Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 416/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


U 416/04

Sentenza del 16 febbraio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

G.________, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 19 ottobre 2004)

Fatti:

A.
G. ________, nato nel 1962, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta
G.________ SA in qualità di responsabile marketing e, in quanto tale,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 3 agosto 2000
è rimasto coinvolto in una colluttazione a seguito della quale ha riportato
una contusione cranica con leggera commozione cerebrale ed emorragia
congiuntivale all'occhio destro. Dopo aver assunto il caso ed aver
corrisposto le prestazioni di legge, l'INSAI, nel corso del mese di agosto
2002, ha sospeso il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative.

Nel mese di luglio 2003, l'assicurato si è nuovamente annunciato all'INSAI
lamentando una inabilità lavorativa, a partire dall'inizio di giugno 2003,
addebitabile a problemi psichici e alla riapparizione di disturbi all'occhio
destro. Esperiti i necessari accertamenti medici, l'INSAI, con decisione del
3 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 3 febbraio 2004 anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha negato un proprio
obbligo prestativo in ragione del fatto che le affezioni lamentate
dall'assicurato non potevano essere ritenute in nesso causale con l'evento
del 3 agosto 2000.

B.
Chiedendo il riconoscimento di ulteriori prestazioni e contestando l'assenza
di causalità tra l'evento infortunistico assicurato e i disturbi visivi e
psichici da lui accusati, G.________, patrocinato dall'avv. Snider, si è
aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per
pronuncia del 19 ottobre 2004, ne ha respinto il gravame e confermato
l'operato dell'INSAI.

C.
G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale
poiché viziato da un accertamento dei fatti medici incompleto ed arbitrario.
Domanda che siano richiamate le cartelle mediche dei sanitari curanti.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se le affezioni
oftalmologiche e psichiche annunciate dal ricorrente all'INSAI nel mese di
luglio 2003 sono una conseguenza dell'evento assicurato del 3 agosto 2000.

2.
2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame,
essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo successivo
all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili, come già evidenziato
dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le norme in vigore
successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445).

2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo
giudice ha già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare come l'obbligo, per l'assicuratore infortuni ai
sensi della LAINF, di accordare prestazioni sia condizionato alla presenza di
un nesso di causalità naturale (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid.
1 con riferimenti) e adeguato (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122
V 416 consid. 2a) tra evento infortunistico e danno alla salute.

Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure nella misura
in cui esso ha precisato che il presupposto del necessario nesso di causalità
naturale è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, per
contro, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla
salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori,
abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno (DTF 119 V 337 consid. 1).

Giova infine ribadire che è questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità  preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali, non
bastando per contro un giudizio di mera possibilità o di probabilità
(Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR n. 36).

3.
3.1 Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti
sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti, rispettivamente, l'8
settembre 2003, il 18 dicembre 2003 e il 16 aprile 2004 dal dott. F.________,
specialista in oftalmologia presso la divisione medicina infortunistica
dell'INSAI, il primo giudice ha ritenuto non essere dato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale
tra i disturbi visivi e l'evento assicurato del 3 agosto 2000, negando, di
conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico dell'assicuratore infortuni in
relazione alla riapparizione dei predetti disturbi notificata dall'insorgente
nel corso del mese di luglio 2003. Egli ha considerato, in sostanza, che il
danno all'occhio destro fosse una conseguenza delle operazioni - peraltro
assunte dall'assicuratore malattia - cui l'interessato si era sottoposto
negli anni 2001 e 2002 per porre rimedio a un'intolleranza alle lenti a
contatto.

In merito ai disturbi di natura psichica lamentati dall'insorgente, la Corte
cantonale ha rilevato come la dott.ssa B.________, specialista in psichiatria
e psicoterapia, abbia asserito in data 2 settembre 2003 e 21 marzo 2004 che
la sindrome ansioso-depressiva presentata dall'interessato nel mese di luglio
2003 era reattiva alle affezioni all'occhio destro, rispettivamente alle
implicazioni sociali e professionali ad esse associate. Mancando il
necessario nesso di causalità tra l'evento in parola e i menzionati disturbi
visivi, nemmeno alla problematica psichica poteva quindi, secondo il primo
giudice, essere riconosciuta un'eziologia traumatica.

3.2 Con il suo gravame il ricorrente non fa valere argomenti suscettibili di
infirmare il parere dell'autorità giudiziaria cantonale, dal quale il
Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi.
Né si giustifica la richiesta assunzione di accertamenti medici completivi,
poiché l'incarto contiene le indicazioni necessarie ai fini decisionali (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d con riferimento). Giova a tal
proposito ricordare all'insorgente - come già segnalato dal giudice cantonale
- che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b e 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).

4.
Dato quanto precede, e senza che occorra interrogarsi sull'adeguatezza del
nesso causale tra l'infortunio e il danno alla salute, il giudizio cantonale,
tutelante la decisione su opposizione in lite, merita conferma.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 febbraio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: