Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.206/2006
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1P.206/2006 /biz

Sentenza del 25 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Ferrari, Eusebio.
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Damiano Bozzini,

contro

Comune di Minusio, rappresentato dal Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano.

licenza edilizia (ordine di ripristino),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa il
23 febbraio 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario di alcuni fondi nel Comune di Minusio, sui quali
ha promosso l'edificazione di un complesso immobiliare denominato "Parco
X.________" composto di quattro stabili (A, B, C e D). I progetti sono stati
approvati dall'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre
1974 e dal Municipio di Minusio il 19 novembre 1975. Negli anni seguenti
A.________ ha ottenuto l'approvazione di alcune modifiche dei progetti
originari. Riguardo allo stabile A (formato di due blocchi) egli ha
conseguito licenze edilizie in variante nel 1988, nel 1989 e nel 1992.
Un'ulteriore domanda di costruzione in variante del 18 dicembre 1991,
tendente in pratica ad innalzare lo stabile allo scopo di ricavarne un piano
abitabile in più, è stata invece respinta dal Municipio il 12 giugno 1995. In
ultima istanza, con sentenza 1P.76/1999 del 22 marzo 2000 (cfr. anche la
sentenza 1P.74/2005 del 2 giugno 2005), il Tribunale federale, che, come noto
alle parti, in precedenza si era occupato più volte del "Parco X.________",
ha respinto un ricorso dell'istante contro il diniego della licenza edilizia.

B.
Il promotore ha portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D (ad
eccezione delle finiture dell'attico di quest'ultimo edificio, realizzato
abusivamente e destinato alla demolizione; vedi al riguardo sentenza
1P.368/1992 e 1P.526 e 552/1993 del 3 febbraio 1994). I lavori concernenti il
blocco A sono stati invece interrotti allo stadio della costruzione della
struttura portante, dell'autorimessa sotterranea e dell'erezione dei muri di
ancoraggio verso via Y.________: dall'inizio del 1991 i lavori sono fermi
alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee (sentenza del 22
marzo 2000). Il promotore ha poi smantellato una parte delle installazioni di
cantiere, lasciandovi tuttavia una gru che il Municipio, sollecitato da
alcuni comproprietari del "Parco X.________", ha tentato di far rimuovere,
nel 1995 e nel 1999, per ragioni sia di ordine estetico sia di sicurezza. Le
ingiunzioni comunali sono state annullate dalle autorità cantonali, poiché la
licenza edilizia non era decaduta e poiché la misura non risultava sorretta
da sufficienti comprovate esigenze di sicurezza.

C.
Il 23 luglio 2003 il Municipio di Minusio ha diffidato il promotore a
riprendere e continuare i lavori di costruzione dello stabile A entro il 30
settembre seguente. Scaduto infruttuoso tale termine, prorogato su istanza
dell'interessato di un ulteriore mese, il 22 gennaio 2004 l'Autorità comunale
ha revocato la licenza edilizia rilasciata nel 1975 per detto stabile,
ordinando nel contempo il ripristino della relativa particella e
l'allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere, compresa la gru,
entro un termine di 60 giorni.

Il promotore ha impugnato questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, adducendo che era impossibile comprenderne gli effetti
concreti. Con risoluzione del 9 novembre 2004 il Governo ha parzialmente
accolto il gravame e ha annullato il provvedimento municipale laddove
ordinava genericamente il ripristino del menzionato fondo, mentre ha
confermato l'ordine di allontanare tutte le infrastrutture di cantiere, gru
compresa, in quanto formulato in maniera chiara e attuabile. Ha stabilito che
la revoca della licenza edilizia è solo il primo passo verso il ripristino di
una situazione conforme al diritto, da realizzare tramite il ristabilimento
totale del fondo secondo le modalità che dovranno essere ulteriormente
precisate dal Municipio.

Un ricorso interposto dal promotore contro la decisione governativa è stato
respinto, per quanto qui interessa, con sentenza 23 febbraio 2006 dal
Tribunale cantonale amministrativo.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale. Chiede di conferire effetto sospensivo al gravame e di
annullare la criticata sentenza. Al ricorso è stato concesso l'effetto
sospensivo in via superprovvisionale.
Il Tribunale amministrativo e il Consiglio di Stato, entrambi senza formulare
particolari osservazioni, si rimettono al giudizio del Tribunale federale. Il
Comune di Minusio propone di respingere il ricorso.

Con replica del 6 luglio 2006 il ricorrente si riconferma nelle sue
conclusioni e allegazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1).

1.3 La decisione impugnata non pone fine alla procedura. Essa conferma
infatti un ordine di ripristino parziale di un fondo in vista del suo
ripristino totale sulla base di modalità che devono ancora essere stabilite
dal Municipio, che non ha contestato detta decisione (su questo tema vedi DTF
128 I 3 consid. 1b); essa concerne solo una fase della procedura di
ripristino avviata nei confronti del ricorrente e assume una funzione
puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo
pertanto una decisione incidentale (DTF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215
consid. 2; 120 Ia 260 consid. 2b; 117 Ia 247 consid. 1).

In questo caso, secondo l'art. 87 OG, norma sulla quale il ricorrente non si
esprime, non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla
competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal
merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la
decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se
il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è
ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e
incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso
contro la decisione finale (cpv. 3; DTF 127 I 92 consid. 1c). Il
prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non
rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di
pregiudizi di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. 1C; 123 I 325 consid.
3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed.,
Berna 1994, pag. 341 segg.).

La prassi restrittiva sotto il profilo dell'art. 87 cpv. 2 OG vuole infatti
evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima
procedura (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e richiami; sentenza 1P.717/2004 del 12
agosto 2005 consid. 1.2.3, apparsa in RtiD I-2006 n. 34).

1.4 La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso
del promotore, rilevando che, secondo sia la legge edilizia vigente sia
quella previgente (art. 14 cpv. 1 LE e il previgente art. 47 cpv. 1 LE), la
licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro uno,
rispettivamente attualmente due anni dalla sua crescita in giudicato.
Ritenuto che il 23 luglio 2003 il Municipio ha diffidato senza successo il
ricorrente a riprendere e continuare i lavori, fermi dal 1991 e autorizzati
con un permesso di costruzione rilasciato nel 1975, esso poteva pertanto,
secondo la Corte cantonale, revocare la licenza edilizia in applicazione
dell'art. 24 del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9
dicembre 1992. I giudici cantonali hanno quindi confermato, quale conseguenza
diretta della revoca, l'ordine di allontanare tutte le infrastrutture di
cantiere e la gru ancora presenti, sottolineando che questa misura "è solo il
primo passo per ripristinare una situazione conforme al diritto tramite il
ristabilimento totale del fondo secondo le modalità che dovranno essere
ulteriormente precisate dal municipio di Minusio."
1.5 Il ricorrente fa valere che, vista l'interdipendenza dei vari edifici e
delle infrastrutture comuni, occorrerebbe definire quali siano le conseguenze
per le parti non revocate della licenza e precisare in quale misura
determinate edificazioni potrebbero essere portate a termine. L'ordine di
allontanamento dovrebbe inoltre permettergli di comprenderne la portata
concreta, per esempio riguardo alla recinzione e alle non meglio precisate
infrastrutture di quartiere, insistendo sull'inattuabilità di eseguire, per
mancanza di chiarezza. l'ordine di rimozione. È quindi manifesto che il
criticato ordine di ripristino e d'allontanamento di tutte le infrastrutture
di cantiere è strettamente collegato al ripristino totale del fondo
litigioso. Infatti, come si è visto, il Municipio dovrà stabilire le relative
modalità del ripristino totale, nella cui definizione gli compete
un'importante latitudine di giudizio. Non sono quindi manifestamente da
escludere, ricordate anche le numerose cause riguardanti il "Parco
X.________" sulle quali il Tribunale federale è stato chiamato più volte a
esprimersi (v. cause 1P.368/1992, 526 e 552/1993 e 1P.76/1999, citate,
1P.626/1994 dell'11 gennaio 1995, 1P.74/2005 del 2 giugno 2005, 1P.11/1995
del 5 gennaio 1998), divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.

1.6 Che in siffatte circostanze alla sentenza impugnata non possa essere
riconosciuto il carattere di decisione finale o incidentale comportante un
danno irreparabile, alla luce degli obiettivi dell'art. 87 OG, adottato per
esigenze d'economia processuale e quindi al fine di limitare l'accesso al
Tribunale federale, appare quindi chiaro (v. causa 1P.593/2003 dell'8 luglio
2005): con la norma, ripresa all'art. 93 LTF (sentenza 1B_13/2007 dell'8
marzo 2007 consid. 4, destinata a pubblicazione), si è infatti inteso
sgravare quest'autorità, la quale deve, di massima, come già si è detto,
esprimersi una sola volta nella medesima causa (DTF 117 Ia 251 consid. 1B;
106 Ia 229 consid. 3d).

2.
2.1
Ne segue che la sentenza cantonale, incidentale, non può essere impugnata ora
con ricorso di diritto pubblico: il gravame, in applicazione dell'art. 87 OG,
dev'essere quindi dichiarato inammissibile.

2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si
assegnano ripetibili al Comune di Minusio, che non si è avvalso del
patrocinio di un legale (art. 159 cpv. 1 OG).

2.3 L'emanazione di questo giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Minusio, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 luglio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: