Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 422/2004
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Causa {T 7}
U 422/04

Sentenza del 5 ottobre 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

N.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso
Pestalozzi 21b, 6900 Lugano,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 26 ottobre 2004)

Fatti:

A.
A.a N.________, nato nel 1962, cittadino portoghese, coniugato, al momento
dei fatti attivo quale carpentiere presso l'impresa generale di costruzioni
A.________ e come tale obbligatoriamente assicurato presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto
vittima di un primo incidente della circolazione in data 2 gennaio 1997,
riportando una distorsione cervicale, una contusione alla spalla destra,
nonché una contusione pretibiale destra.

L'assicuratore infortuni ne ha assunto le conseguenze fino al 1° febbraio
1999. La chiusura del caso per assenza di nesso di causalità adeguato tra
incidente e disturbi psichici così come per carenza di disturbi di natura
organica riconducibili all'infortunio è stata confermata dal Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 4 settembre 2000, passato
in giudicato.

A.b In data 26 luglio 2001 l'assicurato è rimasto coinvolto in un nuovo
incidente della circolazione in Francia, mentre, alla guida della propria
autovettura, si recava in Portogallo con la famiglia per trascorrervi le
vacanze. In seguito all'infortunio egli ha accusato dolori cervicali e
dorso-lombari senza lesioni ossee radiologicamente documentabili (certificato
medico emesso lo stesso giorno dall'ospedale di B.________). Il medico
curante, dott. S.________, e i sanitari della clinica Z.________, presso cui
l'assicurato è stato degente dal 3 ottobre al 14 novembre 2001, hanno
diagnosticato un trauma da accelerazione della colonna cervicale. L'INSAI ha
assunto il caso, corrispondendo le relative prestazioni di legge.

Dopo aver sottoposto l'interessato a perizia neurologica eseguita dal dott.
F.________, direttore del servizio di neurologia dell'ospedale H.________,
che aveva già esaminato l'assicurato in occasione del primo infortunio, con
decisione dell'8 gennaio 2004, confermata il 19 febbraio 2004 anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato, rappresentato dall'avv.
Sciuchetti, l'assicuratore infortuni ha ritenuto che egli avesse raggiunto lo
status quo sine e pertanto ha negato, a partire dal 1° gennaio 2004, il
diritto al rimborso di spese di cura e al versamento di ulteriori indennità
giornaliere, precisando che le affezioni di cui soffriva erano riconducibili
a malattia. Nel provvedimento su opposizione l'INSAI ha inoltre attestato di
rinunciare a stabilire se tra i disturbi psichici di cui soffriva
l'assicurato e l'infortunio vi era un nesso di causalità naturale, in quanto
in ogni caso non era dato il nesso di causalità adeguato.

B.
Contro la decisione su opposizione N.________, sempre patrocinato dall'avv.
Sciuchetti, ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendone l'accoglimento, segnatamente, in via principale,
il riconoscimento di una rendita di invalidità di almeno il 70%, mentre in
via subordinata postulava l'accertamento del nesso di causalità tra
l'infortunio e i disturbi di cui soffriva. A motivazione del gravame
l'insorgente ha precisato che l'infortunio andava considerato medio-grave e
che l'incapacità lavorativa causata dai dolori in nesso causale con
l'infortunio era durata a lungo e si era verificata immediatamente dopo un
precedente infortunio che aveva anch'esso provocato inabilità lavorativa.

Con giudizio del 26 ottobre 2004 la Corte cantonale ha respinto il gravame,
ritenuto che da un punto di vista organico era stato raggiunto lo status quo
ante, mentre per quanto riguardava i disturbi psichici non vi era nesso di
causalità adeguato con l'infortunio subito, non essendo adempiuto alcun
criterio in maniera particolarmente incisiva né più criteri cumulativamente.

C.
L'assicurato, ancora rappresentato dall'avv. Sciuchetti, insorge con ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
ripropone in via principale e in via subordinata le richieste di prima
istanza. Dei motivi si dirà, se necessario, in seguito.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'INSAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso

Diritto:

1.
1.1 Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita di invalidità
dell'assicurazione infortuni a N.________, segnatamente l'esistenza di un
nesso di causalità adeguato tra infortunio e disturbi psichici dopo il 1°
gennaio 2004. Non è invece (più) contestato che, per quanto riguarda le
conseguenze di natura organica, lo status quo sine sia stato nel frattempo
raggiunto.

1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF).

Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il
periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili,
come già evidenziato dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le
norme in vigore successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445).

2.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che
regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC).

Indipendentemente dall'applicabilità temporale (e personale: si veda in
proposito l'art. 2 no. 1 del regolamento n. 1408/71) dell'ALC alla presente
fattispecie (cfr. DTF 130 V 160 consid. 5 e 128 V 317 consid. 1b/bb), i
presupposti materiali per un eventuale obbligo prestativo dell'assicuratore
infortuni ricorrente oltre la data litigiosa del 1° gennaio 2004 si
determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a
seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. sentenza del 15 aprile
2004 in re F., U 76/03, consid. 1.3).

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già correttamente indicato i presupposti necessari per l'erogazione di
prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 10 segg. e
art. 15 segg. LAINF).

3.2 In proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che,
senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo. Non occorre,
viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico
e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in
materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso
di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa
essere reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze
ivi citate).

3.3 In materia di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortunio del
tipo "colpo di frusta" senza prova di deficit funzionale, l'esistenza di un
rapporto di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di
guadagno deve essere ammessa, di principio, in presenza del quadro clinico
tipico riconosciuto in tale ambito, caratterizzato da disturbi multipli,
quali diffusi mal di testa, vertigini, disturbi della concentrazione e della
memoria, nausee, affaticabilità, disturbi della vista, irritabilità, labilità
affettiva, depressione ecc.. Occorre tuttavia che l'esistenza di un tale
trauma cervicale come pure le sue conseguenze siano debitamente attestate da
indicazioni mediche attendibili (DTF 119 V 340 consid. 2b/aa). Ciò significa
che non basta dimostrare la presenza di un trauma cervicale per ricondurre a
quest'ultimo tutta una serie di disturbi, peraltro rientranti nel quadro
tipico di una simile lesione, senza avere precedentemente accertato se i
singoli disturbi siano o meno conseguenza del trauma cervicale oppure
eventualmente di una patologia preesistente (sentenza del 2 settembre 2003 in
re L., U 299/02, consid. 2.3).

4.
4.1 Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e il danno che ne deriva. Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo
il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi
citate). A quest'ultimo proposito occorre aggiungere che in presenza di un
danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente
non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni
particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si
producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). È quindi essenzialmente in
presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo
importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa, 117 V 367
consid. 6a).

4.2 Nel caso di disturbi di natura psichica conseguenti ad infortunio, la
valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato viene effettuata
in base a determinati criteri nell'ipotesi in cui ci si trovi confrontati
oppure no con un trauma tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, con un
trauma analogo o con un trauma cranio-cerebrale. Se viene in particolare
ammessa l'esistenza di uno dei traumi elencati, per stabilire l'adeguatezza
del nesso causale ci si deve fondare sui criteri elencati in DTF 117 V 366
seg. consid. 6a e 382 seg. consid. 4b, se si tratta di un infortunio di media
gravità, non essendo decisivo accertare se i disturbi siano piuttosto di
natura psichica o fisica (DTF 117 V 367 consid. 6a). Per contro, negli altri
casi l'esame dell'adeguatezza si deve eseguire in base ai criteri di cui alle
sentenze pubblicate in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid. 5c/aa.

In particolare il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di
deficit funzionale organico ed i pregiudizi, rispettivamente le limitazioni
della capacità lavorativa e di guadagno ad esso riconducibili (DTF 122 V 415,
117 V 359), deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel
caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 e
403) allorché le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi
di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate,
sono comunque completamente relegate in secondo piano rispetto alla marcata
problematica psichica (DTF 123 V 99 consid. 2a con riferimenti ivi citati).

In seguito ad una precisazione della sua prassi, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha tuttavia recentemente stabilito che l'esame del nesso di
causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili
nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio,
conformemente a quanto sancito in DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la
problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo
l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di
tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso
dell'intera evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il
giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai
secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano (RAMI 2002
no. U 465 pag. 438 seg. consid. 3a e b e riferimenti ivi citati).

5.
5.1 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di
trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V
104 consid. 3e, 115 V 138 segg. consid. 6-7, 405 segg. consid. 4-6). Questa
Corte ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica,
nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi
gravi e in quella degli eventi di grado medio (cfr. anche RDAT 2003 II no. 67
pag. 279 consid. 4.2).
5.2 Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha
fatto una caduta o scivolata banale), l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

5.3 Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del
nesso di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa
dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

5.4 Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione di
sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I
criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la
particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi
psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche.

5.5 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi
menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare uno solo per
riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un
unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra
quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso
addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo
può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza
particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa
dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di
complicazioni durante la cura. Nel caso in cui nessun criterio riveste da
solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più
criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per
esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono
essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché
l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid.
8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti).

6.
Nel proprio ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non contesta che
l'incidente stradale di cui è rimasto vittima in autostrada nel 2001 a
seguito di un tamponamento sia da classificare nella categoria media. Egli
ritiene tuttavia, contrariamente al parere della Corte cantonale, che il
nesso di causalità adeguato vada riconosciuto in quanto la ripetizione
dell'evento così come l'incapacità lavorativa, che si sarebbe protratta per
ben sei anni e meglio dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, devono essere
ritenuti aspetti determinanti per l'insorgenza dei disturbi psichici. In
proposito il patrocinatore precisa che il ripetersi di un evento risentito
estremamente cagionevole da parte dell'assicurato, che già aveva vissuto
analoga situazione, non potrebbe non assurgere a valore "incisivo" per
determinare l'adeguatezza del nesso causale. In pratica egli chiede che, per
stabilire il nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio
del luglio 2001, venga tenuto conto delle conseguenze provocate da entrambi
gli infortuni.

7.
In via preliminare va rilevato che la Corte di primo grado ha applicato
implicitamente, cioè senza addurre motivazione alcuna, malgrado l'assicurato
sia rimasto vittima di un trauma tipo "colpo di frusta", diagnosticato da
diversi sanitari, la giurisprudenza riguardante l'evoluzione psichica abnorme
in seguito a infortunio (v. in proposito DTF 115 V 138 seg.).

Tale agire non è contestato dalle parti e va confermato, ritenuto che sin
dall'inizio la problematica psichica si è posta in primo piano, come emerge
dai rapporti medici redatti dai sanitari della clinica Z.________ e dalla
terapia intrapresa presso il dott. E.________, che in ogni caso essa lo è
senz'altro per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2004, oggetto della
presente procedura (il perito ha attestato uno stato psichico aggravato e
diagnosticato reazione acuta ad un fattore di stress [F43.01] nonché episodi
di amnesia dissociativa [F44.0] presso un paziente che soffre di disturbi
dell'adattamento con perturbazione mista delle emozioni e del comportamento
[F43.2]), e che, infine, essa esisteva già precedentemente all'infortunio.

8.
8.1 Secondo costante giurisprudenza, se in seguito a due o più infortuni si
manifestano problemi psichici, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato
deve di principio essere esaminata separatamente in relazione ad ogni singolo
infortunio secondo la prassi pubblicata in DTF 115 V 138 segg. consid. 6.
Questo principio si applica in particolare se gli infortuni riguardano parti
del corpo differenti ed hanno causato lesioni distinte (RAMI 1996 no. U 248
pag. 177 consid. 4b; sentenze del 26 aprile 2006 in re S. U 39/04, consid.
3.3.2, del 9 dicembre 2004 in re K., U 84/04, consid. 4.2.1, del 16 marzo
2001 in re F., U 259/00, consid. 4, del 26 gennaio 2000 in re K., U 249/99,
consid. 2, e del 6 giugno 1997 in re D., U 187/95, consid. 6c).

8.2 Nella sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 101 pag. 210 consid. 10 il
nesso di causalità adeguato è stato ad esempio ammesso per il cumularsi di
esperienze negative vissute dall'assicurato sin dal 1963, consistenti in un
primo infortunio, intervenuto in quell'anno, a cui sono susseguiti
un'impressionante serie di ricadute, il prolungarsi di una sequela di
interventi terapeutici talvolta cruenti e un nuovo infortunio nel 1981.

In DTF 119 V 399, in cui due colpi al capo hanno provocato l'insorgere di
epilessia, la valutazione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato è
stata effettuata tenendo conto delle conseguenze causate da entrambi gli
infortuni.

Con sentenza dell'8 aprile 1991 (in re B., U 47/90) questa Corte, in un caso
in cui l'assicurato aveva subito due infortuni alla schiena, alla colonna
cervicale la prima volta e alla colonna lombare la seconda, ha esaminato il
nesso di causalità adeguata dapprima separatamente e poi globalmente,
negandone l'esistenza (consid. 5b-d).

Nella sentenza del 3 novembre 1995 in re I. (U 92/95) non è stata per contro
risolta la questione se due o più incidenti di media gravità, di cui era
rimasto vittima l'assicurato in tempi brevi, potevano, in determinate
circostanze, essere paragonati, per quanto concerneva gli effetti complessivi
sulla salute, ad un infortunio grave (consid. 4b). In effetti, nella misura
in cui era stato fatto valere che l'assicurato era rimasto vittima di un
secondo incidente durante il periodo di convalescenza, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che da un punto di vista obiettivo
l'assicurato era stato considerato abile al lavoro al 100% e che l'inabilità
lavorativa residua era riconducibile a problemi psichici e quindi era
irrilevante.

Con pronunzia del 30 marzo 2005 in re E., U 426/04, poi, l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e due incidenti della
circolazione con trauma tipo "colpo di frusta" intervenuti a due anni di
distanza è stata esaminata separatamente, senza alcun accenno alla succitata
giurisprudenza.

Da quanto sopra illustrato emerge che una valutazione complessiva delle
conseguenze causate da ripetuti infortuni ai fini di stabilire l'esistenza di
un nesso di causalità adeguato non è esclusa soprattutto in caso di incidenti
che hanno colpito la medesima parte del corpo e provocato lesioni uguali.

8.3 La questione, per quanto riguarda ripetuti traumi da accelerazione della
colonna cervicale, come nel caso in esame, è stata di recente chiarita
tramite sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04 (che rinvia alle
sentenze del 16 dicembre 2005 in re G., U 297/04, consid. 4.1.2, e del 7
febbraio 2003 in re G., U 241/02), in cui questa Corte ha stabilito che se un
assicurato è stato ripetutamente vittima di un trauma tipo "colpo di frusta"
o di un trauma analogo vale la giurisprudenza pubblicata in RAMI 1996 no. U
248, succitata, relativa al manifestarsi di problemi psichici in seguito al
succedersi di più infortuni. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
tuttavia precisato che non è escluso, nell'ambito dell'esame dell'esistenza
di un nesso di causalità adeguato, tener conto del fatto che la medesima
parte del corpo è stata ripetutamente toccata. Tale procedere è ipotizzabile
in particolare quando le conseguenze dei diversi eventi su alcuni disturbi
insorti e/o sulla durata della capacità lavorativa non possono essere
delimitate chiaramente.

In tale ipotesi è quindi possibile tener conto di un danno alla colonna
cervicale preesistente e duraturo sufficientemente comprovato (ad esempio
tramite l'assegnazione di una rendita), causato da un precedente infortunio
assicurato nell'ambito della valutazione dei singoli criteri - ad esempio del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa o della durata della cura
medica, rispettivamente del tipo di lesione.

9.
9.1 In primo luogo è in concreto necessario evidenziare che l'assenza di un
nesso di causalità adeguato, accertata dalla Corte di prime cure, tra il
primo incidente della circolazione e i disturbi psichici sopravvenuti in
seguito non può essere rivista in questa sede, ritenuto che era stata
stabilita dal giudizio cantonale del 4 settembre 2000, passato in giudicato,
che può essere messo in discussione solo tramite istanza di revisione da
presentare presso la Corte giudicante.

In quell'occasione l'infortunio era stato considerato di media gravità al
limite della categoria inferiore, mentre il Tribunale cantonale aveva
ritenuto che nessuno dei fattori di rilievo risultava soddisfatto, senza
addurre alcunché a titolo di motivazione.

9.2 Per quanto concerne l'incidente occorso nel 2001, la cui classificazione
nella categoria media non è (più) contestata e va ammessa in quanto conforme
alla giurisprudenza in vigore, dagli atti emerge che l'assicurato ha subito
un tamponamento durante la notte mentre rientrava in autostrada, dopo essersi
fermato presso un'area di sosta, non essendosi egli accertato che sulla
corsia da lui inboccata stava per transitare un autoveicolo, che in simili
condizioni non ha potuto evitare lo scontro.

Alla luce di questi fatti l'infortunio non può essere considerato
particolarmente spettacolare né le circostanze concomitanti risultano
particolarmente drammatiche.

Non vi è stata inoltre cura medica errata - l'assicurato si è sottoposto agli
usuali provvedimenti medici previsti in caso di trauma da accelerazione della
colonna cervicale (soggiorno nella clinica Z.________, fisioterapia) -
rispettivamente un decorso sfavorevole della stessa né complicazioni
rilevanti. Del resto tale circostanza non è stata fatta valere neppure dal
ricorrente.

La durata della cura medica in caso di trauma tipo "colpo di frusta" è
all'incirca in media di due/tre anni (sentenze del 30 marzo 2005 in re E., U
426/04, del 6 dicembre 2004 in re S., U 158/04, e del 21 giugno 1999 in re
E., U 128/98) e corrisponde a quella dell'infortunio del 2001, che inoltre
non ha in alcun modo influenzato i progressi della prima cura medica, durata
meno di due anni, in quanto conclusasi prima del 1° febbraio 1999, data della
chiusura del caso da parte dell'INSAI. Di conseguenza neppure tale
presupposto è adempiuto.

Lo stesso vale per il criterio della gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate, segnatamente della loro idoneità, secondo
l'esperienza, a provocare disturbi psichici (vedi sentenza del 21 giugno 1999
in re E., U 128/98). In effetti, contrariamente a quanto statuito nella
sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04, consid. 3.4.2, il primo trauma
tipo "colpo di frusta" non ha causato un danno rilevante alla colonna
cervicale, atto a provocare, in caso di un secondo trauma, un'esacerbazione
particolarmente intensa dello stato patologico. Effettivamente il perito
giudiziario in occasione del suo primo referto aveva precisato che l'evento
traumatico assicurato aveva giocato un ruolo causale semplicemente
transitorio associato ad una sindrome dolorifica d'origine morbosa
preesistente e aveva pertanto stabilito che a partire dal 1° febbraio 1999
non vi era più alcun nesso di causalità naturale con l'infortunio, quindi
nessuna incapacità lavorativa ad esso riconducibile. Per contro nella
succitata sentenza U 39/04, in cui è stato considerato soddisfatto il
criterio in esame, il danno provocato dal primo "colpo di frusta" aveva
giustificato l'erogazione di una rendita del 25% e quindi era stato reputato
rilevante. Non va infine dimenticato che secondo il perito il secondo
infortunio è stato considerato soltanto causa di un aggravamento iniziale
dello stato preesistente, mentre in seguito, per lo meno dal 1° gennaio 2004,
solo fattori indipendenti dall'infortunio hanno continuato ad avere un ruolo.

Per quanto riguarda poi il grado e la durata dell'incapacità lavorativa,
l'inabilità provocata dal primo infortunio è stata fissata il primo mese al
100%, poi per due mesi al 50%, di nuovo al 100% durante il soggiorno a
N.________ nel mese di aprile 1997, poi al massimo nella misura del 25% fino
al 1° febbraio 1999. Secondo il perito, da quella data un'eventuale
incapacità lavorativa (ritenuta pari al 25%) non era più riconducibile
all'infortunio, bensì a malattia (fibromialgia diffusa e lesioni cerebrali
prenatali).

Nel secondo caso, l'inabilità totale per motivi fisici è durata dal 26 luglio
al 19 novembre 2001, da tale data l'incapacità lavorativa essendo stata
fissata al 50%; tuttavia l'assicurato ha ripreso l'attività per un solo
giorno. Dopodiché il curante ha attestato un'inabilità lavorativa del 100%,
riconducibile solo per metà all'infortunio. Nel febbraio 2002 l'assicurato ha
iniziato a lavorare a scopo terapeutico. La sua capacità lavorativa è stata
fissata nel 10% dal 2 maggio 2002, nel 25% dal 1° luglio 2002 e nel 30%
dall'ottobre 2002. Dal 1° gennaio 2004 egli è stato ritenuto abile al lavoro
al 100%, in quanto i disturbi residui non erano più riconducibili a
infortunio, bensì a malattia (in particolare alla fibromialgia diffusa, già
diagnosticata tramite la prima perizia, a lesioni cerebrali prenatali e a
disturbi di natura psichica).

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può
ammettere che l'inabilità lavorativa complessiva sia perdurata dal 1997 al
2003. Come nel caso di cui alla sentenza del 3 novembre 1995 in re. I., U
92/95, il secondo infortunio è intervenuto ben un anno e mezzo dopo la
chiusura del primo caso da parte dell'INSAI. Di conseguenza, il secondo
evento non ha aggravato né prolungato un'incapacità lavorativa riconducibile
ad un infortunio preesistente, contrariamente a quanto risulta ad esempio
nella sentenza del 26 aprile 2006 in re S., U 39/04, in cui un grado di
invalidità preesistente del 25% si era trasformato in un'inabilità lavorativa
del 50%. Del resto il dott. F.________ nella propria perizia aveva precisato
che l'evento traumatico assicurato aveva giocato un ruolo causale
semplicemente transitorio, associato ad una sindrome dolorifica d'origine
morbosa preesistente. In simili condizioni, le conseguenze dell'incapacità
lavorativa provocata dai due infortuni non può essere valutata
complessivamente.

Ora, se è vero che, per quanto riguarda il secondo infortunio, l'inabilità
lavorativa, divenuta parziale dopo circa sei mesi, è durata poco meno di due
anni e mezzo, quindi piuttosto a lungo, è altrettanto esatto che essa è stata
ben presto influenzata anche da motivi psichici, di cui non occorre tener
conto. Il criterio non va quindi considerato soddisfatto (si vedano gli
esempi elencati in RAMI 2001 no. U 442 pag. 544 e anche sentenza del 27
gennaio 2000 in re P., U 308/98, di gravità analoga: incapacità lavorativa
pari ai 2/3 per venti mesi e inabilità lavorativa durevole nella misura del
25%).

Del resto anche nell'ipotesi in cui lo fosse, non lo sarebbe in misura
incisiva (si confronti in proposito la sentenza del 21 giugno 1999 in re E.,
U 128/98, in cui un'incapacità lavorativa di oltre tre anni al 50%,
all'inizio per due mesi al 100%, non è stata considerata tale; v. anche
sentenza del 20 novembre 1991 in re T., U 96/90: due anni di incapacità
lavorativa totale e poi parziale al 33 1/3% è stata considerata di un certo
significato, ma non incisiva).

Neppure infine il criterio dell'esistenza di dolori somatici persistenti, di
cui neppure il ricorrente si avvale, dev'essere ammesso, seppure senz'altro
presente in una certa misura. Nel primo caso la maggior parte degli stessi, e
in ogni caso a partire dal 1° febbraio 1999, era riconducibile alla sindrome
fibromialgica e a lesioni cerebrali prenatali. Lo stesso vale per quanto
riguarda il secondo infortunio, poiché anche in tal caso i dolori sono
riconducibili solo in parte al trauma, mentre parzialmente sono anch'essi
provocati da fibromialgia e da disturbi di natura psichica.

Infine non va dimenticato che, contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente, il modo in cui l'assicurato ha vissuto ed elaborato il trauma non
è rilevante, bensì l'evento infortunistico stesso va esaminato da un profilo
oggettivo. I principi della parità di trattamento, rispettivamente della
sicurezza del diritto, impongono in effetti di ricorrere a criteri oggettivi
per esaminare la questione di sapere se tra infortunio e incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un nesso di causalità
adeguata (DTF 123 V 141 consid. 3d, 115 V 139 in alto; RAMI 1990 no. U 101
pag. 210; sentenze del 30 marzo 2005 in re E., U 426/04, consid. 7.2, e del
13 giugno 1996 in re M., U 233/95, consid. 3a).

10.
Visto quanto sopra esposto, essendo infondato, il ricorso di diritto
amministrativo va respinto, mentre la decisione su opposizione e il giudizio
impugnato devono essere confermati.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 5 ottobre 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: