Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.355/2006
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{T 0/2}
1P.355/2006 /viz

Sentenza del 14 dicembre 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio 2006
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 13 dicembre 2005 A.________ è stato riconosciuto autore colpevole dalla
Corte delle assise criminali di Lugano di infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, fra ottobre
e il 20 novembre 2003, a Ferizaj e in altre località del Kosovo, agendo in
correità con la sorella, già precedentemente condannata, fatto preparativi
per prendere in consegna un'ingente quantità di eroina destinata ad essere
trasportata ed importata in Svizzera. In particolare, egli ha preso in
consegna 23,842 kg di eroina con un grado di purezza del 22,4% occultandoli
nel serbatoio del carburante della vettura Audi A6 appartenente alla correa,
che l'ha trasportata fino alla frontiera di Chiasso-Brogeda, dove è stata
arrestata.
L'accusato è stato condannato alla pena di quattro anni e nove mesi di
reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di quindici anni.

B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 16 maggio
2006, ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.

C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 9 giugno 2006 al
Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Postula inoltre
di annullare la sentenza di primo grado e di ammetterlo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa
essenzialmente valere una violazione del divieto dell'arbitrio, del principio
"in dubio pro reo" e della garanzia di un equo processo. Delle motivazioni si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Procuratore pubblico
chiede la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140
consid. 1.1, 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1 e rinvio).

1.2 Nella misura in cui il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del principio
"in dubio pro reo", il ricorso di diritto pubblico è di principio
ammissibile, essendo invocata la lesione di diritti costituzionali del
cittadino (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
Per contro, laddove si diffonde sull'applicazione degli art. 19 LStup e 19
CP, adducendo in particolare di avere tutt'al più commesso unicamente degli
atti preparatori, di essere incorso in un errore sui fatti e di avere semmai
agito con negligenza, il ricorrente lamenta in sostanza una pretesa
violazione del diritto federale: la censura avrebbe dovuto essere fatta
valere con un ricorso per cassazione, che non è stato presentato, ed è quindi
inammissibile nell'ambito del rimedio qui esperito (art. 269 cpv. 1 PP). Pure
le critiche riguardanti la natura giuridica della partecipazione del
ricorrente alla commissione del reato, segnatamente contro la correità
ammessa dai giudici cantonali, attengono al diritto federale e sono quindi
improponibili in questa sede.

1.3 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano
in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 132 I 68 consid. 1.5, 129 I 173
consid. 1.5). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento
della decisione impugnata, segnatamente di annullare anche il giudizio di
primo grado, il gravame è quindi inammissibile.

2.
2.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti
posti in discussione nel gravame in esame era simile e almeno pari a quello
del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art.
288 lett. c in relazione con l'art. 295 cpv. 1 CPP/TI; sentenza impugnata,
consid. 1): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza
cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può
quindi formare oggetto del ricorso. Certo, il ricorrente nella motivazione
del ricorso di diritto pubblico può e deve contestare nel merito la
valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore ritenuta
non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere
cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse
censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve
confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della
CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché
nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove
da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva
l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere
cognitivo, ossia se tale autorità ha negato l'arbitrio a torto (DTF 125 I 492
consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e
riferimenti, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.).
2.2 Nella misura in cui si limita a riproporre le identiche censure
presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza
confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte
dall'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile: lo è in
modo particolare laddove tali censure corrispondano a una testuale
riproduzione delle argomentazioni contenute nel ricorso per cassazione
dinanzi alla CCRP. Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non basta
infatti affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e
di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore, che l'ha
confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a
torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia
perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze
probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante
l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza
dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). D'altra parte, ciò che è
decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie la quasi
totalità delle censure sollevate e non le ha quindi esaminate nel merito:
spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1
lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario
l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di
procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2;
sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a; cfr., in generale sull'art. 90 cpv.
1 lett. b OG, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 492 consid. 1b). Ove il
ricorrente non dimostri ciò, ma riproponga le argomentazioni di carattere
materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è
parimenti inammissibile.

2.3
2.3.1 La CCRP ha in particolare ritenuto appellatorie, e pertanto
inammissibili, le censure contro le considerazioni iniziali dei primi giudici
che hanno rilevato come le tesi a confronto nella fattispecie già non
apparivano equiprobabili (cfr. sentenza impugnata, consid. 3).
Insufficientemente motivate sotto il profilo dell'arbitrio e quindi parimenti
inammissibili sono poi state ritenute anche le contestazioni relative alla
mancata conoscenza da parte del ricorrente del trasporto criminoso e alla
rilevanza della chiamata di correo della sorella (cfr. sentenza impugnata,
consid. 6 e 7). La CCRP non ha esaminato nel merito nemmeno le critiche
concernenti la pianificazione del trasporto, siccome non adempivano i
requisiti di motivazione del ricorso per cassazione, precisando altresì che
l'unica censura di arbitrio non si riferiva alla sentenza di primo grado ma a
un rapporto di polizia giudiziaria (cfr. sentenza impugnata, consid. 8). Ha
inoltre rilevato che il ricorrente trascurava il limitato potere cognitivo
dell'autorità giudicante anche quando si riferiva ai preparativi intrapresi
dalla sorella e alle ragioni per cui l'Audi A6 era stata portata in Kosovo.
Al proposito la CCRP ha peraltro osservato che il ricorrente si limitava ad
evocare deposizioni che riportavano quanto pretendeva la sorella medesima
circa i motivi del viaggio: tali giustificazioni erano però già state
ritenute inverosimili nel procedimento contro la correa. Anche laddove il
ricorrente si confrontava con le lettere, che la sorella intendeva fare
uscire dal carcere per crearsi un alibi, la Corte cantonale ha ravvisato
difetti di motivazione trattandosi di un rimedio fondato sul divieto
dell'arbitrio, sicché, ancora una volta, ha dichiarato irricevibile il
gravame (cfr. sentenza impugnata, consid. 9). Parimenti appellatori e di
conseguenza inammissibili sono infine stati considerati i punti da 11 a 18
del ricorso per cassazione, riguardo ai quali la CCRP ha rilevato che il
ricorrente formulava unicamente deduzioni personali sulla base di valutazioni
diverse e soggettive delle prove (cfr. sentenza impugnata, consid. 10).

2.3.2 In questa sede, il ricorrente ripropone, peraltro in gran parte
testualmente e in modo prolisso, il contenuto del suo ricorso per cassazione
dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma non adduce, come gli sarebbe
spettato secondo la citata costante giurisprudenza, l'arbitrarietà delle
numerose carenze di motivazione rimproverategli dalla CCRP, spiegando
puntualmente per quali ragioni tale gravame avrebbe invece adempiuto, dal
profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza.
Riproponendo in sostanza le identiche censure di merito sollevate dinanzi
alla CCRP, il ricorrente non si confronta con la decisione emanata da
quest'ultima autorità, come già visto unico oggetto dell'impugnativa,
segnatamente riguardo alla questione dell'irricevibilità delle censure. Al
proposito non è infatti sufficiente che il ricorrente si limiti a sostenere
genericamente che il ricorso per cassazione in sede cantonale non sarebbe
stato appellatorio siccome mirava ad evidenziare la mancata presa in
considerazione di talune prove da parte dei primi giudici. D'altra parte,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, al consid. 8 della sentenza
impugnata la CCRP ha rilevato, in modo conforme agli atti, che la censura
ricorsuale si riferiva a rapporti di polizia e non al giudizio di primo
grado, con il quale il condannato non si confrontava.

2.4 In sostanza la CCRP ha esaminato nel merito le critiche sollevate dal
ricorrente sotto il profilo degli accertamenti di fatto unicamente riguardo
alla rilevanza della chiamata di correo della sorella. Al proposito, l'ultima
istanza cantonale ha dato atto che la circostanza, secondo cui la sorella
avesse addossato all'accusato una responsabilità maggiore nell'adempimento
del reato rispetto a quanto da lui effettivamente commesso, costituiva
senz'altro un elemento che minava la credibilità della stessa. Ha però
altresì considerato che la Corte di merito aveva nondimeno tenuto conto di
tale circostanza, spiegando in modo sostenibile che la chiamata di correo
rimaneva pur sempre un indizio, poiché la sorella non aveva fatto altri nomi,
non aveva motivo di denunciarlo ingiustamente e l'imputato medesimo, che
riconosceva di avere sempre avuto con lei rapporti normali, non sapeva
spiegarsi per quali ragioni ella avrebbe dovuto mentire chiamandolo in causa.
La CCRP non ha quindi ritenuto arbitraria la conclusione dei primi giudici
secondo cui la sorella, coinvolgendo l'imputato, tendeva a ridimensionare il
suo ruolo, ma non mentiva completamente. Ha altresì precisato che tale
indizio era stato rettamente relativizzato dalla Corte di merito, che ne
aveva vagliato la rilevanza soprattutto alla luce delle intercettazioni
telefoniche (cfr. sentenza impugnata, consid. 5). Ora, su questo punto, il
ricorrente riproduce testualmente quanto già esposto nel suo ricorso per
cassazione in sede cantonale, senza confrontarsi puntualmente con il giudizio
della CCRP adducendo i motivi per cui essa avrebbe a torto negato una
valutazione arbitraria delle prove da parte della prima Corte. Ciò comporta,
nuovamente, l'inammissibilità della censura.

3.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta
essendo il gravame sin dall'inizio manifestamente privo di esito favorevole
(art. 152 cpv. 1 OG). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del
ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 14 dicembre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: