Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.147/2006
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{T 0/2}
1P.147/2006 /biz

Sentenza del 13 aprile 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 1° febbraio 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 31 ottobre 2000 il Procuratore generale del Cantone
Ticino ha ritenuto A.________, commissario della polizia cantonale ticinese,
colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di denaro, falsità in atti formati
da pubblici ufficiali o funzionari e soppressione di documenti e ne ha
proposto la condanna a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni. Il magistrato inquirente gli rimproverava
sostanzialmente di avere, nella sua funzione di commissario presso la sezione
reati contro il patrimonio della polizia giudiziaria, sottratto una
conoscente al perseguimento penale in relazione a una ricettazione di pietre
preziose e gioielli provento di furto.

B.
L'accusato ha interposto opposizione al decreto d'accusa, sicché gli atti
sono stati trasmessi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per il
dibattimento. Con sentenza del 29 maggio 2002 il presidente della Corte ha
prosciolto A.________ da tutte le imputazioni. Adita dal Procuratore
pubblico, con giudizio del 10 febbraio 2004, la Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello ne ha respinto il ricorso.
Frattanto, il Consiglio di Stato aveva sospeso il commissario dalla sua
funzione e lo aveva contestualmente privato della metà dello stipendio dal 29
febbraio 2000 fino al 3 settembre 2002, data in cui è stato reintegrato nella
polizia.

C.
A seguito della sentenza assolutoria, A.________ ha presentato alla Camera
dei ricorsi penali (CRP) una domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317
CPP/TI di complessivi fr. 99'719.10. La pretesa era composta di fr. 31'407.30
per le spese di patrocinio, di fr. 4'000.-- per le spese peritali, di fr.
4'311.80 per gli interessi passivi relativi a due prestiti bancari e di fr.
60'000.-- per la riparazione del torto morale.
Con sentenza del 1° febbraio 2006, la CRP ha accolto parzialmente l'istanza,
riconoscendo ad A.________ un'indennità complessiva di fr. 13'039.35 oltre
interessi al 5 % dal 26 gennaio 2005, composta di fr. 9'039.35 per le spese
di patrocinio, di fr. 2'500.-- per la riparazione del torto morale e di fr.
1'500.-- per le ripetibili di quella sede.

D.
A. ________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo. Fa valere la violazione del
divieto dell'arbitrio, ribadendo sostanzialmente l'indennità esposta in sede
cantonale.

E.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero
pubblico chiede di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza
cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del
cittadino, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84
cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è
pacifica (art. 88 OG).

2.
Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione
dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le
norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole
generali degli art. 42 e segg. CO (Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 109 n.
7). L'onere della prova del danno spetta all'istante, che deve fondare la sua
richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (cfr. DTF 113 IV 93
consid. 3e, 107 IV 155 consid. 5). In questa valutazione, al giudice
cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale
federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio,
rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF
124 I 208 consid. 4, 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvii).

3.
3.1 Il ricorrente critica la riduzione delle note d'onorario esposte dal
patrocinatore, in particolare la rimunerazione oraria stabilita dalla CRP in
fr. 220.-- per le prestazioni riguardanti l'anno 2000 e in fr. 250.-- per
quelle successive. Sostiene che una tariffa oraria di fr. 300.-- sarebbe
conforme alla prassi adottata dal Consiglio di moderazione già nel 2001 e
risulterebbe in concreto adeguata al lavoro svolto e alla particolarità del
caso. Rileva che il procedimento sarebbe stato complesso anche per la
notevole risonanza mediatica ed avrebbe imposto un intervento difensivo
immediato e deciso, sicché la riduzione del dispendio orario esposto, e
segnatamente il mancato riconoscimento dei costi della perizia del prof.
Stefan Trechsel, sarebbe ingiustificata ed arbitraria.

3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la retribuzione
dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e
con la responsabilità assunta dal libero professionista, tenendo conto della
natura, dell'importanza, della complessità e delle difficoltà particolari, in
fatto o in diritto, della vertenza, come pure della condizione economica del
cliente e del valore litigioso. Non possono inoltre essere dimenticati il
tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai
colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato
ottenuto (DTF 122 I 1 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a,
109 Ia 107 consid. 3b).
Nell'applicazione della tariffa, segnatamente nella valutazione della
prestazione del patrocinatore, le autorità cantonali fruiscono di un margine
di discrezionalità assai vasto, in cui il Tribunale federale interferisce
sotto il ristretto profilo dell'abuso o dell'eccesso del potere di
apprezzamento (DTF 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48
consid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c).

3.3 La CRP ha stabilito la rimunerazione di fr. 220.-- all'ora per le
prestazioni fornite nel 2000, rispettivamente di fr. 250.-- all'ora per
quelle concernenti gli anni successivi, fondandosi sugli importi di base
riconosciuti, per quanto concerne l'onorario del difensore di fiducia, dalla
prassi del Consiglio di moderazione nell'applicazione della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (cfr. RtiD
I-2004, n. 29 pag. 97 seg.). Non condividendo la rimunerazione oraria di fr.
300.-- esposta dal patrocinatore e riducendola di conseguenza, la Corte
cantonale ha sostanzialmente ritenuto che la pratica non appariva
particolarmente complessa né aveva nell'insieme comportato un impegno
rilevante. Ora, questa argomentazione sembra invero discutibile, ove si
consideri che la procedura ha comunque comportato un'istruttoria
dibattimentale non trascurabile nell'ambito di un pubblico processo di oltre
venti ore, nonché una successiva procedura ricorsuale dinanzi alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Per la natura dei reati prospettati nei
confronti del ricorrente, che sarebbero stati commessi nella sua funzione di
commissario della polizia cantonale, e la risonanza mediatica assunta dal
caso, anche prescindendo dalle difficoltà fattuali e giuridiche non
eccessive, la causa appariva comunque delicata sotto il profilo della
gestione del mandato. Tuttavia, il fatto che la giurisprudenza del Consiglio
di moderazione ha già riconosciuto importi orari maggiori in pratiche di
difficoltà comparabile e che anche in caso di pratiche non particolarmente
complesse ha considerato adeguata una rimunerazione oraria di almeno fr.
300.-- non basta di per sé a fare ritenere arbitraria la tariffa di fr.
220.--/250.-- all'ora stabilita dalla CRP. L'arbitrio non è infatti
ravvisabile nella possibilità che anche un'altra soluzione sembri
eventualmente sostenibile o addirittura preferibile, occorrendo invece che la
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale sia manifestamente
insostenibile (cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e
rinvii). A titolo indicativo, la rimunerazione oraria fissata dalla CRP è
superiore in misura apprezzabile sia alla tariffa minima di fr. 180.--
all'ora considerata dal Tribunale federale quale base per l'indennizzo del
difensore d'ufficio (DTF 132 I 201 consid. 8) sia all'importo orario di fr.
200.-- recentemente confermato dal Tribunale federale per quanto concerne la
procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 131 V 153 consid. 7).
Orientativamente, essa è inoltre superiore all'onorario minimo di fr. 200.--
all'ora previsto dal regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al
Tribunale penale federale, del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31), e non si
scosta sostanzialmente dalla prassi cantonale applicabile ancora in tempi
recenti a cause penali di difficoltà superiori alla media (cfr. sentenza
1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3). Stabilendo in fr. 220.--/250.--
l'indennità oraria litigiosa, la CRP non ha quindi abusato del proprio potere
d'apprezzamento.

3.4
3.4.1 Il ricorrente critica poi, ritenendola arbitraria, la riduzione del
dispendio di tempo eseguita dalla CRP. Sostiene che il riconoscimento di sole
35 ore rispetto alle 61 ? esposte non terrebbe sufficientemente conto della
complessità del procedimento e delle operazioni concretamente effettuate, ove
solo si consideri che il processo sarebbe durato ben tre giorni. La massiccia
decurtazione sarebbe del tutto ingiustificata anche perché misconoscerebbe
l'adeguatezza dell'intervento difensivo e il risultato ottenuto, equivalendo
in sostanza a considerare superflua l'assistenza del difensore.

3.4.2 Per l'anno 2000 la Corte cantonale ha riconosciuto un dispendio di 9
ore rispetto alle 14,5 esposte, riducendo da 8,5 a 3 ore il tempo indicato
per i colloqui e le conferenze telefoniche con il cliente. Il ricorrente non
si confronta puntualmente con questa specifica decurtazione spiegando per
quali motivi essa sarebbe arbitraria, segnatamente per quali ragioni un
avvocato diligente avrebbe mediamente profuso, secondo la normale esperienza,
per un mandato di complessità analoga, un dispendio simile in colloqui con il
proprio assistito. La critica non deve quindi essere ulteriormente esaminata.

3.4.3 Per il periodo successivo, fino alla conclusione del processo, la CRP
ha rimunerato complessivamente 24 ore rispetto alle 47 ? indicate dal
patrocinatore. Nondimeno, secondo il giudizio del presidente della Corte
delle Assise correzionali, il dibattimento si è svolto sull'arco di tre
giorni ed è durato complessivamente circa 22 ore: ciò risulta essere stato
rettamente esposto dal patrocinatore del ricorrente nella sua specifica delle
prestazioni. Rimunerare in tali circostanze, per il periodo 2001/2002 fino
alla conclusione del giudizio di primo grado, unicamente 24 ore complessive,
equivale in sostanza a riconoscere soltanto il dispendio profuso al pubblico
dibattimento, senza tenere minimamente conto del tempo necessario alla sua
preparazione, ciò che conduce a un risultato manifestamente insostenibile e
pertanto arbitrario. D'altra parte, su questo punto la sentenza impugnata
risulta pure insufficientemente motivata, poiché si limita a ridurre in modo
generico il tempo indicato ma non si confronta concretamente con le
prestazioni esposte nel dettaglio dall'avvocato. È tuttavia senza incorrere
nell'arbitrio che i giudici cantonali non hanno considerato i costi relativi
al parere del prof. Trechsel, ritenuto che la sussunzione giuridica spettava
innanzitutto al patrocinatore nel contesto del mandato di difesa, non essendo
peraltro in discussione questioni giuridiche particolari. Del resto, il
ricorrente non fa specificatamente valere, conformemente all'art. 90 cpv. 1
lett. b OG (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 e rispettivi), che
lo stralcio di questa posta dell'onorario sarebbe di per sé manifestamente
abusivo.

3.4.4 Il ricorrente critica il fatto che, riguardo alle prestazioni relative
alla procedura ricorsuale, la CRP ha ritenuto sufficienti le ripetibili di
fr. 3'000.-- assegnate dalla Corte di cassazione e di revisione penale.
Sostiene che tale indennizzo non coprirebbe interamente l'impegno profuso in
un procedimento particolare come quello in questione. Premesso che, come
rileva il ricorrente medesimo, nella fase ricorsuale l'attività da rimunerare
è consistita essenzialmente nella preparazione e nella stesura delle
osservazioni al ricorso del Procuratore pubblico, l'importo in esame
corrisponderebbe a 12 ore lavorative rimunerate a fr. 250.-- orari.
Considerati i limitati atti procedurali necessari in questa fase e il fatto
che il patrocinatore del ricorrente già conosceva in modo approfondito
l'incarto, la CRP non ha abusato del proprio potere d'apprezzamento
rifiutandosi di riconoscere un'indennità eccedente le ripetibili (cfr.
sentenza 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 3.3).
3.4.5 Il ricorrente ritiene arbitrario anche l'ammontare delle ripetibili per
la redazione dell'istanza di indennità, stabilito dalla Corte cantonale in
fr. 1'500.--. Considerato che tale importo è stato fissato tenendo in
particolare conto del grado di soccombenza dell'istante, a seguito
dell'accoglimento perlomeno parziale del gravame in esame e del conseguente
annullamento del giudizio impugnato, la CRP dovrà nuovamente statuire anche
su questo punto. L'esame della censura è quindi prematuro in questa sede.

4.
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale il mancato rimborso degli
interessi passivi di complessivi fr. 4'311.80, relativi a due prestiti
bancari contratti per superare le ristrettezze economiche in cui versava a
causa del dimezzamento dello stipendio connesso alla pendenza del
procedimento penale. Sostiene che, a meno di incorrere nell'arbitrio, la CRP
non poteva considerare tale importo compensato dagli interessi versati dallo
Stato sullo stipendio arretrato, trattandosi di crediti di diversa natura.

4.2 In seguito alla reintegrazione nella sua funzione, al ricorrente è stato
versato l'intero salario arretrato, oltre a fr. 14'574.15 a titolo di
interessi. Questi risultano essere stati calcolati sull'importo lordo
complessivo del salario dovuto, al tasso del 5 % per l'intera durata della
sospensione dal lavoro (916 giorni). Tale modalità di calcolo appare tutto
sommato favorevole al ricorrente, sicché la Corte cantonale poteva, senza con
ciò pronunciare una decisione manifestamente insostenibile, ritenere che la
rimunerazione riconosciuta dallo Stato sul salario arretrato lo soddisfacesse
anche per quanto riguarda l'onere legato al debito ipotecario assunto. Nella
misura in cui adempie i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG, la censura va quindi respinta.

5.
5.1 Il ricorrente reputa arbitrario anche l'ammontare di fr. 2'500.--
riconosciutogli dalla CRP a titolo di riparazione morale, sostenendo in
particolare che l'indennità sarebbe stata ridotta a torto fondandosi su una
sua concolpa. Adduce che nei considerandi della sentenza di proscioglimento,
richiamati nel giudizio impugnato, si accenna soltanto genericamente
all'omissione di atti d'inchiesta, senza peraltro attribuirgliene
esplicitamente la responsabilità. Rileva che la questione di una sua
responsabilità secondo gli art. 41 segg. CO non è comunque stata
sufficientemente esaminata. Sostiene inoltre che la CRP, rimproverandogli la
mancanza di un certificato medico, avrebbe sottovalutato la gravità della
lesione alla personalità subita. Ribadisce infine la pretesa di fr. 60'000.--
formulata in sede cantonale.

5.2 L'art. 49 CO, applicabile in concreto a titolo di diritto cantonale
suppletivo, prevede che un'indennità per torto morale sia concessa nel caso
in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non
sia stata riparata in altro modo. La fissazione della riparazione morale
costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio
sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso
(DTF 123 II 210 consid. 2c). Essa deve essere fissata in funzione della
gravità della lesione alla personalità, tenendo conto di tutte le circostanze
di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della
reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione
familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a;
cfr. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1, 128 IV 53 consid. 7a pag.71, 125 III
269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417).

5.3 La Corte cantonale ha rilevato che le accuse contro il ricorrente
dovevano essere considerate gravi per un commissario di polizia che aveva
sempre avuto qualifiche molto buone. Ha inoltre accennato alle conseguenze
professionali legate al procedimento penale, segnatamente al periodo di
sospensione dalla sua funzione con trattenuta della metà dello stipendio,
nonché al clamore suscitato dal procedimento penale tra i colleghi di lavoro
e nella popolazione locale, anche in considerazione della pubblicazione di
articoli sulla stampa ticinese. La CRP ha stigmatizzato la durata rilevante
della procedura (quattro anni), adducendo che una maggiore celerità si
sarebbe imposta in considerazione della situazione particolare e delicata. A
torto l'ultima istanza cantonale ha però relativizzato le importanti
conseguenze personali e professionali per il ricorrente, rimproverandogli di
non avere dimostrato, mediante un certificato medico, l'esistenza di
specifici danni fisici o psichici superiori a quanto apparirebbe normale in
una situazione simile. Per valutare gli effetti della lesione subita, il
giudice può infatti fondarsi sulla reazione dell'uomo "medio" in un caso
simile, occorrendo comunque che il richiedente adduca e provi le circostanze
dalle quali si possa dedurre dalla grave lesione oggettiva la sua sofferenza
morale (DTF 120 II 97 consid. 2b; Roland Brehm, Commentario bernese, 3a ed.,
Berna 2006, n. 22 all'art. 49 CO). Ora, come esposto, la fattispecie
perseguita ed i reati prospettati nei confronti del ricorrente riguardavano
direttamente la sua attività di commissario della polizia e hanno comportato
la sua sospensione per un periodo non trascurabile di oltre due anni,
causando una pesante situazione di incertezza professionale. Considerate
inoltre la durata complessiva del procedimento e la risonanza nei mass media,
risulta manifesto che il ricorrente è stato colpito in modo significativo sia
nella sua considerazione professionale sia nelle sue relazioni private e
sociali. In tali circostanze, a meno di incorrere nell'arbitrio, la Corte
cantonale non poteva sminuire la gravità della lesione alla personalità del
ricorrente pretendendo che dimostrasse un pregiudizio fisico o psichico
superiore a quello mediamente subito in una situazione analoga.

5.4 Pure a torto la CRP ha poi limitato al ricorrente l'ammontare della
riparazione del torto morale considerando che la funzione pubblica comporti
il rischio di un'esposizione negativa e la certezza di una lesione più
incisiva rispetto a un comune cittadino. La giurisprudenza richiamata per
analogia dalla Corte cantonale al riguardo (DTF 127 III 481) non è
pertinente. Essa concerne infatti un caso di applicazione dell'art. 28 CC, in
cui una lesione della personalità attraverso la pubblicazione di un articolo
sulla stampa è stata ritenuta giustificata da un interesse pubblico
preponderante. Essendo per contro qui in discussione una riparazione del
torto morale sulla base dell'art. 317 CPP/TI in relazione con l'art. 49 CO,
il risarcimento deve essere fissato in funzione della gravità della lesione
della personalità, tenendo quindi conto, come si è visto, anche del
considerevole pregiudizio alla reputazione sociale e professionale del
ricorrente per il fatto che rivestiva la funzione di commissario della
polizia cantonale.

5.5 La Corte cantonale ha considerato che l'importo di fr. 2'500.-- per la
riparazione del torto morale teneva anche conto di una riduzione
riconducibile alla concolpa del ricorrente. Al proposito, la sentenza
impugnata non precisa il grado della riduzione, limitandosi a rilevare che
nei giudizi penali al ricorrente è stato rimproverato un comportamento
negligente, avendo in particolare il presidente della prima Corte ritenuto
che, pur se non intenzionalmente da parte del ricorrente, nella conduzione
delle indagini sarebbero stati omessi atti istruttori.
Secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono
compatibili con il divieto dell'arbitrio solo se l'interessato abbia
provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo
svolgimento con un comportamento colpevole, lesivo di una regola giuridica, e
che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332
consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi
generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e
fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF
112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione
ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico,
privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento
in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid.
2c). In questo contesto si inserisce anche l'art. 319a cpv. 1 CPP/TI, secondo
cui l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva
o concolpa dell'accusato prosciolto, entrato tuttavia in vigore dopo
l'emanazione del giudizio impugnato (BU 2006, pag. 296).
Ora, accennando in modo generico a pretese omissioni di atti d'indagine e a
negligenze del ricorrente nella conduzione dell'inchiesta, la CRP non gli ha
rimproverato la violazione di precisi doveri di servizio né ha concretamente
specificato per quali ragioni e in quale misura il suo comportamento sarebbe
riprovevole sotto il profilo del diritto al punto da giustificare una
riduzione dell'indennità (cfr. sentenza 1P.57/2004, del 2 giugno 2004,
consid. 10). Nelle esposte circostanze, tale riduzione non è quindi fondata
su motivi oggettivi e sostenibili, sicché l'importo di fr. 2'500.-- per la
riparazione del torto morale è stato per finire basato su una serie di
considerazioni manifestamente insostenibili, rivelandosi in ultima analisi
arbitrariamente modico. Gli atti devono pertanto essere rinviati alla CRP per
un nuovo giudizio anche su questo punto, rilevato comunque che l'importo di
fr. 60'000.-- chiesto dal ricorrente appare chiaramente eccessivo.

6.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere parzialmente
accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese (art. 156
cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per
ripetibili, ridotta tenendo conto della sua parziale soccombenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la
sentenza impugnata è annullata.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 aprile 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: