Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.10/2006
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{T 0/2}
1E.10/2006 /biz

Sentenza del 6 luglio 2006
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente,

contro

AlpTransit San Gottardo SA,
opponente,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni, 3003 Berna.

approvazione dei piani della linea di base del San Gottardo, comparto di
Biasca Campagna (modifica
del progetto Piazza della tecnica ferroviaria),

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata 1° giugno 2006
dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni.

Fatti:

A.
La tratta a cielo aperto Biasca campagna - Nodo della giustizia fa parte del
progetto relativo alla nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo
ed è disciplinata dal decreto federale del 4 ottobre 1991 sul transito alpino
(RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). Con decisione dell'8
maggio 2001 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani relativi alla
citata tratta, presentati dalla società AlpTransit San Gottardo SA (in
seguito: AlpTransit), cui spetta l'attuazione dell'opera.

B.
Il 9 settembre 2005 AlpTransit ha sottoposto per approvazione all'Ufficio
federale dei trasporti, quale autorità con facoltà d'istruzione, la modifica
del progetto "Piazza della tecnica ferroviaria", pubblicato nel Foglio
ufficiale del Cantone Ticino. Al progetto si sono opposti il Comune di Biasca
e A.________. Il Patriziato di Biasca ha notificato pretese d'indennità.
Mediante decisione del 1° giugno 2006 il DATEC, dopo aver dichiarato
irricevibile per carenza di legittimazione l'opposizione di A.________, ha
approvato il menzionato progetto imponendo ad AlpTransit una serie di oneri.

C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale la decisione di approvazione dei piani, nella misura in cui gli è
stata negata, quale cittadino patrizio, la legittimazione. Chiede, in via
principale, di annullare la decisione del DATEC invitandolo a esaminare nel
merito la sua opposizione e, in via cautelare, di concedere effetto
sospensivo al gravame.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 18h cpv. 5 della legge federale sulle ferrovie del 20
dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101), in relazione con l'art. 25 cpv. 1
dell'ordinanza sul transito alpino (OTrAl; RS 742.104.1) e art. 18 cpv. 2
lett. b Lferr, la decisione di approvazione dei piani del Dipartimento può
essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale (cfr. DTF 131 II 581 consid. 2.1). Il rimedio, tempestivo,
è pertanto ammissibile.

1.2 Il ricorrente può far valere che il DATEC gli avrebbe negato a torto la
legittimazione a opporsi all'approvazione dei piani (cfr. DTF 127 II 264
consid. 1a, 125 II 10 consid. 2b, 123 II 232 consid. 2 pag. 234).

1.3 Secondo l'art. 18f Lferr, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni
della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (RS 172.021)
o della legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930 (LEspr: RS 711)
può fare opposizione presso l'autorità competente. La questione dev'essere
esaminata sulla base dell'art. 48 lett. a PA, che ha lo stesso tenore
dell'art. 103 lett. a OG relativo al ricorso di diritto amministrativo.

1.4 Giusta l'art. 103 lett. a OG la facoltà di interporre ricorso di diritto
amministrativo spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la decisione lo tocca più di
chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla
circostanza che siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con
l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione.
Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura
tutela di interessi di terzi è inammissibile: l'azione popolare è esclusa
(DTF 131 II 587 consid. 2 e 2.1, 125 I 7 consid. 3a-c, 123 II 425 consid. 2).
In particolare, nella procedura di approvazione dei piani ferroviari, il
privato cittadino interessato dall'edificazione dell'opera deve spiegare
concretamente in quale misura il progetto violi il diritto federale riguardo
alla situazione del suo fondo (DTF 120 Ib 59 consid. 1c e d, 118 Ib 206
consid. 8b, pag. 214 seg.; sentenza 1E.10/2001 del 26 novembre 2001 consid.
1c, apparsa in RDAT I-2002 n. 65). È generalmente legittimato a ricorrere
colui che abita vicino a un impianto che sia fonte di un rumore chiaramente
percettibile e tale da disturbare la sua tranquillità (DTF 121 II 171 consid.
2b, 119 Ib 179 consid. 1c pag. 184).

1.5 Il ricorrente non rende per nulla verosimile che queste condizioni
sarebbero adempiute nei suoi confronti. È quindi a ragione che il DATEC non
ha esaminato la sua opposizione nel merito.

1.6 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione e a dimostrarla (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165, 125I
173 consid. 1b, 253 consid. 1c) si limita a ribadire l'assunto, compiutamente
e rettamente confutato nella decisione impugnata ai cui pertinenti motivi si
può rinviare (art. 36a cpv. 3 secondo periodo OG), secondo cui la sua qualità
di cittadino patrizio comporterebbe la sua legittimazione ad opporsi alla
contestata approvazione dei piani: ciò poiché, al suo dire, l'Amministrazione
(Ufficio) patriziale non sarebbe competente a pronunciarsi sull'affitto, la
permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e il godimento dei beni
patriziali, queste competenze spettando al Consiglio patriziale. Ora il
ricorrente non è manifestamente legittimato a far valere, in nome proprio e
personale, l'asserita lesione di interessi di terzi, segnatamente
dell'Ufficio o del Consiglio patriziale (cfr. DTF 131 II 587 consid. 5.2),
ch'egli nemmeno sostiene d'essere abilitato a rappresentare. Né egli adduce
d'essere toccato, quale proprietario di fondi, dalla decisione impugnata. La
circostanza, sulla quale egli insiste, che il progetto è pubblicato sul
Foglio ufficiale non comporta chiaramente la legittimazione a fare
opposizione per cittadini non toccati dai piani in esame.

2.
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese sono poste a carico
del ricorrente, il gravame essendo manifestamente infondato (cfr. art. 116
cpv.1 LFespr). Comunque, vista la natura della presente procedura, si
giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (sentenza 1E.10/2001
consid. 4, citata).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, all'AlpTransit e al Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 6 luglio 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: