Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 187/2004
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U 187/04

Sentenza del 12 gennaio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, Corso
Elvezia 7, 6900 Lugano,

contro

Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni, 3001 Berna, opponente,
rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 26 aprile 2004)

Fatti:

A.
D. ________, nata nel 1957, all'epoca dei fatti alle dipendenze di un bar di
C.________ in qualità di cameriera e, come tale, assicurata d'obbligo contro
gli infortuni presso la Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni (in
seguito: Mobiliare), in data 6 settembre 1999 è scivolata su un gradino
cadendo a terra e riportando una frattura composta del trochide omerale
sinistro. Il caso è stato assunto dalla Mobiliare, la quale ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 15 gennaio 2002 la Mobiliare ha negato ogni ulteriore
obbligo contributivo a far tempo dal 1° gennaio 2002, reputando non più dato,
a partire da tale data, il necessario nesso di causalità naturale fra
l'infortunio del settembre 1999 e i disturbi lamentati da D.________. In
seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, la Mobiliare ha
sostanzialmente confermato il contenuto del primo provvedimento in data 12
febbraio 2003, dichiarando nel contempo irricevibile per tardività una
domanda presentata dall'interessata il 2 agosto 2002, intesa all'erogazione
di un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI).

B.
D.________, patrocinata dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione
giuridica SA, è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
contestando l'assenza di causalità tra l'infortunio in esame e i disturbi
alla spalla sinistra e chiedendo il rinvio degli atti alla Mobiliare per
l'eventuale assegnazione di una IMI.

Dopo avere disposto i necessari accertamenti ed avere preso atto delle
conclusioni di una perizia giudiziaria affidata al dott. S.________,
specialista in medicina interna e reumatologia, la Corte cantonale per
pronuncia del 26 aprile 2004 ha respinto il gravame e confermato l'operato
della Mobiliare. Il primo giudice ha rilevato che la presenza di una lesione
alla cuffia dei rotatori, alla quale il perito imputava la sintomatologia
accusata dall'insorgente, non era stata dimostrata con un sufficiente grado
di verosimiglianza, il che, da un profilo giuridico, portava a negare
l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento assicurato.

C.
Ora assistita dall'avv. Marco Cereghetti, D.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale
nonché l'accertamento di un nesso di causalità tra lo stato attuale della
spalla sinistra e l'infortunio del settembre 1999. L'insorgente postula
inoltre il rinvio degli atti alla Mobiliare per versamento delle prestazioni
dovute. Domanda infine di essere posta, al momento in cui dalla cura medica
non vi saranno da attendersi ulteriori miglioramenti, al beneficio di una
rendita d'invalidità pari almeno al 50% e di una IMI di almeno il 15%.

Tramite l'avv. Mattia A. Ferrari, la Mobiliare, con protesta di ogni spesa,
propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità
pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se persiste una relazione
di causalità tra l'infortunio del 6 settembre 1999 e i disturbi accusati
dalla ricorrente dopo il 1° gennaio 2002.

1.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il giudice di prime cure ha
esposto i principi disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la
necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo contributivo
dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale,
anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti), e adeguata
(DTF 127 V 103 consid. 5b/bb e riferimenti) tra l'evento infortunistico e il
conseguente danno alla salute. A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che se uno
stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un
infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di
corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa
naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre
soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in
particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di
quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U
206 pag. 328 consid. 3b, 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).
L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali.
Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto
causale non è sufficiente. Trattandosi nel caso di specie della soppressione
del diritto a prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato,
bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U 363 pag. 46 consid. 2, 1994 no. U 206
pag. 329, 1992 no. U 142 pag. 76 consid. 4b).

2.
2.1 Per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità
naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di
cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 181
consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e
sentenze ivi citate).

2.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza
pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

2.3 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure
scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del
referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).

3.
3.1 Nell'evenienza concreta, il perito giudiziario, dott. S.________,
rispondendo al quesito decisivo di sapere se i disturbi lamentati
dall'assicurata, in particolare quelli localizzati alla spalla sinistra,
fossero con probabilità preponderante in una relazione di causalità naturale,
anche solo parziale, con l'infortunio del 6 settembre 1999, ha affermato nel
proprio referto del 12 febbraio 2004 che l'evento in esame aveva provocato
una frattura del tubercolo maggiore dell'omero sinistro, attualmente
completamente consolidata, con conseguente capsulite rettratile. Come
descritto dal dott. B.________ - il quale in data 18 luglio 2001 aveva
praticato un'artroscopia della spalla sinistra - nella sua presa di posizione
del 15 aprile 2002, era, secondo il perito, ben probabile che vi sia stato un
trauma pure della cuffia dei rotatori, responsabile della sintomatologia
residua attuale, anche se non si poteva parlare di probabilità preponderante.

3.2 Da queste affermazioni, dalle quali non sussistono validi motivi per
scostarsi, essendo gli accertamenti condotti dal dott. S.________ frutto di
circostanziate e approfondite valutazioni, manifestamente è lecito dedurre
che non è in concreto dato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
tuttora lamentati dalla ricorrente alla spalla sinistra e l'infortunio del
settembre 1999. Le stesse dichiarazioni del perito non permettono tuttavia,
come esige invece la giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 1.2 in fine),
nemmeno di ammettere, sempre secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, l'estinzione del nesso di causalità tra l'evento
infortunistico e i disturbi ancora presenti dopo il 1° gennaio 2002. Lo
specialista ha infatti pur sempre ritenuto essere ben probabile che
l'interessata abbia subito, in data 6 settembre 1999, un trauma anche della
cuffia dei rotatori, considerato responsabile dello stato attuale della
spalla sinistra. Ha poi soggiunto che la paziente non soffriva alcuna
sintomatologia algica alla spalla sinistra precedentemente all'infortunio del
6 settembre 1999. Inoltre, la paziente non presentava anamnesticamente
nessuna sintomatologia in favore di una fibromialgia, l'esame clinico
confermando l'assenza di tale patologia. Significativamente il perito
giudiziario ha del resto risposto negativamente al quesito di sapere se
condividesse la decisione della Mobiliare di chiudere il caso e di sospendere
le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2002.

3.3 Stante quanto precede, il giudizio cantonale, che conferma quest'ultima
decisione dell'assicuratore infortuni, deve essere annullato. Nella misura in
cui l'insorgente chiede di essere messa al beneficio di una rendita
d'invalidità e di una IMI, il gravame risulta comunque inammissibile, il tema
di un eventuale riconoscimento di simili prestazioni non ponendosi
attualmente, bensì soltanto - come rileva anche la stessa ricorrente - al
momento in cui dalla continuazione della cura medica non sarà più da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'interessata (cfr.
art. 19 cpv. 1 e art. 24 cpv. 2 LAINF).

4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
presente procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, l'insorgente,
assistita da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico
dell'assicuratore infortuni soccombente (art. 135 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, in quanto ricevibile,
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26
aprile 2004 e la decisione su opposizione della Mobiliare Svizzera Società
d'Assicurazioni del 12 febbraio 2003 sono annullati, alla ricorrente essendo
riconosciuto il diritto a prestazioni in conseguenza dell'infortunio
assicurato anche dopo il 1° gennaio 2002.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La Mobiliare verserà alla ricorrente la somma di fr. 2500.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

4.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle
spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 12 gennaio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: