Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 365/2004
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U 365/04

Sentenza del 21 aprile 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefania Polti, Piazza
Indipendenza 2, 6500 Bellinzona,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 9 settembre 2004)

Fatti:

A.
In data 16 agosto 2002, G.________, nato nel 1948, all'epoca dei fatti alle
dipendenze della ditta T.________ SA in qualità di muratore, e in quanto tale
assicurato d'obbligo presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), ha riportato un trauma distorsivo al piede
sinistro, già oggetto, in passato, di un infortunio verificatosi nel 1991.
L'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 10 aprile 2003, l'assicuratore infortuni ha rifiutato,
con effetto dal 5 marzo 2003, il versamento di ulteriori prestazioni a
dipendenza delle conseguenze dell'infortunio ritenendo mancante, a partire da
tale data, una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico
dell'agosto 2002.

L'INSAI ha confermato tale posizione il 5 gennaio 2004 anche in seguito
all'opposizione interposta dall'interessato.

B.
G.________ ha deferito l'atto amministrativo con un ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di prestazioni oltre il 4 marzo 2003.

Per giudizio del 9 settembre 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha
respinto il gravame.

C.
Patrocinato dall'avv. Stefania Polti di Bellinzona, l'assicurato, protestate
spese e ripetibili, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa
Corte postulando il ripristino delle prestazioni dalla data in cui le
medesime sono state soppresse.

Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi
sul ricorso, l'INSAI ne chiede la reiezione.

Diritto:

1.
La lite verte sulla questione di sapere se anche posteriormente al 4 marzo
2003 esista un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico del 16
agosto 2002 e i disturbi ancora lamentati dall'assicurato al piede sinistro e
quindi se l'assicuratore sia tenuto, a dipendenza di queste turbe, alla
corresponsione di prestazioni a decorrere dal 5 marzo 2003.

2.
Nel querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
già correttamente esposto le disposizioni di  legge e i principi
giurisprudenziali applicabili in concreto ricordando in particolare le
normative richiamabili in tema di accertamento della sussistenza di un nesso
di causalità tra evento infortunistico e le sue conseguenze ai fini del
riconoscimento di prestazioni assicurative. Il giudice di primo grado ha in
particolare rilevato che se uno stato patologico preesistente è aggravato
oppure si manifesta in seguito a un infortunio l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni cessa se l'evento non
costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se
quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori
extrainfortunistici, precisando che ciò si verifica se lo stato di salute
dell'interessato è paragonabile a quello esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che, prima o poi, secondo
l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio (status
quo sine). A questa esposizione può essere fatto riferimento.

3.
3.1 Al giudizio impugnato può essere prestata adesione pure nella misura in
cui in applicazione del ricordato disciplinamento ha negato la sussistenza di
un nesso di causalità naturale tra l'infortunio dell'agosto 2002 e i disturbi
al piede sinistro sussistenti posteriormente al 4 marzo 2003, essendo da
allora stato raggiunto lo status quo sine.

L'autorità giudiziaria cantonale, fondandosi sui convergenti pareri espressi
dai sanitari dell'INSAI e dal dott. G.________ - chiamato a pronunciarsi per
conto della Cassa malati Helsana Assicurazioni SA - in punto all'eziologia
dei predetti disturbi, ha sostanzialmente considerato che, con il necessario
grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali, l'evento traumatico dell'agosto 2002 aveva causato semplicemente un
peggioramento temporaneo di una patologia di natura morbosa, e più
precisamente di una necrosi asettica dell'osso navicolare con conseguente
artrosi dell'articolazione talo-navicolare e navicolare cuneiforme (cfr.
referto 1° luglio 2004 del dott. D.________, medico circondariale
dell'INSAI).

Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere elementi
di giudizio suscettibili di inficiare la pronunzia del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, il quale ha esposto in modo convincente le ragioni per
cui l'opinione espressa dai medici di fiducia dell'assicuratore opponente e
della Cassa malati Helsana debba essere ritenuta più affidabile di quella
sostenuta dal dott. K.________. Giova a questo proposito ricordare
all'insorgente - come già segnalato dal giudice cantonale - che nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino
esclusivamente su basi di giudizio interne all'Istituto assicuratore.

3.2 Facendo difetto, come s'è appena visto, il requisito della causalità
naturale tra l'evento infortunistico e il danno alla salute invocato, la
questione della causalità adeguata può, di conseguenza, restare indecisa.

4.
In esito alle suesposte considerazioni, il rifiuto opposto dall'istanza
precedente alla richiesta del ricorrente di ottenere dall'assicuratore
convenuto le prestazioni assicurative anche per il periodo successivo al 4
marzo 2003 deve essere mantenuto, senza che sia necessario procedere ad
ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di
esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: