Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 318/2004
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U 318/04

Sentenza del 5 settembre 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

L.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia,
Via Fusoni 4, 6900 Lugano

contro

Versicherungskasse der Stadt X.________, opponente, rappresentata dall'avv.
Andrea Marazzi, 6648 Minusio

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 13 luglio 2004)

Fatti:

A.
L. ________, nata nel 1967, all'epoca dei fatti alle dipendenze dell'Ufficio
del lavoro della Città di X.________ e, in quanto tale, assicurata d'obbligo
contro gli infortuni presso la Versicherungskasse der Stadt X.________, in
data 19 luglio 1997, mentre si trovava, ferma, al volante di una vettura
VW-Golf, è rimasta vittima di un tamponamento a seguito del quale, come
risulta dal certificato medico 20 settembre 1997 redatto dal dott. R.________
in seguito al primo consulto del 15 agosto 1997, ha riportato un trauma
distorsivo alla colonna cervicale con conseguente dolore irradiante alla nuca
e successivo sviluppo di mal di testa a livello frontale. La
Versicherungskasse ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di
legge.

Esperite le proprie verifiche, l'assicuratore infortuni, mediante decisione
del 5 maggio 1999, sostanzialmente confermata in data 23 febbraio 2000 anche
in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, ha negato ogni
ulteriore obbligo contributivo a far tempo dal 30 giugno 1999, reputando
raggiunto, a partire da tale data, lo status quo sine e, di conseguenza, non
più dato il necessario nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 19
luglio 1997 e i disturbi accusati da L.________. Dopo essere stata pienamente
abile al lavoro, l'interessata, nel frattempo trasferitasi in Ticino, è stata
dichiarata incapace al lavoro in misura totale a partire dal 20 settembre
1999.

B.
Aggravatasi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, L.________,
mediante il patrocinio dell'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, ha postulato
l'annullamento della decisione amministrativa e l'ulteriore riconoscimento
delle prestazioni di legge.

Disposti i propri accertamenti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
per pronuncia del 12 settembre 2002, ha respinto il gravame e confermato il
provvedimento querelato. In particolare, dopo aver preso atto della
preesistenza di una artrosi atlanto-assiale ed aver riconosciuto di
conseguenza all'evento infortunistico un semplice ruolo scatenante, limitato
nel tempo, l'autorità giudiziaria cantonale ha ritenuto che i disturbi
lamentati in seguito alla chiusura del caso (ossia successivamente al 30
giugno 1999) da parte dell'assicuratore infortuni - soprattutto quelli
accusati in una seconda fase dall'assicurata (ridotta capacità di
concentrazione e di memoria, nausee, vomito e vertigini) e sostanzialmente
manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo per la prima
volta nella primavera del 2000 - non potevano essere considerati conseguenti
all'evento infortunistico.

C.
Allegando nuova documentazione riguardante la parallela procedura promossa
dall'interessata dinanzi all'assicurazione per l'invalidità, che le avrebbe
assegnato una rendita intera a partire dal settembre 2001, L.________, sempre
patrocinata dall'avv. Taddei Marsiglia, ha adito il Tribunale federale delle
assicurazioni, il quale, per sentenza del 2 settembre 2003 (U 299/02), ne ha
accolto il gravame rinviando gli atti alla precedente istanza per meglio
approfondire l'origine (infortunistica o meno) dell'alterazione
atlanto-assiale, che alcuni atti medici all'inserto avevano dichiarato essere
di natura traumatica, e dei disturbi accusati dall'interessata.

D.
Disposto il necessario complemento istruttorio a cura del prof. B.________,
specialista FMH in neurochirurgia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
osservato come, in virtù di tali accertamenti, i disturbi lamentati
dall'assicurata al più tardi il 23 febbraio 2000 non correlassero (più) con
un danno alla salute oggettivamente dimostrabile. Con riferimento
all'alterazione atlanto-assiale, in particolare, la perizia giudiziaria,
oltre ad avere negato una sua rilevanza per rapporto alla sintomatologia
accusata dalla ricorrente al più tardi il 23 febbraio 2000, ne avrebbe
escluso l'origine infortunistica. Osservando infine che, secondo il perito
interpellato, l'evento traumatico in questione potrebbe tutt'al più avere
provocato un peggioramento transitorio della preesistente artrosi, la cui
durata è stata quantificata in due anni, i primi giudici hanno nuovamente
respinto, per pronuncia del 13 luglio 2004, la richiesta dell'assicurata.

E.
L.________, sempre patrocinata dall'avv. Taddei Marsiglia, interpone ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
domanda, in annullamento della pronuncia impugnata, il rinvio degli atti alla
precedente istanza per ulteriore complemento istruttorio e nuovo giudizio.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Versicherungskasse, rappresentata dall'avv. Andrea Marazzi, propone la
reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Oggetto del contendere, come in occasione della sentenza di rinvio del 2
settembre 2003, è la questione di sapere se persiste una relazione di
causalità tra l'infortunio del 19 luglio 1997 e i disturbi accusati dalla
ricorrente dopo il 30 giugno 1999.

1.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare come, nella predetta sentenza del 2 settembre 2003, il Tribunale
federale delle assicurazioni abbia precisato non potere la questione del
nesso causale essere risolta in concreto in applicazione dei principi
elaborati in materia di trauma di accelerazione al rachide cervicale, bensì
dovendolo essere alla luce di quelli ordinari. A tale esposizione può essere
fatto riferimento e prestata adesione.

1.3 Come già ricordato a più riprese da questa Corte, se uno stato patologico
preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un infortunio,
l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere le
prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e
adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in particolare
con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello
stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto
anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 328
consid. 3b, 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti). L'estinzione
del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali.
Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto
causale non è sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione
del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato,
bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206
pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).

2.
La ricorrente contesta la pronuncia cantonale per avere i primi giudici,
sulla scorta della perizia del prof. B.________, ritenuto dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che i
disturbi ancora accusati in coincidenza con la chiusura del caso (fine giugno
1999) da parte dell'assicuratore infortuni non costituivano più, per preteso
raggiungimento dello status quo sine a quella data, una naturale conseguenza
dell'incidente della circolazione del 19 luglio 1997. In particolare, la
ricorrente osserva che l'esistenza di reperti oggettivi correlanti con i
disturbi soggettivi da lei lamentati sarebbe stata tra gli altri evidenziata
dai dott. C_______ - suo reumatologo curante -, E.________ - specialista in
neurologia nonché responsabile della clinica riabilitativa di R.________ - e
K.________ - capo servizio neurologia della clinica H.________ -, sui cui
accertamenti si sarebbe anche fondata la valutazione dell'assicurazione per
l'invalidità. L.________ ravvisa quindi nella perizia giudiziaria delle
carenze dal profilo anamnestico per il fatto che essa non ricostruirebbe in
modo rigorosamente cronologico la fattispecie, integrerebbe l'anamnesi con
quesiti e commenti personali, non riporterebbe fedelmente ed obiettivamente i
fatti e risulterebbe poco trasparente oltre che di difficile lettura.
Inoltre, rimprovera al perito giudiziario di avere costruito la propria tesi
partendo da un assunto sbagliato, ossia dal fatto che l'incidente non avrebbe
potuto causare un impatto violento. Circostanza, questa, che non sarebbe
stata attestata da un accertamento biomeccanico, mai disposto. Infine rileva
sostanzialmente l'incompletezza della perizia per non avere la stessa, dopo
averne escluso l'origine traumatica, spiegato la natura e la causa dei
disturbi soggettivi ancora lamentati.

3.
3.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità
naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di
cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 181
consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e
sentenze ivi citate).

3.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza
pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

3.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure
scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del
referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).

4.
4.1 Dopo attento esame degli atti all'incarto, questa Corte non può che
concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha fondato il
proprio giudizio sulla perizia giudiziaria del prof. B.________. In
particolare, contrariamente alle censure ricorsuali, il referto giudiziario
non evidenzia contraddizioni. Né si può affermare che esso sia incompleto, si
fondi su accertamenti di fatto errati o giunga a conclusioni non motivate o
non convincenti. Infine, esso neppure è suscettibile di essere messo in
discussione dalla rimanente documentazione medica all'inserto, di cui il
perito ha peraltro convincentemente messo in evidenza le carenze.

4.2 La ricorrente non può ad esempio seriamente fare valere una carenza della
perizia giudiziaria dal profilo anamnestico. Al contrario, il referto del
prof. B.________ - sulla base della documentazione presente all'inserto, alla
quale, per quanto non di rilievo per la sua valutazione, il perito rimanda
per completezza - espone in maniera circostanziata e fedele l'istoriato
valetudinario dell'insorgente. Così, dopo avere fatto stato della situazione
esistente prima dell'incidente del 1997, il perito ha passato in rassegna
dinamica e conseguenze (immediate, di medio e lungo termine) dell'infortunio
sempre sulla base degli atti all'inserto come pure tenendo conto delle
dichiarazioni della peritanda. Il fatto che egli abbia anche apportato dei
commenti personali, peraltro ben evidenziati come tali, ai rilievi oggettivi
nulla muta a tale analisi, la valutazione essendo stata approntata in piena
conoscenza dell'incarto.

4.3 Né l'assicurata può rimproverare al perito di essersi fondato su
accertamenti di fatto errati. Riguardo alla forza dell'impatto provocato dal
tamponamento, che il prof. B.________ non ha esitato a definire contenuta, la
valutazione dell'esperto, anche se non avvalorata da un esame biomeccanico
(comunque non suscettibile di infirmare le considerazioni di natura medica
sulla causalità naturale: cfr. RAMI 2003 no. U 489 pag. 358 seg. consid.
3.2), trova riscontro in tutta una serie di elementi agli atti. Così ancora
in sede di visita peritale, il 21 gennaio 2004, L.________, che per il resto
ha fatto capo alle cure di un medico la prima volta a distanza di quasi un
mese dall'incidente (15 agosto 1997) e che prima del suo ricovero presso la
clinica A.________ in data 20 settembre 1999 non era mai stata dichiarata
inabile al lavoro, ha precisato che "Ad auto ferma, il tamponamento è
avvenuto da parte di una Opel-Astra-Combi guidata da un signore che avrebbe
anticipato il momento in cui il semaforo sarebbe dovuto passare al verde".
Per poi confermare quanto già esposto in precedenza al medico di fiducia
dell'assicurazione infortuni, dott. Brögli, ossia che "la sua macchina non fu
spostata in avanti dal tamponamento, o se lo fu, solo di pochissimo,
contrariamente all'impressione che essa aveva avuto sedendo in automobile
[...]" (cfr. referto peritale, pag. 6, punto 1.1.2.1). Il che rende perlomeno
plausibile la constatazione operata dal perito. Per il resto, occorre
rammentare all'insorgente che il prof. B.________ non ha semplicemente
fondato la sua analisi su questa sola considerazione dell'entità
dell'impatto. Per motivare il suo convincimento secondo cui i disturbi
lamentati dalla ricorrente non correlavano con un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile, l'esperto si è principalmente richiamato alla
diagnostica per immagini, la quale, anche nel momento dell'acutizzarsi di
tutti i disturbi, non ha evidenziato alcun danno morfologico traumatico che
potesse spiegare anche solo marginalmente i disturbi.

4.4 Con riferimento all'alterazione atlanto-assiale a destra, il perito
giudiziario ne ha negato la rilevanza per rapporto ai disturbi accusati,
escludendo per il resto anche la sua natura infortunistica. A motivazione di
questa sua conclusione, egli ha osservato che un trauma di una certa violenza
può provocare un'artrosi di un'articolazione della colonna (una
spondilartrosi) se provoca una sublussazione di essa. Ora, considerando che
un'articolazione sublussata (per trauma o anche per degenerazione del disco)
diverrebbe, sempre secondo il perito, artrosica solo nel corso di molti mesi
o anni e che in concreto l'alterazione dell'articolazione a livello C1/C2 era
già presente poche settimane dopo l'incidente - peraltro di lieve entità - in
questione, il reperto non poteva, puntualizza l'esperto, certamente essere
qualificato di natura traumatica già solo per queste constatazioni di ordine
temporale. Anche perché una seconda indagine radiologica messa in atto a
distanza di 16 mesi dalla prima avrebbe fatto stato di una situazione
immutata laddove un'artrosi traumatica sarebbe dovuta peggiorare.

4.5 Dopo avere così dimostrato l'inattendibilità dei pareri contrari espressi
(soprattutto) dai dott. E.________ e C_______ a proposito dell'eziologia
traumatica dell'artrosi e dell'esistenza di reperti oggettivi correlabili ai
disturbi soggettivi accusati dalla ricorrente, il prof. B.________ - che per
giunta ha pure smentito la presenza di "minimo ispessimento del legamento
alare e del legamento trasverso del dens" constatata dallo stesso dott.
C_______ - ha infine raccomandato una copertura assicurativa del caso per due
anni - più per aspetti umani che non medico-oggettivi - in considerazione di
un "trauma che ha traumatizzato un'artrosi in atto". In questo senso, ha
ritenuto possibile che le parti molli (muscoli, innanzitutto) abbiano reagito
al modesto trauma indiretto con "duroni", ma solo temporaneamente e senza
coinvolgere la colonna cervicale che è rimasta morfologicamente intatta.
Ritenendo condivisibile l'opinione del dott. B.________ che aveva fatto
coincidere il raggiungimento dello status quo sine con l'inizio del 1999,
egli ha personalmente proposto quale data limite per tale inizio il luglio
1999, aderendo così di fatto alla valutazione dell'assicuratore infortuni.

4.6 Come già correttamente rilevato dai primi giudici, il fatto che il prof.
B.________ si sia "limitato" a pronunciarsi sull'esistenza di una relazione
causale naturale fra i disturbi lamentati dalla ricorrente e l'evento
traumatico in esame, senza spiegare oltre l'origine di questi ultimi, non è
certamente censurabile. La determinazione esatta della loro eziologia, una
volta esclusa la natura infortunistica, oltre a esulare dal quadro delle
competenze demandate al perito giudiziario, risulta irrilevante ai fini della
presente procedura (cfr. pure la sentenza del 16 giugno 2005 in re B., U
264/04, consid. 3.5 con riferimenti).

4.7 Di transenna si osserva infine che l'invocata perizia del dott.
F.________, che la ricorrente avrebbe interpellato per confutare le
conclusioni del prof. B.________ e sulle cui osservazioni ella avrebbe
fondato le proprie censure, neppure è stata versata agli atti in sede
federale nonostante la possibilità, non solo procedurale (art. 132 OG), di
farlo.

5.
Visto quanto precede, il giudizio cantonale, che, attenendosi alle chiare,
complete e convincenti conclusioni della perizia giudiziaria, ha dichiarato
raggiunto, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, lo
status quo sine al momento della chiusura del caso (fine giugno 1999) da
parte della Versicherungskasse, merita conferma.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 5 settembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: