Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.6/2006
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1E.6/2006 /biz

Sentenza del 30 maggio 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comune di Grono,
ricorrente,
rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv.
Mario Molo,

contro

Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Governo
dei Grigioni e per esso dal Dipartimento costruzioni,
trasporti e foreste, Stadtgartenweg 11, 7000 Coira,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni, 3003 Berna,
Presidente della Commissione federale di ricorso
in materia d'infrastrutture e ambiente,
casella postale 336, 3000 Berna 14.

circonvallazione di Roveredo della strada nazionale
N 13 (revoca dell'effetto sospensivo);

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 22 dicembre
2005 dal presidente della Commissione federale di ricorso in materia
d'infrastrutture e ambiente.

Fatti:

A.
Con decisione del 19 agosto 1998 il Consiglio federale svizzero ha approvato
il progetto generale della circonvallazione di Roveredo della strada
nazionale N 13 dal km 5.329 al km 10.897 e ha disposto l'allestimento del
progetto esecutivo.
Il Cantone dei Grigioni ha presentato il 19 settembre 2001 al Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC) la domanda di approvazione dei piani del progetto esecutivo, che
prevede la demolizione del tratto autostradale costruito negli anni sessanta
attraverso l'abitato di Roveredo e l'aggiramento di questa località con un
nuovo tracciato, in particolare mediante la realizzazione della galleria di
San Fedele. Entro il termine di deposito dei piani diversi privati ed enti
pubblici, tra cui il Comune di Grono, hanno presentato opposizione.

B.
Con decisione del 23 aprile 2004 il DATEC ha approvato i piani del progetto
esecutivo. Ha dichiarato irricevibili o ha respinto la maggior parte delle
argomentazioni presentate dall'opponente, ne ha accolto alcune e ha posto una
serie di oneri da adempiere da parte dell'istante. Il Comune di Grono ha
quindi adito il 27 maggio 2004 la Commissione federale di ricorso in materia
di infrastrutture e ambiente (in seguito: Commissione di ricorso)
riproponendo in sostanza le proprie richieste.
In pendenza di procedura, il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste
dei Grigioni ha chiesto il 10 agosto 2005 alla Commissione di ricorso di
revocare l'effetto sospensivo al ricorso, limitatamente al tratto
autostradale iniziale di 4,47 km.

C.
Con decisione del 22 dicembre 2005 il presidente della Commissione di ricorso
ha accolto l'istanza di revoca dell'effetto sospensivo, autorizzando l'avvio
dei lavori di costruzione secondo la variante che prevede l'allacciamento
diretto in territorio di Grono del nuovo tracciato all'autostrada esistente
"previa approvazione dei piani d'abbassamento della carreggiata dinanzi
all'abitato di Grono da parte del Consiglio federale". In caso di mancata
approvazione di questi piani, detto presidente ha autorizzato l'inizio della
costruzione secondo il progetto approvato il 23 aprile 2004 dal DATEC. Con
una decisione parziale di stessa data, la Commissione di ricorso ha respinto
la maggior parte delle censure sollevate dal Comune di Grono contro la
decisione di approvazione dei piani del DATEC, segnatamente quella
riguardante lo spostamento del tracciato autostradale sulla sponda sinistra
del fiume Moesa. Ha per contro rinviato a una decisione ulteriore il giudizio
sulle questioni espropriative e sull'eventuale allestimento di un piano dei
provvedimenti secondo l'art. 31 OIAt.

D.
Il Comune di Grono impugna con un ricorso di diritto amministrativo dell'11
gennaio 2006 al Tribunale federale la decisione di revoca dell'effetto
sospensivo chiedendo di annullarla e di restituire tale effetto al suo
gravame del 27 maggio 2004. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi.

E.
La Commissione di ricorso e il Cantone dei Grigioni chiedono di respingere il
ricorso, mentre il DATEC chiede di dichiararlo privo d'oggetto. Frattanto,
con un ulteriore ricorso di diritto amministrativo del 30 gennaio 2006, il
ricorrente ha impugnato anche la contestuale decisione parziale di merito
(causa 1E.8/2006). L'8 maggio 2006 il direttore del Dipartimento costruzioni,
trasporti e foreste dei Grigioni ha comunicato al Tribunale federale l'esito
negativo delle notorie trattative in corso tra le parti.

Diritto:

1.
1.1 L'oggetto dell'impugnativa è una decisione che revoca l'effetto
sospensivo al gravame pendente dinanzi alla Commissione di ricorso nella
misura in cui non è stato evaso con la decisione parziale di stessa data. Si
tratta al proposito di una decisione incidentale impugnabile con un ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale, siccome questo rimedio è di
principio ammissibile contro la decisione finale della Commissione di ricorso
riguardante l'approvazione dei piani (art. 101 lett. a in relazione con
l'art. 99 cpv. 2 lett. d OG).
Visto l'esito del ricorso in esame, si può lasciare indecisa la questione di
sapere se in concreto la decisione incidentale possa cagionare per il
ricorrente un pregiudizio irreparabile, presupposto ulteriore per
l'ammissibilità del gravame (cfr. art. 97 OG in relazione con gli art. 5 e 45
cpv. 1 PA; DTF 127 II 132 consid. 2a e rinvii).

1.2 Quale parte nel procedimento amministrativo il ricorrente è abilitato a
fare valere, indipendentemente dalla sua legittimazione nel merito, che il
presidente della Commissione di ricorso avrebbe revocato a torto l'effetto
sospensivo al suo gravame (DTF 129 II 286 consid. 1.3).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta la violazione della garanzia di un giudice
indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.). Sostiene che il giudice
delegato all'istruttoria della Commissione di ricorso in una lettera del 12
luglio 2005 avrebbe suggerito al Comune di Roveredo di chiedere la revoca
dell'effetto sospensivo, lasciando intendere che un'eventuale istanza in tal
senso sarebbe stata accolta. Rileva inoltre l'esistenza sui piani di
indicazioni quali "tracciato definitivo secondo la decisione della
Commissione ricorsi", "approvazione parziale" e "approvazione successiva",
quale anticipazione concordata del giudizio.

2.2 Ora, queste circostanze erano note al ricorrente già in pendenza della
procedura dinanzi alla Commissione di ricorso, ben prima ch'essa emanasse le
decisioni del 22 dicembre 2005 impugnate in questa sede. Nelle osservazioni
del 21 ottobre 2005, alla richiesta di revoca dell'effetto sospensivo il
ricorrente si era limitato a chiedere spiegazioni riguardo a eventuali
contatti informali con le parti in relazione alle diciture sui piani. Il
giudice delegato vi ha dato seguito con lettera del 25 ottobre 2005, negando
l'esistenza di simili contatti e richiamando al ricorrente la facoltà di
presentare una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 10 PA. Non risulta
che il ricorrente abbia poi esplicitamente insistito su questo aspetto,
presentando una formale domanda di ricusa nei confronti del giudice delegato
o di altri membri della Commissione chiamata a statuire sulla causa.
Eventuali motivi di esclusione o ricusazione dovevano infatti essere fatti
valere non appena possibile, alla prima occasione utile dopo averne avuto
conoscenza. Invocando soltanto ora una pretesa violazione dell'art. 30 cpv. 1
Cost., dopo avere atteso l'esito della procedura dinanzi alla Commissione di
ricorso, il ricorrente disattende quindi il principio della buona fede
processuale (DTF 124 I 121 consid. 2, 121 I 30 consid. 5f e rinvii).

3.
3.1 Il Comune di Grono sostiene essenzialmente che la revoca dell'effetto
sospensivo non sarebbe giustificata da motivi di economia processuale o di
urgenza, ritenuto che la Commissione di ricorso ha contestualmente emanato
anche una decisione parziale sulla questione più importante dello spostamento
del tracciato autostradale. Esclude inoltre il rischio di eventuali ulteriori
lungaggini, tanto più che la revoca è pure subordinata all'approvazione da
parte del Consiglio federale di una modifica del progetto generale. Il
ricorrente critica la procedura adottata dalla Commissione di ricorso,
sottolineando la confusione generata dalla contemporanea emanazione delle due
decisioni e adduce per finire una pretesa disparità di trattamento.

3.2 Secondo l'art. 55 cpv. 2 PA, dopo il deposito del ricorso, il presidente
dell'autorità di ricorso gli può togliere l'effetto sospensivo. Ora, la
realizzazione del progetto in discussione presuppone l'espropriazione di
fondi interessati dal tracciato stradale. Il ricorrente, quale proprietario
fondiario, risulta in particolare essere colpito da un previsto esproprio di
una superficie di 3'385 m2 e dall'occupazione temporanea di 1'855 m2.
Trattandosi della realizzazione un'opera pubblica per la quale sono necessari
interventi espropriativi l'inizio dei lavori può avvenire solo al termine
della procedura espropriativa, rispettivamente quando fosse autorizzata
l'anticipata immissione in possesso che dovesse essere chiesta dall'ente
espropriante (art. 39 cpv. 4 LSN in relazione con l'art. 76 cpv. 4 LEspr). La
decisione sulla domanda di anticipata immissione in possesso è di competenza
del presidente della Commissione federale di stima, che deve sentire i
proprietari interessati (art. 39 cpv. 4 LSN, art. 76 cpv. 2 LEspr), i quali
possono proporre in quell'ambito i motivi che, a loro dire, si opporrebbero a
una realizzazione immediata del progetto prima del pagamento dell'indennità,
rispettivamente prima della fine delle procedure di ricorso contro
l'approvazione dei piani. Di massima, non si giustifica quindi di conferire
in quest'ultime procedure l'effetto sospensivo ai ricorsi, occorrendo
lasciare al presidente della Commissione federale di stima la facoltà di
ponderare gli interessi in discussione in ogni singolo caso in cui è
richiesta l'anticipata immissione in possesso (cfr. art. 76 cpv. 4 LEspr; DTF
115 Ib 94, 104 Ib 176 consid. 2). Questa giurisprudenza, riferita in origine
al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, può valere
analogamente per la procedura dinanzi alla Commissione di ricorso nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 55 PA (cfr. sentenza 1A.172/2004 del 21 settembre
2004, consid. 5, apparsa in: ZBl 106/2005, pag. 263 segg.; sentenza
1E.14/2000 del 1° febbraio 2001).

3.3 Premesso che la questione principale dello spostamento del tracciato è
stata oggetto della contestuale decisione parziale sicché un eventuale
effetto sospensivo al proposito concerne di per sé il ricorso di diritto
amministrativo presentato dal ricorrente contro tale giudizio (art. 111 cpv.
2 OG), per i motivi esposti al precedente considerando la revoca dell'effetto
sospensivo non viola comunque il diritto federale. Il ricorrente potrà
infatti, se del caso, addurre le ragioni che giustificherebbero il
mantenimento dello stato di fatto nell'ambito dell'eventuale procedura di
anticipata immissione in possesso.
Nelle esposte circostanze, pur considerando che invero la revoca dell'effetto
sospensivo, adottata contestualmente alla decisione parziale sul merito con
la quale sono rimaste inevase talune censure ricorsuali, provoca in concreto
una situazione processuale inutilmente complessa e di difficile lettura, non
occorre esaminare ulteriormente le argomentazioni sollevate dal ricorrente
concernenti peraltro anche il merito della causa. Né va in particolare
esaminata la condizione posta dalla precedente istanza di subordinare l'avvio
dei lavori di costruzione all'approvazione da parte del Consiglio federale
dell'abbassamento della carreggiata dinanzi all'abitato di Grono: da un
canto, il giudizio su questo quesito potrebbe infatti pregiudicare la
decisione del Tribunale federale sui gravami di merito (cfr. DTF 129 II 286
consid. 3) e, dall'altro, l'eventuale invalidamento della condizione posta
non potrebbe di principio essere pronunciato in questa sede, poiché nel
periodo di revoca dell'effetto sospensivo, esso potrebbe comportare per il
ricorrente un peggioramento della sua posizione (cfr. art. 114 cpv. 1 OG).

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Vista
la natura della presente procedura si rinuncia a prelevare una tassa di
giustizia. Al ricorrente, soccombente, non si assegnano ripetibili della sede
federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Governo dei Grigioni, al
Presidente della Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture
e ambiente nonché al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 30 maggio 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: