Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 288/2004
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U 288/04

Sentenza del 14 marzo 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

P.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Luca Eusebio, Studio legale
Mensch & Associati, Via P. Lucchini 2, 6907 Lugano

contro

SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur, opponente, rappresentata dall'avv.
Nicola Delmuè, Studio legale Notari, Via Nizzola 1, 6501 Bellinzona

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 3 agosto 2004)

Fatti:

A.
P. ________ è in data 28 gennaio 2001 stata vittima di un evento
infortunistico nel quale ha riportato un trauma al piede destro, in seguito
al quale ha lamentato turbe cutanee e ortopediche. L'assicuratore infortuni
Swica Assicurazioni ha per decisione amministrativa 15 febbraio 2002 negato
il proprio obbligo di prestare a far tempo dal 1° dicembre 2001, le turbe
ortopediche da allora sussistenti più non essendo a suo avviso in relazione
di causalità naturale con l'infortunio del 28 gennaio 2001.

Chiamato a statuire su un'opposizione presentata per l'assicurata dall'avv.
Alberto Stefani di Faido, l'assicuratore ha confermato il precedente
provvedimento con decisione 24 luglio 2003.

B.
Sempre tramite l'avv. Stefani, l'interessata ha deferito l'atto
amministrativo con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino per il quale chiedeva il riconoscimento di prestazioni oltre il 30
novembre 2001.

Mediante giudizio del 3 agosto 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha
respinto il gravame.

C.
Patrocinata dall'avv. Luca Eusebio di Lugano, l'assicurata interpone ricorso
di diritto amministrativo a questa Corte postulando il ripristino delle
prestazioni dalla data in cui le medesime erano state soppresse.

Mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi
sul ricorso, la Swica Assicurazioni, rappresentata dall'avv. Nicola Delmuè di
Bellinzona, ne chiede la reiezione.

Diritto:

1.
La lite verte sulla questione di sapere se anche posteriormente al 30
novembre 2001 esistesse ancora un nesso di causalità naturale tra
l'infortunio del 28 gennaio 2001 e i sintomi ortopedici ancora lamentati al
piede destro dall'assicurata e quindi se l'assicuratore fosse tenuto per
queste turbe alla corresponsione di prestazioni a decorrere dal 1° dicembre
2001.

2.
Nel querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
già correttamente esposto le disposizioni di  legge e i principi
giurisprudenziali applicabili in concreto ricordando in particolare le
normative richiamabili in tema di accertamento della sussistenza di un nesso
di causalità tra evento infortunistico e le sue conseguenze ai fini del
riconoscimento di prestazioni assicurative. I giudici di primo grado hanno in
particolare rilevato che se uno stato patologico preesistente è aggravato
oppure si manifesta in seguito a un infortunio l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni di corrispondere le prestazioni cessa se l'evento non
costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se
quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori
extrainfortunistici, precisando che ciò si verifica se lo stato di salute
dell'interessato è paragonabile a quello esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure a quello che, prima o poi, secondo
l'evoluzione ordinaria, sarebbe sopraggiunto anche senza l'infortunio (status
quo sine). A questa esposizione può essere fatto riferimento.

3.
Al giudizio impugnato può essere prestata adesione pure nella misura in cui
in applicazione del ricordato disciplinamento ha negato la sussistenza di un
nesso di causalità naturale tra l'infortunio del gennaio 2001 e le turbe
ortopediche sussistenti posteriormente alla fine del novembre 2001, essendo
da allora stato raggiunto lo status quo sine.

3.1 I giudici di prime cure sono giunti a simile conclusione dopo esame
dell'abbondante documentazione sanitaria agli atti, la quale viene in sintesi
ricordata nei considerandi che seguono.

In data 9 febbraio 2001 la Swica Assicurazioni ha ricevuto un annuncio di
infortunio 6 febbraio 2001 dell'Osteria T.________ indicante che la
dipendente P.________ era caduta dalle scale il 28 gennaio precedente
riportando una lesione alla caviglia destra.

Il medico curante dott. S.________, specialista di medicina interna a
F.________, dal quale l'interessata si era fatta esaminare il giorno 2
febbraio 2001, ha posto il 10 febbraio 2001 nell'apposito certificato LAINF
la diagnosi di trauma di iperflessione della caviglia destra con ulcera
cutanea secondaria al trauma, indicando, con riferimento al reperto
radiologico, che si osservava un diffuso rimaneggiamento osseo  della tibia e
del perone distale su vecchia osteomielite. Il 12 febbraio successivo il
curante notava in un ulteriore certificato che l'esaminata presentava una
lacerazione della cute nella parte anteriore della caviglia destra con
formazione di un'ulcera, precisando che lo stato cutaneo era precario a
seguito di una vecchia cicatrice conseguente ad una frattura malleolare
lamentata circa venticinque anni prima e apparentemente complicatasi a
dipendenza di un'osteomielite.

Nel questionario d'infortunio sottopostole dall'assicuratore, l'interessata
il 17 febbraio 2001 ha dichiarato, descrivendo l'evento, di essersi nel
cadere nelle scale procurata una forte contusione alla caviglia destra.

Chiamato a precisare il suo avviso per quel che concerne il carattere
degenerativo del danno alla salute, il dott. S.________ ha in un rapporto 22
febbraio 2001 insistito sulla circostanza che la paziente aveva lamentato
venticinque anni prima una frattura che si era complicata a seguito del
subingredire di osteomielite, il che aveva determinato un deficit di
estensione dell'articolazione tibio-tarsica con probabile artrosi precoce e
un rimaneggiamento cronico della struttura ossea. Rilevava che la pelle sopra
l'articolazione era sempre stata fragile, ma che in venticinque anni
l'assicurata non aveva mai accusato disturbi particolari o problemi cutanei.
Per quanto attiene più particolarmente alla sussistenza di un nesso di
causalità naturale tra l'infortunio del 28 gennaio 2001 e le lesioni in causa
il medico ha affermato che la conseguenza di un infortunio era sicura al
100%, chiaro essendo che la conseguenza a livello cutaneo si era manifestata
soltanto visto lo stato precario iniziale.

L'interessata il 30 aprile 2001 è stata sottoposta, su incarico della Swica,
ad un esame presso il dott. Z.________, specialista di ortopedia e chirurgia
ortopedica, il quale, dopo aver indicato che l'esaminata aveva urtato la
parte anteriore della caviglia e della gamba, ha il 9 maggio 2001 posto la
diagnosi di stato dopo osteomielite della parte distale della gamba destra
venticinque anni prima e di stato dopo contusione della parte anteriore della
caviglia destra il 28 gennaio 2001 con piccola necrosi cutanea secondaria;
concludeva asserendo che lo status quo ante non era ancora stato raggiunto.

Interrogato dal medico curante, il dott. M.________, specialista di
dermatologia, dopo aver indicato che l'esaminata si era procurata un trauma
da iperflessione, ha il 29 maggio 2001 osservato che in assenza di
complicazioni l'ulcera di cui si tratta sarebbe guarita entro quattro o
cinque settimane.

Lo stesso curante poi, indicando che in ocasione di una visita 30 novembre
2001 aveva constatato la chiusura dell'ulcera, ha incaricato il dott.
I.________, specialista di chirurgia ortopedica, di esaminare il caso; questi
in uno scritto 12 dicembre 2001, dopo aver notato essere la paziente caduta
nelle scale battendo la caviglia destra, ha fra l'altro accertato che
l'ulcera era cicatrizzata e dichiarato che non si  poteva proporre nulla dal
profilo chirurgico per le alterazioni degenerative.

Il dott. Z.________ ha in seguito, il 31 gennaio 2002, considerato che le
conseguenze dirette dell'infortunio 28 gennaio 2001 erano venute a scemare
completamente entro l'autunno 2001 e che lo status quo sine era stato
raggiunto al più tardi alla fine del mese di ottobre.

In un attestato del 11 febbraio 2002 il dott. S.________ ha accertato il
persistere di un'inabilità del 100% per disturbi secondari all'incidente del
gennaio 2001 e alla presenza di una malattia preesistente asintomatica fino
al momento dell'incidente.

La paziente ha in data 7 maggio 2002 consultato privatamente il dott.
V.________, responsabile della chirurgia del piede presso la clinica
X.________, il quale ha espresso il parere che i disturbi risentiti andavano
ricondotti alla presenza di alterazioni degenerative a livello della
tibio-tarsica, traumatizzate da trauma distorsivo nel gennaio 2001, asserendo
che un'artrodesi era indicata. A seguito di un nuovo consulto avvenuto l'11
giugno 2002, il dott. V.________ in un rapporto 7 marzo 2003 ha in sostanza
riconfermato quanto già precedentemente osservato.

Esprimendosi sull'avviso del dott. V.________, il dott. Z.________ ha in data
4 giugno 2003 notato che il medesimo si fondava sull'erronea premessa che
l'esaminata avesse subito il 28 gennaio 2001 una distorsione anziché una
semplice contusione.

Nel dicembre 2003 il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è rivolto al
dott. V.________: esso medico, sempre partendo dal presupposto che
l'assicurata fosse rimasta vittima di una distorsione e non di una
contusione, ma non rispondendo esplicitamente alle domande dei primi giudici
sul tema, ha affermato che il procrastinarsi dei disturbi oltre il novembre
2001 fosse riconducibile a uno scompenso traumatico dell'artrosi (rapporto 22
gennaio 2004).

A sua volta, il dott. Z.________, anch'egli interrogato dai primi giudici, ha
il 18 marzo 2004 riaffermato avere l'interessata subito una semplice
contusione e, riassumendo, indicato essere lo stato della caviglia in seguito
alla frattura degli anni 1974-75 paragonabile a una bomba ad orologeria le
cui possibilità di esplodere sotto l'influenza di un fattore scatenante del
tutto banale erano destinate ad aumentare col passare degli anni.

3.2 Decisivo ai fini di sapere se la preesistente artrosi della tibio-tarsica
potesse essere stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001 era per i
giudici cantonali determinare se l'assicurata avesse lamentato una semplice
contusione, e non una distorsione. Ora giustamente i primi giudici hanno
ritenuto aver l'insorgente riportato una semplice contusione. Ciò risulta
innanzitutto dalle dichiarazioni 17 febbraio 2001 dell'assicurata medesima,
la quale nel formulario in cui le si chiedeva di descrivere l'evento ha
affermato di essersi procurata una "contusione". A tale conclusione si giunge
poi leggendo il rapporto 9 maggio 2001 relativo alla visita di controllo 30
aprile 2001 del dott. Z.________ dal quale emerge aver l'esaminata dichiarato
a questo medico di aver "picchiato", cadendo, la parte anteriore della
caviglia e della gamba procurandosi una piccola ferita e lividi di cui si era
accorta solo il giorno dopo, rapporto questo nel quale si mette in evidenza
che il gonfiore al piede si era manifestato solo nei giorni successivi, a tal
punto che si era recata dal medico solo dopo cinque giorni, non potendo più
infilare gli stivali. Il dott. I.________ nel suo rapporto 12 dicembre 2001
aveva anch'egli affermato che la paziente era caduta "battendo" la caviglia.
L'autorità giudiziaria cantonale rileva poi a giusto titolo come il dott.
V.________, benché espressamente invitato ad esprimersi al riguardo, non si
sia esplicitamente pronunciato sulla dinamica dell'evento infortunistico.

Vero è che il dott. S.________ ha nei suoi attestati dichiarato essere
l'assicurata stata vittima di una distorsione della caviglia, espressione
peraltro ripresa dal dott. M.________. Orbene i primi giudici non possono
essere criticati nella misura in cui essi si sono piuttosto fondati sulle
asserzioni dell'interessata stessa nel formulario sottoscritto il 17 febbraio
2001 e in sede delle consultazioni presso il dott. Z.________ e il dott.
I.________. Per quanto attiene al dott. S.________ giova rilevare come egli
sempre abbia evidenziato la rilevanza dello stato preesistente nel complesso
patologico e come le cure da lui prodigate fossero essenzialmente intese alla
cura delle lesioni cutanee.

Trattandosi in particolare di stabilire la data a decorrere dalla quale si
potesse ritenere essere le conseguenze dell'infortunio 28 gennaio 2001
completamente scemate, il Tribunale cantonale ha confermato quella posta
dall'amministrazione, ossia il 1° dicembre 2001: questa conclusione non è
opinabile quando si osservi che il dott. S.________ in occasione della sua
consultazione del 30 novembre 2001 aveva constatato una completa guarigione
della lesione cutanea e si ricordi che simili conclusioni sono suffragate dai
referti dei dottori Z.________, M.________ e I.________.

3.3 Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurata non fa valere
elementi di giudizio suscettibili di inficiare la pronunzia del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, limitandosi a riproporre in sostanza gli
argomenti addotti in sede di prima istanza.

Non possono in particolare essere ritenute le critiche mosse ai primi giudici
nella misura in cui ad essi viene addebitato di non aver sufficientemente
preso in considerazione l'avviso del dott. V.________ secondo cui la
ricorrente avrebbe subito una distorsione. Ora, per quel che attiene a questo
parere non vengono fatti valere argomenti di rilievo; non può segnatamente
essere ritenuto l'argomento secondo cui le dichiarazioni opposte fatte al
dott. Z.________ non sarebbero attendibili in quanto l'interessata è di
lingua madre spagnola: segnatamente mal si comprenderebbero infatti le
indicazioni apposte, di proprio pugno, dall'assicurata il 17 febbraio 2001
nel questionario dell'assicuratore, in cui testualmente diceva di essere essa
stata vittima di una contusione.

Né fondato è l'argomento per il quale non sarebbe rispettato il diritto di
essere sentito dell'insorgente ritenuto che il dott. V.________ sarebbe stato
chiamato in causa quale perito, mai lo specialista in questione avendo
esaminato la paziente in quella veste.

Nemmeno infine pertinente è la considerazione secondo cui l'interessata non
sarebbe stata informata circa le conseguenze di un rifiuto di sottoporsi a
un'operazione suggerita dal dott. V.________, quando si ricordi - a
prescindere dal fatto che secondo il dott. I.________ un intervento
chirurgico non sarebbe proponibile - che la decisione dell'assicuratore è
stata presa indipendentemente da simile eventualità di un intervento.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 14 marzo 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: