sfera di
protezione di norme destinate a tutelarli, il gravame risulta presentato
sostanzialmente nell'interesse generale della legge ed è quindi inammissibile
(cfr. sentenza 1P.325/2004 del 21 dicembre 2004, consid. 1.2, parzialmente
pubblicata in: RtiD I-2005, n. 25, pag. 100).

1.4 Poiché solo la decisione dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto
del ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG), le critiche riferite
alla risoluzione governativa non possono essere esaminate. Il Tribunale
cantonale amministrativo ha ritenuto che il Governo aveva correttamente
rinunciato ad assumere ulteriori prove, sicché, in questa sede, spettava ai
ricorrenti confrontarsi con il giudizio della Corte cantonale e spiegare per
quali ragioni essa avrebbe a torto negato una violazione del loro diritto di
essere sentiti da parte del Consiglio di Stato. D'altra parte, conformemente
all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce
unicamente sulle censure sollevate in modo chiaro e dettagliato: il ricorso
deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle
argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se,
perché ed eventualmente in quale misura esso leda i ricorrenti nei loro
diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113
consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In quanto essi si diffondono in
argomentazioni che esulano dall'oggetto del presente litigio, richiamando in
particolare una procedura pianificatoria dinanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio riguardante il loro fondo e il procedimento
contravvenzionale aperto nei confronti dei proprietari vicini, il gravame è
quindi parimenti inammissibile.

2.
2.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale una violazione del loro
diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 Cost., sostenendo che si
sarebbe imposto di esperire un sopralluogo e di assumere le ulteriori prove
richieste, quali il richiamo dal Tribunale della pianificazione del
territorio del già citato incarto relativo a un loro ricorso contro
l'approvazione del piano regolatore di Bellinzona e l'audizione del giudice
che aveva istruito quella causa e esperito in tale ambito un sopralluogo.

2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126
I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto
non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle
prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la
sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b). Nell'ambito di questa valutazione all'autorità compete un vasto
margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso
d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag.
101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001,
consid. 4, pubblicata in: RDAT I-2002, n. 83, pag. 529 segg.).
2.3 La Corte cantonale ha statuito, come in precedenza già il Consiglio di
Stato, sulla base degli atti, ritenendo sufficienti in particolare le
fotografie e i piani contenuti nell'incarto e rinunciando quindi
all'assunzione di ulteriori prove, siccome superflue. I ricorrenti sostengono
che un sopralluogo alla presenza delle parti e del capo tecnico comunale
avrebbe consentito loro di fare accertare i veri motivi per cui non sarebbe
stata avviata sin dall'inizio la procedura della domanda di costruzione.
Anche il richiamo dell'incarto del Tribunale della pianificazione del
territorio e l'audizione del suo presidente, avrebbero permesso, al dire dei
ricorrenti, di constatare le manchevolezze dell'autorità comunale e la
malafede dei vicini. Tuttavia, l'oggetto della lite non verteva sulle ragioni
per cui la trasformazione contestata non era inizialmente stata sottoposta
alla procedura della domanda di costruzione, bensì sulla conformità
all'ordinamento edilizio comunale e cantonale dell'opera nell'ambito della
procedura in sanatoria nel frattempo avviata. Ora, le caratteristiche e la
portata dell'intervento edilizio emergevano chiaramente dagli atti,
segnatamente dai piani e dalle fotografie, mentre gli accertamenti
prospettati dai ricorrenti erano irrilevanti e del tutto privi di pertinenza
ai fini del giudizio sull'oggetto del litigio. È quindi senza incorrere
nell'arbitrio che le autorità cantonali hanno rinunciato a assumere ulteriori
prove, sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza e
inutilità. Per queste ragioni nemmeno occorre in questa sede dare seguito
alla richiesta dei ricorrenti, manifestamente infondata, di assumere le prove
indicate.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale alle
controparti, non invitate a presentare una risposta.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti, al Municipio
di Bellinzona, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 settembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: