Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.297/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1P.297/2006 /biz

Sentenza del 19 aprile 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
B.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

indennità a seguito del proscioglimento degli accusati,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreti d'accusa del 26 aprile 1999 il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino ha ritenuto A.________ e B.________ - funzionari del Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport -
colpevoli di incendio colposo e ne ha proposto la condanna a trenta giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Rimproverava loro di avere fatto brillare per negligenza quattro ordigni
inesplosi nonostante il divieto di accendere fuochi all'aperto e la
sospensione degli esercizi militari, provocando un rovinoso incendio che ha
causato danni stimati in almeno fr. 2'840'256.--.

B.
Gli accusati hanno interposto opposizione al decreto d'accusa, sicché gli
atti sono stati trasmessi per il dibattimento alla Corte delle Assise
correzionali di Lugano, che con sentenza del 10 dicembre 2002 li ha entrambi
prosciolti dall'imputazione prospettata.

C.
A seguito della sentenza assolutoria, A.________ e B.________ hanno
presentato il 17 novembre 2003 alla Camera dei ricorsi penali (CRP) una
domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI di complessivi fr.
45'118.-- ciascuno, composta di complessivi fr. 30'236.-- per le spese di
patrocinio, di fr. 20'000.-- ciascuno per il risarcimento del danno materiale
e di fr. 10'000.-- ciascuno per la riparazione del torto morale.
Con sentenza del 7 aprile 2006, la CRP ha accolto parzialmente l'istanza,
riconoscendo a A.________ e ad B.________ un'indennità di fr. 7'645.95
ciascuno, oltre interessi al 5 % dal 17 novembre 2003. Tale importo era
costituito dalla rifusione delle spese di patrocinio ridotte (fr. 7'145.95
ciascuno) e dalle ripetibili della procedura dinanzi alla CRP (fr. 500.--
ciascuno).

D.
A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico del 22
maggio 2006 al Tribunale federale, completato il 23 maggio 2006, il giudizio
della CRP, chiedendo di annullarlo. Fanno valere la violazione del divieto
dell'arbitrio e del diritto di essere sentiti. Dei motivi si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi.

E.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore
pubblico chiede di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla presente procedura ricorsuale
rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16
dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza
cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del
cittadino, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84
cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dei ricorrenti è
pacifica (art. 88 OG).

2.
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione
dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le
norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole
generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n.
7). Come rilevato dalla CRP e riconosciuto dagli stessi ricorrenti, l'onere
della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua richiesta
su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e,
107 IV 155 consid. 5; cfr. rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione
speciale per la revisione del CPP, pag. 96 ad art. 317). In questa
valutazione, al giudice cantonale è riservato un ampio potere di
apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto
profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere
di apprezzamento (DTF 124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295
consid. 5a e rinvii).

3.
3.1 I ricorrenti non criticano di per sé la rimunerazione di fr. 250.--
all'ora per le prestazioni eseguite a partire dal 2001, rispettivamente di
fr. 220.-- per quelle precedenti, stabilita dalla CRP sulla base della prassi
del Consiglio di moderazione. Contestano per contro la riduzione
dell'onorario esposto sia dal loro precedente patrocinatore sia dall'attuale,
sostenendo che sarebbe arbitrario riconoscere un dispendio orario di sole due
ore e quaranta minuti per le prestazioni del primo e stralciare una parte di
quelle eseguite dal secondo.

3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione
dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e
la responsabilità del libero professionista, tenuto conto della natura,
dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in fatto o
in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del cliente
e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il tempo
dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui
e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto
(DTF 122 I 1 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107
consid. 3b).
Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della
prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine
di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce
sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di
apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48
consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c).

3.3 A fronte di una domanda quantificata dagli istanti in complessivi
fr. 4'300.--, la CRP ha riconosciuto per le prestazioni eseguite dal primo
patrocinatore un dispendio di due ore e quaranta minuti, rimunerate in fr.
220.-- all'ora. Al proposito ha rilevato che i ricorrenti si erano limitati a
produrre la richiesta di acconto dell'avv. Gornati e le relative ricevute di
pagamento, senza specificare le operazioni concretamente eseguite. Ha
nondimeno accertato che, sulla base degli atti, il difensore aveva unicamente
steso un'istanza di complemento d'inchiesta e formulato l'opposizione ai
decreti d'accusa, ammettendo per tali prestazioni un dispendio di quaranta
minuti, ai quali andava aggiunto il tempo presumibilmente necessario per i
colloqui con i clienti e lo studio dell'incarto, stimato complessivamente in
due ore, oltre alle spese e all'IVA. In questa sede i ricorrenti ribadiscono
sostanzialmente i rispettivi versamenti di fr. 2'150.-- ciascuno a favore
dell'avv. Gornati, rilevando che questi avrebbe nel frattempo cessato
l'attività e sostenendo che nella valutazione dell'onorario occorrerebbe
comunque considerare la natura specialistica della fattispecie e la durata di
tale patrocinio (dall'aprile del 1997 all'agosto del 2001).
Tuttavia, l'ammontare degli importi versati al primo patrocinatore a titolo
di acconto e il periodo del mandato non sono di per sé decisivi, essendo
piuttosto rilevanti le concrete operazioni svolte dal difensore. Al
proposito, i ricorrenti non fanno valere che gli accertamenti della CRP
riguardo all'attività effettivamente eseguita dal primo patrocinatore
sarebbero in chiaro contrasto con gli atti e pertanto manifestamente
insostenibili (cfr., sulla nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti,
DTF 129 I 8 consid. 2.1). Né essi dimostrano, tenuto conto del fatto che il
primo patrocinio si è limitato alla fase dell'inchiesta, che secondo la
normale esperienza si sarebbero imposti, da parte di un avvocato diligente in
un mandato di complessità analoga, interventi maggiori rispetto a quelli
riconosciuti dalla CRP. In tali circostanze, considerate le limitate
operazioni eseguite sull'arco del primo mandato, il dispendio complessivo
riconosciuto dalla CRP tiene conto in modo sostenibile anche dello studio
degli atti e non appare chiaramente abusivo.

3.4
3.4.1 I ricorrenti criticano anche la riduzione dell'onorario esposto dal
secondo patrocinatore, adducendo che la Corte cantonale si sarebbe limitata a
una lettura superficiale delle posizioni esposte nella nota professionale.
Contestano inoltre lo stralcio della trasferta dell'11 novembre 2002 al Monte
Ceneri per un sopralluogo e di quella del 22 novembre 2002 al Tribunale
penale cantonale. Lamentano la mancata applicazione dell'art. 40 cpv. 2 della
Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984
(TOA), e il mancato riconoscimento dell'IVA.

3.4.2 È quantomeno opinabile che la Corte cantonale potesse, senza incorrere
nell'arbitrio, decurtare le citate prestazioni limitandosi ad addurre
genericamente ch'esse non parrebbero sufficientemente motivate in relazione
alla fattispecie. L'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui l'esperimento
di un primo sopralluogo da parte del difensore e il conseguente accesso agli
atti presso il Tribunale penale cantonale erano necessari per valutare la
necessità dell'ulteriore sopralluogo, con una prova di brillamento alla
presenza di un esperto militare professionista, è in effetti senz'altro
plausibile, sicché tali prestazioni, stralciate dalla CRP, non potevano
apparire d'acchito superflue. Tuttavia, affinché il Tribunale federale
annulli la decisione impugnata, occorre ch'essa sia arbitraria non solo nella
motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 132 I 167 consid. 4.1, 131 I 217
consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1). Ora, la CRP ha riconosciuto per le
prestazioni fornite dall'attuale patrocinatore un dispendio complessivo di 52
ore rimunerate in fr. 250.-- all'ora. Premesso che la la nota d'onorario non
specifica il tempo impiegato per le singole operazioni e che i ricorrenti non
si confrontano con i dispendi stabiliti al riguardo dalla CRP, spiegando per
quali ragioni un avvocato diligente avrebbe mediamente profuso, secondo la
normale esperienza, un tempo maggiore, la rimunerazione riconosciuta dalla
Corte cantonale sta tutto sommato in un rapporto ragionevole con le
particolarità della causa. Considerato in ispecie che, secondo gli
accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, il dibattimento si è svolto
sull'arco di due giorni per una durata di circa 15 ore, un dispendio di circa
37 ore per la preparazione dello stesso e per le prestazioni connesse può
essere considerato complessivamente sostenibile. D'altra parte, l'onorario di
cui i ricorrenti hanno chiesto la rifusione è stato di principio calcolato
sulla base dei limiti previsti dagli art. 34, 37 e 40 TOA, mentre la CRP si è
fondata anzitutto sul criterio del dispendio di tempo impiegato (cfr. art. 8
TOA). Questo diverso approccio non basta tuttavia a fondare l'arbitrio, il
quale non è ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri
eventualmente sostenibile o addirittura preferibile (DTF 131 I 217 consid.
2.1 e rinvii).
Pur se discutibile, non è manifestamente insostenibile nemmeno la scelta
della CRP di non assegnare l'IVA sull'onorario chiesto dal secondo
patrocinatore, posto che i ricorrenti stessi riconoscono in questa sede che,
nella formulazione dell'istanza d'indennità, l'imposta non è stata
esplicitamente specificata. Valutato globalmente, il dispendio riconosciuto
dai giudici cantonali non appare pertanto fondato su un abuso del potere di
apprezzamento che competeva loro.

4.
4.1 I ricorrenti rimproverano alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio e di
avere violato il loro diritto di essere sentiti per avere ritenuto che essi
non avessero dimostrato il prospettato danno materiale né una grave lesione
della personalità né il nesso di causalità con il procedimento penale.
Sostengono che, dandosene il caso e con riferimento alla massima
dell'ufficialità che reggerebbe la procedura di indennità, la CRP avrebbe
dovuto chiedere loro di sostanziare maggiormente la pretesa e osservano di
avere comunque specificato i mezzi di prova che intendevano assumere.
Rilevano, in particolare nell'allegato integrativo del ricorso, che gli art.
317 segg. CPP/TI non disciplinano, limitandola, l'istruzione probatoria, la
quale non dovrebbe scostarsi, anche per ragioni di parità di trattamento, da
quella applicabile nell'ambito di una causa civile ordinaria.

4.2 Come rilevano rettamente i ricorrenti, nella procedura d'indennità retta
dagli art. 317 segg. CPP/TI, il principio inquisitorio trova un'applicazione
limitata, considerato che, come si è visto, l'onere della prova spetta
all'istante e che la domanda d'indennità deve essere documentata e fondata su
fatti precisi (Rep. 1998, n. 126, pag. 380, consid. 3). Il principio, la cui
portata è determinata dal diritto cantonale ed è quindi esaminata dal
Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, non dispensa
inoltre la parte dal suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti,
segnatamente dall'onere di provare quanto sia in sua facoltà (DTF 120 V 357
consid. 1a e rinvii; cfr. sentenza 1P.602/2003 del 23 febbraio 2004, consid.
3.3, pubblicata in: RtiD II-2004, n. 12, pag. 32 segg.). I ricorrenti non
censurano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla
giurisprudenza (cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3), un'applicazione arbitraria
degli art. 317 segg. CPP/TI, riconoscendo anzi che in questa procedura
l'istruzione probatoria non è esplicitamente disciplinata dal CPP/TI. Non
costituisce comunque arbitrio né disparità di trattamento, il fatto che
nell'ambito di una causa civile ordinaria (cfr. art. 165 segg. CPC/TI)
sarebbe prevista una regolamentazione specifica per l'istruzione probatoria.
Determinante in questo contesto è in effetti la natura diversa dalle
procedure ed il loro differente disciplinamento. L'art. 320a cpv. 3 CPP/TI,
entrato tuttavia in vigore dopo l'emanazione del giudizio impugnato (BU 2006,
pag. 296), ammette peraltro di principio solo prove documentali, riservata in
via eccezionale l'audizione di testimoni, l'assunzione di perizie e il
richiamo di incarti, quando non è possibile dimostrare altrimenti un fatto.

4.3 Nella loro istanza alla CRP i ricorrenti si erano limitati ad addurre che
B.________ avrebbe contratto una depressione che avrebbe causato il suo
pensionamento anticipato, mentre A.________ non sarebbe stato promosso
nonostante i suoi meriti. Avevano poi giustificato la richiesta di fr.
10'000.-- ciascuno a titolo di riparazione del torto morale asserendo
semplicemente che l'ingiustizia subita sull'arco di cinque anni sarebbe da
considerare grave. Risulta pertanto che i ricorrenti hanno accennato soltanto
genericamente all'esistenza di un danno, limitandosi ad indicare una serie di
testimoni e di prove che avrebbero dovuto dimostrarlo e quantificarlo. Essi
però nemmeno sommariamente, pur nella minima misura del possibile, hanno
indicato le puntuali componenti del danno, adducendo i motivi per cui la sua
determinazione sarebbe stata possibile solo procedendo a un'istruttoria
laboriosa, come visto di per sé non prevista dalla legge. Poteva in effetti
essere ragionevolmente preteso dai ricorrenti che collaborassero
all'accertamento dei fatti, fornendo quante più indicazioni possibili
riguardo all'invalidità dell'uno, alla mancata promozione dell'altro e alle
relative conseguenze economiche, versando innanzitutto agli atti la
documentazione di cui avrebbero almeno in parte potuto disporre. Accennando
per il resto unicamente alla pretesa gravità dell'ingiustizia subita, i
ricorrenti neppure hanno addotto dinanzi alla CRP eventuali pregiudizi subiti
all'integrità fisica e psichica tali da giustificare il riconoscimento di
un'indennità a titolo di riparazione morale. Perché si possa ammettere una
grave lesione alla personalità non è peraltro sufficiente ch'essi abbiano
subito un leggero pregiudizio nella loro reputazione professionale o sociale
(DTF 130 III 699 consid. 5.1 e rinvii, riguardante l'art. 49 CO). Nelle
esposte circostanze è quindi senza incorrere nell'arbitrio che la Corte
cantonale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero sufficientemente
precisato e documentato i fatti posti a fondamento delle loro richieste,
rifiutandosi quindi di darvi seguito. Alla luce di queste considerazioni, il
diniego di assumere le prove indicate nell'istanza non appare quindi lesivo
del diritto di essere sentito, rilevato altresì che in concreto non è in
discussione un formalismo eccessivo, per il fatto che la CRP non avrebbe
permesso ai ricorrenti di sanare eventuali vizi di forma dell'atto di
ricorso, bensì la portata del loro obbligo di collaborare all'accertamento
dei fatti (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2a). Ora, come si è visto,
quest'obbligo non è stato interpretato in modo manifestamente insostenibile
dai giudici cantonali.

5.
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico e
alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 aprile 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: