Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.25/2006
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1P.25/2006 /biz

Sentenza dell'11 aprile 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino,
Pretura penale del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2005
dal Presidente della Pretura penale
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 10 dicembre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.A.________ colpevole di
infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa
di fr. 100.--. Gli rimproverava di essere circolato il 25 febbraio 2004 a
Lugano, con la vettura targata xxx, usando durante la guida un telefono
cellulare senza dispositivo "mani libere". Per tale infrazione, la Sezione
della circolazione aveva precedentemente abbandonato un procedimento
contravvenzionale avviato nei confronti della madre B.A.________, detentrice
del veicolo, ritenuta estranea ai fatti poiché secondo l'agente di polizia
che aveva accertato l'infrazione il conducente era di sesso maschile.

B.
A.A.________ è insorto il 17 dicembre 2004 dinanzi alla Pretura penale del
Cantone Ticino, contestando in particolare di essere l'autore
dell'infrazione. Il presidente della Pretura penale, dopo avere disposto
l'interrogatorio testimoniale di C.A.________, fratello di B.A.________, il
quale ha riferito che la vettura in questione viene utilizzata solo dalla
sorella e dal figlio della stessa, con sentenza del 13 dicembre 2005 ha
respinto il ricorso e confermato la decisione dipartimentale. Ha inoltre
posto a carico di A.A.________ la tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 500.--.

C.
A.A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Propone inoltre di accogliere il
suo gravame contro la decisione dipartimentale, di annullarla e di
riconoscergli fr. 500.-- per ripetibili della sede cantonale. Il ricorrente
postula in via alternativa di rinviare gli atti alla Pretura penale per un
nuovo giudizio, previa assunzione delle prove richieste. Fa valere una
violazione degli art. 9, 29, 30 e 32 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. Chiede
altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D.
Il presidente della Pretura penale rileva di avere richiesto l'audizione del
testimone sulla base della procedura applicabile per le contravvenzioni e di
avere concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla deposizione.
Precisa inoltre che l'infrazione è stata commessa il 25 febbraio 2004,
mercoledì delle Ceneri, e non il 25 febbraio 2005 come contenuto nel ricorso.
La Sezione della circolazione comunica di condividere le conclusioni del
giudizio impugnato.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153
consid. 1, 131 II 364 consid. 1, 352 consid. 1).

1.1 Le censure di violazione del diritto di essere sentito, del divieto
dell'arbitrio, del principio "in dubio pro reo" e della garanzia di un
giudice indipendente e imparziale sono proponibili, trattandosi di diritti
costituzionali dei cittadini, con il ricorso di diritto pubblico, mentre non
lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP,
che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv.
1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31
consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a; Robert Hauser/ Erhard Schweri/Karl
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 541
segg.).
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le
contravvenzioni, del 19 dicembre 1994; LPContr), il ricorso di diritto
pubblico adempie pure gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv.
1, 87 e 89 cpv. 1 OG). Poiché solo la decisione dell'ultima istanza cantonale
può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico, le critiche riguardanti
un'insufficiente istruttoria da parte della Sezione della circolazione non
possono essere esaminate. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art.
88 OG).

1.3 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale
federale, salvo eccezioni che non si verificano in concreto, può soltanto
annullare la sentenza impugnata (DTF 131 I 291 consid. 1.4, 129 I 173 consid.
1.5 e rinvio). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento
del giudizio impugnato, segnatamente la riforma dello stesso e l'attribuzione
di ripetibili della sede cantonale, il gravame è irricevibile.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera al giudice cantonale una violazione del diritto
di essere sentito, per avere rifiutato l'audizione di B.A.________ e un
confronto con l'agente denunciante. Sostiene che la madre avrebbe potuto
confermare ch'egli non sarebbe il solo parente ad utilizzare regolarmente
l'autovettura a lei intestata, che il giorno dell'infrazione egli non sarebbe
comunque stato alla guida della stessa e che non si potrebbe nemmeno
escludere che la detentrice avrebbe per finire rivelato il nome del
conducente. Secondo il ricorrente, un suo confronto con l'agente denunciante
avrebbe inoltre consentito di verificare le caratteristiche del conducente,
segnatamente se questi corrispondesse effettivamente a lui.

2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi
risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126
I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto
non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle
prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la
sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b). Nell'ambito della valutazione anticipata delle prove,
segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni,
all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale
federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a,
115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine;
sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT
I-2002, n. 83, pag. 529 segg.).
2.3 Premesso che l'audizione di B.A.________ e il confronto con l'agente
denunciante sono stati esplicitamente chiesti dal ricorrente solo con le sue
osservazioni del 16 agosto 2005 al verbale d'interrogatorio di C.A.________,
il presidente della Pretura penale ha fondato la colpevolezza del ricorrente
essenzialmente sulla deposizione di questo testimone, ritenendola chiara e
sufficiente, rinunciando quindi ad interrogare altri parenti. Nelle sue
osservazioni al rapporto di contravvenzione, B.A.________, invocando l'art.
125 CPP/TI, si era limitata ad addurre genericamente che alla guida della
vettura vi sarebbe stato un parente, rifiutandosi di rivelarne l'identità o
di fornire ulteriori precisazioni. Inoltre, nella dichiarazione scritta del
10 agosto 2005, essa ha semplicemente ribadito che il figlio A.A.________ non
sarebbe l'unico parente a utilizzare la sua automobile, dicendosi disponibile
a confermarlo in sede testimoniale. Di fronte alla chiara e inequivocabile
deposizione di C.A.________, la generica indicazione dell'esistenza di un
convivente della detentrice e di ulteriori parenti non è decisiva per la
causa. Il giudice cantonale poteva quindi, senza incorrere nell'arbitrio,
ritenere irrilevante l'interrogatorio di B.A.________ e rinunciare perciò ad
eseguirlo. L'identità di taluni altri parenti è peraltro addotta dal
ricorrente soltanto ora, dopo avere atteso l'esito della procedura cantonale,
violando quindi il principio della buona fede processuale (cfr. DTF 121 I 30
consid. 5f). D'altra parte, il presidente della Pretura penale non ha
condannato il ricorrente perché sarebbe stato riconosciuto dall'agente di
polizia. La segnalazione di questi è in effetti stata ritenuta rilevante
sostanzialmente riguardo al fatto che il conducente era un uomo, circostanza
che emerge altresì dall'avviso di contravvenzione steso dall'agente, e che
non è stata seriamente posta in discussione né dalla detentrice né dal
ricorrente medesimo dinanzi alla precedente istanza. Il rifiuto di eseguire
un confronto con l'agente denunciante, sulla base di un apprezzamento
anticipato della sua rilevanza, resiste quindi alle critiche di violazione
del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Tale rifiuto
nemmeno viola l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU invocato dal ricorrente, che non
esclude la possibilità di negare l'interrogatorio sia di testimoni a carico,
la cui deposizione non è decisiva, sia a discarico, fondandosi
sull'apprezzamento anticipato della loro rilevanza (DTF 129 I 151 consid.
3.1, 125 I 127 consid. 6c/cc-dd).

3.
3.1 Il ricorrente rimprovera al giudice cantonale di non avergli offerto la
possibilità di partecipare all'audizione di C.A.________, come prevederebbe
invece l'art. 57 CPP/TI. Sostiene inoltre che questi non avrebbe dovuto
essere considerato quale testimone, bensì quale indiziato siccome potenziale
conducente del veicolo.

3.2 Ora, il ricorrente si è espresso con le osservazioni del 16 agosto 2005
sul verbale d'interrogatorio di C.A.________ e, in quella sede, non ha
preteso di porre domande al teste né di farlo nuovamente interrogare alla sua
presenza, rinunciando quindi perlomeno implicitamente a procedere in questo
senso. Invocando per la prima volta in questa sede una pretesa violazione
degli art. 57 cpv. 1 CPP/TI e 6 n. 3 lett. d CEDU, il ricorrente viola ancora
una volta la buona fede processuale (DTF 121 I 30 consid. 5f). D'altra parte,
l'interrogatorio di C.A.________ non risulta inficiato da vizi di natura
formale, essendo in particolare stato preventivamente informato della sua
facoltà di rifiutarsi di rispondere, segnatamente alle domande la cui
risposta avrebbe potuto comportare l'apertura di un procedimento penale nei
suoi confronti o di quelli di un parente (art. 125 e 126 CPP/TI).
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il solo fatto di essere parente
della detentrice del veicolo non lo rendeva seriamente sospettato
dell'infrazione, sicché non si imponeva di interrogarlo quale indiziato (cfr.
DTF 98 IV 212 consid. 1; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, pag. 262, n. 1175). La questione rivestirebbe comunque una rilevanza
essenzialmente per il testimone stesso, per il quale un eventuale adempimento
del reato di falsa testimonianza potrebbe essere dubbio qualora fosse stato
interrogato a torto in quella veste (art. 307 CP; Stefan Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo 1997, n. 6 all'art. 307;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 152, n. 8).

4.
4.1 Il ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove. Critica
essenzialmente il fatto che il giudice cantonale si sia fondato sulla
segnalazione di un agente di polizia e abbia ritenuto affidabile la
deposizione di C.A.________, omettendo d'altra parte di prendere in
considerazione la dichiarazione 10 agosto 2005 della detentrice della
vettura.

4.2 Come visto, il presidente della Pretura penale non ha però fondato la
colpevolezza del ricorrente sul fatto ch'egli sarebbe stato riconosciuto
dall'agente di polizia e non ha quindi attribuito alla segnalazione di
quest'ultimo un peso decisivo. Tale segnalazione era in effetti rilevante
essenzialmente riguardo alla presenza di una persona di sesso maschile alla
guida della vettura, ciò che risulta in particolare dall'avviso di
contravvenzione 25 febbraio 2004 e dal rapporto di contravvenzione 16 marzo
2004 dell'agente. L'accertamento secondo cui il conducente era un uomo non è
quindi in contrasto con gli atti o manifestamente insostenibile, come è del
resto stato riconosciuto dallo stesso ricorrente nelle osservazioni del 16
agosto 2005 dinanzi alla precedente istanza per addurre l'estraneità ai fatti
di sua madre. Limitandosi a sostenere che la deposizione di C.A.________
sarebbe inaffidabile, siccome quale fratello di B.A.________ dovrebbe essere
considerato potenziale conducente e pertanto possibile autore
dell'infrazione, il ricorrente non sostanzia l'arbitrio da parte del giudice
cantonale nell'apprezzamento di questa prova. L'arbitrio è infatti
ravvisabile solo quando sia stato manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o sia stato omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi disponibili, siano state
fatte delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
Queste condizioni non risultano realizzate in concreto: la generica
dichiarazione scritta 10 agosto 2005 della detentrice del veicolo circa
l'esistenza di altri imprecisati parenti, che avrebbero utilizzato la sua
vettura in circostanze non specificate, non è idonea a sminuire la rilevanza
della chiara deposizione di C.A.________, che ha dichiarato di possedere due
sue vetture e di non avere mai guidato quella della sorella, che viene
utilizzata solo da lei e dal nipote ricorrente. Senza incorrere nell'arbitrio
né violare il principio "in dubio pro reo" il giudice cantonale poteva quindi
ritenere che l'infrazione fosse imputabile al ricorrente.

4.3 Alla luce di queste considerazioni, il giudizio impugnato non viola
nemmeno la garanzia di un giudice indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1
Cost.), ritenuto che il ricorrente non adduce sospetti oggettivi di
prevenzione del giudice cantonale, limitandosi a fondare una pretesa
parzialità di questo magistrato sulla base del diniego di assumere le prove
richieste e su asseriti accertamenti errati. Come risulta dai considerandi
esposti, il presidente della Pretura penale non è però incorso in errori
procedurali, che peraltro solo eccezionalmente potrebbero fondare un motivo
di ricusa, segnatamente quando fossero particolarmente grossolani e ripetuti
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20 e rinvii). Né la precedente istanza era
tenuta a indicare la possibilità di impugnare il suo giudizio con un ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale: l'obbligo per l'autorità cantonale
di indicare i rimedi giuridici previsto dall'art. 251 cpv. 2 PP concerne
infatti essenzialmente il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del
Tribunale federale (art. 268 segg. PP; DTF 119 IV 330 consid. 1c; ZBJV
137/2001, pag. 160; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen
Beschwerde, Berna 1994, pag. 135, n. 435/436). L'assenza di indicazioni
riguardo al rimedio del ricorso di diritto pubblico non è d'altra parte stata
di pregiudizio per il ricorrente, che ha tempestivamente impugnato in questa
sede con il gravame corretto la decisione cantonale.

5.
5.1 Il ricorrente ritiene infine arbitrario l'accollamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese di fr. 200.--, fissate dal giudice
cantonale tenendo conto dell'istruttoria svolta e del dispendio dovuto al suo
atteggiamento ostruzionista. Reputa inoltre ingiustificato il rimprovero.

5.2 Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, un'istruttoria è
effettivamente stata eseguita dinanzi all'ultima istanza cantonale, la quale
ha ordinato l'interrogatorio di C.A.________ determinandone l'oggetto e ha
dato al ricorrente la possibilità di esprimersi su tale atto istruttorio.
Questo aspetto non necessita comunque di ulteriore disamina siccome l'importo
complessivo delle spese giudiziarie stabilito dal giudice cantonale (fr.
500.--) è inferiore in misura apprezzabile al limite massimo di fr. 1'000.--
previsto dall'art. 15 cpv. 2 LPContr. Considerata la totale soccombenza del
ricorrente, esso non è manifestamente insostenibile.

6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico deve
essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame
sin dall'inizio privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 122 I 267
consid. 2b). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si
giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 11 aprile 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: