Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.121/2006
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{T 0/2}
1P.121/2006 /biz

Sentenza del 1° febbraio 2007
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,

contro

Municipio di Rovio, 6821 Rovio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

revisione generale del piano regolatore del Comune
di Rovio,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 17 gennaio 2006 dal Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario nel Comune di Rovio del fondo part. n. 729,
situato in località Gardiscia-Terzèra, a monte della strada che conduce ad
Arogno. La particella, di complessivi 6'427 m2, è inedificata ed è censita
quale prato e bosco.
L'11 dicembre 2000 il Consiglio comunale di Rovio ha adottato la revisione
generale del piano regolatore, che prevedeva tra l'altro l'attribuzione alla
zona residenziale estensiva di una parte del fondo ubicata vicino alla
strada. La superficie rimanente era invece assegnata al territorio senza
destinazione specifica nella misura in cui non era compresa nell'area
forestale siccome ricoperta da bosco. Il proprietario si è aggravato contro
il provvedimento pianificatorio chiedendo l'inserimento nella zona
edificabile di tutta la superficie non boschiva del fondo.

B.
Con risoluzione del 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
approvato il piano regolatore respingendo nel contempo il ricorso del
proprietario. Il Governo ha nondimeno negato l'approvazione al "territorio
senza destinazione specifica" così come proposto dal Comune, imponendogli di
elaborare mediante variante una destinazione adeguata. Ha inoltre subordinato
l'edificabilità del comparto in cui era parzialmente inserito il fondo part.
n. 729 ad un riordino fondiario poiché la conformazione delle particelle
appariva problematica sotto il profilo di una loro utilizzazione razionale e
dell'allacciamento stradale.

C.
A.________ ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), che, dopo avere esperito un sopralluogo,
ha respinto l'impugnativa con sentenza del 17 gennaio 2006. La Corte
cantonale ha rilevato che rispetto alla pianificazione previgente, del 1976,
la revisione del piano regolatore aveva comunque comportato un ampliamento
della superficie edificabile del fondo. Ha poi ritenuto che la particella non
rientrava nel comprensorio già largamente edificato e che un'ulteriore
estensione dell'edificabilità non era giustificata da una prevedibile
necessità di edificazione nel prossimo quindicennio. Il TPT ha infine
considerato ragionevole e corretto un riordino fondiario del comparto
edificabile interessato.

D.
A. ________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 1° marzo 2006 al
Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere un
accertamento arbitrario dei fatti e la violazione della garanzia della
proprietà. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

E.
La Corte cantonale si conferma nel suo giudizio. Il Consiglio di Stato
precisa che, nella decisione sul gravame del ricorrente, non aveva preso
posizione sul previgente assetto pianificatorio del fondo, ma aveva
unicamente riportato la relativa argomentazione ricorsuale: comunica di
condividere al proposito gli accertamenti del TPT, riconfermandosi nella
risoluzione di approvazione del piano regolatore. Il Municipio di Rovio
ribadisce l'orientamento pianificatorio del Comune e le argomentazioni già
addotte dinanzi alle autorità cantonali.

Diritto:

1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge
federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle
disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella
legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale
dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti
su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1°
gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di
ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene fatta
valere la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di
massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG,
come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT nella versione in vigore fino al
1° gennaio 2007.
Questo rimedio è dato anche nella misura in cui il giudizio impugnato,
confermando l'esigenza di procedere a un riordino fondiario, è fondato sulla
legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre
1970, che costituisce una normativa di diritto cantonale autonomo. Al
proposito, il ricorrente non fa comunque valere un'applicazione arbitraria
delle disposizioni cantonali né critica le argomentazioni addotte dal TPT
riguardo alla fondatezza di un simile provvedimento.

1.3 In quanto proprietario del fondo part. n. 729 di Rovio, A.________ è
senz'altro legittimato secondo l'art. 88 OG a impugnare la sentenza del TPT
che concerne direttamente il regime pianificatorio della sua particella (DTF
129 I 337 consid. 1.3).
1.4 Per ragioni di competenza, la Corte cantonale non ha formalmente
assegnato un nuovo assetto pianificatorio alla superficie senza destinazione
specifica, che il ricorrente vorrebbe interamente assegnata al comparto
edificabile. Il giudizio impugnato ne esclude però, inequivocabilmente ed in
via definitiva, l'attribuzione in una zona edificabile. In tale misura esso è
quindi di natura finale, sicché il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
anche sotto il profilo dell'art. 87 OG (cfr. sentenza 1P.550/2000 del 15
febbraio 2001, consid. 1c, in: RDAT II-2001, n. 63, pag. 252 segg. e
riferimenti).

1.5 Gli atti di causa sono sufficientemente chiari ed esaustivi per potersi
pronunciare sul gravame senza esperire un ulteriore sopralluogo dopo quello
eseguito in sede cantonale. Non viene quindi dato seguito alla relativa
richiesta del ricorrente (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà (art.
26 Cost.), sostenendo che il provvedimento pianificatorio non sarebbe
giustificato dall'interesse pubblico né rispettoso del principio della
proporzionalità. Ritiene che il suo interesse al mantenimento di una più
estesa edificabilità del fondo - fino al limite del bosco, come sarebbe stato
il caso secondo il piano regolatore previgente - prevarrebbe sul criterio
pianificatorio di densificare gli insediamenti verso i due nuclei del paese.
Ritiene inoltre la misura contestata inidonea e non necessaria per
raggiungere tale scopo.

2.2 Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della
proprietà, il parziale mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile
è di regola compatibile con la garanzia costituzionale invocata soltanto se
si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse
pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità
(art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2 e
rinvii). Premesso che il ricorrente non contesta che la misura pianificatoria
è fondata su una base legale sufficiente, il Tribunale federale esamina di
massima liberamente i requisiti dell'interesse pubblico e della
proporzionalità. Questa Corte si impone comunque un certo riserbo, poiché non
è un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali
meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; essa si astiene inoltre
dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere
l'istituzione o la delimitazione delle zone edificabili. L'accertamento dei
fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente
sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e
rinvii).

2.3 Il ricorrente non contesta le argomentazioni addotte dai giudici
cantonali sotto il profilo dell'art. 15 LPT, in particolare riguardo alla
circostanza secondo cui il fondo non rientra in un comprensorio già
largamente edificato e a quella per la quale una maggiore edificabilità non è
giustificata da una prevedibile necessità di terreni idonei all'edificazione
nei prossimi quindici anni. Egli non considera invero determinanti tali
aspetti, sostenendo che, poiché la contenibilità del piano regolatore
approvato dal Consiglio di Stato il 6 luglio 2004 non è sostanzialmente
mutata rispetto a quella del piano previgente oggetto dell'approvazione
governativa il 13 aprile 1976, occorrerebbe unicamente esaminare se la scelta
di densificare i comparti centrali del villaggio a scapito delle aree
periferiche sarebbe sorretta da un sufficiente interesse pubblico, prevalente
rispetto al suo interesse a costruire. Ora, adducendo tali argomentazioni, il
ricorrente considera sostanzialmente decisiva la situazione stabilita dal
piano regolatore previgente, che prevedeva a suo dire una superficie
edificabile più estesa di cui chiede ora il mantenimento. Tale piano
regolatore è tuttavia antecedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1980,
della LPT e non può quindi essere ritenuto conforme alla stessa, sicché la
circostanza secondo cui il fondo del ricorrente sarebbe stato edificabile
secondo il diritto previgente non assume una portata determinante (cfr. DTF
131 II 728 consid. 2.1, 125 II 431 consid. 3b, 123 II 481 consid. 6b-c, 122
II 326 consid. 4c). Trattandosi in concreto del primo piano regolatore
conforme alla LPT, il giudizio sull'attribuzione del fondo part. n. 729 alla
zona edificabile non poteva necessariamente prescindere da una valutazione
della qualità edificabile del territorio interessato sulla base dell'art. 15
LPT e dei principi pianificatori previsti dalla normativa federale. Spettava
quindi al ricorrente confrontarsi in questa sede con le puntuali
argomentazioni addotte dai giudici cantonali nel giudizio impugnato in
relazione all'art. 15 lett. a e b LPT, spiegando con una motivazione conforme
all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché e in quale misura il giudizio impugnato
violerebbe i suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258
consid. 1.3 e rispettivi rinvii).

2.4 Risulta comunque dagli accertamenti, non arbitrari, della Corte cantonale
che il fondo part. n. 729 è situato in un comparto relativamente periferico e
scarsamente edificato del territorio comunale. La decisione di limitare in
tale comprensorio la superficie edificabile a una fascia di terreno adiacente
alla strada, privilegiando la densificazione degli insediamenti verso le zone
centrali del paese (Ala Materna e il nucleo vecchio), risponde all'esigenza
di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo e poggia quindi su un criterio
pianificatorio oggettivo e ragionevole (cfr. art. 1 cpv. 1 LPT; sentenza
1P.102/2004 del 24 marzo 2005, consid. 2.5 e rinvii, in: RtiD II-2005, n. 37,
pag. 187 segg.). Considerato l'interesse generale ad impedire la formazione
di zone edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), il
provvedimento litigioso si avvera pertanto fondato su un sufficiente
interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente a una maggiore
edificazione, e rispetta il principio della proporzionalità. In effetti,
posto che parte del fondo rimane comunque attribuita alla zona edificabile e
che la possibilità di una sua edificazione razionale dopo il riordino
fondiario non è seriamente messa in dubbio dal ricorrente, la criticata
limitazione dell'uso della proprietà è idonea a raggiungere lo scopo
desiderato e non eccede i limiti dell'indispensabile (DTF 129 I 337 consid.
4.2 in fine e rinvii).

2.5 Alla luce delle considerazioni esposte, non occorre esaminare le censure
riguardanti l'accertamento dell'estensione della zona edificabile,
rispettivamente del comparto boschivo, secondo il piano regolatore
previgente. La questione non è infatti rilevante ai fini del presente
giudizio.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Rovio, al
Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Losanna, 1° febbraio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: