Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 196/2004
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U 196/04

Sentenza del 9 febbraio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

G.________, ricorrente, rappresentato dal Servizio di consulenza giuridica
per persone andicappate, via Berta 28, 6512 Giubiasco,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 24 marzo 2004)

Fatti:

A.
Mediante annuncio d'infortunio-bagatella del 17 gennaio 2001, G.________,
nato il 20 febbraio 1961, all'epoca dei fatti dipendente della ditta
C.________ SA di R.________ in qualità di montatore, e, in quanto tale,
assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), ha comunicato, tramite il proprio datore di lavoro, di
essere rimasto vittima, in data 3 gennaio 2001, di un incidente non
professionale occorsogli a N.________ (M.________) durante le vacanze
natalizie. Nel tagliare un albero già abbattuto, un grosso ramo gli sarebbe
"schizzato da sotto l'albero colpendolo in faccia, con la conseguente perdita
di 9 denti dell'arcata superiore". In occasione di una sua audizione
domiciliare, l'assicurato ha precisato in data 28 febbraio 2002 che il ramo
lo avrebbe colpito dapprima alla spalla sinistra e quindi alla bocca.
L'interessato, che, al momento dell'infortunio, si sarebbe trovato in
compagnia di un amico, ha quindi riferito di avere perso i sensi a causa del
colpo alla bocca.

Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato le
prestazioni di legge. Gli accertamenti medici messi successivamente in atto
hanno permesso di riscontrare delle affezioni, in parte degenerative, di
origine somatica (segnatamente: blocco lombosacrale con discopatia e
spondilartrosi L5-S1, segni di contusione con lesione parziale non
transmurale del sopraspinato) come pure di sospettare l'esistenza di una
sindrome da stress post-traumatico (cfr. ad es. il certificato 28 maggio 2001
del dott. C.________), evolvente verso una sindrome somatoforme da dolore
cronico (cfr. rapporto di uscita 9 ottobre 2001 della Clinica H.________,
presso la quale il nominato è stato degente dal 6 settembre al 4 ottobre
dello stesso anno), e di una fibromialgia (rapporto 2 luglio 2001 del dott.
C.________). In data 16 ottobre 2002 i responsabili della Clinica V.________,
presso la quale l'interessato è stato ricoverato dal 19 settembre all'11
ottobre 2002, hanno diagnosticato una sindrome da somatizzazione (ICD-10 F
45.0).

Rilevando l'impossibilità, alla data in parola, di oggettivare lesioni
strutturali di natura post-traumatica riconducibili all'incidente del 3
gennaio 2001, l'assicuratore infortuni, con decisione del 23 gennaio 2002, ha
dichiarato G.________ totalmente abile al lavoro a partire dal 17 aprile 2001
e ha negato, eccezion fatta per le spese di cura dentaria in corso, la
corresponsione di ogni ulteriore prestazione. In merito ai disturbi di natura
psichica lamentati dall'interessato in seguito all'infortunio, l'INSAI ha in
particolare respinto un suo obbligo prestativo per difetto del necessario
nesso di causalità con l'evento in esame. Tale posizione è stata
sostanzialmente confermata il 25 aprile 2003 anche in seguito all'opposizione
interposta dall'interessato.

B.
G.________, rappresentato dal Servizio di consulenza giuridica per persone
con andicap, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino chiedendo il riconoscimento di ulteriori prestazioni e contestando in
particolare l'assenza di causalità tra l'infortunio del 3 gennaio 2001 e i
disturbi di origine psichica e neuropsicologica da lui accusati.

Dopo avere confermato l'assenza, alla data di chiusura del caso da parte
dell'INSAI, di postumi organici oggettivabili e avere per il resto negato
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le affezioni psichiche e
l'evento infortunistico del 3 gennaio 2001, la Corte cantonale ha respinto il
gravame per pronuncia del 24 marzo 2004.

C.
Sempre patrocinato dal Servizio di consulenza giuridica per persone con
andicap, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili,
chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e
il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità di
guadagno del 100% così come rilevato il 19 novembre 2003 dal Servizio
X.________ nell'ambito della parallela procedura promossa per l'ottenimento
di prestazioni AI.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. Con scritti 9 agosto e 16
novembre 2004 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni anche
dopo avere preso visione dell'incarto "denti" dell'INSAI.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se i disturbi di
natura psichica lamentati da G.________, oramai accertati, sono una
conseguenza dell'evento assicurato del 3 gennaio 2001. Non (più) contestata è
per contro la circostanza, peraltro confermata dagli atti di causa, secondo
cui l'infortunio in parola non esplicherebbe più effetti invalidanti dal
profilo prettamente somatico.

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare come l'obbligo, per l'assicuratore infortuni ai
sensi della LAINF, di accordare prestazioni sia condizionato all'esistenza di
un infortunio (DTF 118 V 61 consid. 2a e 283 consid. 2a; cfr. pure DTF 129 V
180 consid. 2.1) oltre che alla presenza di un nesso di causalità naturale
(DTF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguato
(DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a) tra evento
infortunistico e danno alla salute (malattia, invalidità, decesso). Al
giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure nella misura in
cui esso ha precisato che in assenza di un trauma da accelerazione della
colonna cervicale (colpo di frusta) o di un trauma equivalente (SVR 1995 UV
no. 23 pag. 67 consid. 2) - come si deve ritenere nel caso concreto, la
presenza di disturbi nella zona cervicale essendo ad es. stata per la prima
volta documentata a distanza di quasi sei mesi (rapporto 2 luglio 2001 del
dott. C.________; a proposito della rilevanza del tempo di latenza tra
infortunio e comparsa di dolori cervicali cfr. RAMI 2000 no. U 391 pag. 308,
nonché la sentenza del 2 settembre 2003 in re L., U 299/02, consid. 2.3) -,
l'esame della relazione causale adeguata tra i disturbi psichici e
l'infortunio avviene secondo i criteri posti in DTF 115 V 140 consid. 6c/aa
in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio. Lo stesso
dicasi in relazione a un trauma cranio-cerebrale, ritenuto che anche in
questa evenienza l'applicazione della prassi sviluppata in materia di trauma
da accelerazione della colonna cervicale (DTF 119 V 335, 117 V 359) è
comunque subordinata al fatto che le conseguenze del primo possano - sulla
scorta di documentazione medica attendibile - essere paragonate a quelle di
un colpo di frusta (DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; RAMI 2000 no. U 395 pag. 317
consid. 3).

2.2 Al giudizio cantonale va inoltre prestata adesione anche per quanto
concerne l'applicabilità della LPGA, negata in concreto dai primi giudici. Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme materiali
(per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003,
cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione (su opposizione)
in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti). Ora, nel caso di specie,
lo stato di fatto giuridicamente determinante si è realizzato prima del 1°
gennaio 2003 in quanto sia l'infortunio (3 gennaio 2001) che la liquidazione
del caso disposta (per il 17 aprile 2001) dall'INSAI e contestata
dall'insorgente sono intervenuti prima di questa data. Dev'essere quindi
soltanto esaminato se a ragione le prestazioni LAINF sono state soppresse
dopo il 16 aprile 2001. Nulla muta a tale considerazione il fatto che la
decisione su opposizione dell'INSAI - che ha sostituito la decisione del 23
gennaio 2002 (DTF 119 V 350 consid. 1b con riferimenti) - sia stata emessa
soltanto il 25 aprile 2003 (cfr. sentenze del 12 ottobre 2004 in re R., U
201/04, consid. 1.2, del 2 settembre 2004 in re R., U 202/04, consid. 2.2,
del 15 luglio 2004 in re K., U 114/04, consid. 1.1; diversamente per contro
la sentenza del 30 settembre 2004 in re P., U 126/04, consid. 1).

3.
Se anche in virtù di ulteriori accertamenti medici si dovesse giungere ad
ammettere l'esistenza del nesso di causalità naturale - questione, questa, di
fatto, sulla quale amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b
e sentenze ivi citate) - tra l'infortunio e le affezioni psichiche, nel caso
di specie farebbe comunque difetto il requisito della causalità adeguata (SVR
1995 UV no. 23 pag. 68 consid. 3c).

3.1 Per l'esame di quest'ultimo aspetto, a ragione la Corte cantonale ha
fatto riferimento ai criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa). Criteri,
questi, ai quali si richiama peraltro anche l'insorgente nella sua analisi
giuridica e dai quali non sussiste serio motivo per dipartirsi nemmeno per il
fatto che il Centro medico ambulatoriale di S.________ (M.________), dott.ssa
T.________, presso il quale l'interessato sarebbe stato trasportato per le
prime cure (anche se al medico circondariale dell'INSAI, dott. C.________, in
data 21 dicembre 2001 ha dichiarato di essere stato portato nello studio del
medico del paese), ha riscontrato, peraltro in maniera non del tutto
convincente, una commozione cerebrale e uno stato comatoso. A fare dubitare
dell'attendibilità di queste constatazioni vi è in primo luogo la circostanza
che l'interessato - che prima della sua audizione domiciliare, il 28 febbraio
2002, da parte di un ispettore dell'INSAI, signor B.________, non aveva
accennato all'avvenuta commozione cerebrale o alla perdita dei sensi -,
contrariamente alle direttive mediche mondialmente riconosciute in simili
casi (dichiarazione 22 aprile 2003 del dott. O.________, neurologo
dell'INSAI), non è stato trattenuto stazionariamente. Né, per il resto, il
dott. H.________, al quale G.________ si era rivolto al suo rientro in Ticino
dopo soli 13 giorni dall'evento, ha avuto modo di rilevare, nonostante la
gravità dell'evento preteso, i "danni alla testa" e la "ferita alla faccia"
attestati dal certificato rilasciato dal centro medico macedone in data 20
febbraio 2003. A ciò si aggiunge infine che nemmeno il dentista curante,
dott. S.________ - contattato appositamente dal dott. O.________, al quale
avrebbe riferito di avere già avuto in trattamento il ricorrente nell'anno
2000 in vista di un'eventuale estrazione dei denti e susseguente
ricostruzione per una grave situazione di carie (intervento al quale
G.________ avrebbe rinunciato per motivi economici e per il fatto che avrebbe
potuto realizzarlo a minor costo nel suo Paese di origine) - avrebbe
riscontrato degli indizi per una lesione traumatica.

3.2 La questione di sapere se tra infortunio di media gravità - come può,
d'accordo le parti, essere classificato l'evento in oggetto - e incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità
adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso.
Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le
circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano
essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono
servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono tali da provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la
 particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,
 segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare
 disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti
 dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
 intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
 fisiche.

A differenza di quanto stabilito per i traumi da accelerazione della colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b), l'esame del nesso
di causalità adeguato in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a
infortunio differenzia tra la componente fisica e quella psichica.

3.3 Non in ogni caso è necessario tener conto di tutti i criteri anzi
menzionati. A seconda delle circostanze ne può bastare uno solo per
riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. La presenza di un
unico criterio può bastare quando l'infortunio deve essere annoverato tra
quelli più gravi nell'ambito della categoria intermedia o quando esso
addirittura è al limite della categoria degli eventi gravi. Un criterio solo
può inoltre essere sufficiente quando lo stesso riveste un'importanza
particolare, per esempio nel caso in cui la durata dell'incapacità lavorativa
dovuta alle lesioni fisiche è notevolmente lunga per l'intervento di
complicazioni durante la cura. Nel caso in cui nessun criterio riveste da
solo un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più
criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio. Se per
esempio l'infortunio di grado medio è al limite della categoria degli eventi
insignificanti o leggeri, gli altri criteri oggettivi da ritenere devono
essere adempiuti cumulativamente o rivestire un'intensità particolare perché
l'adeguatezza possa essere riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid.
8c/bb; RtiD 2004 I no. 66 pag. 204 seg. consid. 2.6 con riferimenti).

3.4 Per quanto attiene al caso di specie, si osserva innanzitutto che, pur
volendo riconoscere una certa spettacolarità all'evento, gli atti all'inserto
non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente
drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza (cfr. a titolo di
paragone ad es. la sentenza del 20 settembre 2004 in re F., U 102/04, in cui
il Tribunale federale delle assicurazioni ha negato, pur considerandolo un
caso limite, l'esistenza di circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari a un infortunio in cui un assicurato, nel tagliare
una trave con una motosega, si era ferito alla fronte riportando delle ferite
lacero-contuse).

3.4.1 Né si può propriamente sostenere che le lesioni fisiche subite dal
ricorrente siano (particolarmente) gravi o comunque atte, secondo la comune
esperienza, a determinare disturbi di natura psichica (a titolo di paragone
si confronti ad es. la sentenza del 10 maggio 2004 in re C., U 108/03,
consid. 5.2, dove questa circostanza è stata negata a un assicurato che aveva
riportato una lesione del fegato e una rottura della milza in seguito a un
incidente della circolazione con ribaltamento dell'autovettura).

3.4.2 Gli elementi agli atti non permettono inoltre di parlare di dolori
somatici persistenti, ritenuto che i disturbi di natura ortopedica sono di
origine degenerativa o comunque non (più) in nesso causale naturale con
l'evento in parola (cfr. ad es. dichiarazione del 10 febbraio 2004 del
ricorrente con la quale egli ha precisato di non avere "mai chiesto nulla per
quanto attiene ai disturbi ortopedici alla spalla, oltre la data fissata
dalla SUVA per l'estinzione della causalità"), mentre i problemi di natura
dentaria, contrariamente a quanto asseverato in sede ricorsuale, non risulta
abbiano causato simili conseguenze. A questo proposito, il fascicolo "denti"
dell'INSAI riferisce quasi esclusivamente delle difficoltà di tenuta,
soprattutto in fase di masticazione, delle protesi applicate e dei relativi
inconvenienti, senza per contro propriamente mettere in evidenza l'esistenza
di dolori persistenti. Soltanto in un'unica occasione, in data 1° ottobre
2002, il patrocinatore di G.________ accenna a "notevoli fastidi soggettivi
(bruciori, gonfiore)", ciò che non permette tuttavia ancora di qualificarli
quali dolori persistenti di rilievo ai fini della valutazione
dell'adeguatezza. Tanto meno la documentazione versata agli atti consente di
affermare, come lo fa l'insorgente in questa sede, che gli asseriti dolori
all'apparato masticatorio sarebbero (stati) tali da causare continue cefalee,
a simile conclusione ostando anche il fatto che queste ultime sono state
ritenute dagli specialisti intervenuti piuttosto di natura psicosomatica
(cfr. ad es. rapporto 30 settembre 2002 dell'Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale, dott.ssa M.________).

3.4.3 Nemmeno - per il fatto che gli interventi di risanamento dentario messi
in atto non avrebbero permesso di giungere, a distanza di oltre tre anni
dall'evento, a una soluzione definitiva e soddisfacente - sono ravvisabili
gli estremi per riconoscere l'esistenza di una cura medica errata che abbia
aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio. A differenza di quanto ad
es. rilevato nella già citata sentenza del 10 maggio 2004 in re C., nel cui
ambito l'assicurato, a seguito di una trasfusione di sangue resasi necessaria
a causa dell'incidente, aveva sviluppato una forma cronica di epatite C che
indubbiamente aggravò notevolmente le conseguenze dell'infortunio, nel
presente caso - in cui l'infortunio, se non addirittura lo stato dentario
preesistente, aveva già compromesso la situazione dentaria - queste
condizioni difficilmente si realizzano. Anche la valutazione relativa
all'erroneità della cura medica non appare così del tutto - fatta eccezione
per il primo intervento realizzato dal dott. S.________ - scontata come
sembra sostenere il ricorrente, il quale dimentica ad es. che il dott.
M.________, da lui stesso scelto, in data 23 gennaio 2003 ebbe modo di
considerare corretta la protesi totale superiore precedentemente confezionata
da un suo collega (cfr. dichiarazione 23 gennaio 2003 del dott. M.________)
imputando i problemi di tenuta a una grave intolleranza psichica del paziente
al manufatto. Circostanza, questa, già precedentemente messa in evidenza
anche ad es. dal dott. P.________ (cfr. dichiarazione 4 dicembre 2002 del
dott. P.________).

3.4.4 Anche la durata eccezionalmente lunga della cura medica e il suo
decorso sfavorevole risultano in buona parte condizionati e complicati da una
evoluzione psichica abnorme e non possono essere considerati per motivare il
preteso nesso di causalità adeguata (cfr. a tal proposito sentenza del 18
aprile 1997 in re S., U 191/96, consid. 3b, riassunta in PJA 1998 pag. 594;
cfr. inoltre la sentenza del 15 novembre 2004 in re P., U 173/03, consid.
4.2.2). E comunque, anche qualora si volesse, nella denegata ipotesi,
ammettere l'esistenza di questi soli due ultimi fattori di riferimento, ciò
non basterebbe ancora per riconoscere la necessaria relazione causale (cfr.
ad es. la sentenza citata del 10 maggio 2004 in re C., consid. 5.2 in fine).

3.4.5 Per il resto, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta
alle lesioni fisiche non possono dirsi di entità rilevante, atteso che, a
dipendenza degli esiti prettamente infortunistici, G.________ è stato
dichiarato, dal profilo somatico, pienamente abile al lavoro già tre mesi e
mezzo dopo l'infortunio (cfr. a titolo di paragone RAMI 2001 U no. 442 pag.
544).

3.4.6 Per quanto precede, si può concludere che l'evento del 3 gennaio 2001
non è determinante per i disturbi (psichici) e per l'incapacità lavorativa
che il ricorrente continua ad accusare anche successivamente al 16 aprile
2001. Il rifiuto, da parte dell'INSAI, di corrispondere prestazioni
assicurative, dopo questa data, si rivela pertanto corretto, mentre gli
ulteriori argomenti ricorsuali non sono atti a modificare l'esito di questa
valutazione. Per quanto attiene in particolare alla conclusione circa
l'origine infortunistica dei disturbi psichici che sarebbe stata attestata
dagli accertamenti psichiatrici messi in atto dal Servizio X.________, essa,
oltre a non risultare con la pretesa perentorietà invocata dall'insorgente e
a esulare dal campo di attività vero e proprio dell'assicurazione per
l'invalidità - che, secondo la sua finalità, è tenuta a rispondere
dell'invalidità indipendentemente dalla causa della stessa -, non è comunque
suscettibile di inficiare l'esito della presente sentenza, simile
conclusione, di natura medica, potendo tutt'al più incidere sul giudizio
relativo alla causalità naturale - che, visto l'esito della procedura, non ha
comunque fatto l'oggetto di ulteriori approfondimenti -, ma non anche sul
tema della causalità adeguata. Su questa questione giuridica, sono infatti
l'amministrazione, rispettivamente il giudice, e non il medico a doversi
pronunciare (cfr. sentenza del 12 febbraio 2003 in re S., U 170/02, consid.
2.2).

4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 febbraio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: