Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 243/2004
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U 243/04

Sentenza del 22 giugno 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

B.________, ricorrente,

contro

La Suisse Società di assicurazioni contro gli infortuni, avenue de Rumine 13,
1001 Losanna, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via A. di
Sacco 8, 6501 Bellinzona

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 7 giugno 2004)

Fatti:

A.
A.a  In data 11 dicembre 2002 la Banca X.________ annunciava a La Suisse,
Società di assicurazioni contro gli infortuni, che la sua dipendente
B.________, nata nel 1948, era rimasta alcuni giorni prima (l'8 dicembre
2002) vittima di un "infortunio". Più precisamente, la comunicazione indicava
che l'interessata "mentre mangiava del pane, ha masticato un sassolino
contenuto in una fetta".

Nel compilare il questionario sottopostole successivamente dall'assicuratore
infortuni a spiegazione dell'accaduto, B.________, alla domanda che cosa
avesse masticato e fratturato il dente, il 19 dicembre 2002 rispondeva:
"qualche cosa di duro, tipo sassolino, che era nel pane". All'ulteriore
quesito se avesse visto l'oggetto in questione, la nominata precisava che
"l'ho mandato giù".

A.b  Esperiti i propri accertamenti, La Suisse, con decisione dell'8 maggio
2003, respingeva la richiesta di prestazioni per il motivo che non erano dati
i presupposti per ammettere un infortunio.

A.c  Il 22 maggio 2003 B.________, opponendosi al provvedimento in parola
dichiarava:

"Il giorno dell'incidente, scioccata dall'evento ho creduto di avere ingoiato
con il pane il resto del dente mancante nonché sassolino o corpo estraneo.
Però, subito dopo, ricuperato dopo un rigetto il pezzo mancante, ho preso la
decisione di deporre nel sacchetto di plastica il materiale testé ricuperato.

Trattandosi di un pezzo di dente di grandezza non indifferente, l'ho portato
dal dentista con la speranza di poterlo eventualmente rifissare, cosa che
purtroppo non è stata possibile. Ho notato però che nel sacchetto c'era,
oltre al pezzo grande del dente rotto, un altro piccolo pezzetto. Dopo  aver
controllato attentamente ho costatato che non si trattava di un ulteriore
pezzetto del dente rotto ma proprio di quella specie di sassolino che al
momento dell'incidente è rimasto incastrato nella parte del dente rotto,
staccandosi solo in un secondo tempo."

A.d Mediante decisione su opposizione del 18 novembre 2003 La Suisse
confermava sostanzialmente il suo precedente provvedimento e osservava che
l'impossibilità di identificare l'oggetto all'origine del danno dentario non
permetteva di dedurre l'esistenza di un fattore esterno straordinario.
Inoltre, a causa dello stato antecedente del dente in questione, che
risultava già essere devitalizzato, un obbligo contributivo da parte
dell'assicuratore infortuni avrebbe comunque fatto difetto per mancanza del
necessario nesso di causalità tra l'evento dell'8 dicembre 2002 e la lesione
accusata.

B.
Adito dall'interessata, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, per pronuncia del 7 giugno 2004, ne ha respinto il gravame
ritenendo non accertata, con la necessaria verosimiglianza, l'esistenza di un
fattore esterno straordinario.

C.
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede il riconoscimento dell'esistenza di un
infortunio nonché il pagamento delle spese di riparazione del dente rotto
(fr. 3'474.55). In sostanza, la ricorrente fa valere di avere individuato
l'oggetto responsabile dell'evento e di averne invano offerto la visione e
verifica alle precedenti istanze. A spiegazione del fatto che in un primo
tempo avrebbe dichiarato di avere inghiottito il corpo estraneo,
l'interessata precisa di averlo effettivamente rinvenuto solo dopo aver
confermato il 19 dicembre 2002 di averlo "mandato giù". In particolare, fa
notare di essersene resa conto solo in un secondo tempo, quando, dopo avere
in una prima fase "rigettato la masticatura" e raccolto il dente rotto, a
distanza di tempo avrebbe poi anche notato il sassolino che si sarebbe
staccato dal dente nel quale inizialmente era incastrato.

La Suisse, patrocinata dall'avv. Mattia Alessandro Ferrari, propone la
reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha
rinunciato a determinarsi.

D.
Con atto dell'11 settembre 2004 B.________ ribadisce e precisa la sua
versione dei fatti presentando un memoriale scritto in tedesco, del quale La
Suisse chiede lo stralcio dagli atti ritenendolo irrito.

Diritto:

1.
Controverso nel caso in esame è se la rottura del dente di cui è rimasta
vittima la ricorrente sia da ricondurre ad un fattore esterno straordinario e
se tale evento dia luogo a un obbligo contributivo da parte dell'assicuratore
infortuni.

2.
Preliminarmente si pone la questione di sapere se il complemento ricorsuale
dell'11 settembre 2004 possa essere ritenuto ai fini del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG (in relazione con l'art. 132 OG), l'atto
ricorsuale deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi
di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente. Stante quanto precede, la produzione di
nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso (art. 106 cpv. 1
e 132 OG) non è ammessa, se non nell'ambito di un nuovo scambio di scritti
disposto dal Tribunale (DTF 127 V 357 consid. 4a). Un secondo scambio di
allegati ha luogo solo eccezionalmente (art. 110 cpv. 4 OG) e soltanto nella
misura in cui il Giudice delegato o la Camera del Tribunale lo decidano (DTF
127 V 357 consid. 4a, 119 V 323 consid. 1). Sono parimenti riservati i casi
in cui nuovi inserti prodotti dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo
la chiusura del secondo scambio di scritti sono suscettibili di configurare
fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e
potrebbero, se del caso, giustificare una revisione del giudizio (sentenza
citata, consid. 4b). Ciò non si avvera tuttavia per il complemento versato
agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso, esso limitandosi a ben
vedere a fornire una precisazione in merito a fatti già noti che potevano
agevolmente già essere invocati in precedenza. Ne consegue che il complemento
ricorsuale dell'11 settembre 2004 non può essere ritenuto ai fini del
presente giudizio.

3.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame,
essendo controversa la qualifica dell'evento dell'8 dicembre 2002, si
applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4
consid. 1.2 e riferimenti).

4.
4.1 Nei considerandi del giudizio impugnato, cui si rinvia, è stato esposto
in maniera corretta che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio,
giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, si intende l'azione repentina, involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.

4.2  Per essere qualificato quale conseguenza di un infortunio, il danno alla
salute deve quindi, tra l'altro, scaturire dall'azione di un fattore esterno
straordinario. Dalla definizione di infortunio emerge che il carattere
straordinario del fattore esterno concerne soltanto il fattore medesimo e non
gli effetti dello stesso. Irrilevante, ai fini dell'esame del requisito
dell'esistenza di un fattore esterno straordinario, è, perciò, la circostanza
che il fattore abbia determinato conseguenze gravi o inaspettate. L'evento è
straordinario quando eccede l'ambito degli eventi e delle situazioni che,
oggettivamente, devono essere ritenuti come quotidiani o usuali (DTF 122 V
233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti). Se ciò è il caso,
dev'essere valutato nella fattispecie concreta. Si tiene però conto solo di
circostanze obiettive (RAMI 1999 no. U 333 pag. 198 consid. 3a con
riferimenti). Il legislatore non ha definito oltre il concetto, concedendo al
giudice un margine di apprezzamento nel singolo caso (DTF 112 V 202 consid. 1
con riferimenti).

Le lesioni dentarie che si manifestano durante la masticazione di alimenti
rivestono carattere infortunistico se l'oggetto all'origine della lesione non
fa usualmente parte dell'alimento consumato (RAMI 2004 no. U 518 pag. 435
consid. 3), come è ad es. stato ritenuto per il resto di un guscio in un pane
alle noci (DTF 114 V 169), per un sassolino nel riso (RAMI 1999 no. U 349
pag. 478 consid. 3a) oppure per un ossicino in una salsiccia (RAMI 1992 no. U
144 pag. 82). Per contro, l'elemento straordinario è stato negato in
relazione alla rottura di un dente occorsa durante la consumazione di una
torta di ciliegie di

propria confezione con frutta non snocciolata (DTF 112 V 201) oppure a
seguito della masticazione di un guscio scheggiato in una pizza ai frutti di
mare (sentenza del 26 febbraio 2004 in re M., U 305/02).

Onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto
all'origine della lesione faccia o meno usualmente parte dell'alimento
consumato, occorre di conseguenza avantutto che il corpo estraneo possa
essere individuato. Ciò non è il caso se l'assicurato non è ad es. in grado
di dimostrare che l'oggetto masticato fosse un sassolino piuttosto che un
cereale (RAMI 2004 no. U 518 pag. 433) oppure se egli afferma semplicemente
di avere masticato qualcosa di duro (RAMI 2004 no. U 515 pag. 418).

4.3  Conformemente alla giurisprudenza, colui che chiede il riconoscimento di
prestazioni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi dell'infortunio. Qualora non adempia questi requisiti, fornendo
indicazioni incomplete, imprecise o contraddittorie, che non rendano
verosimile l'esistenza di un infortunio, l'assicurazione non è tenuta ad
assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i
presupposti sono dati. Egli stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine
può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di
accertare, secondo il grado della verosimiglianza preponderante - un giudizio
di mera possibilità non essendo per contro sufficiente (DTF 115 V 142 consid.
8b; cfr. pure DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti) -, l'esistenza di
tutti gli elementi costitutivi d'infortunio, quest'ultimo deve considerarsi
non dimostrato (DTF 116 V 140 consid. 4b, 114 V 305 consid. 5b). Si
giustifica pertanto parlare di onere della prova solo nella misura in cui, in
loro mancanza ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a quella
parte che intendeva dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto che è
rimasta non provata (RAMI 2004 no. U 515 pag. 421 consid. 2.2, 2003 no. U 485
pag. 259 consid. 5, 1994 no. U 206 pag. 326). Questa regola probatoria trova
tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al
principio inquisitorio - non ha permesso di ritenere quantomeno come
verosimile l'esistenza di un infortunio (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti, 116 V 140 seg. consid. 4b. 114 V 305 consid. 5b, 103 V 176
consid. 2a; RAMI 2004 no. U 518 pag. 436 consid. 4.1, 2003 no. U 485 pag. 259
seg. consid. 5).

Ai fini della propria valutazione, il giudice si fonda sull'esposizione dei
fatti che, tra tutte quelle entranti in linea di conto, ritiene la più
verosimile (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con i riferimenti ivi
citati; RAMI 2001 no. U 414 pag. 90 consid. 4b). L'esperienza comune insegna
a tal proposito che le dichiarazioni spontanee rese durante la "prima ora" si
dimostrano maggiormente oggettive e attendibili rispetto alle esposizioni che
dovessero esser fatte in fase successiva, le quali, consapevolmente oppure
inconsapevolmente, possono essere dettate da considerazioni di natura
assicurativa (RAMI 2004 no. U 524 pag. 548). La giurisprudenza si è così
spesso richiamata a questo tipo di constatazione e a più riprese ha avuto
modo di affermare che, in presenza di versioni contraddittorie, deve essere
accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando
ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47
consid. 2a con riferimenti).

Recentemente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia rilevato
che tale massima non assume valore probatorio assoluto, bensì costituisce
solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende
dichiarazioni contraddittorie in relazione all'evento per il quale avanza
pretese. Essa non dispensa così il giudice dal disporre ulteriori misure di
accertamento dei fatti, in particolare se dall'istruzione della causa sono da
attendersi nuovi elementi cognitivi (RAMI 2004 no. U 524 pag. 546 con
riferimento al consid. 3b non pubblicato in RAMI 2001 no. U 437 pag. 342).
Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa
risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208
consid. 6b con riferimenti).

5.
5.1 A motivazione del proprio diniego, il primo giudice ha rilevato che la
ricorrente avrebbe per la prima volta in sede di opposizione (22 maggio 2003)
accennato al ritrovamento del corpo estraneo. E questo, dopo che in
precedenza, quando già si era recata dal proprio dentista di fiducia con il
pezzo di dente recuperato, essa aveva indicato avere inghiottito l'oggetto in
questione lasciando così intendere che quest'ultimo non sarebbe stato più
rintracciabile. Il primo giudice, reputando che una siffatta importante
circostanza, soprattutto in considerazione delle puntuali domande formulate
dall'assicuratore infortuni, non poteva sfuggire all'insorgente, ha ritenuto
contraddittorie le successive dichiarazioni di B.________ e ha accordato la
priorità alla prima esposizione, quella del 19 dicembre 2002, secondo cui il
dente si sarebbe rotto allorché, mangiando del pane, l'interessata avrebbe
masticato qualcosa di duro, tipo sassolino, che avrebbe poi appunto
inghiottito. In tali condizioni, l'autorità giudiziaria cantonale, basandosi
su quanto dichiarato dall'assicurata prima della decisione dell'8 maggio
2003, ha ritenuto trattarsi di una mera ipotesi che ad avere provocato il
danno al dente sarebbe stato un corpo estraneo all'alimento consumato. Quanto
all'offerta, da parte dell'interessata, del dente leso e del corpo estraneo,
il Presidente del Tribunale cantonale l'ha considerata ininfluente non da
ultimo in ragione della facilità con la quale un oggetto come quello indicato
da B.________ avrebbe potuto essere reperito.

5.2  Tutto ben ponderato, questa Corte non ritiene di potere seguire
l'argomentazione del primo giudice.

5.2.1  A prescindere dal fatto che la versione dei fatti indicata dalla
ricorrente in sede di opposizione non necessariamente contraddice quella
precedente - ritenuto che il corpo estraneo potrebbe effettivamente essersi
staccato dal dente recuperato ed essere divenuto così visibile soltanto dopo
il momento della decisione 8 maggio 2003, come affermato dall'interessata,
che fino a tale scoperta, in mancanza di altri elementi, poteva e doveva
legittimamente pensare di avere inghiottito l'oggetto -, si osserva che la
circostanza stessa che B.________ abbia offerto l'assunzione agli atti del
sacchetto contenente il pezzo di dente lesionato come pure l'oggetto
incriminato non poteva esimere l'assicuratore infortuni, prima, e la Corte
cantonale, poi, dall'assumere la prova e dall'approfondire la questione.
Dall'istruzione della causa potevano infatti senz'altro attendersi elementi
cognitivi nuovi, atteso che la "nuova" versione dei fatti appariva
corroborata da altri elementi probatori (cfr. consid. 4.3) che le precedenti
istanze si sono rifiutate di perlomeno esaminare.

5.2.2  Una verifica del contenuto del sacchetto offerto dalla ricorrente
poteva così, con ogni probabilità e senza eccessivo dispendio, anche
confermare o, se del caso, smentire l'ipotesi formulata dal dentista di
fiducia dell'assicuratore opponente, dott. F.________, il quale, in data 16
giugno 2003, pronunciandosi a proposito del ritrovamento del corpo estraneo,
aveva avanzato la possibilità che il sassolino indicato dall'insorgente in
realtà configurasse tutt'al più parte dell'otturazione fratturatasi insieme
al dente - dente che, al momento dell'evento in parola, risultava già
devitalizzato e ricostruito quasi completamente in amalgama. Ipotesi, questa,
che, benché senz'altro possibile e non scartabile a priori, non poteva
tuttavia essere seriamente espressa senza previo esame dell'effettivo
contenuto del sacchetto.

5.2.3  Ora, avendo aderito all'operato dell'assicuratore infortuni e avendo
omesso di richiamare agli atti l'oggetto incriminato come pure di fare
disporre gli ulteriori necessari atti istruttori (esame della compatibilità
del "sassolino" indicato da B.________ con la lesione da lei riportata), la
Corte cantonale è incorsa in una violazione del diritto di essere sentito
dell'insorgente - che contempla, tra l'altro, il diritto di una parte di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire su un determinato
provvedimento (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b) - nonché del principio inquisitorio, che,
si ricorda, informa la procedura in materia assicurazioni sociali, e obbliga
il giudice, fatto salvo l'obbligo di collaborazione delle parti, ad accertare
d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti).

5.2.4  Irrilevante si appalesa per contro ai fini del presente giudizio il
fatto che l'insorgente abbia a suo tempo, in occasione della prima
consultazione 9 dicembre 2002 presso il proprio dentista curante, dott.
K.________, omesso di sottoporgli il sacchetto con il pezzo di dente
recuperato (cfr. dichiarazione del 25 febbraio 2004 all'indirizzo del
Tribunale cantonale, pag. 2: "Il mio dentista/Dr. K.________ al quale ho
chiesto se si può riattaccare un pezzo di dente mi ha subito risposto di no,
senza che io gli abbia presentato il "sacchetto", cosa che, con la sua
risposta, è diventata poi inutile"), tale omissione non potendo comunque
avere liberato La Suisse, prima, e il giudice cantonale, poi, dal loro
obbligo di predisporre i necessari accertamenti. Né il rifiuto operato dalla
precedente istanza di assumere agli atti l'oggetto offerto da B.________ può
infine giustificarsi con l'osservazione che esso avrebbe potuto essere
reperito con grande facilità ed essere, come sottintende la Corte cantonale,
prodotto successivamente per fini procedurali. Ora, a prescindere dal fatto
che nessun elemento all'inserto consente di seriamente dubitare della buona
fede dell'assicurata, spingendo all'estremo la tesi dell'autorità giudiziaria
cantonale si finirebbe per potere teoricamente precludere ogni volta, con
questa argomentazione, all'assicurato la possibilità di indicare e
sostanziare l'oggetto responsabile e negargli così la possibilità di
richiamarsi a un fattore esterno straordinario.  Ciò che però non può essere.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, si impone di accogliere il ricorso e
di retrocedere gli atti all'assicuratore infortuni affinché proceda agli
accertamenti mancanti e, dopo avere esaminato la prova offerta
dall'assicurata, si determini nuovamente sul diritto a prestazioni della
ricorrente, compresa la questione del nesso di causalità tra l'evento dell'8
dicembre 2002 e il danno al dente. Tale circostanza dev'essere nuovamente
esaminata anche se il dott. F.________, dopo averla inizialmente ritenuta
probabile, in data 16 giugno 2003 si è espresso in termini unicamente
possibilistici (a proposito del grado di verosimiglianza necessario per
ammettere l'esistenza di un nesso di causalità tra un danno e un evento
infortunistico cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). Infatti, sulla base
di una conoscenza lacunosa dei fatti, il dentista di fiducia
dell'assicuratore opponente - che peraltro ha già dato atto che
un'otturazione, se eseguita correttamente (cosa che dalla radiografia
riguardante il dente leso, a mente del dott. F.________, non sarebbe
possibile accertare), dovrebbe sopportare il carico normale della
masticazione (cfr. a tal proposito DTF 114 V 169) - non poteva esprimersi con
piena cognizione di causa.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG). Per il resto, la ricorrente non è
patrocinata, ragione per cui, sebbene vincente in causa, non ha diritto a
ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il
riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. DTF 110 V 82).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il
giudizio cantonale impugnato del 7 giugno 2004 e la decisione su opposizione
querelata del 18 novembre 2003, gli atti sono rinviati a La Suisse, Società
di assicurazioni contro gli infortuni, affinché proceda conformemente ai
considerandi e renda un nuovo provvedimento.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 22 giugno 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: