Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.239/2006
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{T 0/2}
1P.239/2006 /viz

Sentenza del 17 luglio 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb e Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino,
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona.

infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 marzo 2006 dal
presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 16 settembre 2005 l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di
infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa
di fr. 500.--. Gli rimproverava di non avere osservato alla guida della sua
vettura, il 17 aprile 2005 a Ponte Tresa, le segnalazioni ottiche ed
acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, e di essersi
conseguentemente immesso sui binari della ferrovia collidendo con il treno
che sopraggiungeva da destra.

B.
A.________ è insorto il 3 ottobre 2005 dinanzi alla Pretura penale del
Cantone Ticino, il cui presidente ha respinto il gravame con sentenza del 21
marzo 2006. Il giudice cantonale ha ritenuto gli atti sufficienti per
statuire sulla causa e non ha quindi dato seguito alla richiesta del
ricorrente di assumere ulteriori prove. Nel merito, ha accertato, sulla base
dei verbali d'interrogatorio dinanzi alla polizia, che l'automobilista si era
immesso negligentemente sui binari senza prestare attenzione ai segnali
attivati del passaggio a livello.

C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 24 aprile 2006 al
Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una
violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio e del
principio "in dubio pro reo". Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

D.
Il presidente della Pretura penale rinuncia a presentare osservazioni, mentre
la Sezione della circolazione condivide le conclusioni del giudizio
impugnato.

Diritto:

1.
1.1 Le censure di violazione del diritto di essere sentito, del divieto
dell'arbitrio e del principio "in dubio pro reo" sono proponibili,
trattandosi di diritti costituzionali dei cittadini, con il ricorso diritto
pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr.
art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I
38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a; Robert
Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ed., Basilea 2005, pag. 541 segg.).
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le
contravvenzioni, del 19 dicembre 1994), il ricorso di diritto pubblico
adempie pure gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1, 87 e
89 cpv. 1 OG). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove, sostenendo
che sulla base degli atti risulterebbe unicamente ch'egli era fermo da
diverso tempo davanti alla linea di demarcazione del segnale "dare
precedenza", posta oltre la croce di Sant'Andrea, quando è stato urtato dal
treno della FLP proveniente da Ponte Tresa. A suo dire, in mancanza di
ulteriori prove, sarebbe di per sé possibile che la segnalazione acustica e
luminosa del passaggio a livello non fosse ancora attivata nel momento in cui
era transitato.

2.2 Il ricorrente sostiene di avere dichiarato di essere transitato davanti
ai segnali luminosi ed acustici quando erano ancora spenti. Come rettamente
rilevato dal presidente della Pretura penale, tale tesi è stata però addotta
per la prima volta soltanto in sede di osservazioni dinanzi alla Sezione
della circolazione. Senza incorrere nell'arbitrio, il giudice cantonale ha
quindi ritenuto che l'argomentazione non trovava riscontro nel verbale
d'interrogatorio di polizia, ove il ricorrente aveva soltanto affermato di
non avere visto né udito i segnali di avvertimento posti prima del passaggio
a livello e di trovarsi sui binari, volgendo lo sguardo a sinistra per
controllare il traffico sulla strada principale in cui era intenzionato ad
immettersi, quando è avvenuta la collisione con il convoglio ferroviario
proveniente da destra. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare che l'affermazione del conducente secondo cui egli non avrebbe
semplicemente visto le luci lampeggianti né udito il segnale acustico senza
però sostenere che l'impianto non era attivato, poteva sostenibilmente
avvalorare la tesi di una sua disattenzione al momento di giungere al
passaggio a livello (cfr. sentenza 6P.24/2005 del 10 novembre 2005, consid.
4.2.3). In sede di interrogatorio, il ricorrente non aveva del resto
sostenuto che il traffico sulla strada principale fosse in quell'occasione
così intenso da dovere attendere per un periodo insolitamente lungo sulla
linea di demarcazione del "dare precedenza", adombrando in qualche modo la
possibilità che la segnalazione acustica e luminosa fosse entrata in funzione
solo in un secondo tempo, quand'egli era fermo su tale linea. D'altra parte,
in concreto, la precedente istanza ha anche tenuto conto della testimonianza
del macchinista del treno, che subito dopo la collisione aveva fatto notare
al ricorrente la presenza della segnaletica luminosa ed acustica, il quale
gli aveva risposto di non avervi fatto caso, poiché stava controllando il
traffico proveniente da sinistra. Nel gravame in esame, si sostiene
genericamente che la dichiarazione del macchinista sarebbe inattendibile per
il suo interesse a dimostrare la sua estraneità ai fatti e non
corrisponderebbe a quanto risulterebbe dal disco della motrice riguardo allo
spazio di arresto del treno. Non risultano tuttavia elementi concreti che
consentano di ritenere menzognera la deposizione del macchinista riguardo
alla dinamica dell'incidente. Del resto, la sua versione non contrasta con il
verbale d'interrogatorio del ricorrente stesso né, per quanto concerne la
velocità del convoglio al momento dell'impatto e lo spazio di frenata
impiegato, con i dati del disco della motrice. Non sono pertanto ravvisabili
motivi che imporrebbero di non prendere in considerazione la testimonianza
del macchinista, la quale poteva sostenibilmente confortare la conclusione
che l'automobilista fosse disattento e non avesse prestato la dovuta
attenzione alla segnalazione attivata prima di raggiungere i binari.
Fondandosi su una valutazione complessiva delle prove agli atti, il
presidente della Pretura penale poteva quindi non avere dubbi rilevanti e
insopprimibili sulla colpevolezza del ricorrente, senza che si imponesse di
assumere ulteriori prove. Il diritto di essere sentito non impedisce infatti
all'autorità di rinunciare all'assunzione di determinati mezzi probatori se è
convinta, sulla base di un loro apprezzamento anticipato, che non potrebbero
condurla a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425
consid. 2.1, 124 I 208 consid. 4a e rispettivi rinvii).

3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio giuridico della
Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 luglio 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: